CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 settembre 2010
372.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Giovedì 23 settembre 2010.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.50 alle 11.

AUDIZIONI

Giovedì 23 settembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 11.

Audizione del Presidente vicario della CONSOB, Vittorio Conti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2010) 289 definitivo).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Introduce quindi l'audizione.

Vittorio CONTI, Presidente vicario della CONSOB, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Alberto FLUVI

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(PD), Francesco BARBATO (IdV), Cosimo VENTUCCI (PdL), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali risponde Vittorio CONTI, Presidente vicario della CONSOB.

Dopo un ulteriore intervento di Alberto FLUVI (PD), al quale risponde Nicoletta GIUSTO, Responsabile dell'Ufficio relazioni internazionali della CONSOB, riprende la sua replica Vittorio CONTI, Presidente vicario della CONSOB.

Formulano, a più riprese, quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI, presidente, e Francesco BARBATO (IdV), ai quali risponde Vittorio CONTI, Presidente vicario della CONSOB.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ringrazia il Presidente Conti e dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Cosimo VENTUCCI, presidente, informa che non è stato ancora assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge, approvato ieri dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2010, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Dal momento che, alla luce di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione del 22 settembre scorso, la discussione in Assemblea del provvedimento inizierà nella mattinata di martedì 28 settembre prossimo, e che l'esame in sede referente da parte delle Commissioni Bilancio e Trasporti si concluderà lunedì 27 settembre, l'esame in sede consultiva su tale intervento legislativo dovrà concludersi, di fatto, oggi stesso; pertanto, la Commissione sarà ulteriormente convocata nel primo pomeriggio della giornata odierna per l'espressione del parere sul provvedimento, non appena quest'ultimo sarà stato effettivamente assegnato.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 settembre 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.
C. 3725 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e IX).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite V Bilancio e IX Trasporti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3725, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2010, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.
Per quel che riguarda il contenuto del decreto - legge, l'articolo 1, comma 1, consente alle società dell'ex Gruppo Tirrenia, attualmente oggetto di un processo di privatizzazione ancora aperto, di utilizzare temporaneamente, per le proprie esigenze finanziarie, le risorse destinate all'ammodernamento della flotta stanziate dall'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009, e dall'articolo 19-ter, comma 19, del decreto-legge n. 135 del 2009. Rimane comunque fermo l'obbligo di ricostituire le medesime risorse, al fine di consentire gli interventi di ammodernamento della flotta nel rispetto degli obblighi convenzionali.
Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la norma è volta a far fronte alle esigenze di cassa necessarie per garantire la gestione corrente delle società del Gruppo.

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Il comma 2 prevede l'innalzamento da 700 miliardi di lire a 500 milioni di euro del limite entro il quale lo Stato può prestare la propria garanzia a fronte di finanziamenti erogati ad imprese ammesse a procedure di amministrazione straordinaria.
Il comma 3 incrementa di 140 milioni di euro per il 2010 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Incentivi alle imprese») a fronte degli oneri che derivano dalla concessione delle garanzie di cui al comma 2.
Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
Il comma 4 integra il disposto dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS Spa, deve essere emanato entro il 30 aprile 2011.
La norma, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, è volta ad accelerare la realizzazione, da parte di ANAS, degli impianti e dei sistemi occorrenti per il pedaggiamento dei predetti segmenti viari previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del richiamato articolo 15.
Il comma 5 opera la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto-legge, per un importo complessivo di 83 milioni di euro per il 2010.
La norma, che si connette con il comma 4, intende garantire il conseguimento degli effetti finanziari positivi, quantificati appunto in 83 milioni euro, connessi all'attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale autorizza l'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria sui già richiamati tratti stradali.
Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, l'esigenza di intervenire in materia è sorta a seguito delle ordinanze sospensive del TAR del Lazio, confermato da successive sentenze del Consiglio di Stato, che hanno annullato gli atti amministrativi adottati da ANAS per introdurre, in attuazione del suddetto articolo 15, comma 2, del decreto - legge n. 78, forme di pedaggio sui raccordi e tratti autostradali gestiti dalla stessa ANAS, determinando in tal modo la perdita delle maggiori entrate attese da tale norma.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce, alle lettere da a) ad f), alcuni criteri che dovranno guidare il processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia.
In particolare: si autorizza il Commissario straordinario a cedere anche separatamente i compendi aziendali di Tirrenia Spa e SIREMAR Spa; si stabilisce che la procedura competitiva per le cessioni dei predetti compendi dovrà essere contenuta nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria; si vincolano le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania a completare le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo possibile, e comunque entro la conclusione della procedura di cessione dei richiamati compendi aziendali; si prevede che, nelle more del processo di privatizzazione, gli eventuali finanziamenti attivati dal Commissario straordinario, assistiti dalla garanzia dello Stato, sono utilizzati per assicurare la gestione del servizio ai fini della continuità territoriale; si prevede che gli schemi già approvati di convenzione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, relativi alla Tirrenia ed alla SIREMAR, sono fatti salvi, e che le relative convenzioni saranno successivamente stipulate con i soggetti aggiudicatari dei già citati compendi aziendali.
Inoltre, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera g) stabilisce l'esenzione

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fiscale dei trasferimenti e dei conferimenti delle società e dei rami d'azienda effettuate ai sensi dei commi da 1 a 15 dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009. Si tratta, in sostanza, del trasferimento a titolo gratuito, da Tirrenia Spa alle regioni Campania, Sardegna e Toscana, rispettivamente delle società Caremar, Saremar e Toremar, ai fini della successiva privatizzazione di tali società, nonché della cessione a titolo gratuito di un ramo d'azienda della Caremar dalla regione Campania alla regione Lazio.
Il comma 5-ter consente alle regioni di utilizzare risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per garantire la continuità territoriale e favorire la conclusione dei processi di privatizzazione nel settore del trasporto marittimo.
Per quel che concerne ancora gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 2, al comma 1, prevede la riapertura, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, del termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. La disposizione consente inoltre al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente il predetto termine, in conformità alla disciplina comunitaria.
In proposito rammenta che il citato articolo 12 del decreto-legge n. 185, ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di voto, ed emessi da banche italiane quotate o da società quotate capogruppo di gruppi bancari italiani, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente e computabili nel patrimonio di vigilanza degli stessi gruppi bancari.
Attraverso tali operazioni i mezzi finanziari apportati al patrimonio delle singole banche dalla vendita dei predetti strumenti finanziari contribuirebbe al miglioramento del rapporto tra mezzi patrimoniali delle banche stesse e l'ammontare del credito erogato, rafforzandone la stabilità e facilitandone l'operatività creditizia.
Il differimento previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 125 non muta le condizioni, anche economiche, per l'eventuale sottoscrizione degli strumenti finanziari restano invariate rispetto a quelle già previste.
Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, la disposizione corrisponde agli indirizzi assunti dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Commissione europea, i quali, anche alla luce dei risultati degli stress test compiuti sulle banche europee, hanno condiviso l'esigenza di mantenere quei meccanismi nazionali che possono consentire un eventuale intervento pubblico a sostegno degli intermediari creditizi in caso di grave crisi finanziaria.
La norma ha peraltro, secondo il Governo, carattere meramente prudenziale, in quanto non sussiste «alcun elemento che induca a ritenere che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrere a tali strumenti».
Il comma 1-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, esclude l'applicazione delle riduzioni delle tariffe postali previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici nonché dalle imprese editrici di libri; la disposizione stabilisce inoltre che le tariffe postali massime applicabili a tali soggetti sono determinate con decreto del ministro dello sviluppo economico senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 45, del decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale si era soppresso il Servizio consultivo ed ispettivo tributario presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La norma intende chiarire che l'incarico onorario di esperto del predetto Servizio si intende cessato ad

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ogni effetto, giuridico ed economico, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto articolo 45.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1-quater, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, nella versione in vigore dal 20 settembre 2010, eliminando l'obbligo, per il contribuente, di presentare fideiussione per la rateizzazione delle somme, dovute all'Erario a seguito di accertamento con adesione, di importo inferiore a 50.000 euro. Tale obbligo era stato eliminato, per le somme inferiori a tale limite, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010, e successivamente reintrodotto, probabilmente per un errore materiale, dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Interessa altresì gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 1-quinquies, il quale integra l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, recentemente sostituito dal decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di chiarire che la normativa in materia di segnalazione certificata di inizio attività, che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, comprese quelle regolate dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e quelle regolate dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
Il comma 1-sexies integra invece l'articolo 20 della già citata legge n. 241 del 1990, stabilendo che ogni controversia relativa all'applicazione della normativa in materia di silenzio assenso, ai fini del rilascio di provvedimenti amministrativi, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il comma 2 consente alla regione Puglia di integrare, fino al 30 settembre 2010, la documentazione trasmessa per la riapertura dell'istruttoria tecnica relativa al Piano di rientro del Servizio sanitario regionale e della successiva sottoscrizione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, il cui termine di stipulazione è prorogato al 15 ottobre 2010, in modo di permettere alla regione stessa di accedere alla quota del maggior finanziamento statale in favore del settore sanitario già prevista dalla legislazione vigente per gli anni 2006 e 2008. A seguito delle integrazioni apportate al testo dal Senato, la disposizione prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia, i predetti nuovi termini possano essere differiti fino al 15 dicembre 2010.
Al riguardo ricorda che, ai sensi del citato comma 180 le regioni interessate da fenomeni di deficit economico-finanziario del proprio Servizio sanitario sono tenute ad effettuare una ricognizione delle cause di tale squilibrio e ad elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la norma recata dal comma 2 si rende necessaria in quanto la regione Puglia ha presentato uno schema di accordo ed un Piano che non sono stati ritenuti dal Governo idonei per rientrare dal deficit registratosi nei conti del Servizio sanitario regionale, con la conseguenza che non si è potuto procedere alla stipula del medesimo accordo entro il termine del 29 luglio 2010, previsto dalla disciplina precedente.
La disposizione consente ora alla regione Puglia di integrare la documentazione trasmessa, per consentire la riapertura dell'istruttoria tecnica sul Piano di rientro e la successiva sottoscrizione dell'accordo.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente di disapplicare gli incrementi automatici (rispettivamente

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nella misura dello 0,15 per cento e dello 0,30 per cento) dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF (nonché il blocco del turn over ed il divieto di effettuare spese non obbligatorie) scattati nel 2010 nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi sanitari, nell'ipotesi in cui i competenti tavoli tecnici che verificano l'attuazione dei predetti piani accertino, entro il 31 ottobre 2010 il venir meno delle condizioni che hanno determinato le citate misure di incremento dei predetti tributi.
In merito ricorda che, ai sensi della disciplina vigente in materia di deficit sanitari, qualora le regioni interessate non adottino i provvedimenti necessari a ripianare tali deficit, si applica un meccanismo automatico che prevede l'incremento, nella misura massima dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, nonché il blocco del turn over del personale sanitario regionale ed il divieto di effettuare spese non obbligatorie.
Il comma 2-ter stabilisce che l'onere derivante dall'applicazione dell'IVA sulle operazioni di pagamento effettuate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal Fondo europeo per la pesca, relativi ad interventi di sostegno la cui titolarità è riconducibile al Ministero delle politiche agricole, pari a 25,5 milioni di euro, è coperto a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
L'articolo 3, comma 1, autorizza la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012.
La norma prevede inoltre la nomina, presso il Ministero degli affari esteri, di un commissario generale del Governo italiano, deputato al coordinamento delle attività collegate alle predette manifestazioni.
Il comma 2 autorizza a tali fini la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2010, di 2,5 milioni euro per il 2011 e di euro 9,8 milioni di euro per il 2012: ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 3-bis, comma 1, autorizza un contributo di 125.000 euro nel 2010 in favore del Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo.
Il comma 2 prevede che a tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 3-ter reca una norma di interpretazione autentica di alcune previsioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, relative alla concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, di immobili condominiali e di altri immobili anche ad uso non abitativo, distrutti o danneggiati dal sisma che ha colpito l'Abruzzo. La disposizione interpretativa indica che tali contributi sono concessi a titolo di indennizzo, e che ai contratti stipulati dai beneficiari per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni e servizi connessi non si applicano le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori o appalti di servizi.
L'articolo 3-quater integra il comma 28 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale stanzia risorse per incentivare le aggregazioni imprenditoriali e la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci prevedendo che tali risorse potranno essere utilizzate sia per il completamento di

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progetti di aggregazione o formazione sia per l'avvio di ulteriori progetti in materia.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre modificato l'articolo unico del disegno di legge di conversione, inserendovi un nuovo comma 2 che proroga fino al 31 maggio 2011 il termine di esercizio della delega legislativa per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, nonché dei termini di presentazione ed approvazione dei medesimi schemi.
Considerata la relativa esiguità degli aspetti del provvedimento rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone quindi esprimere su di esso nulla osta.

Alberto FLUVI (PD) pur sottolineando le proprie perplessità sul merito complessivo del provvedimento, condivide la proposta del relatore di limitarsi ad esprimere su di esso un nulla osta relativamente agli specifici ambiti di competenza della Commissione Finanze: dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo su tale proposta.

Francesco BARBATO (IdV) concorda con l'esigenza di limitare la valutazione della Commissione agli aspetti di diretto interesse della Commissione, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nulla osta avanzata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.40.