CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 settembre 2010
372.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e IX)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 settembre 2010. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.
C. 3725 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore per la IX Commissione, segnala che le disposizioni del decreto legge di interesse della IX Commissione sono, in primo luogo, quelle riferite alla privatizzazione di Tirrenia.
Passando ad una breve illustrazione dei contenuti di tali disposizioni, fa presente che l'articolo 1, comma 1, autorizza le società del gruppo (Tirrenia S.p.a., Caremar S.p.a., Siremar S.p.a., Saremar S.p.a., Toremar S.p.a.) ad utilizzare risorse finanziarie, in precedenza attribuite, per fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa. In particolare, le risorse in questione sono quelle destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19 comma 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e quelle di cui all'articolo 19-ter, comma 19, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166/2009.
Ricorda in proposito che l'articolo 19, comma 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 ha previsto l'utilizzazione di risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007, pari a 50 milioni di euro, iscritte in conto

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residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelle di cui all'autorizzazione di spesa ex articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 159 del 2007, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stesso stato di previsione, pari a 14,5 milioni di euro, ed ha destinato un importo pari a 49 milioni alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimi del gruppo Tirrenia e all'ammodernamento della flotta, e un importo pari a 9,5 milioni di euro all'adeguamento alle norme internazionali sulla sicurezza. L'articolo 19-ter, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2009, ha a sua volta previsto di destinare la somma di 7 milioni di euro per l'anno 2009 all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta del gruppo Tirrenia, reperibili tra le risorse iscritte in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046, della legge finanziaria 2007, somme non ancora impegnate al momento della entrata in vigore del decreto.
Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che resta fermo il ripristino delle risorse in oggetto, al fine di consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.
Fa presente che il comma 5-bis, introdotto dal Senato, interviene sul processo di dismissione di Tirrenia Spa e della controllata Siremar Spa, con la finalità di assicurare gli obiettivi di privatizzazione indicati dall'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla legge n. 166 del 2009, garantendo la continuità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole. Rileva che, tenuto conto della già avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle due società, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2010, il decreto legge prevede pertanto in primo luogo la proroga, fino al termine della procedura di dismissione, delle convenzioni con le società di navigazione del gruppo Tirrenia, che il comma 6 del citato articolo 19-ter aveva a sua volta prorogato fino al 30 settembre 2010. La norma prevede inoltre che: i complessi aziendali di Tirrenia e Siremar possano essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente; il commissario debba contenere nei tempi minimi consentiti la procedura competitiva trasparente e non discriminatoria relativa alle predette cessioni; le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania debbano completare le procedure di privatizzazione delle altre società del gruppo (Saremar, Toremar, Caremar) entro il termine di dismissione di Tirrenia e Siremar; fino al completamento delle procedure di dismissione, i finanziamenti attivati dal Commissario straordinario saranno impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale;sono fatti salvi gli schemi di convenzione con Tirrenia e Siremar, approvati il 10 marzo 2010 con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire che le relative convenzioni vengano stipulate dal Ministero con i soggetti che risulteranno aggiudicatari a seguito della procedure di dismissione.
Sottolinea che si dispone inoltre l'esenzione fiscale per gli atti posti in essere ai fini dei trasferimenti a titolo gratuito del capitale delle società controllate del gruppo Tirrenia alle regioni, previsti dallo stesso articolo 19-ter.
Il comma 5-ter dispone infine che, per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, connessa alle esigenze di continuità territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione, le Regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), relative ai programmi di interesse strategico regionale previste nella delibera del CIPE n. 1 del 2009 del 6 marzo 2009.
Evidenzia un'altra disposizione di interesse della IX Commissione, ossia quella di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge,

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il quale prevede un'anticipazione al 30 aprile 2011 della applicazione del sistema di pedaggio su autostrade e raccordi autostradali gestiti dall'ANAS, che, secondo l'articolo 15 del decreto legge n. 78 del 2010, avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 31 dicembre 2011. Il comma 5 dello stesso articolo 1 reca una disposizione finanziaria volta a garantire gli effetti di entrata previsti dall'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge n. 78, effetti che non sono stati realizzati a seguito della sospensione, disposta dal giudice amministrativo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2010, attuativo della norma citata, con la quale si prevedeva una maggiorazione forfetaria per il pedaggio presso le stazioni delle autostrade in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi gestiti direttamente da ANAS. Il comma 5 in esame provvede pertanto, per garantire la copertura delle suddette entrate, quantificate in 83 milioni di euro per l'anno 2010, a una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
Segnala inoltre il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto dal Senato, che interviene in tema di agevolazioni tariffarie per la spedizione di prodotti editoriali da parte imprese editrici di quotidiani periodici. Il comma prevede che, nel periodo compreso fra il 1o settembre 2010 e il 31 dicembre 2012, venga sospesa l'applicazione della norma, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 353 del 2003, che prevede il rimborso alla società Poste italiane delle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie applicate, e dispone che le tariffe massime applicabili per le predette spedizioni saranno determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, che non dovrà recare oneri per il bilancio dello Stato.
Infine evidenzia l'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, che modifica l'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che, al comma 28, destina risorse finanziarie alle imprese di autotrasporto, con particolare riguardo alle aggregazioni imprenditoriali (9 milioni) e alla formazione professionale (7 milioni). FA presente che l'articolo suddetto introduce, nell'ambito di tale comma, una disposizione finalizzata a precisare che le risorse in oggetto potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti, da attivare secondo modalità stabilite dai regolamenti già previsti dal comma 28, e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore per la V Commissione, ricorda che il decreto-legge del quale oggi si avvia l'esame è stato adottato dal Governo il 6 agosto 2010 al fine di attuare interventi urgenti ed indifferibili in favore di imprese operanti nel settore dei trasporti, nonché ulteriori interventi di rilievo economico e finanziario, quali la proroga del termine per l'emissione dei cosiddetti «Tremonti bonds» e di quello per la stipulazione dell'accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia e il finanziamento della partecipazione italiana a due esposizioni internazionali. Segnala che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento il testo del provvedimento si è arricchito di ulteriori disposizioni, che hanno modificato sia il testo del disegno di legge di conversione che il testo del decreto. Rileva che il quadro che ne risulta è, quindi, sensibilmente modificato e contempla interventi di carattere piuttosto variegato, che investono diversi settori. Osserva che, in alcuni casi, si tratta di interventi di manutenzione normativa volti a superare incertezze interpretative sorte nell'applicazione di disposizioni recentemente introdotte. Ricorda che i termini per l'esame del decreto sono estremamente ristretti, dal momento che la conversione in legge

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dovrà intervenire entro il prossimo 5 ottobre e l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è stato fissato nella mattina di martedì 28 settembre.
Passando all'esame dei singoli articoli, ad eccezione delle disposizioni che interessano più specificamente la materia dei trasporti e delle comunicazioni, che sono state illustrate dal relatore per la Commissione trasporti, segnala in primo luogo, considerando le competenze della Commissione bilancio, che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una modifica all'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica, recante la delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, diverse dagli enti territoriali, nonché per l'armonizzazione della relativa tempistica di presentazione e approvazione. Rileva, in particolare, che la norma differisce al 31 maggio 2011 il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, fissato dalla norma originaria al 1o gennaio 2011. Considera questa una modifica opportuna, perché consente l'adozione del decreto in un termine sostanzialmente coincidente con quello previsto per l'adozione del decreto legislativo relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, che dovrà essere adottato entro il 21 maggio 2011. Osserva che l'avvicinamento dei termini per l'esercizio delle due deleghe dovrebbe, in particolare, consentire una maggiore armonizzazione tra i contenuti dei decreti legislativi, per i quali sono previsti principi e criteri di delega sostanzialmente identici, e favorire un maggiore approfondimento dei profili tecnici del decreto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica da parte del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, che agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale, chiamata a partecipare all'elaborazione del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.
Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 2 novella il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 ai fini della riapertura dei termini - dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 - per la sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati, convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.
Passando al comma 2 dell'articolo 2, che reca una riapertura dei termini per la stipulazione dell'accordo, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, tra i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute e la Regione Puglia, segnala che la disposizione consente che la suddetta Regione integri, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipulazione dell'accordo medesimo entro il 15 ottobre 2010. Rileva che la stessa disposizione prevede altresì che la stipulazione entro il suddetto termine faccia salvo il riconoscimento della quota di maggior finanziamento della spesa sanitaria subordinata alla conclusione dell'accordo; tale quota, in caso di mancata conclusione dell'accordo entro il termine, si intende invece definitivamente sottratta alla competenza della Regione. Fa presente che, nel corso dell'esame presso il Senato, al medesimo comma 2, è stato aggiunto un ulteriore periodo che introduce la possibilità di differire, fino al 15 dicembre 2010, i due termini del 30 settembre e del 15 ottobre 2010, al fine di consentire una compiuta definizione degli adempimenti previsti. Osserva che tale disposizione sarà attuata con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Sempre sullo stesso argomento fa presente che

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è stato aggiunto il comma 2-bis all'articolo 2 che prevede, per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, la non applicazione di taluni provvedimenti, disposti per l'anno 2010. Evidenzia che si tratta in particolare degli incrementi automatici nella misura di 0,15 per cento e 0,30 per cento, rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF, nonché del blocco automatico del turn over del personale e divieto di effettuare spese non obbligatorie. Sottolinea che tale disposizione prevede, altresì, che la disapplicazione delle richiamate misure sia condizionata alla verifica positiva dei piani di rientro, effettuata, entro il 31 ottobre 2010, dai tavoli tecnici. Segnala che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale dispone la non applicazione delle misure di penalizzazione citate.
Passando alle ulteriori modifiche apportate dal Senato della Repubblica all'articolo in esame, ed in particolare al comma 1-ter che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 45, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha disposto la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario - SECIT, segnala che tale a disposizione precisa che l'incarico onorario di esperto del SECIT si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del predetto articolo 45.
Rappresenta che il comma 1-quater reca modifiche alla disciplina della rateizzazione delle somme dovute al fisco a seguito di accertamento con adesione, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, escludendo per il contribuente l'obbligo di prestazione di idonea garanzia per ottenere il beneficio della dilazione del pagamento, ove il debito sia inferiore a 50.000 euro.
Con riferimento al comma 1-quinquies, rileva che esso prevede l'esclusione di tutte le attività economiche a prevalente carattere finanziario dall'ambito di applicazione della disciplina relativa alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, rileva che tale disposizione ripristina una previsione inserita, nell'ambito del comma 5 dell'articolo 19, dal decreto-legge n. 78 del 2010. Segnala che successivamente l'intero articolo 19, comma 5, è stato abrogato dall'articolo 4 dell'Allegato 4 al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010.
Osserva che il comma 1-sexies, attraverso una novella all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di silenzio assenso dell'amministrazione disciplinate dal medesimo articolo e che la novella è volta a superare taluni dubbi interpretativi sorti con riferimento al sopra richiamato articolo 19, comma 5, della legge n. 241 del 1990, abrogato dal Codice del processo amministrativo.
Segnala, infine, che, con la disposizione di cui al comma 2-ter, l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 e n. 861/2006 inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, è posto a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183. Segnala che la norma in esame riproduce pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge C. 3472, sul quale la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 21 settembre 2010, ha espresso parere favorevole, formulando una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda che la condizione era volta a configurare l'onere in termini di limite

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massimo di spesa, anziché in termini di previsione della stessa, e a specificare, inoltre, che il profilo temporale dell'onere è costituito dagli anni 2010-2015. Rileva che la disposizione in esame configura l'onere in termine di limite massimo di spesa, come richiesto nel parere espresso dalla Commissione bilancio sulla proposta di legge C. 3472, senza tuttavia specificare l'ambito temporale nel quale si manifesta l'onere.
Passa quindi ad esaminare l'articolo 3, che reca disposizioni in ordine alla partecipazione italiana a due Esposizioni internazionali, riconosciute dalla 144a Assemblea generale del Bureau International des Expositions (BIE) che si tenne a Parigi il 2 dicembre 2008, in particolare l'esposizione internazionale «L'Oceano vivo e la Costa», che si terrà a Yeosu in Corea del Sud nel 2012, e l'esposizione internazionale orticola «Be part of the theatre in nature; get closer to the quality of life», che si terrà a Venlo, nei Paesi Bassi, nel 2012. Osserva che, in particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, del Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione alle due esposizioni del 2012, per l'espletamento dei compiti di carattere organizzativo, conferendo ad un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo, sia la nomina del Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni, sia la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura, diversamente da quanto avvenuto in passato, quando la regolamentazione della struttura amministrativa era generalmente affidata ad una disciplina di rango primario. Rileva che il comma 2 individua gli oneri complessivi derivanti dalla partecipazione alle due manifestazioni, pari a 1,5 milioni di euro per il 2010, 2,5 milioni per il 2011 e 9,8 milioni per il 2012, prevedendo che ad essi si faccia fronte con le risorse iscritte nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2010-2012. Segnala che analogamente, l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa, per il 2010, di 125.000 euro quale contributo al funzionamento del Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo, con sede a Barcellona. In proposito, ricorda che l'Unione per il Mediterraneo (UpM) è nata ufficialmente per impulso del Presidente francese Sarkozy nel Vertice di Parigi del luglio 2008, con lo scopo di superare le difficoltà esistenti nello sviluppo del processo di cooperazione euromediterranea, lanciato a Barcellona nel novembre 1995, attraverso un maggior ruolo degli Stati nazionali. Rileva che il comma 2 reca la norma di copertura finanziaria, che anche in questo caso è reperita mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente.
Con riferimento al successivo articolo 3-ter, che reca un'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, in materia di interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, precisa, in particolare, che i contributi a fondo perduto previsti dalle lettere a), e) ed e-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del richiamato decreto n. 39 del 2009 destinati alla ricostruzione, alla riparazione o all'acquisto di immobili concessi ai privati o a condomini debbono intendersi concessi a titolo di indennizzo, anche parziale, dei danni subiti e pertanto, ai contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni e servizi necessari non si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, che sottopongono alla disciplina contenuta in tale codice i lavori per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico che superi il 50 per cento dell'importo dei lavori. Osserva che si tratta di una precisazione doverosa, dal momento che, ovviamente, le disposizioni sui contratti pubblici si applicano alla realizzazione di

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opere di interesse pubblico e non alla ricostruzione di edifici abitativi privati.
Per quanto attiene, infine, ai profili relativi alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, richiama integralmente le osservazioni e le richieste di chiarimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici.

Carlo MONAI (IdV) riguardo alle disposizioni relative alla privatizzazione del gruppo Tirrenia Spa fa presente che presso la IX Commissione trasporti si è svolta una serie di audizioni informali dalle quali è emerso un quadro preoccupante della vicenda, in contrasto con il quadro prospettato dal vice ministro Vegas in una precedente audizione tenutasi presso la medesima Commissione nel mese di luglio. Ricorda che il Vice Ministro, in quella occasione, aveva sottolineato con forza la differenza tra questa vicenda e quella avente ad oggetto la società Alitalia Spa e si era dimostrato ottimista riguardo al positivo sviluppo della privatizzazione della società marittima, rilevando che essa non presentava gravi criticità, dal momento che aveva chiuso in utile negli ultimi esercizi finanziari. Rileva che gli eventi hanno avuto un andamento assai contraddittorio, dato che il 4 agosto del 2010 sembrava imminente la cessione della Tirrenia Spa e della consociata Siremar al gruppo Mediterranea holding, unico imprenditore rimasto dei sedici che avevano manifestato interesse all'acquisizione, ma che subito dopo la società è stata messa in amministrazione straordinaria e ne è stato dichiarato lo stato di insolvenza. Osserva che contestualmente il Governo ha emanato il decreto-legge in esame, che trasferisce all'esercizio del servizio di trasporto marittimo le risorse destinate all'ammodernamento della flotta, con forti ricadute negative sull'indotto e in particolare sulla società Fincantieri. Rileva che il fallimento dell'operazione della privatizzazione avrà delle ripercussioni immediate sulla tutela dei creditori della società Tirrenia Spa, tra i quali si annoverano le società regionali di trasporto marittimo Caremar, Saremar e Toremar, che hanno crediti importanti da escutere. Ritiene che tali società avranno difficoltà a rientrare in possesso delle somme loro dovute, come anche implicitamente confermato dal commissario straordinario nell'audizione informale tenutasi presso la IX Commissione. Osserva che anche le drastiche riduzioni di personale annunciate dalla società Fincantieri, che hanno dato origine a numerosi atti di sindacato ispettivo anche da parte di esponenti della maggioranza, siano la diretta conseguenza di questo fallimento e che molte imprese dislocate nel territorio nazionale avranno gravi ripercussioni a seguito dell'andamento negativo della privatizzazione di Tirrenia. Stigmatizza quindi l'atteggiamento rassicurante che il Governo ha tenuto nelle settimane precedenti il precipitare degli eventi ed esprime perplessità sui risultati che il decreto legge in esame potrà ottenere. In ultimo rileva che alcune disposizioni del decreto non risultano affatto chiare. In particolare osserva che vengono stornate ad altre finalità risorse destinate all'adeguamento della flotta, necessario in quanto rispondente a quanto richiesto dalla normativa internazionale. Fa presente, come emerso anche dalle audizioni informali già richiamate, che la flotta della società Tirrenia non risulta adeguata in termini di sicurezza ed esprime preoccupazione per l'imminenza del termine di adeguamento. Sottolinea, al riguardo, che andrebbe chiarito se e in quale misura la flotta del gruppo Tirrenia sia adeguata ai requisiti fissati dalla normativa internazionale, essendo altrimenti impensabile l'esito positivo della cessione del ramo d'azienda. Osserva inoltre che il decreto-legge ha declassato risorse che erano stanziate in conto capitale destinandole a spese correnti, quali quelle relative alla gestione ordinaria. Sottolinea quindi che la previsione recata dal decreto all'articolo 1, comma 1, ai sensi del della quale rimane fermo il ripristino delle somme tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali risulta poco chiara soprattutto in ordine ai tempi e ai

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modi con i quali il Governo si impegna a restituire tali somme. Osserva infatti che, se la privatizzazione dovesse essere conclusa entro pochi mesi, come auspicato da molti e come previsto dal Governo e dal commissario straordinario, lo Stato si troverebbe a dover finanziare società private acquirenti. Evidenzia quindi la necessità che il Governo faccia un'estrema chiarezza riguardo agli intenti e agli obiettivi perseguiti, determinandosi, in caso contrario, una delega in bianco sulla privatizzazione del gruppo. Segnala inoltre che le società regionali che sono state cedute a titolo gratuito alle regioni affinché provvedessero all'esercizio del trasporto marittimo, avevano, al momento della cessione, prospettive di bilancio assolutamente diverse da quelle attuali, in quanto vantavano crediti da parte della società Tirrenia. Ritiene, quindi, che vada valutata con estrema attenzione la questione dei crediti delle società regionali marittime, anche ai fini di un positivo esito della procedura di privatizzazione delle società stesse. Esprime infine perplessità riguardo alla tecnica legislativa con la quale è stato redatto il decreto legge in esame. In particolare osserva che la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2, contiene una riapertura di termini fissando al 30 settembre 2010 la data entro la quale la regione Puglia deve integrare la documentazione già trasmessa ai ministri dell'economia delle e delle finanze della salute riguardo al piano di rientro dal disavanzo sanitario al fine di procedere alla stipula dell'accordo entro il 15 ottobre 2010, prevedendo contestualmente che entrambi i termini possano essere prorogati fino al 15 dicembre 2010. Ritiene che questa previsione normativa sia discutibile, anche sotto il profilo della certezza del diritto. Richiama infine la disposizione di cui all'articolo 2 comma 1-quinquies, con la quale si ripristina una previsione inserita dal decreto-legge n. 78 del 2010, successivamente abrogata dal decreto legislativo numero 104 del 2010 entrato in vigore il 16 settembre scorso. In ultimo richiama la norma di cui all'articolo 2 comma 1-ter, che ha valenza di interpretazione autentica, ma di cui non appare chiara la motivazione, sembrando più una norma volta a risolvere situazioni specifiche, che avente carattere di generalità. Osserva al riguardo che probabilmente l'articolo di cui il comma 1-ter reca l'interpretazione autentica ha generato un contenzioso giudiziario e che quindi con questa disposizione si intendono conculcare aspettative che potrebbero essere riconosciute in sede giudiziaria.

Rolando NANNICINI (PD) esprime un giudizio critico sulle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, che introducono modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 78, al fine di disciplinare l'applicazione dei pedaggi sulle autostrade affidati alla gestione diretta di ANAS S.p.a. e di introdurre forme di pedaggiamento per i raccordi autostradali gestiti dalla medesima società. Al riguardo, ritiene che la scelta di introdurre pedaggi per i raccordi autostradali dovrebbe essere oggetto di una seria valutazione e non affidata a disposizioni destinate ad essere travolte in sede giudiziaria, tenendo conto, per evidenti ragioni di equità, delle peculiarità delle vie di collegamento delle grandi città, come Roma o Milano, che sono utilizzate prevalentemente da pendolari che in molti casi non possono utilizzare collegamenti stradali alternativi. Ritiene, pertanto, necessaria una attenta riflessione su questi temi, che, a suo avviso, contrasta con l'anticipo al 30 aprile 2011 del termine per l'applicazione della nuova disciplina. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge, ritiene necessario un approfondimento sulle modalità attraverso le quali verificare l'esistenza di una situazione di disavanzo nel settore sanitario, osservando che in molti casi tale situazione è attribuibile alle modalità di finanziamento della spesa sanitaria, che non avviene sulla base dei costi standard ed è realizzata attraverso una compartecipazione all'IVA, che, peraltro, assume come parametro i consumi e non le riscossioni. Ritiene, pertanto, che sarebbe corretto muoversi nella

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direzione dell'attuazione di quanto previsto al riguardo dalla legge n. 42 del 2009, al fine di garantire un maggiore equilibrio nel finanziamento della spesa sanitaria, attraverso una più precisa individuazione dei fabbisogni. In particolare, dovrà, a suo avviso, effettuarsi una attenta valutazione dell'offerta e della domanda in materia sanitaria, che presenta un andamento piuttosto stabile. In assenza di tale valutazione, infatti, non sarebbe possibile ipotizzare una equa applicazione di sanzioni politiche in caso di mancato raggiungimento di un equilibrio di bilancio, dal momento che non si terrebbe conto delle differenze esistenti tra le diverse regioni. In proposito, segnala, ad esempio, che nella Regione Liguria il rapporto tra cittadini con più di 65 anni e cittadini con meno di 15 anni è sensibilmente più alto di quello che si registra nella Regione Campania, osservando come il diverso indice di vecchiaia della popolazione incida sensibilmente sull'entità della spesa sanitaria.

Silvia VELO (PD) ricorda che la Commissione trasporti ha seguito la vicenda relativa alla società Tirrenia Spa dall'inizio della legislatura, fissando, attraverso l'approvazione unanime di una risoluzione, indirizzi importanti relativi in particolare alla salvaguardia della continuità territoriale e alle garanzie per i lavoratori. Fa presente che Tirrenia rappresenta una situazione difficile relativa ad un'azienda che ha costi elevati e che grava sui contribuenti, ma che, soprattutto attraverso le società regionali, garantisce una funzione essenziale assicurando il collegamento con le isole e in particolare con le isole minori. Tale situazione si trascina da anni; sottolinea tuttavia le particolari responsabilità di chi ha operato le scelte compiute nell'ultimo anno. Ricorda che, anche per effetto della pressione esercitata dal gruppo del Partito democratico e grazie alla volontà e all'impegno delle regioni, si è provveduto ad effettuare la cessione a titolo gratuito alle regioni delle società regionali Caremar, Saremar e Toremar, ma che si è comunque voluta impostare una privatizzazione congiunta della società madre Tirrenia e della società regionale Siremar, della quale la regione Sicilia ha rifiutato inizialmente l'acquisizione a titolo gratuito. Fa presente che il commissario straordinario, audito dalla Commissione nei giorni scorsi, ha spiegato come i compendi aziendali di Tirrenia e di Siremar debbano essere privatizzati separatamente, avendo caratteristiche del tutto diverse. In questo modo è apparso evidente il grave errore commesso nell'impostazione del primo bando di gara. Ritiene che il ritardo della procedura di gara abbia prodotto un grave danno per l'azienda, al quale ora si cerca di rimediare, senza tuttavia che il Governo faccia la necessaria autocritica sul processo che ha condotto alla situazione attuale. Sottolinea che anche l'intervento oggi all'esame delle Commissioni riunite bilancio e trasporti presenta molte lacune, e preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a migliorare il testo del decreto-legge. Segnala che non appare chiaro se la proroga delle convenzioni prevista nel decreto interessi anche le società regionali, rispetto alle quali il relatore per la Commissione trasporti ha fatto presente che il processo di privatizzazione deve concludersi entro il termine fissato per la società Tirrenia. Quanto alla questione dei crediti vantati dalle società regionali rispetto a Tirrenia, fa presente che la Toremar vanta con la Tirrenia un credito di 9,7 milioni di euro, che sono stati inseriti nel bando di gara. Ricorda che il commissario straordinario ha fatto presente che tali debiti saranno inseriti nella massa passiva della società Tirrenia, con la conseguenza di renderne estremamente difficile e comunque ritardarne notevolmente l'esigibilità. Ciò comporterà il rischio che falliscano anche le gare regionali. Fa presente che era stata avanzata da parte della Conferenza delle regioni una richiesta al riguardo volta ad emendare il testo, facendo presente che un vulnus così grave nei patrimoni delle società trasferite alle regioni rende di fatto impossibile l'attivazione di qualsiasi procedura di gara e impone l'interruzione delle gare in corso,

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anche in ragione del fatto che non ci sarebbe alcun soggetto privato interessato a partecipare. Osserva tuttavia che tale richiesta non è stata accolta ed esprime al riguardo la seria preoccupazione che le regioni non riusciranno a concludere la privatizzazione delle società marittime. Rileva altresì che non è chiaro quale disciplina si potrà applicare per la cassa integrazione ai dipendenti e fa presente che, anche da quello che è emerso ieri dall'audizione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti della società Tirrenia, l'importo massimo che potrà spettare ai lavoratori della società sarà pari a 900 euro mensili. Tale importo sarà inoltre ridotto progressivamente nel caso in cui non dovesse essere applicata la legge Marzano. Sottolinea quindi l'assenza di risposte da parte del Governo ed esprime preoccupazione per il disinteresse mostrato dal Governo stesso su questioni politiche e sociali assai rilevanti e delicate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, facendo presente che il rappresentante del Governo ha comunicato che, per impegni istituzionali, dovrà lasciare la seduta delle Commissioni, rinvia quindi la conclusione dell'esame preliminare alla seduta che sarà convocata nella giornata di lunedì 27 settembre 2010, precisando che, come stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, le proposte emendative dovranno essere presentate entro le ore 16 della giornata di domani.

La seduta termina alle 16.