CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 settembre 2010
370.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 settembre 2010.

Audizione del commissario straordinario per la gestione di Tirrenia di navigazione SpA sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 settembre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.
Atto n. 234.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere, evidenziando, tra le condizioni e le osservazioni in essa contenute, quelle relative ad una precisazione del ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie relativamente all'articolo 35 e facendo presente che, nel resto dei casi, si tratta di interventi relativi alla formulazione del

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testo piuttosto che al merito delle misure in esso contenute:

«La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Atto n. 234);
visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 21 settembre 2010;

premesso che:

con riferimento all'articolo 6, appare opportuno sopprimere il comma 2 che, nel rinviare all'articolo 7 della direttiva 2008/57/CE, fa riferimento a procedure di competenza delle istituzioni dell'Unione europea;
con riferimento all'articolo 8, appare opportuno precisare espressamente che il fascicolo che correda le proposte di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità adottate a norma della direttiva 2008/57/CE (STI) deve essere redatto in conformità con quanto previsto dall'allegato IX;
con riferimento all'articolo 25, appare opportuno precisare che è compito dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie comunicare all'Agenzia ferroviaria europea (ERA) le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati;
all'articolo 26 appare opportuno introdurre il riferimento anche alla procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), di cui all'articolo 22, oltre che a quella di messa in servizio dei veicoli non conformi, di cui all'articolo 24;
all'articolo 33 occorre sopprimere la lettera g), in quanto non prevista dalla direttiva e contestualmente riformulare le disposizioni, di cui al comma 6 dell'articolo, concernenti i veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per la messa in servizio nel territorio italiano;
il Governo dovrebbe altresì valutare l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 35, in modo da chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 6, sopprimere il comma 2;
2) all'articolo 8, comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX.»;

conseguentemente,
all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «di cui all'allegato IX», con le seguenti: «previste nel fascicolo di cui al comma 2.»;
all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: «di cui all'allegato IX», con le seguenti: «previste nel fascicolo di cui al comma 2.»;
3) all'articolo 25, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'Agenzia comunica

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all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 34.»;
4) sostituire l'articolo 26 con il seguente: «Art. 26. - (Classificazione delle norme nazionali). - 1. Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli di cui agli articoli 22 e 24, l'Agenzia classifica le norme nazionali come previsto all'allegato VII.»;
5) all'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sopprimere la lettera g);
b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere d), e) ed f), possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione.»

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla formulazione dell'articolo 35, di chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura relativamente al registro dell'infrastruttura di competenza, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;
nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti ulteriori osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema le seguenti modificazioni:
1) nella premessa, sostituire il decimo paragrafo con il seguente: «»Visto il Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

conseguentemente,
all'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: «dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE» con le seguenti: «del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
all'articolo 24, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE» con le seguenti: «del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
2) all'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8,»;
b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8»;

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3) all'articolo 20, comma 5, sostituire le parole: «Un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri,» con le seguenti: «L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro,»;
4) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tal caso si applicano i commi da 3 a 7.»;
5) all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della direttiva»;
6) all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: «Un veicolo conforme a un tipo già autorizzato in uno Stato membro è autorizzato dall'Agenzia» con le seguenti: «L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato»;
7) all'articolo 27, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'Organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi di laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui veicoli, definisce le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.»;
8) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo, venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico (NEV).»

Mario VALDUCCI, presidente, ribadisce il carattere prevalentemente tecnico delle condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Atto n. 238.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, ribadisce, come già segnalato nella relazione introduttiva svolta nella seduta di mercoledì 15 settembre, che lo schema di decreto legislativo in esame risponde all'obbligo di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2008/63/CE, per le parti per cui la normativa nazionale non risulta già adesso conforme alla direttiva. Fa presente che i tempi di recepimento sono piuttosto serrati, perché lo schema di decreto doveva essere adottato entro il termine del 29 luglio scorso e dovrà essere definitivamente approvato entro il 27 ottobre. Rileva che lo schema di decreto sostituisce la disciplina in materia di allacciamento alla rete telefonica finora dettata dalla legge n. 109 del 1991, che faceva ancora riferimento al gestore del servizio pubblico e risulta ormai superata rispetto ad un mercato aperto alla concorrenza. Osserva che con la nuova disciplina si prevede che l'allacciamento alla rete telefonica sia effettuato da imprese che presentano determinati requisiti di qualificazione tecnico-professionale e alle quali è stata rilasciata una specifica abilitazione. Ricorda che la definizione specifica dei requisiti e delle modalità di rilascio dell'abilitazione è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fa presente inoltre che l'impresa dovrà rilasciare agli utenti una apposita attestazione

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relativa ai lavori effettuati, le cui caratteristiche e i cui contenuti saranno stabiliti con il medesimo decreto ministeriale.
Sottolinea infine che viene rivista l'entità delle sanzioni per le infrazioni, incrementandole in misura notevole rispetto a quelle stabilite dalla legge n. 109 e adeguando il limite massimo al valore di 150.000 euro fissato dalla legge comunitaria per il 2008.
Rileva che la predisposizione dello schema di decreto legislativo ha tenuto conto degli elementi emersi nel corso delle consultazioni con gli operatori del settore. Evidenzia che, come indicato nella analisi di impatto della regolamentazione, che correda lo schema, anche nell'elaborazione del decreto ministeriale con il quale saranno definite le disposizioni attuative, il Ministero procederà a confrontarsi con gli operatori del settore. Propone quindi, per le ragioni brevemente richiamate, di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.