CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.
Nuovo testo C. 2774.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che dispone la concessione di contributi statali per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo. Rileva che l'articolo 1 stabilisce un contributo speciale annuo, a decorrere dal 2010, in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), nonché un contributo annuo alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze. Segnala che i contributi menzionati sono versati dal Ministero per i beni e le attività culturali, cui la SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini trasmettono una relazione sull'impiego dei contributi medesimi. Fa presente che ai sensi degli articoli 2 e 3 sono concessi, rispettivamente, un contributo annuo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo, ed un contributo annuo in favore del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Evidenzia che l'articolo 4 istituisce l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) con il compito di curare la pubblicazione, in

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edizione critica, dei testi composti in lingua latina in Italia fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. Rileva che l'articolo 5 reca la copertura finanziaria e l'articolo 6 reca le disposizioni finali stabilendo che gli enti e le istituzioni menzionati possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Sottolinea che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»; l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Con riferimento al delineato riparto di competenze, segnala che in talune sentenze costituzionali riguardanti lo sviluppo della cultura (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) la Corte ha affermato che essa corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Ravvisa quindi l'opportunità che sia prevista una compartecipazione degli enti locali eventualmente interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.

Il deputato Mario PEPE (PD) valuta favorevolmente l'indicazione del relatore in ordine ad una eventuale compartecipazione degli oneri recati dal provvedimento da parte degli enti locali, che svolgono un ruolo non secondario in materia di promozione e tutela delle attività culturali. Esprime un convinto apprezzamento all'iniziativa legislativa volta al sostegno della cultura latina dell'alto Medioevo e ritiene opportuno che siano precipuamente valorizzate le edizioni integrali dei testi dell'alto e del basso Medioevo. Avanza peraltro taluni rilievi critici in ordine al possibile rischio che si configurino forme di interferenza dello Stato sugli ambiti di competenza delle autonomie territoriali in tale materia e fa notare che in molte amministrazioni municipali si svolgono meritorie attività di tutela della cultura latina, quale ad esempio presso il comune di Spoleto, ove è stato ha istituito un apposito ente di tutela per l'alto Medioevo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) evidenzia l'esigenza che si proceda ad una puntuale verifica in ordine alla possibilità di concentrare in un'unica istituzione nazionale tutti gli enti e le società che perseguono finalità analoghe a quelle cui si riferisce il provvedimento in esame. Ritiene opportuno che i contributi assegnati possano essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti interessati.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel richiamare la previsione dell'articolo 1, comma 3, che prevede la trasmissione al Ministero competente di una relazione sull'utilizzo delle risorse da parte della Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini, reputa opportuno che siano uniformate le procedure di controllo sull'utilizzo delle risorse riconosciute agli enti contemplati nel testo in esame.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), relatore, dichiara di condividere le considerazioni espresse nel corso del dibattito; formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Testo unificato C. 2184 e C. 2219.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme in materia di sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Osserva che l'articolo 1 individua la finalità dell'iniziativa legislativa nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, progettazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Rileva che l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Evidenzia che l'articolo 3 precisa la tipologia degli interventi finanziati mediante il predetto fondo: le attività finalizzate allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinato all'alimentazione dei veicoli; le attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli; l'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale; la realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli muniti di stazioni di controllo e di ricarica. Sottolinea che l'articolo 4 stabilisce che possono essere destinatari dei finanziamenti le regioni, le province, i comuni, nonché gli enti pubblici e privati impegnati a diffondere l'impiego come carburanti dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione. Fa notare che l'articolo 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per la concessione dei suddetti finanziamenti, con specifico riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili, nonché alle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari. Segnala che l'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del fondo, che esamina le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del fondo. Osserva che il comitato è costituito da dieci componenti, di cui due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome; uno dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI); i restanti componenti sono di nomina ministeriale. Riferisce che l'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la dotazione del fondo è ripartita tra gli interventi sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 6, mentre l'articolo 8 dispone che la realizzazione di opere per il trasporto urbano con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile può essere sospesa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo massimo di un anno, per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi la caratteristiche previste dall'articolo 1. sottolinea che l'articolo 8-bis prevede che al fine di favorire l'impiego di veicoli non inquinanti, le regioni e gli enti locali promuovono la stipula di apposite convenzioni con le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale, in base alle quali si prevede l'impiego sperimentale, per una durata massima di tre anni, dei suddetti veicoli. Rileva quindi che l'articolo 9 reca la copertura degli oneri del provvedimento. Fa notare che il contenuto del provvedimento in esame appare riconducibile alla «tutela dell'ambiente» di cui all'articolo 117, comma 2, lett. s),

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della Costituzione, nonché alla materia di legislazione concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» ex articolo 117, comma 3.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur valutando favorevolmente le finalità del provvedimento, esprime evidenti perplessità in ordine alla congruità ed adeguatezza delle risorse assegnate per attuare il sostegno dei piani regionali relativi agli interventi enunciati dall'articolo 3. Fa notare che sarebbe necessario peraltro che le autonomie territoriali attivino un'idonea programmazione, con cadenza almeno triennale, sulle effettiva realizzazione di opere per il trasporto urbano con mezzi di superficie alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, ravvisa l'opportunità che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono definite le linee guida per la concessione dei menzionati finanziamenti sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; reputa altresì utile il concerto del ministro dell'agricoltura con il ministro dei trasporti e della navigazione in ordine all'adozione del decreto che definisce le linee guida ai sensi dell'articolo 5 del testo. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Nuovo testo C. 3472.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, che interviene in materia di sostegno allo sviluppo rurale, volto all'individuazione di uno strumento che possa assicurare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate per il periodo 2007-2013 per le singole Regioni italiane nel quadro dei Piani Regionali di Sviluppo e dunque scongiurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse. Riferisce che l'articolo 1 stabilisce che, al fine di assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia dall'Unione europea e di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, i piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Programma Rete rurale nazionale per il periodo 2007-2013 sono ricondotti ad un unico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei predetti programmi. Osserva che per le medesime finalità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, nell'anno 2014, le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni, delle province autonome e della Rete rurale nazionale eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni, delle province autonome e della Rete rurale nazionale. Rileva quindi che l'articolo 2 dispone che l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore

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aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime la propria contrarietà sui contenuti del provvedimento in esame, in quanto attraverso l'adozione di un unico piano nazionale di finanziamento il Governo di fatto sembra voler avocare a se le competenze di programmazione proprie delle Regioni, depotenziando i contenuti dei piani regionali. Osserva peraltro che il testo in esame non prescrive nulla in ordine al necessario profilo del cofinanziamento di Stato e Regioni in tale specifico settore. Esprime pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) avanza la proposta che la Commissione esprima parere contrario sul testo in esame, in quanto l'articolato appare contraddire i princìpi del federalismo, alterando le competenze regionali che vengono accentrate presso il Ministero competente. Fa notare che le criticità del settore che il provvedimento intende risolvere derivano principalmente da una non lineare attività svolta dall'Agea. Rileva inoltre che sul contenuto della proposta di legge è stato espresso il parere contrario della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, evidenzia che il testo in esame mira ad attuare una mera unificazione dei programmi regionali affinché possa operare il piano finanziario unico per il recupero delle risorse che altrimenti rischiano di subire l'automatico disimpegno. Precisa che il testo non incide in alcun modo sulla programmazione regionale che viene comunque salvaguardata.

Davide CAPARINI (LNP), presidente, ritenendo utile approfondire ulteriormente i contenuti del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.