CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del deputato Pietro Lunardi (Doc. IV-bis, n. 1).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, dato il benvenuto all'onorevole Follegot, subentrato al collega Brigandì (eletto al Consiglio superiore della magistratura), ricorda che la domanda in titolo è stata assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 19 agosto 2010. Poiché si tratta della prima domanda pervenuta ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione in questa legislatura, ritiene utile svolgere talune premesse, anche per introdurre una comunicazione su uno scambio di corrispondenza intervenuto con il presidente del collegio per i reati ministeriali di Perugia.
Nel 1993 una revisione della Costituzione ha abrogato l'autorizzazione a procedere penalmente per i parlamentari, i quali godono oggi dell'insindacabilità parlamentare e di forme di tutela autorizzatoria rispetto a specifici atti del procedimento penale (arresto cautelare, perquisizioni, intercettazioni). Per quanto invece riguarda il Presidente del Consiglio e i ministri la riforma che rileva è quella intervenuta nel 1989, a seguito dell'abrogazione, con referendum, della legge sulla Commissione inquirente. La materia è regolata oltre che dall'articolo 96 della Costituzione, anche dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989.
Ai sensi del combinato disposto di queste fonti, l'autorizzazione a procedere è per i ministri ancora un istituto vivente. La Procura della Repubblica competente per territorio trasmette alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, contenuta nella relazione motivata del tribunale dei ministri. In sostanza, in questa fase la Procura della Repubblica è soltanto un ufficio che trasmette la documentazione, omessa ogni indagine.
La funzione di prima valutazione dei fatti d'accusa, di preliminari indagini e di richiesta di procedere spetta allo speciale Collegio (detto - come accennato - «tribunale dei ministri») previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La relazione motivata del tribunale dei ministri sul caso oggi all'ordine del giorno è stampata ed è in distribuzione.
Nel caso all'esame, si tratta di un reato ministeriale, giacché si imputa all'onorevole

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Lunardi di aver strumentalizzato anche per fini privati un atto che rientrava nella sua competenza ufficiale, vale a dire l'assenso a un provvedimento volto a concedere un finanziamento pubblico. Peraltro, l'ipotesi formulata dalla pubblica accusa - quella di corruzione - è una fattispecie delittuosa che necessariamente prevede il concorso di più soggetti: il corrotto e il preteso corruttore. Sicché appare evidente che l'indagine dovrà appuntarsi quantomeno su due soggetti, salvi ulteriori concorrenti eventuali.
A questo proposito, l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede esplicitamente che: «l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri» delle Camere.
La formula significa che la procedura parlamentare di autorizzazione deve interessare anche i concorrenti nel reato ipotizzato. Tale conclusione esegetica appare confermata dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 219 del 1989 il quale reca: «se il procedimento è relativo a un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'Assemblea indica a quale concorrente, anche se non ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego».
L'interpretazione costante degli uffici giudiziari che hanno interloquito con la Camera dei deputati è in questo senso. Solo a titolo di esempio basti ricordare le richieste di autorizzazione nei confronti degli ex ministri Vito Lattanzio (Doc. IV-bis n. 1 - XII leg.) e Gianni Alemanno (Doc. IV-bis n. 1 - XIV leg). In questi casi l'autorizzazione fu richiesta non solo per il ministro deputato ma anche per i cosiddetti concorrenti «laici».
È per questi motivi che, in data 1o settembre 2010, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi, ha inviato la seguente lettera al presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia: «Signor Presidente, faccio riferimento alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Pietro Lunardi, ministro all'epoca dei fatti, avanzata dal Collegio da Lei presieduto, ai sensi dell'articolo 96 Cost. e dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, assegnata il 19 agosto 2010 dal Presidente della Camera alla Giunta che presiedo. Al riguardo, constato dagli atti trasmessi che l'ipotesi accusatoria avanzata nei confronti del deputato Lunardi apparirebbe commessa in concorso con altri soggetti. Alla luce dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, Le prospetto quindi l'opportunità che la richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata dal Collegio per i reati ministeriali di Perugia, sia integrata con l'esplicita domanda riferita anche agli ipotizzati concorrenti. Certo che Ella comprenderà il senso di questa segnalazione, Le chiedo di fornirmi cortesemente un riscontro sollecito, in considerazione dei termini che per la trattazione della domanda in sede parlamentare sono fissati sia dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 (articolo 9, comma 3), sia dal Regolamento della Camera (articolo 18-ter, comma 1)».
Nel pomeriggio di ieri, il presidente del collegio per i reati ministeriali di Perugia ha dato riscontro alla mia lettera, con una nota delle cui parti essenziali dà lettura: «[...] quanto al richiamo all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, rilevo che la norma è destinata solo a individuare la camera competente a pronunciarsi in relazione alle persone nei cui confronti si deve procedere (cioè i ministri o il Presidente del consiglio dei ministri), anche nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi (come nel caso di specie) soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
Il riferimento della parte finale della norma al caso in cui si debba procedere "esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere" va invece letto e interpretato (quanto meno, secondo l'opinione cui aderisce questo collegio, pur consapevole di precedenti diversi [...]) nel senso che debba pur sempre trattarsi di soggetti per i quali è necessaria l'autorizzazione a procedere. In conclusione, il Collegio da me presieduto ritiene

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che non ricorrano i presupposti per farsi luogo all'integrazione richiesta con la Sua nota del 1o c.m.».
Gli pare, invero, evidente - proprio per gli argomenti addotti dal magistrato scrivente - che la frase «anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri», contenuta nel primo periodo dell'articolo 5, si riferisca a persone che concorrono con il ministro indagato, quale che sia la Camera competente. Viceversa, la frase «o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere», contenuta nel secondo periodo del medesimo articolo 5, vale a identificare soggetti che al momento del procedimento non sono parlamentari e a radicare pertanto la competenza del Senato. Come poc'anzi ha osservato, questa interpretazione è confermata dall'articolo 4 della legge n. 219 del 1989 e comunque dalla prassi rilevata da questa Giunta.
Preso però atto del contenuto della lettera pervenuta ieri, l'esame della Giunta dovrà, alla luce di quanto illustrato, per il momento interessare solo la posizione del deputato Pietro Lunardi.
Venendo ai fatti oggetto della relazione motivata espone che l'ipotesi accusatoria consiste nella ritenuta corruzione del ministro pro tempore Lunardi, il quale avrebbe consentito grazie alla sua qualifica la concessione - per il tramite della società pubblica ARCUS - di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e di Propaganda della Fede (Propaganda Fide), rappresentata dal cardinale Crescenzio Sepe. Tale finanziamento sarebbe stato indebito giacché la ARCUS avrebbe dovuto finanziare opere di rilevante interesse pubblico di tipo culturale previamente approvate e ancora da realizzare. Viceversa, la pubblica accusa ipotizza in questo caso che il finanziamento sia stato concesso per opere in parte già realizzate e comunque per l'effettuazione di lavori il cui valore culturale e artistico non è poi mai stato messo a disposizione del pubblico. Come contropartita di questa ipotizzata illegittimità, il ministro avrebbe ottenuto l'acquisto a un prezzo di estremo favore di un edificio sito in Roma, a Vicolo Valdina, comprato per il tramite della società immobiliare San Marco di cui era amministratore il figlio dell'ex ministro, Giuseppe Lunardi. Gli elementi di prova addotti per formulare questa ipotesi delittuosa consistono in vari documenti e in alcune informazioni testimoniali raccolte nel corso di procedimenti connessi, in particolare quelli relativi ai lavori assegnati in via d'urgenza per i cosiddetti «grandi eventi», in cui sono coinvolti Angelo Balducci, l'imprenditore Diego Anemone e l'architetto Zampolini. Il documento principale consiste in un invito a dedurre della Corte dei conti nel quale si contesta a un funzionario dell'ARCUS, Ettore Pietrabissa, l'illegittimità della procedura di concessione del finanziamento. Allegati all'invito a dedurre sono anche il verbale dell'audizione di Pietrabissa, il quale descrive lo svolgimento anomalo della procedura e l'interessamento diretto del ministro, e un progetto di un museo di Propaganda Fide, peraltro mai aperto.
Agli atti è anche l'interrogatorio di Zampolini, il quale si sarebbe poi occupato di redigere la dichiarazione di inizio di attività per i lavori di ristrutturazione del palazzo ottenuto da Lunardi al prezzo di favore. Nell'incartamento si trova anche l'interrogatorio di tale Hidri Fathi Ben Laid, il quale aveva rapporti con Balducci e Anemone e che avrebbe una volta incontrato la figlia del ministro Lunardi presso l'ufficio del medesimo Anemone. Precisa infine che l'atto d'acquisto da parte della società riconducibile al figlio del deputato Lunardi è datato 3 giugno 2004 per rogito di un notaio di Roma e che il prezzo risultante per l'acquisto è di 3 milioni di euro. Il documento è agli atti.
Ai sensi dell'articolo 18-ter del Regolamento il deputato Lunardi è stato invitato a intervenire nella seduta odierna ma ha chiesto, con lettera in data 10 settembre, di poter essere ascoltato in una successiva seduta. Informato della possibilità di prendere visione degli atti, ha esercitato tale facoltà nella giornata del 9 settembre. Propone di aprire il dibattito se vi sono

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colleghi pronti a intervenire, altrimenti di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, con l'avvertenza che in tale settimana occorre formulare una proposta per l'Assemblea.

Maurizio PANIZ (PdL) intende preliminarmente rimarcare che la Giunta non può sorvolare sul rifiuto opposto dal presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia alla richiesta di integrare la domanda di autorizzazione a procedere. Gli pare che vi siano addirittura gli estremi per elevare un conflitto tra poteri. Tale questione è comunque pregiudiziale rispetto al prosieguo dell'esame della domanda in titolo e, a suo avviso, impedisce persino il decorso del termine dei sessanta giorni previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

Marilena SAMPERI (PD) crede che l'ipotesi avanzata dal collega Paniz di sollevare un conflitto di attribuzioni sia talmente rilevante da non poter essere trattata in poche battute. Chiede quindi che essa sia esaminata in altra seduta, per consentire ai componenti gli opportuni approfondimenti.

Federico PALOMBA (IdV) e Donatella FERRANTI (PD) concordano con la deputata Samperi.

Maurizio TURCO (PD) concorda anch'egli sulla necessità di approfondimento. Si compiace con il tribunale dei ministri di Perugia che ha correttamente chiesto l'autorizzazione a procedere prima di svolgere compiute indagini. Proprio per questo trova poi curioso il contenuto della risposta alla lettera del Presidente Castagnetti.

Francesco Paolo SISTO (PdL) osserva che la finalità del rifiuto del tribunale dei ministri di Perugia ad integrare la domanda autorizzatoria è trasparente: l'autorità giudiziaria teme un eventuale diniego anche per i coindagati. Ma se così è, la Giunta non può accettare che per scopi pratici - pur intellegibili - si aggiri il dettato della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, non ha difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio per approfondire la questione sollevata dal collega Paniz. Che questa sia però una pregiudiziale rispetto alla prosecuzione dell'esame sulla posizione dell'onorevole Lunardi non gli pare esatto. Proprio il citato articolo 4 della legge n. 219 del 1989 rende evidente che gli esiti delle valutazioni sui vari coindagati possono essere diverse e che quindi il giudizio di ciascuna posizione è indipendente dalle altre e può essere svolto in tempi diversi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) crede opportuno un rinvio.

Maurizio PANIZ (PdL), osservato che lo stesso presidente del Collegio per i reati ministeriali di Perugia riconosce che la sua tesi interpretativa è minoritaria, crede che sarebbe una dimostrazione di incoerenza se la Giunta si piegasse a quel punto di vista. D'altronde, il Presidente Castagnetti ha oggi correttamente esposto che la lettera del 1o settembre scorso è stata inviata d'intesa tra tutti i rappresentanti dei gruppi. Se quell'intesa aveva un senso, la posizione della Giunta deve essere oggi ribadita con forza.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, precisa che - come si può evincere chiaramente dal suo tenore letterale - la nota del 1o settembre è stata inviata con spirito di leale collaborazione tra organi indipendenti dello Stato. Oggi si può prendere atto di un diverso orientamento dell'ufficio giudiziario in questione, le cui conseguenze potranno essere valutate nelle debite sedi. Dare alla segnalazione inviata al tribunale dei ministri di Perugia un significato diverso sarebbe una chiara forzatura.

Federico PALOMBA (IdV) deve respingere l'accusa di incoerenza mossa dal collega Paniz a quanti hanno prestato l'intesa sulla lettera del 1o settembre. Ribadito

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che il compito di interpretare la legge spetta in primo luogo all'autorità giudiziaria, concorda con quanto appena affermato dal Presidente della Giunta.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), fermo che gli aspetti di merito saranno esaminati a tempo debito, dichiara di concordare con la richiesta di rinvio.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce la sua richiesta di rinviare il seguito dell'esame in vista di un approfondimento delle questioni discusse.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rinvia il seguito della trattazione della questione alla seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 22 settembre 2010 alle ore 9.15.

La seduta termina alle 10,10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 23 giugno 2010, pagina 6, colonna di sinistra al ventunesimo rigo, sostituire le parole «su ciascuno» con le seguenti: «sui fatti oggetto».
Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni a pagina 6, colonna di sinistra, ventisettesimo rigo, sostituire la parola «tre» con la parola «due».