CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il deputato Denis Verdini, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, ha cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.
Atto n. 234.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 luglio 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, avverte che lo schema di decreto in esame, emanato in base alla delega di cui all'articolo della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), reca attuazione della direttiva 2008/57/CE, con la quale si provvede a unificare ed aggiornare la normativa in materia di interoperabilità ferroviaria, dettata per il sistema ferroviario alta velocità dalla direttiva 96/498/CE e per il sistema ferroviario convenzionale dalla direttiva 2001/16/CE, entrambe modificate dalla direttiva 2004/50/CE. Fa presente che tale ultima direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 163 del 2007, che viene ora abrogato dallo schema di decreto in esame.
Osserva che la direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 29 luglio 2010; tuttavia, poiché il termine di quaranta giorni per il parere parlamentare scade successivamente alla predetta data, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, il termine di recepimento risulta prorogato di novanta giorni.
Rileva che la direttiva 2004/50/CE - che compone insieme ad altre due direttive (2004/49/CE e 2004/51/CE) il cosiddetto «secondo pacchetto ferroviario» - ha introdotto modifiche alla direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, e alla direttiva 2001/16/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, anche in relazione all'istituzione dell'Agenzia ferroviaria europea, disposta con il regolamento n. 2004/881/CE. La direttiva ha affidato all'Agenzia il compito di elaborare, su mandato della Commissione, qualsiasi progetto di adozione o revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e ha inoltre previsto l'estensione dell'ambito di applicazione geografico della direttiva 2001/16/CE, al fine di realizzare l'interoperabilità dell'intera rete.
Ricorda che con la direttiva 2008/57/CE vengono ora unificate in un unico strumento normativo le disposizioni concernenti l'interoperabilità, sia con riferimento al sistema convenzionale che a quello dell'alta velocità ferroviaria. Sottolinea che la direttiva mira inoltre a potenziare l'interconnessione delle reti ferroviarie nazionali ed il relativo accesso; a semplificare le procedure e le modalità per la conformità delle componenti di interoperabilità alle specifiche europee; a rendere compatibile il principio della interoperabilità con la sussistenza di sistemi ferroviari nazionali; a consentire agli Stati membri di derogare, in casi particolari, all'applicazione di determinate specifiche

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europee; a utilizzare i criteri di interoperabilità anche al fine di incrementare l'intermodalità nel settore merci.
Passando ad una breve illustrazione del contenuto dello schema di decreto in esame, evidenzia che esso si compone di 38 articoli, suddivisi in sette Capi, e contiene in larga parte norme che riproducono quelle già vigenti, e contenute nei diversi atti di recepimento delle direttive sopra citate, nonché alcune disposizioni di carattere innovativo, concernenti le procedure di messa in servizio dei veicoli, il numero europeo del veicolo, e i registri della rete e dei veicoli.
Il Capo I contiene le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità del decreto, che detta le condizioni per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con quello comunitario; tali condizioni riguardano la progettazione, costruzione, messa in servizio ristrutturazione, manutenzione esercizio del sistema, e le qualifiche professionali e condizioni di salute e sicurezza del personale addetto. Il comma 3 precisa l'ambito di applicazione del provvedimento, che viene esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, con le sole eccezioni di: tram, sistemi metropolitani e sistemi di trasporto leggero su rotaia; reti isolate dal sistema ferroviario e adibite solo a servizi passeggeri locali; infrastrutture private e veicoli utilizzati solo su queste per il trasporto merci; infrastrutture e veicoli ad uso locale, storico o turistico.
L'articolo 2 reca le definizioni, fra le quali si segnala quella relativa alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario. Il Capo II è riservato alle STI; in particolare, l'articolo 4 ne definisce l'oggetto, precisando che ogni sottosistema deve essere conforme alle STI vigenti al momento della messa in servizio. Le STI, ai sensi dell'articolo 5, vengono elaborate e modificate dall'ERA (Agenzia ferroviaria europea) su mandato della Commissione. Il Capo III concerne le componenti di interoperabilità. L'articolo 9 disciplina l'immissione sul mercato di tali componenti, precisando che essi devono consentire di realizzare l'interoperabilità, rispondere ai requisiti essenziali ed essere sottoposti a regolare manutenzione. Secondo l'articolo 10, i componenti devono essere muniti della dichiarazione CE di conformità all'impiego e sottoposti alla procedura di valutazione di conformità all'impiego indicata nella pertinente STI. Per chi immette sul mercato componenti prive di requisiti essenziali, con irregolare dichiarazione CE, o privi della stessa, si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro. Il Capo IV riguarda la disciplina e la gestione dei sottosistemi. L'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, ai sensi dell'articolo 14, autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali solo se costruiti e istallati in modo da soddisfare i requisiti essenziali, e verifica che i sottosistemi rispettino le prescrizioni delle STI in tema di gestione e manutenzione. Il Capo V reca la normativa per la messa in servizio dei veicoli, con criteri di autorizzazione diversi in base alla conformità o meno alle STI. L'articolo 20 attribuisce la competenza in materia all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria, la cui decisione viene riconosciuta in tutti gli Stati membri. Restano comunque valide le autorizzazioni rilasciate prima del 29 luglio 2008 in base ad accordi internazionali. L'articolo 25 consente l'autorizzazione di tipi di veicoli; l'Agenzia autorizza un veicolo che sia conforme ad altro già autorizzato in uno Stato membro, sulla base di una dichiarazione di conformità presentata dal richiedente. Il Capo VI riguarda gli organismi notificati, prevedendo all'articolo 27 che sia il Ministero dello sviluppo economico a notificare alla Commissione europea ed agli Stati membri l'elenco degli organismi competenti per la procedura di conformità delle componenti di interoperabilità e per le verifiche dei sottosistemi. L'articolo 30 affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di vigilare sulle attività di tali organismi. Il Capo VII detta norme per i registri della rete e dei veicoli. In particolare, l'articolo 32 prevede un sistema di numerazione,

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mediante l'assegnazione, al momento dell'autorizzazione al servizio di ciascun veicolo ferroviario, di un «numero europeo del veicolo» (NEV). Il NEV viene indicato nella STI relativa all'esercizio e alla gestione del traffico. L'articolo 33 prevede che l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria attribuisca a ciascun veicolo autorizzato al servizio un codice di identificazione alfanumerico, che figura in un apposito registro di immatricolazione nazionale, istituito presso l'Agenzia stessa. L'articolo 36 dispone le abrogazioni connesse alla entrata in vigore del nuovo decreto, mentre l'articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Atto n. 238.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE, viene emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). Rileva che, non essendo previsto nella direttiva un termine di recepimento, il decreto deve essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria , fissato al 29 luglio 2009, e quindi entro il 29 luglio 2010. Osserva che poiché lo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento il 27 luglio 2010, e il termine per l'espressione del parere scade il 6 settembre, trova applicazione la norma di cui all'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, secondo cui, qualora il suddetto termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento della direttiva, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
Sottolinea che la direttiva 2008/63/CE detta norme in materia di concorrenza nei mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (apparecchi telefonici e telefax), con particolare riferimento ai criteri di allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni. Ricorda che la disciplina nazionale, che viene interamente sostituita con lo schema di decreto, è attualmente dettata dalla legge n. 109 del 1991 e dal decreto ministeriale n. 314 del 1992.
Rileva che alcune disposizioni contenute nella direttiva non formano oggetto dello schema di decreto, in quanto già acquisite nell'ordinamento interno; si tratta delle norme in tema di vigilanza sulla pubblicazione delle specifiche interfaccia di rete da parte degli operatori, già disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 269 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, e delle norme stabilite all'articolo 2 della direttiva, che impone agli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi di provvedere alla soppressione di tali diritti.
Evidenzia che risultano invece recepite con il provvedimento le disposizioni relative alla qualificazione tecnica richiesta agli operatori economici per le operazioni di allacciamento ed installazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Passando ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, comma 1, dello schema reca le definizioni, riproducendo quelle indicate dall'articolo 1 della direttiva. Il comma 2 stabilisce il diritto degli operatori economici di importare, commercializzare, installare e allacciare le

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apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, nonché di provvedere alla relativa manutenzione. Restano ferme le competenze attribuite agli operatori delle reti di comunicazione elettronica per la costruzione e gestione delle interfacce di rete pubblica, e l'obbligo di pubblicazione delle specifiche tecniche delle interfacce stesse, secondo le previsioni di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 269 del 2001.
L'articolo 2, al comma 1, dispone che i lavori di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, numero 1), lettera a) - apparecchiature allacciate all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere o ricevere informazioni - devono essere affidati ad imprese abilitate secondo criteri da stabilirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 2. Ricorda che tale comma prevede appunto che, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro dello sviluppo economico deve emanare - ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988 - un decreto con il quale sono definiti: i requisiti di qualificazione tecnico-professionale richiesti alle imprese per essere abilitate all'esercizio delle attività indicate al comma 1, e le relative le modalità di accertamento e di valutazione; le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione all'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica; i criteri per la costituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate; la definizione di caratteristiche e contenuti dell'attestazione che l'impresa rilascia al committente al termine dei lavori; la individuazione dei casi in cui gli utenti possono provvedere autonomamente alle predette attività.
Quanto all'accertamento dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali, rileva che la relazione illustrativa sottolinea come tali adempimenti rientrino nell'ambito delle attività istituzionali di competenza degli uffici del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, secondo le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico.
I commi 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 sia per le attività di installazione, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), effettuate in assenza del titolo abilitativo previsto, sia per le dichiarazioni, contenute nell'attestazione rilasciata al committente, di cui al comma 2, lettera e), che siano difformi rispetto ai lavori svolti. Le sanzioni vengono applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.
L'articolo 3 reca infine una disposizione abrogativa, specificando peraltro che la normativa vigente (legge n. 109 del 1991 e decreto ministeriale n. 314 del 1992) venga abrogata solo dopo 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame, periodo entro il quale è prevista l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.10.

5-03202 Misiti: Tempi di realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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Aurelio Salvatore MISITI (Misto-MpA-Sud), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, che dà conto delle numerose questioni emerse e prospetta lo stato dell'arte fornendo un quadro complessivo degli interventi. Ritiene che il prolungamento della pista dell'aeroporto Sant'Anna sia un intervento assolutamente indispensabile e debba rispondere anche all'esigenza di adeguamento della pista medesima, la quale è sottoposta a venti molto forti, che condizionano i decolli della e gli atterraggi. Fa presente che dalla risposta emerge il parere negativo reso dal Ministero dell'ambiente sul progetto presentato dalla società di gestione aeroportuale, ma non emergono le motivazioni che hanno indotto all'espressione di tale parere. Osserva quindi che sarebbe opportuno conoscere le ragioni in base alle quali il ministero ha ritenuto di dover esprimere un parere negativo, anche al fine di permettere alla società di gestione aeroportuale di rivedere il progetto. Quanto alla questione dello svincolo stradale al servizio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone, dalla risposta emerge che tale opera è inclusa nell'ambito di un insieme di interventi infrastrutturali per i quali è stata già bandito la gara d'appalto, ma non sono chiari i tempi di realizzazione dell'opera medesima. Si riserva in ogni caso di monitorare le questioni oggetto dell'interrogazione e chiede al rappresentante del Governo di essere informato sugli ulteriori sviluppi.

5-03234 Lo Presti: Mancata erogazione alle aziende di trasporto operanti nelle regioni Friuli Venezia-Giulia e Sicilia del contributo statale a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, relativo agli esercizi 2008 e 2009.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Antonino LO PRESTI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che apre concrete speranze per le ditte interessate di ricevere le somme oggetto dell'interrogazione. Rileva tuttavia che dalla risposta si evince che la disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio è relativa soltanto alle somme relative al biennio 2008-2009 e che quindi non permette l'attribuzione alle imprese delle somme relative al periodo pregresso, per le quali si sono esposte ad oneri finanziari non indifferenti. Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto della risposta e ritiene opportuno che il ministro precisi quali potranno essere gli ulteriori interventi volti a risolvere la questione oggetto dell'interrogazione per gli anni che vanno dal 2002 al 2008. Auspica infine che i tempi di erogazione delle somme alle imprese interessate siano quanto più brevi possibili, anche al fine di permettere alle imprese medesime di rientrare di un esborso finanziario di notevole entità.

5-03282 Zazzera: Disagi conseguenti all'assenza del servizio Eurostar nelle tratte ferroviarie che servono la regione Puglia.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, di cui tuttavia si dichiara insoddisfatto. Dalla risposta emerge infatti che la società RFI SpA sta cercando di supplire alla soppressione dei treni Eurostar nella regione Puglia attraverso un servizio sostitutivo che tuttavia ritiene assolutamente scadente, come si evince anche dai numerosi interventi sulla questione pubblicati nei quotidiani locali. Giudica opportuno invece che venga fatta una riflessione più generale sulla politica dei trasporti nel Paese, in quanto la soppressione delle coppie di treni Eurostar nel Mezzogiorno, associata ad un potenziamento della stessa tipologia di servizio nelle regioni settentrionali, è un segnale assolutamente negativo rispetto allo sviluppo del Sud Italia. Ritiene inoltre che l'intenzione del Governo

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di elaborare un piano nazionale di trasporti che trasferisca quote di mercato dalla gomma al ferro sia smentita dalle decisioni della società ferroviaria. Sotto questo profilo, giudica del tutto fuori luogo le affermazioni dell'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, con cui la riduzione dei servizi è stata giustificata in base alla difficile situazione economica delle regioni meridionali. Ritiene al contrario che, proprio per sostenere la ripresa di tali regioni, sarebbe necessario potenziare i servizi. Invita quindi il Governo ad intervenire, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale del gruppo Ferrovie dello Stato, affinché venga promosso e rafforzato il servizio di trasporto ferroviario nel Mezzogiorno, al fine di contribuire allo sviluppo di questa parte del Paese.

5-03295 Trappolino: Futuri sviluppi dell'aeroporto internazionale Sant'Egidio di Perugia.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva infatti che, sebbene sia stato chiarito l'obiettivo del rapporto citato nell'interrogazione e, pertanto, siano state smentite le ipotesi di chiusura di alcuni scali o di depotenziamento che erano comparse sugli organi di stampa, non sia stata data risposta al quesito relativo all'impegno sottoscritto nel 2009 tra Presidenza del Consiglio, ENAC e regione Umbria, avente ad oggetto il potenziamento dell'aeroporto di Perugia. Ricorda infatti che la convenzione firmata nel 2009 aveva previsto un investimento pari a 42 milioni di euro e che la regione Umbria ha già provveduto allo stanziamento della propria quota parte, pari a dieci milioni di euro. Si riserva quindi di formulare un successivo atto di sindacato ispettivo per avere una conferma più precisa dell'impegno sottoscritto nel 2009.

5-03321 Laratta: Disservizi ferroviari nelle stazioni di Cosenza e di Paola (Cosenza) e scarsa puntualità nel servizio di trasporto passeggeri da Cosenza verso Paola.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Francesco LARATTA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del governo per la puntuale risposta resa, della quale si ritiene si ritiene tuttavia insoddisfatto. Fa presente che sulle linee oggetto dell'interrogazione si registrano continui e costanti ritardi, che non consentono agli utenti di prendere la coincidenza con le linee ferroviarie ad alta velocità. Osserva che oltre al problema del ritardo sono frequenti sulle linee in oggetto disservizi che creano forti disagi all'utenza e che le biglietterie risultano spesso chiuse anche nei mesi di più alta frequentazione, come ad esempio luglio ed agosto. Fa presente che delle due coppie di treni ad alta velocità che servivano la regione Calabria, quella in servizio da Lamezia Terme alle 6.30 con un treno «freccia argento» è stata soppressa da ieri. Osserva che si trattava di un servizio avviato durante il mese di maggio, non pubblicizzato e non promosso adeguatamente e di conseguenza soppresso, in quanto la risposta dell'utenza inevitabilmente non ha corrisposto alle aspettative della società ferroviaria. Sottolinea inoltre che il convoglio destinato a tale tratta è stato spostato su una tratta ad alta velocità ferroviaria della regione Lombardia. Evidenzia che in pochi mesi sono stati soppressi 13 treni nel Mezzogiorno, tra cui convogli storici che per anni hanno garantito la lunga percorrenza ferroviaria dal sud al nord del Paese. Fa presente che la Calabria è una regione particolarmente svantaggiata dal punto di vista delle infrastrutture, dal momento che l'unica autostrada in essa presente è costantemente occupata da cantieri che ne permettono la percorrenza su una sola corsia di marcia e a velocità molto limitata. Ritiene che la costante soppressione da parte della società ferroviaria dei servizi nel Mezzogiorno

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contribuisca notevolmente alla mancanza di sviluppo del sud del Paese. Osserva che crescenti disagi che l'utenza sta sopportando danno luogo sempre più frequentemente a contestazioni pubbliche nelle stazioni, relative soprattutto ai treni che effettuano servizi ferroviari locali. Rileva che dopo le ore 17 non è possibile usufruire di alcun servizio ferroviario da Roma diretto verso la Calabria, essendo stato cancellato il treno «freccia argento» che effettuava tale tratta partendo dalla capitale alle 19.15 e ritiene che questo costituisca un ulteriore elemento di assoluta gravità. Sottolinea quindi che la realtà è molto peggiore di quanto non venga rappresentato dalla risposta resa dal sottosegretario e invita pertanto il Governo ad effettuare una attenta riflessione sulla politica ferroviaria nel nostro Paese.

5-03331 Biasotti: Disagi per le imprese nazionali conseguenti alle decisioni assunte da Ferrovie dello Stato in ordine al trasporto ferroviario di merci pericolose.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Sandro BIASOTTI (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa. Fa presente che l'atto di sindacato ispettivo era volto a ricevere l'avviso del Governo su una serie di problematiche che sono emerse successivamente alla immane tragedia ferroviaria occorsa a Viareggio. Pur ritenendo che debba essere valutata con estrema attenzione la sicurezza dei convogli ferroviari che trasportano merci pericolose, osserva che in seguito alla tragedia di Viareggio si è generato un allarmismo a volte esagerato che porta all'intervento dei vigili del fuoco ogni qualvolta ci sia un minimo segnale che possa far ritenere che si stiano verificando delle perdite di gas dai convogli. Fa presente che l'intervento dei vigili del fuoco è nella quasi generalità dei casi rivolto a trasferire il liquido infiammabile in un altro convoglio, con costi assai rilevanti per le imprese che effettuano il trasporto. Quanto alla decisione assunta dalla società Trenitalia di non effettuare più trasporti misti osserva che il più del 9 per cento delle imprese nel nostro Paese sono medie o piccole e che oggi, a seguito di tale decisione, si trovano costrette ad utilizzare veicoli che viaggiano sulla strada, con i problemi che da questo consegue sia dal punto di vista logistico che di impatto ambientale.

Mario VALDUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.