CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.45 e dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.
C. 3624 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, illustra il testo del disegno di legge C. 3624 Governo, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana».
In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.
Pertanto, non essendovi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale.
Atto n. 241.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
(Esame e conclusione - Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, propone di esaminare dapprima il provvedimento previsto in sede di atti del Governo per passare, quindi, all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 14.25 riprende alle 14.35.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, sottolinea preliminarmente l'importanza del provvedimento in titolo, con il quale prende finalmente avvio l'attuazione del nuovo articolo 114, terzo comma, della Costituzione, introdotto nel 2001 con la riforma federalista del titolo V della parte II della Costituzione stessa, che, mentre ha rafforzato il ruolo delle regioni e degli enti locali, ha nel contempo riconosciuto la specialità di Roma in quanto capitale della Repubblica unitaria. L'attuazione della disposizione costituzionale proseguirà quindi nei prossimi mesi, e si concluderà entro maggio 2011, con l'adozione di altri decreti legislativi che dovranno disciplinare gli altri punti previsti dalla delega.

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Lo schema di decreto in esame è infatti emanato in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi del citato articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Quest'ultimo, dopo aver riconosciuto il ruolo di Roma quale capitale della Repubblica, rimette la disciplina del relativo ordinamento alla legge dello Stato.
L'articolo 24 prevede un nuovo ente territoriale, Roma capitale - i cui confini sono al momento quelli del comune di Roma - dotato di una «speciale autonomia» statutaria, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei limiti costituzionali. L'ordinamento di questo ente è volto a garantire il migliore assetto delle peculiari funzioni che la capitale è chiamata svolgere in quanto sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
L'articolo 24 dispone altresì l'attribuzione a Roma capitale di nuove, rilevanti funzioni amministrative, che devono peraltro essere specificate nell'ambito di un successivo decreto delegato.
Le disposizioni recate dall'articolo 24 hanno carattere transitorio o, per meglio dire, costituiscono una «normativa-ponte» in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane ai sensi dell'articolo 23 della legge delega sul federalismo fiscale, che sarà determinata con un apposito decreto legislativo. A seguito dell'entrata in vigore di questa nuova disciplina, le disposizioni dell'articolo 24 e dei relativi decreti legislativi su Roma capitale non perderanno efficacia, ma andranno a regime, intendendosi riferite alla città metropolitana di Roma capitale.
Lo schema di decreto in esame costituisce, quindi, come detto, il primo passo nella attuazione della delega contenuta nell'articolo 24, con riferimento all'ordinamento istituzionale di Roma capitale e in particolare all'autonomia statutaria, agli organi di governo ed allo status degli amministratori. I prossimi decreti legislativi dovranno prevedere la specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale e la disciplina del trasferimento del personale e dei mezzi connessi; l'assegnazione di nuove risorse, in connessione con il ruolo di capitale e con le nuove funzioni; i raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia; i principi generali per l'attribuzione a Roma Capitale di un proprio patrimonio.
Per ciò che attiene al procedimento di approvazione dei decreti, l'articolo 24, comma 5, richiama la disciplina generale dell'articolo 2 della legge delega sul federalismo fiscale, prevedendo in aggiunta il parere della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma.
Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1, al comma 1, definisce l'oggetto del provvedimento, che reca per l'appunto disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale. Il comma 2 dispone che le norme del decreto costituiscono un limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'ente e, riprendendo una formula già utilizzata dal testo unico sugli enti locali (TUEL), prevede che esse possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato soltanto espressamente.
L'articolo 2 individua, quali organi di governo dell'ente territoriale Roma capitale, il Sindaco, la Giunta capitolina e l'Assemblea capitolina, in linea con le disposizioni del TUEL (articolo 36, comma 1).
L'articolo 3, comma 1, definisce l'Assemblea capitolina organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, riprendendo anche in tal caso la definizione prevista dal TUEL (articolo 42, comma 1) per il consiglio comunale. Il comma 2 stabilisce che l'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale e da quarantotto consiglieri, confermando quanto previsto dalla normativa vigente, a seguito delle disposizioni sul contenimento delle spese degli organi di governo degli enti locali introdotte dalla legge finanziaria 2010, (modificata sul punto dal decreto-legge

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n. 2 del 2010). Il comma 3 disciplina la Presidenza dell'Assemblea capitolina. A differenza del TUEL, è previsto espressamente che la votazione per l'elezione avvenga a scrutinio segreto ed è disciplinata la revoca della carica di Presidente, ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'assemblea. Il comma 4, riprendendo il disposto dell'articolo 24, comma 4, della legge delega sul federalismo fiscale, stabilisce che l'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale. Il comma 5 prevede che l'Assemblea capitolina, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, approva lo statuto di Roma capitale. La procedura di approvazione dello statuto prevista dal comma 6, applicabile anche alle modifiche, riprende quella del TUEL (articolo 6, comma 4); viene introdotta una nuova forma di pubblicità dello statuto, che si aggiunge a quella già prevista a legislazione vigente, consistente nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il giorno successivo. Lo statuto, disciplina altresì, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma capitale, quali circoscrizioni di decentramento, per i quali viene stabilito un numero massimo pari a dodici. Sulla base della disciplina vigente, per i comuni delle dimensioni del comune di Roma, non esiste di fatto un numero massimo delle circoscrizioni di decentramento, la cui determinazione è rimessa all'autonomia dell'ente. Attualmente, il territorio del comune di Roma è articolato in diciannove municipi. Il comma 7, in linea con il TUEL, rimette allo statuto la determinazione dei casi di decadenza dei consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute e dalle votazioni dell'Assemblea. Il comma 8 dispone infine che lo statuto ed i regolamenti di cui al comma 4 disciplinano le forme di monitoraggio e controllo finalizzate a garantire, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.
L'articolo 4 reca le norme concernenti il Sindaco e la Giunta capitolina. Il comma 1 conferma in capo al Sindaco di Roma capitale, da una parte, le funzioni inerenti alla qualità di organo di vertice dell'amministrazione comunale (articolo 50, comma 1, TUEL), dall'altra, le competenze connesse alla carica di Sindaco quale ufficiale di Governo (articoli 14 e 54 TUEL). Il comma 2 riconosce al Sindaco di Roma Capitale il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale. Ai sensi del comma 3, la Giunta capitolina è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati. A differenza delle vigenti disposizioni relative al numero degli assessori (contenute nella legge finanziaria 2010, modificata sul punto dal decreto-legge n. 2 del 2010, che ha di fatto superato la disciplina del TUEL), la disposizione non reca alcuna specificazione riguardo alla computabilità del sindaco nel numero dei consiglieri da prendere come base per il calcolo del numero massimo degli assessori, né riguardo al criterio di arrotondamento. Ne deriva che il numero massimo degli assessori della Giunta capitolina risulterebbe pari a 12, come confermato dalla relazione illustrativa, e dunque inferiore di un'unità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a decorrere dal 2011 per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti. I commi 4 e 5 disciplinano la nomina e la revoca degli assessori da parte del sindaco, riprendendo anche in tal caso le disposizioni del TUEL (articolo 46, commi 1 e 4 e articolo 47, comma 3). Viene introdotto un istituto nuovo: la sospensione ex lege dall'Assemblea capitolina del consigliere nominato assessore e la sua sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la

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cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente. Il TUEL (articolo 64) dispone invece la cessazione dalla carica, all'atto di accettazione della nomina, del consigliere che assume la carica di assessore nella rispettiva Giunta ed il subentro del primo dei non eletti. Il comma 6 riprende alcune disposizioni del TUEL (articolo 48, commi 1 e 2) sulla collaborazione delle Giunta con il Sindaco nel governo di Roma Capitale e sulle attribuzioni della Giunta. Ai sensi del comma 7, la Giunta disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con propri regolamenti e in conformità allo statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite con gli appositi decreti legislativi. La disposizione riveste carattere innovativo rispetto alle disposizioni del TUEL, che riconosce al consiglio comunale la competenza all'individuazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi (articolo 42, comma 2, lettera a)). I commi 8 e 9 riprendono la disciplina del TUEL (articolo 52) sull'assenza di obbligo di dimissioni del Sindaco e della Giunta in caso di voto contrario dell'Assemblea capitolina su una loro proposta e sulla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Il comma 10, con una disposizione di carattere innovativo, prevede infine che il Sindaco, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato, può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea.
L'articolo 5 reca disposizioni relative allo status degli amministratori di Roma capitale, ossia, ai sensi del comma 1, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dell'Assemblea capitolina.
Esiste una specifica disposizione sul punto della legge di delega: l'articolo 24, comma 6, secondo periodo, della legge n. 42 del 2009 individua espressamente la disciplina dello status dei «membri dell'Assemblea capitolina» tra i contenuti della delega. Nonostante la norma di delega si riferisca esclusivamente ai membri dell'Assemblea capitolina, ossia il sindaco ed i consiglieri, l'estensione della disciplina anche agli assessori si fonda una lettura sistematica della delega, il cui oggetto generale è la ridefinizione dell'ordinamento di Roma capitale, in cui rientra lo status di tutti gli amministratori.
Il comma 2 stabilisce che agli amministratori di Roma capitale si applicano le disposizioni dello schema di decreto in esame in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato.
In materia di permessi, come appena rilevato, il comma 2 fissa un tetto agli oneri a carico del comune di Roma per i rimborsi dovuti ai datori di lavoro per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti privati e di enti pubblici economici che sono anche amministratori del comune. Il limite massimo per tali oneri è fissato all'ammontare dell'indennità di rispettiva spettanza per ciascun amministratore, calcolata mensilmente.
Il comma 3 prevede che gli amministratori che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati in aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente all'espletamento del proprio mandato. Non viene peraltro disciplinato nel dettaglio l'istituto dell'aspettativa non retribuita per gli amministratori di Roma capitale, ai quali dovrebbe presumibilmente applicarsi, in virtù del richiamo dell'articolo 7, comma 1, la disciplina generale del TUEL.
Il comma 4 prevede che il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della Giunta hanno diritto di percepire un'indennità di funzione, secondo le disposizioni dello schema di decreto in esame. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non richiedono l'aspettativa.
La normativa vigente già prevede la corresponsione di un'indennità di funzione

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per questi soggetti (articolo 82 TUEL), dimezzata per il lavoratori che non optano per l'aspettativa.
Il comma 5 riconosce anche ai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina il diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministero dell'Interno in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Il decreto ministeriale deve tener conto della complessità e della specificità delle funzioni conferite alla città di Roma, anche in relazione della sua particolare rilevanza demografica, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. Anche per l'indennità dei consiglieri è previsto un dimezzamento nei confronti dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa. È infine prevista l'applicazione di detrazioni, da definirsi da parte del regolamento dell'Assemblea capitolina, in caso di assenze non giustificate dalle sedute.
La disposizione ha carattere innovativo rispetto alla vigente disciplina del TUEL (articolo 82), che prevede per i consiglieri comunali la corresponsione di gettoni di presenza, il cui importo non può comunque superare un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
L'articolo 6, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge di delega sul federalismo fiscale, dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 7 reca norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 prevede, per quanto non espressamente disciplinato nello schema di decreto in esame, l'applicazione agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti delle disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del TUEL, relativa all'ordinamento istituzionale, e da ogni altra disposizione di legge. Il comma 2 stabilisce che, nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina le disposizioni dello Statuto del comune di Roma nonché il vigente regolamento del consiglio comunale continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni dello schema di decreto in esame. Il comma 3 precisa che, fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva all'entrata in vigore dello schema di decreto in esame, il numero dei suoi membri, escluso il sindaco, resta fissato in sessanta. Il comma 4, infine, disciplina in via transitoria la procedura per l'approvazione delle deliberazioni urgenti, nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina. Più specificamente si prevede che, qualora per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenuto conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformulare il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.
Dopo aver così esposto il contenuto del provvedimento in esame, formula una proposta di rilievi (vedi allegato 2), precisando che essa tiene conto del lavoro svolto presso la Commissione di merito.

Nicolò CRISTALDI (PdL) si sofferma sul rilievo, proposto dalla relatrice, che propone di sostituire il comma 2 dell'articolo 4. In proposito, ritiene pleonastico proporre una previsione che dispone la possibilità di udire il Sindaco di Roma capitale nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale.
Evidenzia come, a suo avviso, sarebbe certamente più congruo stabilire che il Sindaco di Roma capitale, in tali circostanze, «viene» audito nelle riunioni del Consiglio dei ministri, attribuendo così un diritto al Sindaco che si accompagna alla facoltà, propria del Consiglio dei ministri, di procedere a tale audizione.

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Raffaele VOLPI (LNP) chiede alla relatrice maggiori chiarimenti con riferimento al rilievo in cui si propone di aggiungere un nuovo comma 9 all'articolo 3, stabilendo che lo statuto preveda strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale ed i cittadini.
Ritiene infatti invasivo inserire in un atto normativo tale disposizione, che rientra tra le previsioni proprie di uno statuto. Considera altresì poco chiara tale norma e si chiede si vi sia un riscontro sugli oneri.

Gianclaudio BRESSA (PD) evidenzia preliminarmente come sia quanto mai opportuno che la I Commissione esprima i propri rilievi su provvedimenti come quello in esame. Tuttavia, non condivide in alcun modo la compressione dei tempi a disposizione per tale esame, dovuta all'accelerazione impressa dalla Commissione bicamerale sul federalismo fiscale. Auspica, dunque, che per il futuro siano previsti tempi congrui per l'esame parlamentare, a partire dall'atto n. 240, sul quale la I Commissione è già stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi per i profili di competenza.
Per quanto attiene al provvedimento in esame, è convinto dell'importanza di giungere ad un testo normativo sulla materia che consente - dopo molti anni di discussione ed approfondimenti - di superare l'indeterminatezza che caratterizzava il ruolo di Roma capitale.
Sottolinea, peraltro, come la procedura legislativa seguita sia quanto meno singolare e pone problemi di procedura non irrilevanti.
Come evidenziato anche nella documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera, in relazione alle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, l'articolo 24 non chiarisce il rapporto tra le disposizioni dei commi 3 e 4, con le quali sono attribuite le nuove funzioni il cui esercizio deve essere disciplinato con i regolamenti dell'Assemblea capitolina, ed il comma 5, che prevede la specificazione delle suddette funzioni mediante decreto legislativo. Sembrerebbe comunque che la piena efficacia dell'attribuzione a Roma capitale delle funzioni individuate dal comma 3 - e quindi l'esercizio della funzione regolamentare in materia da parte dell'Assemblea capitolina - sia subordinata all'adozione del decreto legislativo che le specifica.
È chiaro, a suo avviso, che ci si trova di fronte ad un provvedimento che «mette una bandiera» senza tuttavia avere alcun effetto pratico, essendo interamente subordinato all'adozione di un successivo decreto legislativo.
Al contempo, la delega deve ancora essere attuata per ciò che attiene alla specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, all'assegnazione di nuove risorse, ai raccordi istituzionali con lo Stato, la regione e la provincia nonché ai principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio.
Si tratta pertanto dell'avvio di un percorso, sicuramente opportuno, ma che avrebbe richiesto l'attuazione integrale della delega conferita dal Parlamento senza procedere per stadi successivi.
Le suddette ragioni sono alla base delle perplessità che il suo gruppo nutre rispetto al modo di procedere seguito dal Governo, pur nella consapevolezza dell'importanza di aver avviato un processo di cui si sentiva da tempo la necessità. A suo avviso, dunque, tali profili andrebbero evidenziati dalla I Commissione nei rilievi che è chiamata ad esprimere.

David FAVIA (IdV) si associa a quanto evidenziato dal collega Bressa in ordine all'inadeguatezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame di un provvedimento rilevante la cui reale portata, effettivamente, appare alquanto limitata.
Nel richiamare la questione della partecipazione alle riunioni del Consiglio dei ministri, si sofferma sul contenuto del comma 5 dell'articolo 4 che, se può avere una sua legittimità alla luce del rilievo di Roma capitale, necessita a suo avviso di un attento approfondimento sotto il profilo costituzionale. La previsione della sospensione

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di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina nel caso di nomina ad assessore così come altre disposizioni contenute nel testo rischiano, infatti, di creare uno status differente per gli assessori ed i consiglieri di Roma capitale rispetto a quelli di altri comuni, anche di grandi dimensioni, quali Milano e Bari.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricorda preliminarmente l'approfondito lavoro svolto in questi giorni dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e dalle relatrici presso la medesima Commissione: lei stessa e la collega Linda Lanzillotta.
Rileva quindi che tutti gli interventi di oggi hanno toccato punti importanti. Particolarmente importante, a suo avviso, è la questione del significato da attribuire al decreto in esame. Al riguardo fa presente che, se è vero che il decreto non ha ancora una rilevanza concreta in quanto la riforma non potrà divenire operativa finché non saranno disciplinati gli altri punti essenziali della delega, a cominciare dalle funzioni di Roma capitale e dalle relative risorse, è anche vero che il decreto in esame ha una forte valenza simbolica in quanto l'attuazione del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione viene iniziata dalla determinazione degli organi dell'ente e della forma di governo. Tra l'altro, il riconoscimento della specialità di Roma in quanto capitale non è soltanto una previsione della Costituzione, ma è anche una scelta già compiuta da molti altri Paesi europei con riferimento alle rispettive capitali, in considerazione del fatto che una città, proprio in quanto capitale, ha specificità che non possono e non devono essere ignorate.
Chiarisce poi che l'urgenza di concludere l'esame dell'atto in titolo in breve tempo è legata alla volontà politica di permettere al Consiglio dei ministri di deliberare il decreto in via definitiva prima del 20 settembre prossimo, quando cadrà il 140o anniversario della breccia di Porta Pia. Se si tiene presente che il prossimo anno ricorre il 150o anniversario dell'unità d'Italia, è evidente il valore simbolico dello schema di decreto in esame che, mentre vengono approvati i provvedimenti attuativi della riforma federalista, avvia il riconoscimento della specialità di Roma in quanto capitale della Repubblica unitaria.
Quanto poi alla proposta di prevedere, all'articolo 4, comma 2, che il Consiglio dei ministri debba, e non semplicemente possa, ascoltare il sindaco di Roma quando all'ordine del giorno siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni di Roma capitale, osserva che il punto è stato oggetto di riflessione e che è apparso inopportuno, attesa la rilevanza costituzionale dell'organo Consiglio dei ministri, prevedere un diritto del sindaco di Roma a partecipare alle sue sedute e un correlato obbligo del Consiglio dei ministri di ammetterlo a partecipare.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, facendo riferimento alla questione sollevata dal deputato Volpi, osserva che la previsione di un obbligo dello statuto di Roma capitale a prevedere strumenti di partecipazione e consultazione anche permanenti per promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma e i cittadini non può comportare maggiori spese, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dallo schema in esame. Osserva inoltre che già il testo del Governo prevede specifici contenuti che lo statuto deve prevedere. Fa inoltre presente che non si tratta di una lesione dell'autonomia statutaria, quanto piuttosto del riconoscimento a livello legislativo della bontà di una prassi già ora affermata nel comune di Roma, dove esistono per l'appunto organi di consultazione e di raccordo con la cittadinanza.
Quanto invece alla questione sollevata dal deputato Cristaldi, chiarisce che si è preferito evitare un intervento troppo incisivo ed invasivo sull'autonomia e sulle prerogative del Consiglio dei ministri.
In conclusione, conferma la sua proposta di rilievi.

Gianclaudio BRESSA (PD) e David FAVIA (IdV) preannunciano l'astensione dei rispettivi gruppi dalla votazione.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 236.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2010.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la V Commissione Bilancio ha espresso il parere di competenza sull'atto in oggetto.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, richiama la relazione illustrativa già svolta sul provvedimento in esame, riservandosi di svolgere ulteriori valutazioni alla luce delle audizioni informali che la Commissione ha previsto di programmare la prossima settimana. In considerazione di ciò, rappresenta al sottosegretario Mantovano l'opportunità di poter disporre di una ulteriore settimana di tempo, dopo lo svolgimento delle suddette audizioni, per l'espressione del parere di competenza della Commissione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime la disponibilità del Governo ad attendere fino alla fine del mese di settembre l'espressione del parere della Commissione, con l'auspicio di poter svolgere un lavoro quanto più possibile condiviso.

Luciano ROSSI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, sottolineando come ci si trovi di fronte ad un tema delicato che necessita di tutti i dovuti approfondimenti da parte della Commissione. Ritiene che, a tal fine, le audizioni programmate per la prossima settimana potranno dare un contributo importante.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.
Testo base C. 3351 Rossa e C. 197 Murgia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto 2010.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la relatrice ha presentato tre emendamenti (vedi allegato 3) al testo base e che non sono stati presentati altri emendamenti.

Annagrazia CALABRIA (PdL), relatore, illustra i propri emendamenti, chiarendo che gli stessi hanno perlopiù natura formale,

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tendendo ad uniformare il testo del provvedimento a quello di altre leggi di analogo contenuto. Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti ed auspica una celere approvazione della legge in modo da rendere possibile la celebrazione della giornata nazionale della memoria fin dal 9 ottobre di quest'anno.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice.

David FAVIA (IdV), premesso di condividere l'auspicio che la legge entri in vigore prima del 9 ottobre prossimo, si chiede perché, con l'emendamento 2.1, la relatrice preveda che in occasione della Giornata nazionale «possono essere organizzati», e non «debbono essere organizzati», manifestazioni, cerimonie e incontri. Fa presente che non può sussistere un problema di costi al riguardo, atteso che il provvedimento contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Donato BRUNO, presidente, osserva che la formula «possono essere organizzati» è quella comunemente utilizzata nelle altre leggi recenti che prevedono giornate della memoria. Non ritiene pertanto opportuno modificare tale formulazione.

Gianclaudio BRESSA (PD), Pierguido VANALLI (LNP) e Giuseppe CALDERISI (PdL) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sugli emendamenti della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.01.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
C. 3572 Reguzzoni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2010.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 settembre 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Testo unificato C. 2184 Boffa ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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Pierguido VANALLI (LNP), relatore, illustra il testo unificato in esame, finalizzato alla promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.
In proposito, rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Si sofferma quindi sull'articolo 8, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di sospendere, con proprio decreto, la realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile o da combustibili ultrapuliti al fine di consentire lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi la caratteristiche previste dall'articolo 1 del testo unificato, anche nel caso in cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria della relativa gara d'appalto.
Al riguardo, ritiene opportuno sottoporre alla Commissione di merito l'esigenza di rivedere la suddetta disposizione di cui all'articolo 8, alla luce dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie che consentirebbe di dare luogo alla sospensione della realizzazione di opere previste all'articolo 8, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e del rischio di dare luogo ad effetti distorsivi negli affidamenti.
Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.
Emendamenti C. 3625 Governo.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia.
Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo.