CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 30 luglio 2010
362.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Venerdì 30 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste.
C. 3625 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3625, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.
Al riguardo ricorda, innanzitutto, che l'Iniziativa centro-europea (InCE), della quale l'Italia è stata promotrice nel 1989, costituisce la più antica delle iniziative di cooperazione regionale nata in Europa centrale ed orientale, e raccoglie attualmente 18 Paesi, alcuni membri dell'Unione europea, altri in via di adesione ed altri rientranti nell'ambito delle politiche di buon vicinato.
L'InCE rappresenta uno strumento di cooperazione regionale che fornisce un contributo al percorso di avvicinamento verso l'Unione europea di quei Paesi per i quali vi sono prospettive di adesione, e rafforza la presenza italiana nell'area, sia sul piano del dialogo politico, sia su quello economico, a beneficio degli operatori economici nazionali.
Essa opera in nove aree tematiche: dall'ambiente allo sviluppo economico, dalla società dell'informazione, dai trasporti, alla cooperazione tecnologica, al settore agricolo e alla cultura, incluso lo sviluppo delle risorse umane.

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L'InCE dispone di una struttura di supporto, costituita da un Segretariato con sede a Trieste, retto da un Accordo di sede stipulato tra il Governo italiano e la Presidenza di turno austriaca dell'InCE, ratificato dalla legge n. 286 del 1997.
Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 15 articoli, evidenzia come esso sia volto a riorganizzare il Segretariato esecutivo dell'InCE.
In particolare sono state introdotte, accanto a quella del Segretario generale, le nuove figure del Segretario generale aggiunto e del Vice segretario generale, alle quali sono riconosciuti privilegi e immunità, anche di natura tributaria e doganale, equivalenti a quelle del personale diplomatico sul territorio nazionale. Inoltre, viene introdotta la nuova denominazione di «Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea» (SE-InCE), in luogo della precedente di «Centro di documentazione e di informazione».
L'articolo 1 stabilisce, al paragrafo I, che la sede del Segretariato esecutivo dell'InCE è ubicata a Trieste, ed è posta a disposizione dell'InCE stessa dalla Repubblica Italiana, tramite la Regione Friuli- Venezia Giulia, senza oneri né vincoli.
Il paragrafo III specifica inoltre che il Segretariato è responsabile della gestione e manutenzione ordinaria dei locali della sede, mentre le autorità italiane saranno responsabili delle riparazioni principali e di natura straordinaria per danni causati da forza maggiore o da difetti strutturali.
L'articolo 2 prevede che il Segretariato consenta ispezioni, interventi di ispezione e manutenzione, da parte di rappresentanti autorizzati, alle strutture, condotte, apparecchiature elettriche e fognarie all'interno della sede.
In base all'articolo 3, è esclusa ogni censura, nonché ogni forma di intercettazione o interferenza, su tutte le comunicazioni dirette al Segretariato o ai suoi funzionari.
L'articolo 4 prevede l'immunità da azioni legali del Segretariato e dei suoi beni, ad eccezione di casi particolari per i quali il Segretariato stesso abbia espressamente rinunciato alla predetta immunità.
L'articolo 5 prevede l'inviolabilità dei locali del Segretariato, escludendo che funzionari della Repubblica italiana o altre persone esercenti autorità pubbliche possano accedervi, salvo consenso ed alle condizioni indicate dal Segretario generale o da un suo rappresentante.
Il Segretariato si impegna comunque a evitare che i predetti locali possano essere utilizzati come rifugio per persone che intendono evitare misure restrittive della libertà personale, e da persone per le quali l'Italia abbia chiesto l'estradizione.
L'articolo 6 riconosce il diritto del Segretariato a convocare riunioni presso la propria sede, ovvero, con la partecipazione delle competenti autorità italiane, in qualunque altro luogo del territorio italiano.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 7, il quale riconosce, al paragrafo I, l'esenzione dal Segretariato dalle imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto o restrizione sui beni e sui materiali importati o esportati dal Segretariato stesso nel perseguimento delle sue finalità, prevedendo che tali beni e materiali non possano essere venduti in Italia se non alle condizioni concordate con lo Stato italiano.
Ai sensi del paragrafo II, analoghe esenzioni sono riconosciute per l'importazione di un numero adeguato di automobili di servizio del Segretariato, delle quali quest'ultimo potrà disporre liberamente, anche vendendole, tre anni dopo la loro importazione. In tale contesto la Repubblica italiana si impegna a fornire al Segretariato carburante e lubrificante, nelle quantità e ai costi previsti per le missioni diplomatiche, nonché a rilasciare targhe diplomatiche per tali veicoli.
Sempre per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 8, il quale stabilisce, al paragrafo I, l'esenzione del Segretariato dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, nonché sui beni, le entrate e le

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transazioni dello stesso Segretariato. Inoltre, il paragrafo II prevede la non imponibilità, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), degli acquisti e delle transazioni di importo sostanziale, a condizioni non meno vantaggiose di quelle garantite ad altre organizzazioni internazionali.
L'articolo 9 dispone una serie di immunità e privilegi in favore dei funzionari dell'InCE e degli esperti in missione per l'InCE stessa.
In particolare, ai sensi dei paragrafi I, III e IV, tali soggetti saranno immuni da procedimenti legali relativamente alle loro dichiarazioni o scritti, nonché in merito a qualunque altro atto posto in essere nell'ambito delle loro funzioni ufficiali, saranno esonerati da servizi nazionali obbligatori e saranno esenti, assieme ai loro coniugi ed ai parenti a loro carico, da restrizioni in materia di immigrazione e registrazione degli stranieri.
Con riferimento specifico agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo II stabilisce l'esenzione dal prelievo fiscale dei salari e delle retribuzioni corrisposte dal Segretariato, mentre il paragrafo V riconosce ai predetti soggetti il diritto ad importare, in esenzione fiscale, mobilio, effetti personali ed un'automobile, in una o due spedizioni, entro dodici mesi dall'assunzione delle loro funzioni in Italia. Inoltre, il paragrafo VI riconosce al Segretario generale, al Segretario generale aggiunto ed al Vice Segretario generale del Segretariato, nonché ai loro coniugi ed ai figli minorenni, i privilegi, le immunità, le facilitazioni e le esenzioni, anche fiscali, riconosciute ai membri di rango equipollente del Corpo diplomatico.
Il paragrafo VII specifica che i cittadini italiani e le persone stabilmente residenti in Italia non godranno dei predetti privilegi ed esenzioni, fatta eccezione per l'immunità dai procedimenti legali e l'esenzione dalle restrizioni in materia di immigrazione.
Riguardo alle disposizioni dell'articolo 9, la Relazione illustrativa allegata al disegno di legge evidenzia come gli effetti di gettito delle predette agevolazioni tributarie non dovrebbero risultare apprezzabili, dal momento che le due nuove figure direttive del Segretario generale aggiunto e del Vice Segretario generale, introdotte dall'Accordo, già godono delle agevolazioni ed esenzioni fiscali cui ha diritto l'organico della struttura dell'InCE, e che l'unica ipotetica riduzione di gettito per l'erario riguarderebbe i redditi conseguiti da tali nuove figure, nonché i redditi prodotti dai loro familiari, ai quali si estendono i privilegi e le immunità, anche fiscali, originariamente previsti solo a favore dei componenti il nucleo familiare del Segretario generale.
L'articolo 10 impegna, al paragrafo I, la Repubblica italiana a facilitare l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia delle persone che hanno un incarico ufficiale presso il Segretariato, nonché delle loro famiglie, in particolare fornendo a tali persone i visti necessari, senza alcun onere e nel più breve tempo possibile.
Il paragrafo II prevede che il Segretariato e l'InCE cooperino con le Autorità italiane per evitare ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle strutture previste dall'Accordo.
L'articolo 11 stabilisce, al paragrafo I, che il personale del Segretariato sarà tutelato da assicurazioni obbligatorie per la salute e la previdenza sociale, avvalendosi di fondi o istituzioni assicurative pubbliche o private.
Inoltre, ai sensi del paragrafo II, il Segretariato e i suoi funzionari saranno esenti da ogni contributo obbligatorio nei confronti degli enti di previdenza. In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione ai sensi della quale il personale del Segretariato di cittadinanza italiana dovrà versare i contributi per l'assicurazione sanitaria, sui redditi inclusi nella dichiarazione dei redditi a fini IRPEF.
Il paragrafo III prevede, altresì, che i servizi di assicurazione sanitaria erogati dal sistema sanitario nazionale saranno integralmente rimborsati dalla compagnia assicurativa selezionata dal Segretariato, dalla persona interessata, ovvero dal Fondo pensionistico del personale dell'ONU.

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L'articolo 12 esclude la responsabilità legale del Governo italiano per atti o omissioni del Segretariato o di suoi funzionari che operino nelle loro funzioni ufficiali.
In merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo II prevede inoltre l'obbligo, per lo stesso Segretariato, di stipulare un contratto di assicurazione per le responsabilità civili derivanti dall'uso della sede o dall'esercizio delle sue attività: in tale contesto si stabilisce che qualunque azione giurisdizionale in materia sarà presentata direttamente contro l'assicuratore, dinanzi ai giudici italiani. Il paragrafo III prevede, altresì, che i veicoli del Segretariato siano coperti da responsabilità verso terzi.
L'articolo 13 prevede che le Parti possano concludere accordi o intese complementari, mentre l'articolo 14 disciplina la risoluzione di eventuali controversie relative all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che dovranno essere risolte per via diplomatica.
L'articolo 15, dispone che l'Accordo entri in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle misure nazionali necessarie.
L'Accordo resterà in vigore per un periodo illimitato, salva la possibilità di disdetta, da parte di ciascuna delle Parti, con nota scritta. Esso cesserà di essere in vigore con il reciproco consenso delle parti, ovvero qualora il Segretariato fosse trasferito al di fuori del territorio italiano.
Dal momento che il provvedimento non presenta aspetti problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Venerdì 30 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.10.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano.
Propone quindi di costituire un Comitato ristretto, ai fini della definizione di un testo unificato delle proposte di legge.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.