CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2010
359.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame non è corredata dal prescritto parere della Conferenza unificata; pertanto, la Commissione potrà avviarne l'esame, ma non potrà esprimere il prescritto parere prima che la Conferenza si sia espressa sul punto.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge n. 88 del 2009 - legge comunitaria 2008 - e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire la direttiva 2008/56/CE, cosiddetta direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Lo schema si compone di 19 articoli e VI allegati. Ricorda che la direttiva quadro considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da salvaguardare al fine di mantenere la biodivesità e la vitalità di mari che siano puliti, sani e produttivi. Essa si propone lo scopo di

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«costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea», stabilendo dei princìpi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. La direttiva definisce, quindi, una serie di regioni e sottoregioni marine europee, identificate sulla base di caratteristiche oceanografiche e biogeografiche che saranno gestite dagli Stati membri in maniera integrata, cooperando strettamente per stabilire strategie marine per le acque di ogni regione. Pertanto ciascun Stato membro dovrà elaborare, per la sua regione o sottoregione, una propria strategia per l'ambiente marino che, benché specificatamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. La strategia dovrebbe esplicarsi attraverso un piano d'azione (da attuare entro precise scadenze) che parte dalla conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona, attraverso la definizione dei requisiti di un buono stato ecologico e di traguardi ambientali e programmi di monitoraggio, fino all'elaborazione di programmi di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ecologico.
Per quanto riguarda più specificamente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 istituisce un quadro per l'elaborazione di strategie e l'adozione di misure per mantenere un buono stato dell'ambiente marino entro il 2020. Pertanto le strategie dovranno applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che siano mantenute entro livelli compatibili, garantire che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo, considerare gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino, promuovere la conservazione della biodiversità, perseguire il contenimento dell'inquinamento nonché assicurare la ricerca scientifica.
Rispetto alle disposizioni della direttiva, l'articolo 1 dello schema di decreto dispone in materia di «contenimento dell'inquinamento» mentre nella direttiva si afferma, quale obiettivo ultimo, l'eliminazione progressiva dell'inquinamento marino.
L'articolo 2 individua quale ambito di applicazione le acque della regione del Mar Mediterraneo e stabilisce che il decreto non si applica, invece, alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza militare dello Stato.
Segnala, al riguardo, che la direttiva usa l'espressione di carattere più generale «la difesa o la sicurezza nazionale», mentre nello schema di decreto viene usato il termine di «sicurezza militare» dello Stato.
In attuazione dell'articolo 2 della direttiva, viene messo a punto un meccanismo di concertazione tra il Ministero dell'ambiente e gli altri ministeri competenti allo scopo di identificare, con decreto, le misure di tutela ambientale marina compatibili con le condizioni difesa o la sicurezza nazionale.
L'articolo 3 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: acque marine, regione del Mare Mediterraneo, regione e sub-regione marina, strategia marina, stato ambientale, buono stato ambientale, traguardo ambientale, criteri, inquinamento, cooperazione regionale e convenzioni marittime regionali.
Tra esse si evidenziano le «acque marine» che comprendono non solo quelle poste oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, ma anche le acque costiere, nonché i relativi fondali e sottosuolo. Le acque costiere, infatti, sono quelle più sottoposte ad impatti e pressioni ambientali e costituiscono, ai sensi del 12mo considerando della direttiva quadro, parte integrante dell'ambiente marino rientrando, pertanto, a pieno titolo nel campo di applicazione della direttiva stessa.
La definizione di regione e sottoregione marina è mutuata dall'articolo 3 della direttiva che ha individuato le seguenti regioni marine europee: il Mar Baltico, l'oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Nero e Mar Mediterraneo. Per quanto

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riguarda quest'ultimo esso è suddiviso nelle seguenti sottoregioni marine: il Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico, il Mare Ionio e il Mediterraneo centrale.
Osserva, in merito alla definizione della regione del Mar Mediterraneo mutuata, in parte, dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Barcellona, che potrebbe essere opportuno riprendere alla lettera la delimitazione più puntuale recata dalla Convenzione che fa riferimento ai fari di Mehemetcik e di Kumkale e non alle sole località come nello schema di decreto.
Gli articoli 4 e 5 individuano l'autorità competente responsabile dell'applicazione del decreto nel Ministero dell'ambiente con il compito di coordinare i soggetti coinvolti e le attività previste. Per svolgere tale coordinamento il Ministero si avvarrà di uno specifico Comitato consultivo.
L'articolo 6 riguarda le procedure di cooperazione con gli Stati che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina.
L'articolo 7 enuncia le cinque fasi attuative della strategia per l'ambiente marino, ed una eventuale, che dovranno essere aggiornate ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina.
L'articolo 8 definisce il contenuto della valutazione iniziale che dovrà comprendere l'analisi dello stato ambientale di una determinata regione marina, dei principali fattori di impatto e pressione, nonché l'analisi sociale ed economica dell'uso dell'ambiente marino e del suo degrado.
Rispetto alla direttiva, l'articolo in esame non prevede che tali analisi devono tener conto anche di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/60/CE. Tale ultimo punto risulta di estrema importanza in quanto studi dell'Agenzia ambientale europea hanno evidenziato che l'80 per cento dell'inquinamento dell'ambiente marino deriva da fonti «terrestri».
L'articolo individua, inoltre, nel Ministero dell'ambiente l'ente deputato a coordinare le attività relative alla valutazione iniziale dello stato ambientale del mare (la direttiva fa riferimento allo stato ecologico). A tal fine, ogni amministrazione o soggetto pubblico/privato è tenuto a fornire i dati posseduti richiesti dal Ministero utili al completamento della valutazione iniziale.
La relazione illustrativa evidenzia come la direttiva fissa un unico termine, 15 luglio 2012, per la valutazione iniziale, le definizioni del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali, mentre esse dovrebbero avere, invece, una successione temporale differenziata dato che la valutazione iniziale è prodromica alle altre due. Per tale motivo non è stato riportato il termine previsto dalla direttiva per la valutazione iniziale preferendo adottare la formulazione «in tempo utile» per espletare le altre fasi.
Inoltre, la valutazione iniziale risulta importante per la definizione delle successive fasi della strategia per l'ambiente marino in quanto, solo dopo aver valutato lo stato iniziale dell'ambiente marino e le principali pressioni nelle rispettive regioni marittime, si potranno stabilire obiettivi, indicatori e programmi di monitoraggio che dovranno anche essere comunicati dal Ministero alla Commissione entro tre mesi dalla loro elaborazione (articoli 9, 10 e 11).
L'articolo 12 indica le modalità per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di uno o più programmi di misure concrete per conseguire o mantenere un buono stato ambientale tenendo conto anche dell'impatto sociale ed economico e della fattibilità tecnica. Essi verranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire il più alto livello di concertazione. In merito al contenuto dei programmi essi potranno includere misure di salvaguardia, risanamento e ripopolamento marino, prevedere limiti, condizioni e divieti in riferimento all'esercizio di attività con impatto sull'ambiente marino ed agli atti di autorizzazione, concessione, assenso o nulla osta legati a tali attività, nonché alle ordinanze aventi impatto sull'ambiente marino. I programmi dovranno altresì indicare misure volte a rendere economicamente vantaggioso l'adozione di

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comportamenti finalizzati al raggiungimento del buono stato ambientale dell'ambiente marino.
L'articolo 13 disciplina la fase eventuale di una situazione di criticità dello stato del mare in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, tale da richiedere un intervento urgente.
Gli articoli 14 e 15 riguardano rispettivamente le situazioni eccezionali (cause naturali o di forza maggiore o azioni/omissioni non imputabili all'Italia) che ostacolano il perseguimento dei traguardi e quelle in cui è necessaria un'azione comunitaria (qualora lo stato delle acque marine è influenzato da fattori che non possono essere gestiti a livello nazionale perché dipendono da accordi internazionali o dall'attuazione di politiche comunitarie).
L'articolo 16 mira ad assicurare la partecipazione effettiva e tempestiva dei soggetti interessati nelle procedure previste e le più idonee forme di informazione del pubblico, mentre l'articolo 17 regola la trasmissione di relazioni intermedie - triennali - alla Commissione europea.
L'articolo 16 non riporta il contenuto del comma 3, par 2 e 3 dell'articolo 19 della direttiva che prevede, tra l'altro, anche l'invio dei programmi dell'Agenzia europea dell'ambiente.
L'articolo 18 prevede il potere regolamentare del Governo in ordine all'eventuale modifica degli allegati e l'emanazione di decreti ministeriali per l'attuazione di successive norme comunitarie riguardanti modalità esecutive e caratteristiche tecniche.
L'articolo 19 reca la copertura finanziaria prevedendo il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie nonché ai fondi autorizzati dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare per l'attuazione degli articolo 8 e 11, recante attività di valutazione iniziale e programmi di monitoraggio.
I sei allegati del decreto corrispondono a quelli contenuti nella direttiva, con alcune lievi diversità: all'allegato III, Tab. 2, Perdita fisica, il concetto di «sigillatura» previsto dalla direttiva viene sostituito con quello di «isolamento»; all'allegato IV, punto 2, lettera b) e punto 4, è necessario aggiungere la parola «traguardi» rispettivamente: «b) traguardi quantificabili» e «4. Coerenza della serie di traguardi».

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.10.

Decreto-legge 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI (LNP), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.105 del 2010, approvato dal Senato, recante misure urgenti in materia di energia.
Alcune misure, quali quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge investono materie di stretta attinenza alle competenze della VIII Commissione mentre le altre, se pur non direttamente incidenti sulle stesse, rivestono, comunque, un particolare interesse per le tematiche ambientali e richiedono, quindi, un approfondimento.

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Quanto al disegno di legge di conversione, fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato è stata prevista una proroga di ulteriori diciotto mesi, e cioè fino al 15 febbraio 2011, per l'esercizio della delega ai fini del riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 99 del 2009. Quanto al contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 - completamente riformulato nel corso dell'esame al Senato - intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante norme in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari. La disciplina che viene introdotta differisce, rispetto alla preesistente, in quanto conferisce alle intese con le regioni e le province autonome interessate l'individuazione di tutti gli interventi urgenti in campo energetico, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione sia dell'energia sia delle fonti energetiche, estendendo in questo modo la possibilità del ricorso alle procedure di urgenza per reti come i metanodotti o gli oleodotti. Inoltre, il nuovo testo estende a tutti i suddetti interventi e non più solo a quelli di produzione di energia il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità, sia previsto come possibilità e non più come requisito e senza più specificare che gli interventi in questione richiedono «capitale prevalentemente o interamente privato». Con un emendamento introdotto al Senato, viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.
In caso di mancata intesa, interviene, con deliberazione motivata, il Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. I commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si prevedono anche le modalità con cui il commissario si relaziona con le altre amministrazioni.
Infine, viene stabilito che le sopravvenute intese con le regioni o province autonome interessate, laddove avvengano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma, comporteranno la proroga di diritto della nomina dei commissari. L'intesa della regione sulla proroga delle nomine sostituisce in realtà l'intesa sulla scelta delle stesse opere. L'intesa viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
Nel corso dell'esame presso il Senato è stato aggiunto un nuovo comma all'articolo 1, che, novellando l'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006 (cd. Codice ambientale), consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione. Tale intervento, che era contenuto nell'articolo stralciato dalla legge comunitaria 2009, in materia di rifiuti, consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della «prassi».
L'articolo 1-bis istituisce presso l'Acquirente Unico S.p.A. un sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, fatte salve le norme di tutela sulla base delle quali non può essere sospesa la fornitura del servizio elettrico. La disposizione - come altre approvate durante l'esame del provvedimento al Senato - è stata precedentemente presentata come emendamento al decreto-legge n.72 del 2010. La copertura finanziaria della norma è a carico degli

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operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas, senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
L'articolo 1-ter interviene sulla controversa questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, diventata più volte materia di divergenza tra la normativa nazionale e la disciplina comunitaria.
In applicazione della direttiva 77/2001/CE l'Italia ha dovuto rivedere gli incentivi concessi per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, cosiddetti incentivi CIP 6, assegnando gli incentivi alle sole fonti rinnovabili, nella forma di certificati verdi, da calcolare peraltro sulla produzione di energia e non più sull'investimento. Pertanto gli impianti alimentati da fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, come ad esempio i termovalorizzatori alimentati da rifiuti, se realizzati ed operativi alla data del 1o gennaio 2007 (data dell'entrata in vigore della nuova normativa di cui ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, n. 296) hanno continuato ad operare con gli incentivi CIP6. Gli impianti del periodo transitorio già autorizzati e non ancora in esercizio in tale data e entrati in esercizio entro il 1o gennaio 2008 hanno avuto diritto agli incentivi CIP 6, solo con riferimento alla parte organica dei rifiuti (considerati in via forfetaria al 47 per cento dei rifiuti bruciati) ma tali incentivi dovevano essere definiti con un decreto Ministeriale che non è stato mai emanato. La mancanza del decreto ministeriale ha negato in realtà gli incentivi a tre soli impianti sul territorio nazionale, che sono quelli che risultano entrati in esercizio nel corso dell'anno 2007, mentre successivamente, con altre norme di carattere speciale, sono stati riconosciuti gli incentivi CIP6 ad ulteriori impianti, per motivi di emergenza rifiuti.
La norma in esame riconosce quindi anche a tali impianti del periodo transitorio gli incentivi CIP6, eliminando l'obbligo del decreto ministeriale per il riconoscimento degli incentivi, anche al fine di superare l'incertezza interpretativa determinata dalle successive modifiche della norma, introdotte dalla legge finanziaria 2008.
L'articolo 1-quater fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6, della legge n.99 del 2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. La norma si rende necessaria, poiché la mancata operatività dell'incentivo precedente ha impedito in realtà agli impianti entrati in esercizio nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della legge n.99 del 2009 e il 31 dicembre 2007, di ottenere quanto spettava ai sensi della legge 244 del 2007.
L'articolo 1-quinquies fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003. Condizione indispensabile è l'entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. L'articolo intende sanare le situazioni relative alle procedure di DIA avviate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in alcune regioni che avevano fissato soglie più elevate di quelle previste dal decreto legislativo n. 387/2003, situazioni verificatesi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 119/2010, concernente la legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31.
L'articolo 1-sexies demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l'istanza per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, relativa alle opere per gli impianti

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di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l'autorizzazione e degli eventuali subentranti.
La finalità della disposizione è quella di contrastare speculazioni legate allo sviluppo e all'autorizzazione per progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile comportanti l'avvio di procedimenti di autorizzazione, da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti. La garanzia sulla solidità finanziaria della ditta che propone l'investimento è un presupposto fondamentale contro il mercato degli «sviluppatori» che si è ampliato in misura abnorme negli ultimi tempi.
L'articolo 1-septies riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre - entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico (la cosiddetta interrompibilità) fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L'eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.
L'articolo 1-octies novella l'articolo 2-sexies del decreto-legge n.3 del 2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attribuendo maggior certezza circa la data utile del fine lavori e dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del riconoscimento degli incentivi. Si prevede che le tariffe incentivanti siano riconosciute ai soggetti che abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 ed abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori, purché l'impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011. Allo stato la normativa vigente dispone che l'installazione e la connessione alla rete elettrica debbano avvenire entro il 31 dicembre 2010. L'articolo in esame prevede, poi, che la comunicazione di fine lavori sia accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative.
L'articolo 1-novies ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili riconosciute di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono necessarie per l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore della rete. Attualmente, gli elettrodotti di connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversamente da quanto già avviene per le centrali a turbogas, non vengono considerati opere connesse all'impianto, in quanto possono essere intesi anche come dorsali per la trasmissione dell'energia elettrica.
L'articolo 1-decies incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico - ricevuta dal comune l'informazione sull'assenza di una o più delle condizioni stabilite - la facoltà di notificare all'interessato l'ordine di non effettuare gli interventi previsti.
L'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta agenzia.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente

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e dei componenti, diversi dal presidente, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.
Il comma 1 dell'articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina «in sede di prima applicazione» per la nomina del presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, prevedendo, quanto agli incarichi elettivi politici, che lo stesso potrà essere e restare titolare di incarichi politici, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare; avrà, inoltre, facoltà di esercitare, in modo diretto o indiretto, attività professionale o di consulenza, la qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, nonché ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici.
Il comma 2, da un lato, sopprime la norma secondo cui la carica di componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia, dall'altro lato, introduce una precisazione al comma 13 della legge n 99 del 2009 che regola le condizioni per esercitare le funzioni, introducendo gli incarichi politici elettivi tra le cause di decadenza dal mandato del presidente, dei membri e del direttore generale dell'Agenzia.
Infine, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.
Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e C. 2219 sui «Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica», risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione Trasporti nel corso dell'esame in sede referente.
Il testo unificato predisposto dalla IX Commissione interviene su materie tradizionalmente oggetto di attenzione da parte della VIII Commissione e sulle quali si è registrata negli ultimi anni una crescente consapevolezza da parte della pubblica opinione, riconducibili al tema complessivo delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e di raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.
Sotto questo profilo ritiene importante segnalare che in questa legislatura, anche su impulso della VIII Commissione, la Camera dei deputati ha svolto una specifica attività che ha portato, ad esempio, all'approvazione di alcuni importanti atti di indirizzo al Governo finalizzati, da una parte, ad un'applicazione flessibile delle direttive europee in materia di clima ed energia e, dall'altra, ad assumere una funzione di impulso a livello comunitario ed internazionale per il perseguimento degli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni di CO2.
In particolare, fra gli atti più importanti, meritano, a suo avviso, di essere ricordati in questa sede, in primo luogo, il documento finale approvato all'unanimità dalla VIII Commissione nella seduta dell'11 dicembre 2009 (doc. XVIII, n. 7) in occasione dell'esame del cosiddetto Pacchetto clima-energia (si tratta delle proposte di direttive europee volte a dare attuazione al piano d'azione globale in materia di energia approvato dal Consiglio europeo nel 2007) che ha impegnato il Governo, tra l'altro, a valorizzare i meccanismi di flessibilità previsti dal Pacchetto, tenendo conto delle peculiarità di ciascun Paese, prima fra tutte il mix delle fonti utilizzato da ciascun Stato membro per la produzione di energia nonché il contributo consolidato di fonti di energia rinnovabile; a garantire un'applicazione

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quanto più ampia possibile del concetto di carbon leakage (vale a dire dell'esclusione dal pacchetto delle imprese esposte al rischio di spostamento delle emissioni di CO2 al di fuori dell'Unione europea), soprattutto con riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, ovvero a particolari comparti manifatturieri quali quello della siderurgia, del vetro, della ceramica o della carta; ad affermare il carattere non vincolante degli obiettivi intermedi, per lasciare i Paesi liberi di raggiungerli nella maniera più funzionale alla loro struttura produttiva e alle caratteristiche proprie di ogni Stato membro.
In secondo luogo, crede sia giusto menzionare quantomeno due delle mozioni approvate dall'Assemblea: la mozione n. 1-00122, approvata dall'Assemblea all'unanimità nella seduta del 24 febbraio 2009, con la quale la Camera ha impegnato il Governo a realizzare una serie di iniziative per favorire uno sviluppo ambientale sostenibile, intervenendo nei settori della mobilità, dell'edilizia, dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle politiche sostenibili; la mozione n. 1-00269, che, in tema di riduzione delle emissioni di gas-serra, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di ricarica dei veicoli elettrici sul territorio nazionale, ha impegnato il Governo a creare un sistema di ricarica dei veicoli - a partire dalle aree urbane - applicabile estensivamente sia nell'ambito del trasporto privato che pubblico.
In terzo luogo, ricorda che le Commissioni VIII e IX della Camera hanno approvato poche settimane fa, nella seduta del 15 giugno 2010, la risoluzione 8-00074, a firma dei deputati Realacci, Garofano, Monai e Guido Dussin, in tema di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico, che ha impegnato il Governo ad adottare, fra l'altro, un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico favorendo l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), dall'altro a individuare forme di razionalizzazione dell'uso delle autovetture private, anche attraverso l'utilizzo condiviso dei veicoli (car sharing) e promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica.
Venendo, quindi al contenuto del testo unificato elaborato dalla IX Commissione, rileva in termini generali che esso affronta le indicate problematiche con specifico riferimento alla necessità di puntare sullo sviluppo e sul rafforzamento di una mobilità sostenibile, che preveda l'utilizzo di veicoli leggeri, per passeggeri e commerciali, consentendo l'impiego di idrogeno e di carburanti «ultrapuliti» di nuova generazione di origine biologica.
In particolare, l'articolo 1 del testo unificato individua la finalità dell'iniziativa legislativa nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli alimentati da idrogeno, prodotto con l'ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.
Il successivo articolo 2 istituisce uno specifico Fondo nazionale, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, e 2012, per il sostegno delle attività di ricerca, ricerca, sviluppo e innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.
L'articolo 3 specifica, quindi, la tipologia degli interventi sovvenzionati dal Fondo, prevedendo che la promozione di interventi di filiera per lo studio, la progettazione, la sperimentazione e la realizzazione di interventi finanziabili potrà avvenire attraverso il finanziamento di sistemi per la produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno prodotto con l'ausilio di energia solare od altra fonte rinnovabile, nonché di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, sistemi diffusi di car-sharing nei grandi centri urbani che, attraverso l'uso di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili

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ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, contribuiscano al miglioramento della qualità dell'ambiente e a una minore concentrazione di polveri sottili nell'aria.
Il Fondo potrà erogare, inoltre, finanziamenti per lo svolgimento di interventi di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di attività di monitoraggio dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli realizzati, con l'impiego di motori alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica; di installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale in modo da assicurare, entro tre anni, che sia installato almeno un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti, di realizzazione di posteggi riservati ai detti veicoli alimentati alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, muniti di stazioni di controllo e di ricarica.
L'articolo 4 stabilisce che, destinatari degli interventi di sostegno siano le regioni, gli enti locali - province e comuni -, le università degli studi e gli enti pubblici e privati di ricerca e di promozione come carburanti dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.
Il successivo articolo 5 attribuisce, poi, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza Stato-regioni e le competenti Commissioni parlamentari, il compito di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le linee-guida per la concessione degli indicati finanziamenti, comprese le procedure, le modalità e i tempi per la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti stessi.
L'articolo 6 istituisce, quindi, presso il Ministero delle infrastrutture un apposito Comitato di gestione del Fondo, composto da dieci componenti, di cui: tre nominati dal Ministro delle infrastrutture, tre dal Ministro dell'Ambiente, due dalla Conferenza delle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI. Lo stesso articolo 6 dispone, inoltre, che ai componenti del comitato non spettano compensi per l'esercizio delle loro funzioni e che il funzionamento dello stesso comitato si svolga senza oneri per la finanza pubblica.
Merita quindi di essere segnalata la disposizione contenuta nel successivo articolo 7 del testo unificato in esame, secondo cui i soggetti beneficiari sono tenuti, entro due anni, a rendicontare al Ministero delle infrastrutture in ordine all'impiego dei finanziamenti ricevuti e ai risultati ottenuti, pena il recupero coattivo dei finanziamenti erogati e l'esclusione da nuovi finanziamenti.
Avviandosi alla conclusione, segnala che in tema di opere per il trasporto urbano, l'articolo 8 consente al Ministro delle infrastrutture di decretare la sospensione della loro realizzazione, per non più di un anno, anche quando sia stata già effettuata la consegna dei lavori, nel caso in cui tali opere siano state progettate per mezzi di trasporto di superficie non alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti, proprio allo scopo di verificare la possibilità di approvare varianti progettuali finalizzate all'impiego degli indicati mezzi di trasporto.
L'articolo 8-bis del testo promuove, quindi, la stipula di convenzioni fra regioni o enti locali da un lato e società operanti nel trasporto pubblico locale o imprese che producono veicoli alimentati da idrogeno dall'altro lato, per l'utilizzo su base sperimentale, per un massimo di tre anni, di tali veicoli.
L'articolo 9 reca, infine, le disposizioni relativa alla copertura finanziaria del provvedimento, che reca un modesto onere di spesa pari a 15.000.000 di euro annui per il triennio 2010-2012.
Conclude, quindi, ribadendo il giudizio espresso all'inizio sia sull'interesse diretto della VIII Commissione per le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, sia sul fatto che esse traducono sul piano legislativo alcuni degli indirizzi al Governo formulati dalla VIII Commissione, congiuntamente alla IX Commissione, con l'approvazione, nella seduta del 15 giugno scorso, della risoluzione 8/00074 in tema

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di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico e di attuazione di un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico favorendo l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale.
Per tali ragioni, nell'annunciare un orientamento favorevole al testo unificato in esame, si riserva di predisporre un proposta di parere che tenga conto degli eventuali suggerimenti e proposte che scaturiranno dal dibattito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.