CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2010
359.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale intermediari assicurativi (ANIASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 3646, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto - legge, che è stato significativamente

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integrato nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1 prevede, al comma 1, lettera a), che, entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia disposta, in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonché dalle disposizioni in materia del codice civile, la nomina di un commissario unico in ciascuna delle predette società, ai quali sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il commissariamento è esplicitamente finalizzato alla dismissione delle stesse società da parte dello Stato, nonché a garantire nel frattempo la continuità dei servizi di trasporto marittimo.
Gli amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.
Parallelamente, si prevede che i consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del decreto decadono con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
La lettera b) esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera a), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate, nonché la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
La disposizione esclude inoltre che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle predette società possa costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere c) e d).
La lettera c)consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 settembre 2010, ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione SpA, l'erogazione, da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, nonché l'erogazione della quota non ancora erogata dei finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, esclusivamente per garantire la continuità del servizio di navigazione, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità territoriale con le isole, nonché per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar SpA per le medesime finalità.
La disposizione equipara inoltre i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, il quale privilegia i crediti prededucibili nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, che sono pertanto soddisfatti con preferenza rispetto a tutti gli altri crediti.
In tale contesto i creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali, dal computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo e dal calcolo della percentuale dei crediti prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti sono altresì esclusi dall'azione revocatoria.
La lettera d) prevede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna, sui crediti derivanti dai nuovi finanziamenti previsti dalla

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lettera c), alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
La previsione della garanzia statale è volta ad assicurare i finanziamenti che ordinariamente le Società Tirrenia di navigazione e Siremar riescono a reperire sul mercato, ma che, nell'attuale situazione di transitorietà che precede la privatizzazione delle medesime società, non sono invece più assicurati dalle banche.
Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 1-bis, il quale, al comma 1, modifica l'articolo 83-bis del decreto - legge n. 112 del 2008, in materia di disciplina del trasporto stradale ed aereo.
In primo luogo, la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 4 del predetto articolo 83-bis con i commi da 4 a 4-quinquies.
Il nuovo comma 4 prevede che, nei contratti per il trasporto su strada di merci per conto di terzi, l'importo riconosciuto al vettore deve coprire almeno i costi minimi di esercizio, garantendo il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla normativa. Tali costi minimi sono individuati dagli accordi volontari di settore conclusi tra le organizzazioni dei vettori e dei committenti, i quali possono derogare alle predette previsioni in materia di costi minimi solo nel caso di contratti di trasporto che stabiliscano durate o quantità garantite.
Il nuovo comma 4-bis stabilisce che, qualora i predetti accordi volontari non siano stati stipulati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, i costi minimi siano determinati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.
Il nuovo comma 4-quater stabilisce un ulteriore deroga alle sopra illustrate disposizioni in materia di costi minimi, qualora le prestazioni di trasporto siano effettuate entro il limite di 100 chilometri giornalieri.
Il nuovo comma 4-ter stabilisce, nel caso in cui la fattura indichi un corrispettivo inferiore ai predetti costi minimi, che l'azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere la differenza si prescrive nel termine di un anno.
Il nuovo comma 4-quinquies obbliga il vettore a fornire al committente, al momento della conclusione del contratto di trasporto, un'attestazione relativa alla regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali.
La lettera b) del nuovo articolo 1-bis sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112, il quale innalza da 30 a 60 giorni il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, stabilendo inoltre che l'emissione della fattura da parte del vettore deve avvenire non oltre la fine del mese nel quale si sono svolte le prestazioni. La disposizione esclude altresì ogni diversa pattuizione tra le parti, che non sia basata su accordi volontari conclusi tra le associazioni dei vettori e dei committenti.
La lettera c) sostituisce il comma 13 del già citato articolo 83-bis, stabilendo che, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento al committente, si applicano, oltre che gli interessi moratori, anche la sanzione dell'esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico di forniture di beni e servizi, nonché l'esclusione, per un anno, da ogni beneficio fiscale, finanziario e previdenziale previsto dalla normativa, nel caso in cui il corrispettivo sia pagato oltre il novantesimo giorno dall'emissione della fattura.
La lettera d) inserisce un nuovo comma 13-bis nell'articolo 83-bis, il quale prevede che le disposizioni dei commi 12 e 13 appena illustrati, si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori di filiera che partecipano al servizio di trasporto merci su strada diversi dai vettori.
La lettera e) apporta alcune modifiche di coordinamento al comma 14 del più volte richiamato articolo 83-bis, per tenere conto delle modifiche apportate ai commi 13 e 13-bis.
Il comma 2 dell'articolo 1-bis apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, recante disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di autotrasportatore.
La lettera a) introduce in tale ambito un nuovo articolo 6-bis, il quale stabilisce,

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al comma 1, che il contratto di trasporto di merci su strada deve indicare il periodo di franchigia connesso ai tempi di carico e scarico dei veicoli, il quale non può essere superiore a due ore.
Il comma 2 del nuovo articolo 6-bis vincola il committente a riconoscere al vettore un indennizzo per il superamento dei tempi previsti del periodo di franchigia, dovuto ad ogni ora o frazione di ora di ritardo e commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, definiti dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.
Il comma 3 fa salve le diverse pattuizioni in materia, stabilite sulla base di accordi stipulati tra le organizzazioni dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto, nonché su specifici accordi di programma conclusi con le amministrazioni e gli enti competenti relativamente alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari.
Il comma 4 stabilisce, per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, che il predetto periodo di franchigia non può essere complessivamente superiore a due ore, rinviando alle disposizioni dei commi da 1 a 3, appena illustrati.
Il comma 5 demanda ad un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture la definizione delle modalità applicative delle predette disposizioni.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1-bis sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 286 del 2005.
Il nuovo comma 4 prevede che gli organi di polizia stradale che accertino la violazione, da parte del conducente del veicolo che effettua il trasporto di merci per conto di terzi, dei limiti di velocità o delle norme in materia di tempi di guida e di riposo, sono tenuti a verificare la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore per l'esecuzione della prestazione di trasporto con il rispetto della disposizione violata. Tali istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo: in caso contrario, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate. Qualora le istruzioni di trasporto siano incompatibili con il rispetto delle norme di cui si contesta la violazione, le sanzioni sono applicate sia al vettore sia al committente.
Il nuovo comma 5 obbliga il committente del servizio di trasporto, o un suo delegato, a riportare sulla scheda di trasporto il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero ad allegare una dichiarazione con la quale si attesta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti la predetta iscrizione. In caso contrario si applica al committente una sanzione amministrativa pecuniaria.
La lettera c) sostituisce il comma 3 dell'articolo 7-bis del già citato decreto legislativo n. 286, relativamente al contenuto della scheda di trasporto.
Rispetto all'attuale formulazione della disposizione si specifica che le indicazioni relative al vettore, che devono essere contenute nella predetta scheda, comprendono anche il numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
La lettera d) sostituisce i commi 5 e 6 del predetto articolo 7-bis, relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso in cui non sia presente a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente.
Rispetto alla precedente formulazione delle disposizioni si specifica, in particolare, che le sanzioni si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali e di cabotaggio, prevedendosi in tal caso l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del nuovo codice della strada, relative alle violazioni al codice commesse con veicoli immatricolati all'estero, ai sensi delle quali, qualora il trasgressore non effettui immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, è tenuto a versare all'agente, a titolo di cauzione, la metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista; in mancanza

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del versamento della cauzione si prevede altresì il fermo amministrativo del veicolo.
La lettera e) introduce un nuovo articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 286, il quale prevede che il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto merci su strada per incarico di altro vettore, il quale a sua volta sia obbligato ad eseguire la prestazione in forza di un contratto con un ulteriore vettore o con il committente, può agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido. La disposizione esclude ogni diversa pattuizione che non sia basata su accordi volontari di settore.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto - legge le disposizioni introdotte dalla lettera e) appena descritta si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
La lettera f) sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 286, relativamente all'accertamento delle responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nel caso in cui il conducente del veicolo di trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
In particolare si prevede che l'accertamento delle rispettive responsabilità dei predetti soggetti è effettuato mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento compresa la scheda di trasporto. In caso di mancata esibizione del contratto da parte del conducente, l'autorità competente richiede ai medesimi soggetti di presentare copia del contratto stesso entro trenta giorni. Entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del contratto l'autorità competente applica le sanzioni previste, qualora dall'esame del contratto emergano responsabilità, ovvero nel caso in cui la documentazione richiesta non sia stata presentata nel termine indicato.
La lettera g) inserisce nel più volte citato decreto legislativo n. 286 un nuovo articolo 11-bis, ai sensi del quale il vettore, al termine del trasporto, non ha alcun obbligo di gestione degli imballaggi e delle unità di movimentazione utilizzate per il trasporto della merce, e non è tenuto alla restituzione delle stesse. Qualora il committente del trasporto ed il destinatario della merce abbiano concordato la riconsegna dei predetti imballaggi o unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione, ed ha diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
Inoltre si prevede che l'attività di commercio delle unità di movimentazione usate sia subordinato al rilascio, da parte della questura competente, di apposita licenza, e si instaura l'obbligo, per il titolare della licenza stessa, di registrare giornalmente quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute o acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto - legge integra, l'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, stabilendo che le risorse disponibili iscritte nel conto residui del Fondo per la finanza d'impresa, riassegnate per interventi in favore del settore dell'alta tecnologia, con finalità di sostegno dell'industria aeronautica, possono essere utilizzate anche per istituire un apposito fondo di garanzia affidato, mediante convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.
Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) esprime una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento, preannunciando voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2010.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Paolo Mancuso, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.