CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2010
356.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
Pag. 16

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 luglio 2010. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.10.

Esame della posizione del deputato Giuseppe Drago.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della posizione del deputato Giuseppe Drago.
Prima di dare la parola al vicepresidente Orsini per la relazione introduttiva, desidera informare la Giunta, così come ha già fatto nella riunione del Comitato del 14 luglio, circa gli esiti di un colloquio che ha avuto con il Presidente della Camera nella mattinata di mercoledì 14 luglio. Nel corso dell'incontro è stata affrontata, seppur in modo informale, l'ipotesi - che, per completezza istruttoria, era stata avanzata durante i lavori del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ed aveva altresì formato oggetto del ciclo di audizioni informali di costituzionalisti svoltesi in Giunta nelle sedute del 9 e del 16 giugno 2010 - di sottoporre alla Presidenza della Camera la valutazione in merito alla possibilità di introdurre, attraverso una espressa modifica regolamentare, l'istituto della sospensione dal mandato parlamentare quale ulteriore forma tipica di conclusione dei procedimenti di contestazione di elezioni, e ciò al fine di poterne eventualmente fare applicazione già nell'ambito del procedimento concernente il deputato Giuseppe Drago.
Nel corso del colloquio del 14 luglio il Presidente della Camera gli ha riferito di non ritenere possibile sottoporre l'esame della questione alla Giunta per il regolamento ed ha escluso, più in generale, la possibilità di un intervento di modifica regolamentare in proposito, vertendo il tema su una questione di rilievo costituzionale per disciplinare la quale non sarebbe sufficiente una semplice modifica dei regolamenti parlamentari.
Preso atto della posizione espressa dal Presidente della Camera, la Giunta delle elezioni non può pertanto che procedere all'esame della posizione del deputato

Pag. 17

Drago utilizzando gli strumenti regolamentari già esistenti e pervenendo alla deliberazione di una proposta all'Assemblea sulla quale quest'ultima delibererà nell'esercizio della sua sovranità politica. Fa presente, peraltro, che nell'incontro con il Presidente Fini ha manifestato l'impegno della Giunta - sul quale il Presidente della Camera ha convenuto - a concludere l'esame della posizione del deputato Drago, inclusa la fase della contestazione, entro il prossimo mese di settembre.
Invita quindi il vicepresidente Orsini, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato in merito alla posizione del deputato Drago.

Andrea ORSINI (PdL), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, ricorda che l'esame della posizione dell'onorevole Giuseppe Drago ha preso avvio a seguito del deferimento alla Giunta da parte del Presidente della Camera, con lettera del 2 febbraio 2010, della nota fattagli pervenire in pari data dal Procuratore generale della Repubblica di Palermo, Luigi Croce, nella quale si comunicava che con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 13 novembre 2009 - di cui veniva contestualmente trasmessa copia - e ad integrazione della sentenza emessa dalla stessa Corte del 24 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2009, al deputato Giuseppe Carmelo Drago era stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi nove.
Ricorda che l'onorevole Drago è stato condannato per il delitto di peculato continuato in relazione all'utilizzazione, all'epoca in cui lo stesso ricopriva la carica di presidente della Regione siciliana, del denaro erariale accreditato su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato «spese riservate».
Com'è noto, a norma dell'articolo 28 del codice penale l'interdizione temporanea dai pubblici uffici priva il condannato, per il periodo di sua durata, del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico nonché di ogni pubblico ufficio e della qualità ad esso inerente di pubblico ufficiale, facendo così insorgere, laddove il condannato sia un membro di una Camera, una causa di ineleggibilità sopravvenuta e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare.
Prima di dare conto dello svolgimento dell'istruttoria, ritiene utile, a fini di completezza, richiamare sinteticamente i precedenti parlamentari relativi a procedimenti di accertamento di ineleggibilità sopravvenute conseguenti all'irrogazione ad un deputato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
Nel caso relativo al deputato Cesare Previti (XV legislatura) - conclusosi con l'accettazione da parte della Camera, nella seduta del 31 luglio 2007, delle dimissioni dallo stesso presentate prima che si passasse alla votazione della proposta di annullamento dell'elezione formulata dalla Giunta - si trattava di una interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nei precedenti relativi ai deputati Marcello Dell'Utri (XIII legislatura) e Gianstefano Frigerio (XIV legislatura) l'interdizione dai pubblici uffici era invece, come nel caso odierno, di natura temporanea. Entrambi tali ultimi precedenti si conclusero, peraltro, con una archiviazione del procedimento: il primo per l'annullamento ad opera della Cassazione della pena accessoria a seguito del promovimento di un incidente di esecuzione da parte del deputato interessato; il secondo in quanto la Giunta - con valutazione la cui fondatezza giuridica sarebbe stata peraltro in seguito revocata in dubbio in occasione dell'esame del caso Previti - ritenne estinta la pena accessoria in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze avviava l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Drago nella riunione del 10 marzo 2010. In tale riunione il Comitato conveniva preliminarmente di proporre alla Giunta plenaria di deliberare l'acquisizione,

Pag. 18

per il tramite del Presidente della Camera, degli ulteriori elementi documentali ed informativi necessari per una compiuta valutazione in sede istruttoria della posizione dell'onorevole Drago.
Conseguentemente, nella seduta del 17 marzo 2010, su conforme avviso del Comitato, la Giunta deliberava di richiedere, per il tramite del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del proprio regolamento, i seguenti elementi documentali ed informativi:
alla Corte d'appello di Palermo, copia della sentenza del 24 novembre 2006 emessa dalla stessa Corte, con la quale il deputato Drago è stato condannato per peculato;
alla Suprema Corte di cassazione, copia della sentenza 14 maggio 2009, n. 23066, che ha reso definitiva la predetta sentenza della Corte d'appello di Palermo;
alla Procura generale della Repubblica di Palermo, l'indicazione della data di decorrenza della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Restava così inteso che l'istruttoria in Comitato sarebbe proseguita una volta che fosse stata acquisita la documentazione giudiziaria richiesta.
Con lettera pervenuta il 23 marzo 2010 il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione pro tempore, Vincenzo Carbone, inviava al Presidente della Camera copia integrale della sentenza 14 maggio 2009, n. 23066/09.
Con lettera pervenuta il 30 marzo 2010 il Presidente della Corte d'appello di Palermo, Vincenzo Oliveri, trasmetteva al Presidente della Camera copia della sentenza 24 novembre 2006, n. 2803 emessa da quella Corte nei confronti dell'onorevole Drago.
Infine, con nota pervenuta al Presidente della Camera il 3 aprile 2010 il Procuratore generale della Repubblica di Palermo, Luigi Croce, comunicava che la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di anni due e mesi nove applicata all'onorevole Giuseppe Carmelo Drago decorre dal 13 novembre 2009, «data di applicazione dell'ordinanza di condono ex legge n. 241 del 2006».
Di tali elementi documentali e informativi, trasmessi alla Giunta dal Presidente della Camera, il Comitato prendeva atto nella riunione del 5 maggio 2010. In particolare, il Comitato poteva così verificare che l'onorevole Drago resterà interdetto dai pubblici uffici fino alla metà del mese di agosto 2012. L'interdizione si estinguerà, pertanto - con conseguente riacquisto della capacità elettorale attiva e passiva da parte dell'onorevole Drago - circa otto mesi prima della fine naturale dell'attuale legislatura.
Nella predetta riunione del 5 maggio 2010 il Comitato, in conformità a quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta - che si era riunito il 22 aprile 2010 - conveniva, quindi, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del regolamento della Giunta, di invitare l'onorevole Drago a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito alla sua posizione.
Il Comitato tornava, poi, a riunirsi il 26 maggio 2010 per prendere atto degli elementi di valutazione e documentazione nel frattempo trasmessi dall'onorevole Drago con lettera pervenuta in pari data.
In particolare, l'onorevole Drago osservava in sintesi quanto segue:
1) facendo riferimento alla testimonianza resa davanti alla Corte d'appello di Palermo dal dottor Gaetano Scaravilli, segretario generale pro tempore della Presidenza della Regione siciliana, l'onorevole Drago sottolineava che alla fattispecie a lui contestata avrebbe, a suo giudizio, dovuto applicarsi analogicamente la disposizione dell'articolo 27 della legge n. 400 del 1988 (oggi abrogato) che prevedeva l'esclusione dall'obbligo di rendicontazione delle spese riservate relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale esclusione avrebbe avuto conferma anche durante la sua personale esperienza di sottosegretario di Stato per la difesa e, quindi, per gli affari esteri; secondo quanto riferito nella

Pag. 19

citata testimonianza dal dottor Scaravilli, sarebbe stata sempre prassi della Presidenza della Regione siciliana escludere dalle procedure ordinarie la gestione delle «spese riservate» ed in questo senso l'onorevole Drago affermava di aver avuto dal dottor Scaravilli una informazione diretta, il che escluderebbe un intendimento di dolo nella sua condotta; al di là della sua «vicenda personale», l'onorevole Drago esprimeva l'avviso di considerare utile ed opportuno un intervento a livello legislativo con una norma di interpretazione autentica in materia, per evitare ulteriori casi e contraddizioni istituzionali;
2) la Procura generale della Repubblica di Palermo ha condonato la pena principale ed ha richiesto l'applicazione della misura interdittiva accessoria (anni 2 e mesi 9) determinandola, però, in una durata che, ad avviso dell'onorevole Drago, non è consona al dettato normativo in quanto «la durata della interdizione andava fissata agli stessi parametri di quelli utilizzati per la irrogazione della pena principale e poiché quest'ultima è stata ancorata ai minimi edittali anche la pena accessoria doveva essere fissata al minimo previsto dalla legge, che è di anni uno»;
3) l'onorevole Drago faceva, infine, notare che, scadendo l'interdizione dai pubblici uffici ad agosto 2012 (ossia a legislatura non ancora giunta al suo termine naturale), la sua eventuale dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare, oltre a produrre un grave danno alla sua persona, «produrrebbe altresì un vulnus costituzionale relativamente alla composizione della Camera dei deputati che si vedrebbe privata di un parlamentare regolarmente eletto nonché un vulnus nei confronti del diritto costituzionale dei cittadini elettori ad una libera rappresentanza»; in particolare, l'onorevole Drago si chiede se gli effetti di una ineleggibilità sopravvenuta e di durata contenuta possano ripercuotersi a danno di una intera legislatura, cioè oltre la durata della stessa interdizione; l'eventuale decadenza comporterebbe la sostituzione per garantire il plenum con conseguente impossibilità di una sua «riammissione» in Parlamento al termine del periodo di interdizione, non sembrando previsto l'istituto della «decadenza temporanea» o della «sospensione» del mandato parlamentare; a giudizio dell'onorevole Drago, «si tratterebbe di una abnormità costituzionale che vedrebbe certamente ultra-agire gli effetti punitivi oltre la durata prevista dalla stessa sanzione accessoria».

La valutazione delle predette osservazioni da parte del Comitato proseguiva nella riunione del 23 giugno 2010, allorquando il Comitato conveniva anzitutto che le osservazioni attinenti al merito delle vicende oggetto del procedimento penale che ha poi condotto alla condanna definitiva dell'onorevole Drago e alla esatta quantificazione della durata della pena accessoria non sono evidentemente suscettibili di sindacato da parte del Comitato e della Giunta, posto che il procedimento di competenza della Giunta delle elezioni non può configurarsi come sede di riesame di determinazioni dell'autorità giudiziaria divenute ormai definitive.
Peraltro, con riferimento all'osservazione secondo cui la durata della pena accessoria sarebbe stata determinata in modo errato, nel corso dell'istruttoria veniva evidenziato - in senso contrario rispetto a quanto sostenuto dall'onorevole Drago - come il Comitato non potesse che prendere atto di quanto precisato nella stessa ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 13 novembre 2009 laddove si afferma che «in base al combinato disposto degli artt. 37 e 317-bis c.p., la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici che consegue alla condanna per il reato di peculato, qualora venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore ai tre anni, deve essere necessariamente ragguagliata alla durata della pena detentiva principale» e che «essendo stata nel caso in esame la pena principale determinata in anni 2 e mesi 9 di reclusione (senza tener conto dell'aumento per continuazione) in pari misura deve essere

Pag. 20

stabilita la pena accessoria (cfr. Cass. sez. VI, sentenza n. 17542 del 13 febbraio 2006)».
Il Comitato si è, invece, a lungo soffermato sulle problematiche relative al carattere asseritamente eccessivo, tale da comportare la lesione di interessi costituzionalmente protetti, di un'eventuale dichiarazione di decadenza disposta a carico di un parlamentare cui sia stata irrogata, successivamente alla sua elezione, una interdizione dai pubblici uffici solo temporanea i cui effetti siano destinati ad esaurirsi prima della scadenza naturale della legislatura. È apparso anzi evidente che dovesse essere esattamente questo il tema centrale dell'istruttoria, non potendo formare oggetto di esame il merito delle contestazioni mosse in sede penale all'onorevole Drago e poste alla base della sua condanna.
Per tale motivo - e prima che la Presidenza della Camera manifestasse la posizione di cui il presidente Migliavacca ha oggi riferito alla Giunta - il Comitato ha opportunamente ritenuto che meritassero un approfondimento le problematiche di diritto sostanziale e di ordine procedurale relative alla eventualità che la deliberazione parlamentare possa rappresentare il frutto di un'operazione di contemperamento tra due esigenze di valore costituzionale: l'esigenza di conservazione del mandato elettivo di chi sia stato eletto in condizioni di piena eleggibilità originaria - e quindi il rispetto della volontà popolare - e quella di una piena esecuzione delle pronunce giurisdizionali nei casi in cui un deputato, originariamente eleggibile, sia poi colpito, in corso di legislatura, dalla misura dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
A tal fine, contestualmente allo svolgimento dell'istruttoria in Comitato, la Giunta plenaria ha proceduto ad una significativa attività conoscitiva mediante lo svolgimento, nelle sedute del 9 e del 16 giugno 2010 e previa autorizzazione del Presidente della Camera, di talune audizioni informali di costituzionalisti in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici della figura della ineleggibilità sopravvenuta. In particolare, la Giunta ha ascoltato informalmente, nella seduta del 9 giugno 2010, i professori Massimo Luciani e Federico Sorrentino e, nella seduta del 16 giugno 2010, i professori Aldo Loiodice, Paolo Armaroli, Nicolò Zanon e Guido Rivosecchi.
Nell'ambito di tali audizioni informali ha costituito oggetto di riflessione anche il tema relativo alla praticabilità o meno dell'ipotesi della sospensione dal mandato parlamentare per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici o di ulteriori ipotesi teoricamente in grado di consentire un bilanciamento dei valori costituzionalmente protetti coinvolti in casi quale quello in esame. Sul piano delle soluzioni procedurali atte ad un miglior contemperamento tra le predette esigenze di valore costituzionale, tutti i professori ascoltati, ad eccezione del professor Luciani, si sono dichiarati dell'avviso che sia impossibile ricorrere all'applicazione in via analogica nell'ordinamento parlamentare di istituti quale quello della sospensione dal mandato elettivo previsto - peraltro solo con finalità di tipo cautelare in caso di condanna non ancora definitiva - per i consiglieri regionali e locali dalla legge n. 55 del 1990 e dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Margini di opinabilità erano stati invece ravvisati da taluni dei costituzionalisti ascoltati in merito alla possibilità che l'istituto della sospensione dall'esercizio del mandato parlamentare - ferma restando la formale titolarità dello stesso - potesse essere introdotto per via di modifiche regolamentari o legislative.
Tuttavia, come precisato dal presidente Migliavacca, la riflessione su tale ultimo punto si è conclusa, avendo al riguardo interpellato la Presidenza della Camera, con la presa d'atto dell'impossibilità di adottare, in via interpretativa o con interventi di tipo esclusivamente regolamentare, soluzioni quali quella della sospensione dal mandato; soluzione, questa, che meriterebbe un'apposita disciplina di rango costituzionale, o quanto meno dettata con legge ordinaria, e che per tale motivo era stata già espressamente esclusa dalla Giunta per il regolamento nella XV

Pag. 21

legislatura in occasione dell'esame della posizione del deputato Cesare Previti.
Gli elementi conoscitivi raccolti in occasione delle predette audizioni informali hanno in ogni caso consentito al Comitato - e consentiranno alla Giunta nelle successive fasi procedurali - di avere piena consapevolezza dei vincoli nascenti dal complessivo quadro costituzionale in cui la deliberazione parlamentare sulla posizione dell'onorevole Drago andrà a collocarsi. Ciò tenendo conto che il procedimento parlamentare di valutazione di una ineleggibilità sopravvenuta - dovendosi escludere, in virtù delle garanzie dettate a tutela dell'autonomia parlamentare dagli articoli 64 e 66 della Costituzione, qualunque automatica incisione sullo status di parlamentare degli effetti dell'interdizione dai pubblici uffici - trova la sua ragion d'essere nell'esigenza che la Camera valuti l'effettiva esistenza dei presupposti di ordine costituzionale che giustifichino la decadenza dal mandato parlamentare di un proprio componente. Sussiste, insomma, in capo alla Giunta e alla Camera nel suo complesso una insopprimibile discrezionalità valutativa, con chiarezza messa in risalto dal professor Zanon nella sua audizione informale, la quale esclude che la pronuncia parlamentare possa configurarsi come atto meramente dichiarativo o addirittura ratificatorio degli effetti che la pronuncia giurisdizionale produrrebbe sullo status del parlamentare interdetto. E, tuttavia, va altresì sottolineato - anche qui richiamando un'opinione lucidamente espressa dal professor Sorrentino durante la sua audizione informale - che nell'ambito del procedimento parlamentare nessun rilievo può essere riconosciuto a valutazioni di merito volte a contestare la presenza di un fumus persecutionis: argomentazione, questa, che appare estranea ai fini di cui all'articolo 66 della Costituzione, tant'è vero - e qui l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione sembra condurre a questa soluzione - che, mentre il testo dell'articolo 68 vigente prima della riforma del 1993 prevedeva l'autorizzazione delle Camere per l'esecuzione delle sentenze definitive a carico di parlamentari, il testo attualmente vigente non prevede più questa garanzia, dando per scontato che di fronte ad una sentenza definitiva non sia configurabile alcun fumus persecutionis.
Quanto, poi, al fondamento giuridico della figura della ineleggibilità sopravvenuta, dalle audizioni informali dei costituzionalisti svolte dalla Giunta è emersa la posizione prevalente - con l'eccezione dell'opinione del professor Zanon - secondo cui la previsione dell'articolo 28 del codice penale è sufficiente a far ritenere rispettata la riserva di legge di cui all'articolo 65 della Costituzione. Oltre all'articolo 28 del codice penale, è stato posto in risalto come vi siano altre norme che fondano, sotto il profilo del rispetto della riserva di legge, la figura dell'ineleggibilità sopravvenuta: l'articolo 29 del codice penale - che indica le ipotesi nelle quali si fa luogo proprio alla condanna all'interdizione dai pubblici uffici, distinguendosi tra interdizione perpetua e interdizione temporanea -; l'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, perché vi si disciplinano le conseguenze in termini di elettorato attivo, e conseguentemente di elettorato passivo, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; ed infine - ma non meno importante - lo stesso articolo 56 della Costituzione, a norma del quale «Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni di età», stabilendo così quella corrispondenza biunivoca tra elettorato attivo e passivo che, laddove intervenga una interdizione dai pubblici uffici, comporta la perdita dell'elettorato passivo con la cancellazione del soggetto dalle liste elettorali. Come osservato dal professor Sorrentino nella sua audizione informale, è esattamente questa la causa sopraggiunta di ineleggibilità di cui parla l'articolo 66 della Costituzione, ossia l'aver perduto l'elettorato attivo.
Per riprendere uno spunto offerto alla Giunta dal professor Luciani nel corso

Pag. 22

della sua audizione informale, la fattispecie dell'ineleggibilità sopravvenuta è prevista direttamente dall'articolo 66 della Costituzione, che segue in strettissima successione l'articolo 65, comma 1, a tenore del quale è la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Non dovrebbe esservi alcuna ragione di immaginare che i casi di ineleggibilità di cui parla l'articolo 65 siano cosa diversa dalle cause di ineleggibilità di cui parla l'articolo 66. Ciò significa che, se la riserva di legge di cui all'articolo 65 della Costituzione è rispettata dalla normativa ordinaria vigente in ordine alla fattispecie dell'ineleggibilità originaria - e in particolare dalla previsione secondo cui per essere eleggibili, anzi candidabili, occorre essere elettori - allora si deve ritenere che la riserva di legge sia rispettata anche per ciò che attiene alla fattispecie dell'ineleggibilità sopravvenuta, poiché non vi è alcuna diversità di oggetto e contenuto tra ineleggibilità originaria e sopravvenuta.
In tal senso, di una norma immediatamente diretta a disciplinare l'ineleggibilità sopravvenuta non vi sarebbe anzi nemmeno bisogno, apparendo l'articolo 66 della Costituzione come disposizione autoconclusiva di per sé sufficiente a fondare la causa di ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere che vengano a trovarsi, a legislatura avviata, nelle medesime condizioni che, ove presenti al momento della candidatura, ne costituirebbero in radice un fattore impeditivo.
Infine, meritevole di attenta considerazione è la conclusione cui sono giunti tutti i costituzionalisti ascoltati in audizione in ordine alla possibilità che un'eventuale omissione o un ritardo ingiustificato della Camera dei deputati nel provvedere a dare esecuzione nell'ordinamento parlamentare alla pena accessoria irrogata all'onorevole Drago possa integrare i presupposti per un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che l'autorità giudiziaria - e in particolare il giudice dell'esecuzione - decidesse di sollevare nei confronti della stessa Camera.
Tornando ai lavori del Comitato, nella riunione del 7 luglio 2010 il Comitato ha ascoltato in audizione l'onorevole Drago nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta.
Nel corso dell'audizione l'onorevole Drago - nel rinviare alle osservazioni da lui esposte nella sua nota pervenuta il 26 maggio 2010 - ha formulato, in sintesi, le seguenti controdeduzioni:
a) come risulta anche dal verbale - citato nel ricorso in Cassazione trasmesso in copia alla Giunta dall'onorevole Drago - della deposizione testimoniale resa dal dottor Scaravilli, segretario generale pro tempore della Presidenza della Regione siciliana, nell'udienza del 9 gennaio 2006 nell'ambito del giudizio di secondo grado, il segretario generale della Regione siciliana gli aveva riferito che la Corte dei conti aveva sempre approvato l'utilizzo di fondi riservati della Presidenza della Regione senza l'obbligo di giustificare le relative spese;
b) l'onorevole Drago riterrebbe opportuna l'approvazione di una norma di interpretazione autentica con la quale affermare la liceità dell'utilizzo di fondi riservati senza rendicontazione, in conformità alla costante prassi che, a suo giudizio, sarebbe sempre stata seguita da vari ministri e a diversi livelli istituzionali;
c) in una sentenza della Corte dei conti relativa all'allora ministro degli affari esteri De Michelis (Corte dei conti, sez. I giurisdizionale centrale di appello, 24 aprile 2002, n. 131) viene affermato il principio che le spese di carattere riservato non sono soggette a controllo e ad alcuna forma di rendicontazione;
d) per quanto a conoscenza dell'onorevole Drago, il suo sarebbe l'unico caso di condanna per utilizzo di fondi riservati senza rendicontazione;
e) la sua interdizione dai pubblici uffici si esaurirà prima della fine naturale della legislatura, il che, ove venisse dichiarata la sua decadenza, comporterebbe una

Pag. 23

perdita definitiva del mandato parlamentare anche per il periodo in cui egli avrà riacquistato la piena eleggibilità;
f) l'onorevole Drago sta valutando l'ipotesi di proporre ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le risultanze dell'audizione dell'onorevole Drago sono state oggetto di valutazione nella successiva riunione del Comitato del 14 luglio 2010. In tale riunione il Comitato ha ribadito come l'oggetto esclusivo della valutazione parlamentare sia rappresentato dall'analisi dei profili relativi alla giustificabilità di una pronuncia di decadenza dal mandato parlamentare in presenza di una interdizione dai pubblici uffici solo temporanea destinata ad estinguersi prima della scadenza naturale della legislatura. Pertanto, i richiami fatti dall'onorevole Drago alla presunta prassi che sarebbe stata sempre seguita alla Presidenza della Regione siciliana e quelli alla giurisprudenza contabile secondo cui non vi sarebbe obbligo di rendicontazione per le spese riservate assumono, nell'ambito dei lavori della Giunta, il rilievo di semplici argomenti di fatto, evidentemente inidonei a superare quanto chiaramente statuito dalla Suprema Corte di cassazione, a giudizio della quale «anche le spese qualificate come riservate da norma giuridica positiva sono soggette all'obbligo costituzionale di giustificazione causale, sia pure con le modalità peculiari eventualmente previste dalla specifica norma di legge che volta per volta le disciplina» (Cass., VI sez. pen., 14 maggio 2009, n. 23066/09, pag. 17).
Preso atto degli esiti negativi della riflessione in ordine alla eventualità di immaginare percorsi procedurali alternativi rispetto a quelli espressamente codificati nel regolamento della Giunta, il Comitato si è infine espresso all'unanimità in senso favorevole a ritenere - pur senza disconoscere la problematicità del caso - che, sulla base delle vigenti disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari, la soluzione obbligata sia quella di deliberare la contestazione dell'elezione dell'onorevole Drago e, in esito all'udienza pubblica, di sottoporre all'Assemblea una proposta di decadenza dal mandato parlamentare.
Peraltro, come già osservato nel corso dei lavori del Comitato, reputa personalmente auspicabile che le situazioni di privazione solo temporanea del diritto di elettorato attivo e passivo in cui possa venirsi a trovare un parlamentare a legislatura già iniziata possano essere fatte oggetto di una specifica disciplina di rango costituzionale o legislativo. Qualora un'iniziativa in tal senso dovesse essere incardinata alla Camera in tempi brevi, riterrebbe anzi opportuno che, nell'esprimersi definitivamente sulla proposta della Giunta, l'Assemblea ne tenesse in qualche modo conto.
In conclusione, come convenuto nella riunione del 14 luglio 2010, il Comitato propone che la Giunta accerti l'ineleggibilità sopravvenuta dell'onorevole Giuseppe Drago e deliberi conseguentemente la contestazione della sua elezione.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, ringrazia il vicepresidente Orsini per l'ampia, dettagliata ed impegnativa relazione svolta con la quale ha dato esaustivamente conto dell'istruttoria condotta dal Comitato.
Avverte che i componenti della Giunta appartenenti al gruppo UdC gli hanno fatto presente stamane che non avrebbero potuto intervenire alla odierna seduta ed hanno chiesto che la votazione sulla proposta del Comitato sia rinviata alla prossima settimana al fine di potervi partecipare. Nel giudicare accoglibile la richiesta del gruppo UdC, ritiene che, fermo restando lo svolgimento del dibattito generale nell'odierna seduta, la votazione sulla proposta del Comitato possa essere prevista per una seduta da convocare per mercoledì 28 luglio 2010 ovvero in altra data della prossima settimana da individuare in relazione all'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul decreto-legge concernente la manovra economica, considerando che la Giunta, a differenza delle Commissioni

Pag. 24

permanenti, potrebbe in tal caso essere convocata anche in pendenza di fiducia.

Donata LENZI (PD) si riserva di intervenire a nome del suo gruppo nella prossima seduta alla presenza dei componenti appartenenti al gruppo UdC.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che, in assenza di iscrizioni a parlare nelle discussione generale, gli interventi potranno essere eventualmente svolti anche in sede di dichiarazione di voto nella prossima seduta.

Maria Piera PASTORE (LNP) e Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) concordano.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, nel prendere atto che non ci sono richieste di intervento nella discussione generale, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per mercoledì 28 luglio 2010.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Davide Cavallotto, proclamato nella I Circoscrizione Piemonte 1, Marco Maggioni, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3, Vincenzo D'Anna, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1, Gian Carlo Di Vizia, proclamato nella X Circoscrizione Liguria, Giorgio Conte, proclamato nella VII Circoscrizione Veneto 1, e Maurizio Grassano, proclamato nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Andrea ORSINI (PdL), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, avverte che nella riunione del 14 luglio 2010 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni dei seguenti deputati:
1) Davide Cavallotto, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta dell'11 maggio 2010, in sostituzione della dimissionaria deputata Elena Maccanti per la lista n. 3 - Lega Nord nella I Circoscrizione Piemonte 1;
2) Marco Maggioni, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 18 maggio 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Andrea Angelo Gibelli, per la lista n. 8 - Lega Nord nella V Circoscrizione Lombardia 3;
3) Vincenzo D'Anna, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 27 maggio 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Stefano Caldoro, per la lista n. 9 - Popolo della Libertà nella XIX Circoscrizione Campania 1;
4) Gian Carlo Di Vizia, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta dell'8 giugno 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Edoardo Rixi, per la lista n. 8 - Lega Nord nella X Circoscrizione Liguria;
5) Giorgio Conte, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 10 giugno 2010, in sostituzione della dimissionaria deputata Elisabetta Gardini, per la lista n. 6 - Popolo della Libertà nella VII Circoscrizione Veneto 1;
6) Maurizio Grassano, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 17 giugno 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Roberto Cota, per la lista n. 5 - Lega Nord nella II Circoscrizione Piemonte 2.

Con riferimento alle posizioni dei suddetti deputati non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.
L'onorevole Cavallotto ha dichiarato che all'atto della candidatura non ricopriva alcuna carica né esercitava funzioni.
L'onorevole Maggioni ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva la carica di consigliere comunale di Valle Lomellina (Pavia).
L'onorevole D'Anna ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva le cariche di presidente di Federlab-SBV e di Federlab Italia (associazioni non riconosciute).
L'onorevole Di Vizia ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva la carica di consigliere comunale della Spezia.

Pag. 25

L'onorevole Giorgio Conte ha dichiarato che all'atto della candidatura non ricopriva alcuna carica né esercitava funzioni.
L'onorevole Grassano ha dichiarato che all'atto della candidatura ricopriva le cariche di: presidente del consiglio comunale di Alessandria; componente del consiglio generale della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria; dirigente della Vega sas (operante in prevalenza nel settore edile); componente del consiglio generale Eurofidi; amministratore della società immobiliare Duso srl («che - secondo quanto precisato dallo stesso deputato - non gode né ha mai goduto di sovvenzioni statali»).
Con riferimento alle posizioni degli onorevoli Cavallotto e Giorgio Conte, preso atto che gli stessi hanno dichiarato che non ricoprivano alcuna carica od ufficio all'atto della candidatura, il Comitato, allo stato degli atti, propone alla Giunta l'accertamento della loro eleggibilità.
Anche con riferimento alle posizioni degli onorevoli Maggioni e Di Vizia, non essendo ravvisabile alcun elemento di ineleggibilità nelle cariche di consigliere comunale che gli stessi ricoprivano all'atto della candidatura, il Comitato propone alla Giunta l'accertamento della eleggibilità.
Quanto alla posizione dell'onorevole D'Anna, oggetto dell'istruttoria da parte del Comitato sono state le cariche, dallo stesso ricoperte all'atto della candidatura, di presidente di Federlab-SBV e di Federlab Italia. Al riguardo, fa presente che il Comitato ha accertato che si tratta di associazioni di categoria dei titolari di laboratori di analisi le quali in nessun modo possono essere ricondotte alle fattispecie di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico n. 361/1957, non trattandosi di imprese o società volte al profitto di privati.
Con riferimento, infine, alla posizione dell'onorevole Grassano, preso atto che la carica, da lui ricoperta al momento della candidatura, di presidente del consiglio comunale di Alessandria non presenta profili di ineleggibilità, oggetto dell'istruttoria da parte del Comitato sono state le restanti cariche dallo stesso ricoperte all'atto della candidatura. In particolare, il Comitato, quanto alla carica di componente del consiglio generale della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, osserva che la stessa non rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 10 del citato testo unico.
Quanto, poi, alle cariche ricoperte dal deputato Grassano nelle società Vega sas e Duso srl, queste ultime non risultano aver beneficiato di sovvenzioni statali continuative né aver intrattenuto rapporti di concessione o autorizzazione con lo Stato di notevole entità economica.
Quanto, infine, alla carica di componente del consiglio generale Eurofidi ricoperta dal deputato Grassano, si tratta di una società consortile a responsabilità limitata che esercita attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi ad essa connessi. Come verificato in via d'ufficio, tra i soci di Eurofidi figurano la regione Piemonte e varie casse di risparmio ed istituti bancari; nel bilancio 2009 figurano contributi di enti pubblici, tra i quali anche contributi statali erogati in forza della legge n. 108/1996 (recante disposizioni in materia di usura e con la quale è stato istituito un fondo a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi). Poiché Eurofidi non è una società volta al profitto di privati e, quand'anche lo fosse, i sussidi ad essa concessi sono comunque attribuiti in forza di una legge generale dello Stato - con conseguente causa di esclusione della ineleggibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 10, n. 2), del testo unico n. 361/1957 - nella carica ricoperta dal deputato Grassano il Comitato non ha ravvisato alcun profilo di ineleggibilità. La stessa carica potrà, invece, costituire oggetto del distinto esame ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il Comitato propone alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta medesima, di

Pag. 26

prendere atto dell'eleggibilità dei deputati Cavallotto, Maggioni, D'Anna, Di Vizia, Giorgio Conte e Grassano.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per la I Circoscrizione Piemonte 1 - svolta nella seduta della Giunta del 17 settembre 2008 -, per la II Circoscrizione Piemonte 2, per la V Circoscrizione Lombardia 3 e per la VII Circoscrizione Veneto 1 - svolte nella seduta della Giunta dell'8 ottobre 2008 -, per la X Circoscrizione Liguria - svolta nella seduta della Giunta del 23 ottobre 2008 -, e per la XIX Circoscrizione Campania 1 - svolta nella seduta della Giunta del 19 novembre 2008 -, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Davide Cavallotto, Marco Maggioni, Vincenzo D'Anna, Gian Carlo Di Vizia, Giorgio Conte e Maurizio Grassano.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 15 alle 15.25, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, proponendo, in particolare, alla Giunta l'accertamento della incompatibilità della carica di vicepresidente della giunta regionale del Lazio ricoperta dal deputato Luciano Ciocchetti.