CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
C. 3620 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, osserva che l'accordo in esame rappresenta lo

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strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione (PSA), promosso dalla Commissione europea già nel maggio 1999 ed approvato dal Consiglio Affari Generali del giugno successivo, che ha definito la nuova strategia comunitaria nei confronti della regione e rappresenta tuttora il quadro di riferimento delle relazioni dell'Unione con i Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, così come Kosovo). Con riferimento al significato politico dell'accordo medesimo, ricorda che, a seguito del Consiglio europeo del giugno 2003, la Serbia ha assunto lo status di candidato potenziale all'adesione all'Unione europea, mentre negli anni successivi sono proseguite le trattative che hanno consentito, nell'aprile del 2008, la stipula di un Accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA) e di un accordo transitorio sul commercio: in relazione agli esiti delle elezioni parlamentari serbe del luglio 2008 e alla conseguente formazione di un nuovo Governo, che ha posto l'integrazione europea come una priorità della sua azione politica, nel dicembre 2009 è entrato in vigore l'accordo sulla liberalizzazione dei visti che consentirà ai cittadini serbi di viaggiare all'interno dello «spazio Schengen».
Rammenta, inoltre, che nello stesso mese di dicembre la Serbia ha avanzato la sua richiesta di adesione all'Unione europea e che il 15 giugno 2010 i ministri degli esteri dell'Unione europea hanno definitivamente sbloccato il processo di ratifica dell'Accordo di stabilizzazione e associazione; in quella sede, l'Italia ha espresso soddisfazione per lo sblocco della ratifica, preannunciando l'intenzione di essere il primo Paese a procedere in tal senso.
Per tale ragione, fa presente che il Parlamento italiano è ora chiamato a procedere alla celere ratifica del predetto Accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA) con la Repubblica di Serbia, che rappresenta il quinto di questo tipo concluso con l'Unione europea, dopo quelli con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Croazia, Albania, Montenegro, a cui ha fatto seguito il 18 giugno 2008 quello con la Bosnia-Erzegovina. Sottolinea che l'accordo comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, 7 Allegati e 7 Protocolli; i suoi obiettivi, delineati nell'articolo 1, sono quelli di: aiutare il Paese a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e contribuire alla sua stabilizzazione politica, economica ed istituzionale; favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti; sostenere la Serbia nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale e nel completamento della transizione verso un'economia di mercato; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e la Serbia; promuovere la cooperazione regionale.
Enumera, quindi, i princìpi generali rispetto ai quali le Parti si impegnano ad ispirare la politica interna ed estera, che sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale - con particolare riferimento alla piena collaborazione con il tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia - e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato; la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); il rispetto dei princìpi relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; il rispetto e la tutela delle minoranze, individuati come elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e associazione; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone, di armi leggere e di stupefacenti.
Per quanto concerne il settore dell'accordo di più diretto interesse della XI Commissione, segnala il titolo V, il cui Capitolo I (articoli da 49 a 51) reca le norme in tema di circolazione dei lavoratori. In particolare, osserva che il testo prevede che i cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i

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familiari ivi legalmente residenti, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49). Nel rispetto della normativa e della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri, dovrebbero essere mantenute e, se possibile, ampliate, le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali. Rileva, inoltre, che il Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione (ossia l'organismo incaricato di valutare periodicamente lo stato di attuazione dell'accordo stesso e l'adozione delle riforme da parte della Serbia) valuterà, dopo tre anni, l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50). Fa notare, quindi, che l'Accordo prevede che siano introdotte norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori serbi ed i loro familiari legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro: una decisione del citato Consiglio di Stabilizzazione e di Associazione contemplerà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri a fini pensionistici, nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale ed il versamento degli assegni familiari; tale decisione dovrebbe lasciare impregiudicati eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. La Serbia, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 51).
Considerata, quindi, la rilevanza strategica dell'accordo in esame e valutate positivamente le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Maria Grazia GATTI (PD) fa notare che il lungo processo di conclusione dell'accordo di stabilizzazione a livello europeo dimostra quanto sia stato delicato e complesso il percorso di avvicinamento della Repubblica di Serbia all'Unione europea, auspicando, pertanto, che la completa esecuzione delle disposizioni dell'accordo stesso possa assicurare condizioni di normalità e di pieno stabilimento della democrazia in un'area a lungo tormentata da conflitti e tensioni.
Per le ragioni esposte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazIoni testé svolte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come la sollecita ratifica dell'accordo di stabilizzazione in esame possa favorire il completamento del processo di stabilizzazione delle aree interessate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che ha inizio oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, già approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il quale - essendo stato il provvedimento assegnato alla XI Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale - assume un carattere cosiddetto «rinforzato». In proposito, comunica che - secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi - è previsto che nelle diverse sedute fissate per la giornata odierna abbia

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luogo la relazione introduttiva e si svolga il dibattito sul provvedimento in titolo, mentre la sua conclusione avrà luogo nella seduta già prevista per domani, dopo la presentazione della proposta di parere da parte del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, rileva che il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato, contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate, dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, l'ultimo documento programmatico approvato dal Parlamento nel settembre 2009, e confermati in sede europea in occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell'aggiornamento annuale del Programma di stabilità: tale provvedimento, pertanto, costituisce lo strumento per attuare la correzione delineata nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, rispondendo, al contempo, all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo, reso più urgente dall'emergere di tensioni sui mercati finanziari a seguito della crisi economico-finanziaria della Grecia.
In particolare, segnala che la manovra correttiva oggetto del decreto determina una correzione (12.053 milioni nel 2011, 24.965 milioni nel 2012 e 24.962 milioni nel 2013, nel testo iniziale presentato dal Governo) pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 e all'1,5 per cento nel 2012; con le modifiche introdotte dal Senato, peraltro, si determina un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto per 77,3 milioni nel 2011, 86,2 milioni nel 2012 e 54,6 milioni nel 2013. Soffermandosi, quindi, sugli interventi contenuti nel decreto-legge n. 78 del 2010 riferibili al pubblico impiego, osserva che in termini di indebitamento netto la minore spesa netta è pari a circa 921 milioni di euro per il 2011, 1.407 milioni di euro per il 2012 e 1.766 milioni di euro per il 2013.
Fa notare che un altro intervento di rilevo riguarda la spesa previdenziale: le misure contenute nel testo iniziale del decreto-legge (revisione del regime delle decorrenze e adeguamento automatico dei requisiti all'incremento della speranza di vita) determinano una minore incidenza della spesa sul PIL dello 0,2 per cento già dal 2013, che sale fino al picco dello 0,5 per cento nel 2030, per scendere poi fino a diventare negativo (-0,1 per cento nel 2050). Il Senato ha aggiunto un emendamento riguardante l'andata a regime già dal 2012 dell'allineamento dell'età pensionabile di vecchiaia a 65 anni per le lavoratrici dipendenti dalla pubblica amministrazione, come richiesto dalla Commissione europea. Questa misura comporta una ulteriore diminuzione di spesa, rispetto a quella già contabilizzata, per 1,4 miliardi cumulati dal 2012 al 2019. Queste risorse sono destinate all'incremento del Fondo strategico presso la Presidenza del Consiglio a favore di politiche familiari e in particolare per la non autosufficienza e la conciliazione. In sostanza, a questo titolo, tra gli effetti già scontati in forza della legislazione vigente e quelli aggiuntivi (il raggiungimento dei 65 anni nel 2012, appunto) si arriva ad un effetto cumulato dal 2012 al 2019 pari a poco meno di 6 miliardi.
Passando, poi, alle parti della manovra di più diretta competenza della XI Commissione, precisa che esse saranno descritte secondo l'ordine di inserimento all'interno del testo, mentre una valutazione politica complessiva sarà svolta alla fine di tale descrizione.
In primo luogo, fa presente che l'articolo 6, nel dettare una serie di misure volte a contenere i costi degli apparati amministrativi, esclude espressamente, al comma 21-bis, che queste trovino applicazione nei confronti delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti. Sottolinea, poi, che l'articolo 7 sopprime ed incorpora una serie di enti e organismi pubblici; per quanto concerne i profili di interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, i commi da 1 a 16 e il comma 31-octies. I commi da 1 a 14 e il comma 16 recano alcune modifiche alla disciplina degli enti previdenziali pubblici. In particolare, vengono soppressi l'IPSEMA, l'ISPESL e l'IPOST, le cui funzioni vengono

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trasferite, rispettivamente, all'INAIL e all'INPS; l'ENAM, le cui funzioni sono trasferite all'INPDAP e l'Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (ENAPPSMSAD), le cui funzioni sono trasferite all'ENPALS; il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi viene rimesso ad appositi decreti, con contestuale aumento delle dotazioni organiche di INPS, INAIL e INPDAP; i posti corrispondenti all'incarico di componente dei collegi dei sindaci negli enti soppressi vengono trasformati in posti di livello dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze; viene soppresso il consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono attribuite al presidente dell'ente; viene disposta la riduzione, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS e dei comitati regionali e provinciali; si dispone che, dal 1o luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS, non possano superare l'importo di 30 euro a seduta; vengono soppressi, dal 1o luglio 2010, tutti gli emolumenti, comunque denominati, legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale, con alcune limitate eccezioni; si prevede l'adeguamento della disciplina regolamentare interna degli enti alle modifiche normative introdotte, ferma restando l'immediata applicazione di queste ultime; infine, si dispone l'applicazione delle disposizioni di riordino degli enti anche all'ENPALS. Il comma 15 sopprime l'Istituto per gli affari sociali (IAS) e trasferisce le relative funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il comma 31-octies, infine, prevede che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 7, provvedano a rideterminare le dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri, nel rispetto della normativa vigente.
Nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione e i risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche, recate dall'articolo 8, evidenzia, tra le disposizioni di competenza della XI Commissione, i commi 4, da 6 a 9, 11-bis, 12, 13, 15 e 15-bis. Rileva, in particolare, che il comma 4 reca disposizioni concernenti la destinazione delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici. In particolare, si prevede che le risorse siano destinate all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo specifiche indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione. I commi da 6 ad 8 prevedono la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati (con esclusione delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti), mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra questi ultimi e il Ministero, riconoscendo al Ministero medesimo canoni ed oneri agevolati. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati devono utilizzare sedi uniche, riducendo l'indice di occupazione pro-capite nella misura del 40 per cento. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Gli investimenti da parte degli enti previdenziali per l'integrazione logistica e funzionale delle loro sedi territoriali sono effettuati in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. È prevista l'approvazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei piani relativi ai

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richiamati investimenti, nonché dei criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari relativi alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi. Il comma 9 dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata in base a modalità da stabilire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 11-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9, comma 21. Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di decorrenza degli obblighi a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, connessi con la valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato, al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative. Inoltre, viene disposta la riapertura dei termini (12 mesi), per l'emanazione dei regolamenti ministeriali relativi all'attuazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, relativa a particolari categorie di lavoratori (tra cui, in particolare, lavoratori delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile, dei servizi di protezione civile, delle università e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi). Il comma 13 blocca anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della vita. L'aggiornamento riprenderà a decorrere dal 2014, con riferimento alle sole variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013. Il comma 15 prevede che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte degli enti, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (con esclusione delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti), nonché le operazioni di impiego delle somme provenienti da tali alienazioni e dalla vendita di quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Si sofferma, dunque, sull'articolo 9, che detta una serie di norme volte a contenere le spese in materia di pubblico impiego. Segnala che il comma 1, nel testo modificato durante l'esame al Senato, stabilisce che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo - comprensivo del trattamento accessorio - dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da una serie di elementi che compongono il trattamento: eventi straordinari della dinamica retributiva; variazioni dipendenti da eventuali arretrati; conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree; maternità; malattia; missioni svolte all'estero; effettiva presenza in servizio. Nella disposizione viene fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (con il rinvio alla previsione del successivo comma 17, secondo periodo). Il comma 2 prevede, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui. Il comma 2-bis

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prevede, per il triennio 2011-2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 3 prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
Sottolinea che il comma 4 dell'articolo 9 pone un limite, nella misura del 3,2 per cento, agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, mentre i commi da 5 a 12 introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si estendono agli anni 2012 e 2013 i limiti già previsti dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). Nel 2014 la spesa per le assunzioni potrà salire al 50 per cento, per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del turn over. Regimi speciali sono stabiliti per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca. Infine, sono stabilite le modalità con le quali procedere alle nuove assunzioni. Rileva che i commi da 17 a 21 prevedono il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012. In particolare, si sospendono, senza possibilità di recupero, le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Vengono, quindi, rideterminate le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale e non statale, comprendenti anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Infine, si dispone la disapplicazione, per il triennio 2011-2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), precisando che tale periodo non è pertanto utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e che le progressioni di carriera hanno conseguentemente effetto ai soli fini giuridici. Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.
Quanto ai commi 25, 26 e 27, fa presente che essi prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 194 del 2009. In particolare, si prevede che le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In alternativa, le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. Fino al completo riassorbimento è comunque vietato alle amministrazioni procedere all'assunzione di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero. Una specifica norma, infine, prevede che il

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personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni, sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.
Con riferimento alle restanti disposizioni di cui all'articolo 9, osserva che il comma 28 riduce del 50 per cento, rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio. Il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano invece applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per le regioni a statuto speciale e i relativi enti territoriali, invece, i comma 23-bis e 24-quater dell'articolo 14 prevedono che possano superare i suddetti limiti di riduzione della spesa per personale a condizione che il superamento consegua alla proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato e sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno. Il comma 29 impone che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguino le proprie politiche di reclutamento del personale alle nuove disposizioni introdotte in materia dall'articolo 9 del decreto-legge. Il comma 31 introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse impiegabili per le nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Il comma 32 dispone che le pubbliche amministrazioni le quali, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico anche di valore economico inferiore. Il comma 33 prevede che una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 79 del 1997, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, siano destinate, per il 50 per cento al fondo di assistenza dei finanzieri e per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 1o gennaio 2010 tutti i dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 36 detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In particolare, si prevede che nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione gli enti possano procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica, sulla base di piani di assunzione a cadenza annuale approvati dall'amministrazione vigilante d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 37 dispone che, fermo restando il blocco dei trattamenti economici individuali per il triennio 2011-2013, le disposizioni contrattuali relative al compenso individuale accessorio per il personale ATA e la retribuzione professionale dei docenti, contenute nel Contratto collettivo nazionale di

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lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
Fa notare che l'articolo 10 detta una serie di norme volte a ridurre la spesa in materia di invalidità. In particolare, si estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, nonché ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS, l'applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni INAIL; si estendono agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di handicap o disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, le disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha introdotto una nuova e più rigorosa disciplina relativa alle false attestazioni o certificazioni dei pubblici dipendenti in merito all'assenza dal servizio per malattia; infine, si prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 250.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, con possibilità di avvalersi delle Commissioni ASL che, dal 1o gennaio 2010, sono integrate con un medico dell'Istituto medesimo.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 12, che detta una serie di norme in materia previdenziale, facendo notare, in primo luogo, che i commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette «finestre»). In particolare, i commi 1 e 2 dispongono, per i soggetti i quali, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari, per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il comma 3 modifica la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione, equiparandoli a quelli liquidati dalle gestioni INPS relative ai lavoratori autonomi. Il comma 4 prevede che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei confronti di una serie di categorie di lavoratori. Si tratta, più specificamente, dei lavoratori che abbiano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché dei lavoratori nei confronti dei quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Il comma 5 aggiunge che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge continuino ad applicarsi, entro il tetto massimo di 10.000 beneficiari, nei confronti di altre categorie di lavoratori, ossia dei lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; dei lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; e, infine, dei lavoratori che siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Il comma 6 affida all'INPS il monitoraggio sulle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, ai fini del rispetto del tetto di 10.000 beneficiari.

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Sempre in relazione all'articolo 10, osserva che i commi 7 e 8 dispongono che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'indennità premio di fine servizio, l'indennità di buonuscita, il TFR e ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum ai pubblici dipendenti, vengano erogate in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro); e in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro e una seconda rata di 60.000 euro). Il comma 9 specifica che la nuova rateizzazione non si applica, in ogni caso, ai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010 e alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima del 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Il comma 10 prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1o gennaio 2011, a tutti i dipendenti pubblici si applichi il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Il comma 11 fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, concernente gli obblighi previdenziali dei soggetti che esercitano contemporaneamente diverse attività autonome, al fine di chiarire che le attività con carattere di prevalenza sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni INPS. Restano esclusi dall'applicazione della norma citata i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.
Sottolinea, poi, come i commi da 12-bis a 12-quinquies, introdotti al Senato, dispongano l'innalzamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli al progressivo incremento della speranza di vita. In particolare, si procede all'aggiornamento sulla base dell'incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall'ISTAT entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si dovrà procedere ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, infine, l'adattamento dei coefficienti di trasformazione.
Si sofferma, inoltre, sul comma 12-sexies del medesimo articolo 10, introdotto al Senato, che interviene sull'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. In particolare, fa notare che si prevede che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi, a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2012, e non già dal 2018, come previsto dalla normativa vigente. La normativa previgente continua a trovare applicazione, invece, per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti richiesti per il pensionamento di vecchiaia nonché per quelle che maturino i requisiti di età ed anzianità previsti entro il 31 dicembre 2011. Le economie derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile affluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio, al fine di finanziare interventi politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.
Elenca, quindi, altre disposizioni in materia pensionistica: i commi da 12-septies a 12-undecies, introdotti al Senato, intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di armonizzare le normative previste in materia dai diversi regimi pensionistici; il comma 12-duodecies, introdotto al Senato, prevede risorse aggiuntive per il finanziamento delle spese di avvio e di

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adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; il comma 12-terdecies, introdotto al Senato, dispone, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione, complessiva e proporzionale, degli stanziamenti iscritti in bilancio a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura di 30 milioni di euro annui. I risparmi che ne derivano sono destinati a compensare gli effetti, in termini di minori entrate, conseguenti al mancato o ridotto aggiornamento delle aliquote contributive previste dall'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in misura dello 0,09 per cento dal 2011.
Osserva poi che l'articolo 13 prevede, in primo luogo, l'istituzione presso l'INPS del Casellario dell'assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione delle informazioni sui redditi e di altri dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni. Tale anagrafe è condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i quali hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati. La disposizione interviene, altresì, sulla normativa relativa alle prestazioni previdenziali collegate al reddito, stabilendo in primo luogo che il reddito di riferimento, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni, è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente, mentre, per le sole prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, è quello conseguito nello stesso anno. Si prevede, inoltre, che i titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, nel caso in cui non comunichino integralmente all'Amministrazione finanziaria i dati reddituali rilevanti, siano obbligati a comunicare agli enti previdenziali eroganti la prestazione medesima. In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione, si procede alla sospensione della prestazione. Se entro 60 giorni dalla sospensione la comunicazione non è effettuata, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni, nonché al recupero delle somme erogate. Nel caso in cui la comunicazione sia presentata rispettando il richiamato termine temporale, gli enti previdenziali ripristinano la prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Rileva che diverse norme volte al contenimento dei costi per il personale degli enti territoriali sono contenute all'articolo 14, commi da 7 a 10, mentre in materia di evasione contributiva interviene l'articolo 18, che disciplina la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo. Fa presente che l'articolo 28 disciplina l'incrocio tra i dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate al fine di contrastare la microevasione diffusa e che, in materia di crediti INPS, intervengono l'articolo 30 e il comma 12 dell'articolo 38. L'articolo 30 reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1o gennaio 2011, fondata sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo. La disposizione riguarda il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto La disposizione, in particolare, definisce le modalità di redazione e di notifica dell'avviso di addebito; prevede che l'avviso di addebito venga consegnato agli agenti della riscossione secondo modalità stabilite dall'INPS, in deroga alla normativa vigente sulla riscossione; prevede che l'INPS è tenuto a fornire, all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero; abroga l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999, concernente i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali;

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prevede che, in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste attraverso lo strumento dell'avviso di addebito, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute siano calcolate, secondo le relative disposizioni, fino alla data del pagamento; prevede, infine, che all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base della normativa vigente. Il comma 12 dell'articolo 38 modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali. In particolare, si dispone che tali termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1o gennaio 2010 - 31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1o gennaio 2004.
Evidenzia, dunque, i commi da 1 a 3 dell'articolo 38, che rafforzano i controlli sulle prestazioni sociali agevolate erogate in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In particolare, si dispone che gli enti che erogano le prestazioni comunichino i dati dei soggetti beneficiari all'INPS, il quale trasmette le informazioni raccolte, in forma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali. Si prevede, poi, che una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate definisca le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla effettiva sussistenza del diritto alle prestazioni sociali godute. In caso di illegittima fruizione delle prestazioni, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta dichiarazione sostitutiva unica, l'INPS può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, ferma restando la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito.
Fa notare, infine, che l'articolo 39 dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 dicembre 2010, dei termini per i versamenti contributivi dei soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, mentre l'articolo 53 dispone l'ulteriore proroga, per l'anno 2011, del regime fiscale e contributivo agevolato, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, a fronte di incrementi di produttività.
In conclusione, osserva che le problematiche del lavoro hanno dato sicuramente un contributo importante alla manovra prefigurata dal decreto n. 78 del 2010, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo: sono stati certamente richiesti sacrifici ai lavoratori e la maggioranza ne è consapevole e ha cercato di agire con equilibrio ed equità. Pertanto, ritiene che la manovra in esame vada giudicata per quello che è e non per quello che si sarebbe voluto che fosse: essa riguarda i conti pubblici e si iscrive in un itinerario di bilancio che si concluderà in autunno, secondo le nuove regole che il Parlamento si è dato. Che la manovra fosse necessaria e che lo fosse dell'importo previsto è, a suo giudizio, un dato di fatto riconosciuto da tutti; a coloro che hanno sostenuto che gli stessi obiettivi potevano essere conseguiti seguendo altre strade e soprattutto promuovendo la crescita, fa notare quindi che - premesso che la crescita economica è strettamente dipendente dalla stabilizzazione dei conti pubblici - la manovra è rivolta prioritariamente a questo obiettivo, che rappresenta una tappa di un disegno che non si esaurisce una volta raggiunta una riduzione del peso della struttura e della spesa pubblica, come stanno facendo tutti gli Stati dopo la crisi greca.
Avverte pertanto che, in qualità di relatore, proporrà un parere favorevole, ma cercherà di tener conto, nella misura del possibile, di quanto emergerà dal dibattito, per fornire indicazioni, a nome della Commissione, che possano servire non già a cambiare un provvedimento che

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nelle intenzioni del Governo e della maggioranza ha compiuto il suo corso, quanto piuttosto a suggerire, in un futuro prossimo, ulteriori misure in grado di completare e migliorare gli interventi ora sottoposti all'esame della Camera.

Maria Grazia GATTI (PD) stigmatizza anzitutto il comportamento del Governo, il quale, avendo reso nota agli organi di informazione la sua intenzione di porre la questione di fiducia su un provvedimento di tale delicatezza economica e sociale, ancor prima della conclusione dell'iter parlamentare in Senato, a suo giudizio ha dimostrato - ancora di più rispetto ad altre occasioni, in cui comunque, alla fine, risultarono di fatto violate le prerogative del Parlamento - quanto sia scarsa la sua considerazione per il libero confronto democratico e per le altre istituzioni dello Stato. Paventa il rischio, pertanto, che la discussione sul provvedimento in esame si riduca ad un mero esercizio di stile, considerato che non vi sarà alcuna possibilità di incidere effettivamente sul testo finale, già dichiarato «blindato» dallo stesso Esecutivo.
Passando al merito del provvedimento, pur giudicando ormai inevitabile una manovra economica correttiva a fronte del progressivo aumento del debito pubblico rispetto al PIL, ritiene che tale peggioramento dei conti pubblici sia dovuto solo in parte alla crisi economica, essendo in prevalenza ricollegabile alla sbagliata politica economica intrapresa dal Governo nella corrente legislatura. In proposito, cita talune misure controproducenti assunte dall'Esecutivo, come ad esempio l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa per i redditi medio-alti o la cancellazione dei crediti d'imposta per la ricerca e per le aree svantaggiate del Sud. Fa quindi notare che le modalità con cui sono state gestiti i rapporti con talune aziende di primaria importanza per il Paese - si riferisce, in particolare al caso di Alitalia - e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie rispetto a taluni enti locali - cita, in proposito, il caso di Catania - siano state il segnale di un'azione debole ed incerta, tesa peraltro a far lievitare le spese delle pubbliche amministrazioni e i loro consumi intermedi, in piena contraddizione rispetto agli indirizzi declamati in materia dal Ministro Brunetta. Rileva poi che il dilagare della crisi, insieme al conseguente aggravio di spesa determinato dal ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, all'assenza di qualsiasi misura di contrasto all'evasione fiscale - quest'ultima, al contrario, in taluni casi quasi incentivata attraverso l'adozione di provvedimento di scudo fiscale - e alla mancanza di una seria politica industriale, hanno determinato un netto peggioramento del bilancio statale, che ha poi condotto a pesanti tagli in settori strategici dell'amministrazione pubblica, come quelli del settore dell'istruzione pubblica.
Soffermandosi sulle materie di competenza della XI Commissione, esprime forti perplessità sul comma 12-sexies dell'articolo 12, che interviene sull'età pensionabile delle dipendenti pubbliche, prevedendo che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi, a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2012, e non già dal 2018, come previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, esprime la sua profonda contrarietà ad una decisione giudicata troppo drastica e insensata, assunta peraltro a seguito di una scorretta interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia europea, per dar corso alla quale, a suo avviso, si sarebbe potuta seguire una strada maggiormente flessibile - come auspicato dal suo gruppo - e suscettibile di riconoscere maggiori possibilità di scelta alle lavoratrici del pubblico impiego.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, il deputato Gatti potrà integrare e concludere il proprio intervento nella prossima seduta, già fissata per il pomeriggio di oggi.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

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INTERROGAZIONI

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02560 Bobba: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5-03145 Contento: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, aventi analogo contenuto, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Luigi BOBBA (PD), nel prendere atto positivamente dell'avvio della procedura di reclutamento dei candidati vincitori del concorso per la qualifica di seconda fascia e della programmazione dell'assunzione di ulteriori unità dirigenziali, fa notare che rimane sospesa la questione dell'incentivazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, che sarebbe necessaria al fine di ottimizzare lo svolgimento di procedure concorsuali tra diverse amministrazioni e conseguire risparmi di spesa, anche in vista del completamento del quadro delle assunzioni nell'ambito di enti pubblici come l'INPS.

Silvano MOFFA, presidente, prende atto che il deputato Contento, colpito da un grave lutto familiare, non svolgerà il proprio intervento in replica, che può considerarsi sostanzialmente acquisito alla luce della risposta del Governo. Coglie l'occasione, peraltro, per porgere la partecipazione dell'intera Commissione al dolore del collega parlamentare.

5-03168 Di Pietro: Determinazione della pensione ordinaria per talune categorie di funzionari statali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giovanni PALADINI (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica elusiva rispetto ai quesiti posti dall'interrogazione, che è addirittura la terza presentata sull'argomento.
Nel ripercorrere dettagliatamente le diverse questioni sollevate con l'atto di sindacato ispettivo in discussione e nel dichiarare le ragioni sostanziali per le quali neanche oggi è stata data, di fatto, alcuna risposta convincente su tali argomenti, ritiene essenziale che il Governo si adoperi per promuovere una modifica normativa tesa a sgombrare il campo da qualsiasi dubbio interpretativo (alimentato anche da talune sentenze giurisprudenziali discordi), al fine di prevedere l'inclusione della retribuzione di posizione, in parte fissa o minima, nel trattamento economico fondamentale e, quindi, nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, scongiurando una ipotesi di discriminazione con altri lavoratori di pari livello.

Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 luglio 2010.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.
C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 luglio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che - alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea per la giornata odierna, in cui non sono previste ulteriori votazioni - la Commissione potrà proseguire senza interruzioni l'esame del provvedimento, il cui seguito era comunque fissato per il termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Fa presente, inoltre, che il rappresentante del Governo - a causa di altri impegni istituzionali - dovrà a breve abbandonare i lavori della Commissione.

Aldo DI BIAGIO (PdL) intende esprimere forti perplessità sull'articolo 7 del provvedimento in esame, nella parte in cui prevede la confluenza dell'IPSEMA nell'INAIL, comportando, a suo avviso, gravi ripercussioni in termini di specificità operativa e capacità procedurale. Nel ricordare che la tematica in questione è stata già affrontata in Commissione in occasione della discussione della proposta di legge istitutiva dell'ESIN, proprio con l'obiettivo di avviare un percorso di razionalizzazione nel settore marittimo, desidera rivolgere un pensiero sentito al presidente dell'IPSEMA, Antonio Parlato, scomparso proprio nella mattinata di oggi dopo una lunga e dolorosa malattia: coglie, dunque, l'occasione per esprimere il suo dolore per questa tragica scomparsa ed il cordoglio, anche a nome di tutta la Commissione, per la perdita di un personaggio che aveva fortemente investito nella salvaguardia della specificità del settore. Nel far quindi notare che il Paese è in procinto di ratificare la Convenzione ILO sul lavoro marittimo, che giudica il quarto pilastro del sistema normativo internazionale in materia di rapporto marittimo, ritiene paradossale che il Governo, da un lato, sopprima l'IPSEMA e dall'altro, con l'eventuale ratifica di tale Convenzione, ricostituisca uno specifico ente dedicato alla sicurezza, alla prevenzione e al welfare dei lavoratori marittimi. Osserva che la stessa Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forma obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nella scorsa legislatura, mise in evidenza le difficoltà della costituzione di un Polo della salute e sicurezza, precisando che quest'ultimo non avrebbe potuto essere oggetto di una decisione immediata, essendo necessari piuttosto degli approfondimenti finalizzati. Fa notare, in proposito, che la proposta di costituzione dell'ESIN si può inserire efficacemente, con le sue specificità, in un Polo dedicato alla sicurezza dei lavoratori. Nel ritenere che l'ipotesi di rimodulazione amministrativa prevista da tale manovra meriti un'attenzione maggiore, chiede pertanto al relatore di inserire nella sua proposta di parere, come condizione, l'esigenza di riflettere nelle sedi competenti sull'ipotesi di istituzione di un «Polo del mare», con le sue specificità sotto il versante assicurativo e previdenziale.

Maria Grazia GATTI (PD), ad integrazione dell'intervento iniziato nella precedente seduta antimeridiana, torna a soffermarsi sulla scelta di aumentare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, che giudica fortemente punitiva, paventando il rischio che il Fondo nel quale finiranno le risorse derivanti dai relativi risparmi possa essere del tutto indistinto e privo di una ripartizione per

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voci specifiche. Nel ritenere scorretto che, sia pure per spese importanti, si utilizzino i risparmi rivenienti dal lavoro femminile per finanziare interventi diversi, invita il Governo a destinare tali risparmi integralmente in favore delle donne, giudicando peraltro assurdo che, accanto all'istituzione di un Fondo destinato a determinati tipi di obiettivi sociali, la stessa manovra contenga tagli ai capitoli di spesa stabilmente diretti alle medesime finalità.
Lamenta poi i drastici interventi che la manovra reca nei confronti del pubblico impiego, con il rischio di limitare fortemente una serie di servizi in favore dei cittadini, segnalando altresì come le regioni, che hanno in larga misura finanziato la CIG in deroga, si trovino ora di fronte ad un taglio significativo delle proprie risorse ordinarie. Segnala inoltre l'esigenza di intervenire - come proposto da emendamenti che il suo gruppo ha presentato presso la Commissione di merito - a sostegno di talune categorie di lavoratori, in particolare precari, ribadendo la necessità che lo Stato si faccia carico della tutela di quei giovani che entrano nel mercato del lavoro con protezioni scarse o addirittura nulle. Rileva polemicamente, in proposito, che l'unica misura in materia che il Governo ha deciso di introdurre è il taglio delle spese per i lavoratori precari nella pubblica amministrazione, che viene addirittura contemplata nella sua configurazione «allargata» e, dunque, comprensiva anche agli enti pubblici economici e non economici.
Nel prendere atto, infine, che il decreto-legge in esame penalizza pesantemente quei lavoratori che, sin dal 2007, hanno finito di lavorare confidando nel diritto a pensione a partire dal 2011, segnala l'abnormità della disposizione sulla mobilità, che rischia di creare problemi enormi in relazione all'utilizzo delle cosiddette «finestre in uscita».

Luigi BOBBA (PD), prendendo spunto dalla parte finale della relazione introduttiva svolta stamani dal relatore, fa presente che si concentrerà su questioni che auspica possano essere tenute in considerazione dal Governo, quanto meno per il futuro. In tal senso, osserva come, di fronte a una palese situazione di difficoltà delle giovani generazioni, il Governo continui ad irrigidire le forme previdenziali e le date di pensionamento, ritardando di fatto il ricambio dei lavoratori anziani e non individuando alcuna soluzione per facilitare l'entrata dei giovani nel mercato del lavoro. Si domanda, quindi, se le politiche messe in campo dall'Esecutivo riusciranno a trovare una qualche forma di equilibrio generazionale, che può portare indubbi vantaggi al Paese, temendo tuttavia che, alla fine, l'esigenza di tenere i conti in ordine possa prevalere su una politica di riforma previdenziale basata su principi di flessibilità e di libertà di scelta.
Nell'esprimere, poi, forti perplessità sull'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici pubbliche, in favore delle quali ritiene che si potesse almeno pensare a forme di contribuzione figurativa, stigmatizza il fatto che il Governo non abbia voluto affrontare con chiarezza la questione di un rapporto più equo tra tassazione delle rendite da lavoro e da impresa rispetto alle rendite da capitale e da immobili: tale situazione ha, a suo avviso, comportato un peggioramento delle disuguaglianze e la sostanziale introduzione di una pericolosa forma di immobilismo sociale nel Paese.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel rilevare l'inutilità di una discussione su un testo sul quale il Governo ha già deciso di porre la fiducia, dichiara che per la prima volta, da quando è parlamentare, non parteciperà ad una votazione, al fine di protestare contro un metodo di lavoro lesivo delle prerogative del Parlamento: pur intendendo aderire alla posizione che il suo gruppo assumerà sul provvedimento, precisa che la sua è una decisione assunta a titolo personale, al fine di testimoniare in modo forte il suo profondo senso di insofferenza verso l'atteggiamento quasi provocatorio dell'Esecutivo.
Sul merito del provvedimento, fa notare che esso non affronta i nodi fondamentali della gestione della spesa pubblica

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- quali quelli derivanti dai costi della politica - né si occupa di questioni fondamentali come la promozione dello sviluppo e delle crescita, la valorizzazione dell'istruzione, il sostegno ai giovani. Fa notare, inoltre, che molti dei problemi oggi presenti sono dovuti, oltre che alla crisi globale, allo svolgimento da parte del Governo di una politica economica sbagliata, che ha per lo più sottovalutato, soprattutto all'inizio della legislatura, le dimensioni di tale crisi.
Le responsabilità del Governo, a suo avviso, sono gravi: oltre ad aver determinato un incremento del debito pubblico ed un peggioramento complessivo dei conti, l'Esecutivo ha intrapreso politiche senza equità e sviluppo, «strizzando l'occhio» all'evasione fiscale, mediante l'introduzione del cosiddetto scudo fiscale, e favorendo un incremento della tassazione a svantaggio dei ceti meno abbienti, con ciò provocando uno spostamento di ricchezza dal lavoro alla rendita finanziaria.
Giudica gravi, inoltre, i tagli operati nella manovra di finanza pubblica ai danni degli enti locali, nonché le norme sui pubblici dipendenti e sulla previdenza, che dimostrano come l'intenzione dell'Esecutivo sia quella di far gravare sulle spalle dei lavoratori l'esigenza di risanare il bilancio pubblico. Osserva che la manovra di finanza pubblica in esame, come ha osservato lo stesso Governatore della Banca d'Italia, rischia di non recare alcun beneficio al Paese, con il rischio che nel prossimo autunno si richiederà un ulteriore intervento correttivo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara anzitutto che il suo gruppo intende ringraziare il Ministro Tremonti per aver voluto una manovra di assoluta responsabilità, che consente di porre l'Italia in una posizione di salvaguardia rispetto alla crisi economica in atto, senza peraltro intervenire sulle retribuzioni dei lavoratori. Quanto al problema delle pensioni, inoltre, ritiene che nel dibattito odierno siano stati riferiti dati imprecisi, considerato che la legislazione vigente, introdotta da un Governo di centrosinistra, già prevede le cosiddette «finestre previdenziali». Dopo aver ricordato che in altri Paesi europei, come ad esempio la Spagna, si è registrato un tracollo occupazionale che fortunatamente l'Italia, grazie agli interventi posti in essere nel corso della legislatura, non ha dovuto affrontare, auspica che anche nell'esame del provvedimento in XI Commissione questi temi siano trattati con serietà, utilizzando toni consoni all'attuale situazione di crisi e senza ricorrere a una facile demagogia, che può essere utile solo per trovare qualche spazio di pubblicità sugli organi di informazione. In tale senso, ritiene che sia scorretto sostenere che il Governo favorisca l'evasione fiscale, considerato che proprio quest'anno si registra un record storico nella lotta all'evasione stessa e che sia poco serio utilizzare le paure dei lavoratori e dei cittadini soltanto per mettere la maggioranza in condizioni di difficoltà.
Dichiara, infine, di non comprendere le polemiche sulla riorganizzazione dell'INAIL, che invece appare in grado, a suo giudizio, di svolgere positivamente la funzione di unico ente previdenziale e assistenziale nel settore della sicurezza: ritiene, infatti, che la riforma proposta possa realmente razionalizzare il sistema, senza creare scompensi per i settori in precedenza regolati dagli enti ormai soppressi.

Cesare DAMIANO (PD), ricollegandosi a talune considerazioni espresse dal deputato Fedriga, fa notare che la maggioranza non può certo «dettare la morale» sui toni del confronto tra gli schieramenti, considerati gli atti di scherno compiuti nella passata legislatura al Senato da taluni esponenti della opposizione di allora nei confronti del Presidente Prodi, al momento della caduta del Governo di centrosinistra. Precisa, piuttosto, che l'opposizione non svolge critiche pretestuose o demagogiche, preferendo, al contrario, introdurre nella discussione puntuali elementi di conoscenza supportati da fatti concreti. Sul contenuto della manovra di finanza pubblica, ad esempio, ritiene che non possa essere smentito il dato di fatto

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dell'assenza di misure rivolte allo sviluppo e alla crescita, che denota una volontà del Governo unicamente tesa ad operare sul piano dei saldi di bilancio e dei tagli lineari di risorse. Fa notare che, in un momento di grave crisi economica, il Governo si dibatte in inutile e sterili dispute riguardanti le dimissioni di Ministri senza portafoglio, non preoccupandosi in alcun modo di nominare piuttosto un nuovo Ministro dello sviluppo economico, figura essenziale per l'elaborazione di un efficace piano industriale. Osserva che la manovra appare altresì iniqua, colpendo in modo grave il lavoro pubblico, gli enti locali e i redditi bassi, lasciando inalterate le situazioni di privilegio di talune categorie sociali (ad esempio, i cosiddetti «splafonatori di quote latte»).
Manifesta quindi profonde perplessità sulla parte del provvedimento relativa alla previdenza, esprimendo la sua forte contrarietà all'introduzione di un sistema pensionistico che definisce «di rigidità mobile», collegato alle aspettative di vita, che posticipa l'uscita dal lavoro, anche attraverso un anomalo meccanismo di «finestre scorrevoli»: in tal modo viene meno, a suo avviso, quell'elemento di flessibilità e di libertà di scelta del lavoratore che, nelle intenzioni dei legislatori autori delle precedenti riforme, avrebbe dovuto controbilanciare l'introduzione del sistema contributivo previdenziale. Nel far notare che tale meccanismo penalizzerà soprattutto i lavoratori più deboli, i disoccupati, coloro che non percepiscono alcun reddito da diverso tempo, costretti ad attendere più del dovuto per il riconoscimento del trattamento pensionistico, giudica altresì iniquo il fatto di prevedere un differimento del pensionamento anche in presenza del versamento di 40 anni di contributi.
Esprime poi la sua contrarietà rispetto alle disposizioni che bloccano i trattamenti economici dei pubblici dipendenti, determinando una perdita secca del potere di acquisto di tali lavoratori, giudicando altresì negativamente le norme che riducono del 50 per cento, rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio. Dopo aver rilevato evidenti elementi di criticità nelle disposizioni che riducono i trasferimenti agli enti locali, che rivelano lo spirito accentratore e scarsamente federalista del Governo, osserva che l'Esecutivo, per riparare ai suoi errori di politica economica - tra i quali cita l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa per i ceti medio-alti - fa scontare ai soggetti deboli della società i costi delle riduzione della spesa pubblica, con il rischio di far esplodere, a breve, fenomeni di vera e propria disoccupazione di massa.
Auspica, in conclusione, che la discussione odierna, che definisce puramente accademica attesa l'assenza di margini di modifica del provvedimento, possa almeno suggerire in futuro un cambio di direzione dell'azione del Governo, in nome dell'interesse del Paese.

Giulio SANTAGATA (PD) dichiara ironicamente di svolgere il proprio intervento sulla prossima manovra finanziaria che il Governo dovrà di sicuro presentare, evitando di dilungarsi sul suo orientamento nei confronti della manovra in esame, in relazione alla quale il problema non è tanto se essa sia o meno iniqua e sbagliata, quanto se sia inutile, atteso che essa parte dal presupposto di non affrontare in alcun modo le reali cause della crisi in atto. Fa notare, infatti, che tutti i Paesi europei sono stati costretti all'adozione di manovre straordinarie di rientro per far fronte agli incentivi e alle politiche di sostegno dell'economia realizzati nei due anni passati per combattere la crisi; al contrario l'Italia, che è strutturalmente in deficit, non ha posto in essere nessuno di questi interventi di sviluppo, trovandosi ora in condizioni ben diverse rispetto ad altri Stati, tra i quali cita la Francia e la Germania.
Nel rilevare come i problemi esistenti non si risolvano incidendo solo sulle percentuali di spesa e di entrata, invoca un

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intervento strutturale sui grandi dati macroeconomici e sull'evasione fiscale, considerato anche che fortunatamente, all'interno della cosiddetta «area dell'euro», non sembrano esistere spazi per ricorrere a scelte inflazionistiche dirette a migliorare lo stato dei conti pubblici. A suo giudizio, quindi, rimane solo una strada da percorrere, che - abbandonando le «misure tampone» - tenti di creare le condizioni per una crescita superiore all'1 per cento, ridando opportunità di flessibilità al mercato del lavoro e recuperando le misure di liberalizzazione di alcuni settori introdotte dal precedente Governo e rapidamente abbandonate dall'attuale Esecutivo.
Nel far notare, pertanto, che quella in esame non sarà l'ultima manovra finanziaria dell'anno in corso, auspica che il prossimo intervento correttivo non torni ad intervenire sul lavoro, paventando peraltro il rischio che una sottovalutazione del taglio delle spese per i lavoratori precari del settore pubblico «allargato» possa creare una complessa situazione di natura sociale, difficile da sostenere soprattutto perché questo taglio porterà come conseguenza l'impossibilità di erogare una serie di fondamentali servizi pubblici di base in favore dei cittadini.

Lucia CODURELLI (PD) stigmatizza innanzitutto l'atteggiamento del Governo, che, a suo avviso, svilisce il ruolo del Parlamento, imponendo una manovra di finanza pubblica sostanzialmente non modificabile e contravvenendo alle stesse indicazioni del Presidente della Repubblica in tema di confronto democratico tra le forze politiche.
Ritiene che l'azione del Governo, lungi dal mirare ad una maggiore coesione sociale, sia tesa ad un vero e proprio smantellamento del welfare, come dimostrato dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame in tema di trasferimenti di risorse agli enti locali, di pubblico impiego, di pensioni, di precariato.
Osserva, in particolare, che nella presente manovra non si riviene alcuna misura a sostegno delle pari opportunità, nonostante la stessa XI Commissione abbia impegnato l'Esecutivo ad intraprendere efficaci politiche di genere per sostenere l'occupazione femminile e, in generale, le donne, con l'approvazione unanime di uno specifico atto d'indirizzo, che sembrerebbe essere stato totalmente ignorato nella definizione degli interventi.
Nel far notare, inoltre, che non si prevede alcuna misura a favore della crescita economica né si prevedono seri interventi per il contrasto all'evasione fiscale, osserva che si fa pagare ai lavoratori onesti il prezzo delle scelte sbagliate assunte dall'Esecutivo nella corrente legislatura, determinandosi in tal modo un effetto devastante nella società in termini di minor equità e maggiore discriminazione tra le categorie professionali.

Giuseppe BERRETTA (PD), pur valutando la possibile improduttività del dibattito odierno ai fini dell'esito conclusivo della manovra, intende soffermarsi su taluni aspetti di carattere generale, segnalando anzitutto l'opportunità di una specifica riflessione sul Mezzogiorno: se, infatti, i dati contenuti nel rapporto SVIMEZ pubblicato oggi, che descrivono un quadro molto difficile dell'economia meridionale, sono conosciuti dal Governo, allora occorre riconoscere che il provvedimento in esame non fornisce alcuna risposta, in quanto non individua strumenti in grado di invertire la progressiva tendenza all'allontanamento del Sud dal Nord Italia e dal resto dell'Europa. Segnala, semmai, l'esistenza di misure che penalizzano ulteriormente alcune aree del Paese, come quella che, per compensare la non condivisibile soppressione delle zone franche urbane, mantiene soltanto un principio di «burocrazia zero» per tali aree, che appare del tutto inutile a risolvere i problemi esistenti. Ritiene che analoghe valutazioni debbano essere riferite alla pericolosa norma sulle «quote latte», la quale produce un evidente strappo rispetto alle regole comunitarie soltanto per tenere a bada taluni produttori che hanno infranto la legge, laddove, per converso, non si è invece ritenuto opportuno prorogare gli

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sgravi contributivi in favore delle zone rurali svantaggiate.
Sottolinea che la manovra in esame non fa alcun cenno alla necessità di interventi strutturali, non investe nella competitività del Paese e non interviene a tutela del lavoro, soprattutto quello dei giovani, precarizzando ulteriormente il versante occupazionale. Osserva peraltro che il Governo ha scelto soltanto la strada dei tagli, soprattutto nel settore della salute e delle funzioni degli enti locali, con ciò rinunciando a creare qualsiasi forma di sviluppo. Giudica, quindi, paradossale che il testo approvato dal Senato disponga un ulteriore rinvio dei termini in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ancor più grave se si considera che i rinvii più lunghi fanno riferimento agli obblighi del settore pubblico; analoghe perplessità vanno rivolte anche alle nuove disposizioni sulle false attestazioni di certificazione sanitaria, che giudica indicative di un atteggiamento di chiusura verso le esigenze dei soggetti svantaggiati, così come di sostanziale neutralizzazione delle norme da poco introdotte nell'ordinamento con la riforma del Ministro Brunetta.
Segnala poi l'articolo 12, comma 10, relativo alla liquidazione dei dipendenti pubblici, che - piuttosto che introdurre ipotesi innovative - si limita alla mera trasposizione nel pubblico delle norme del settore privato: giudica personalmente tale misura molto negativa e auspica che si possa a breve individuare una soluzione alternativa.
Evidenziato, infine, l'articolo 8, comma 15-bis, che contiene una norma che definisce «intimidatoria» nei confronti degli enti previdenziali privati, paventa il rischio che il perverso combinarsi del blocco delle retribuzioni, della sospensione del turn over e del taglio alle spese per il personale precario della pubblica amministrazione possa di fatto risolversi nell'impossibilità di erogare fondamentali servizi pubblici ai cittadini; in sostanza, fa notare come la manovra abbia complessivamente scelto di privilegiare i soggetti più abbienti della società e di penalizzare le categorie più svantaggiate.

Amalia SCHIRRU (PD) rinviene nel provvedimento in esame una logica perversa, rivolta esclusivamente a realizzare risparmi di spesa sulla «pelle» dei lavoratori e dei soggetti deboli della società, facendo scontare ingiustamente a tali soggetti gli errori di politica economica commessi dal Governo nell'attuale legislatura e la completa assenza di una idonea politica industriale nei settori strategici. Esprime forti perplessità sulle norme relative al pubblico impiego, nonché su quelle in tema di riduzione delle risorse degli enti locali, disposizioni suscettibili, a suo avviso, di mettere in pericolo l'erogazione di fondamentali servizi per la collettività.
Esprime poi la sua contrarietà alle disposizioni che prevedono l'assorbimento dell'ISPESL nell'INAIL, attesa la diversità delle funzioni svolte dai due enti in materia di sicurezza sul lavoro (il primo preposto più alla prevenzione, l'altro chiamato ad intervenire successivamente al verificarsi dell'evento dannoso), manifestando altresì perplessità sulle norme che prevedono la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, a suo avviso misure rivelatrici dello spirito accentratore dell'Esecutivo. Stigmatizza, inoltre, la proroga relativa all'attuazione di fondamentali norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, manifestando preoccupazione per il tagli di risorse a scapito dei lavoratori precari della pubblica amministrazione nonché per il complessivo blocco dei salari dei lavoratori del pubblico impiego.
Nell'auspicare una riflessione più approfondita in materia di sostegno ai soggetti disabili e, più in generale, sul tema della non autosufficienza e dell'assistenza agli invalidi, al fine di evitare che la lotta gli abusi si risolva a scapito dei soggetti realmente in difficoltà, esprime perplessità sulla parte dell'articolo 12 che interviene in materia di ricongiunzione dei contributi

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pensionistici, dal momento che essa pone a carico del lavoratore l'onere di tale operazione di riunificazione.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il seguito del dibattito è previsto nella giornata di domani, nella quale avranno luogo anche la presentazione della proposta di parere da parte del relatore e la relativa deliberazione di competenza della Commissione.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.25.