CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

(Pareri alla V Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione - Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), relatore, riferisce sui provvedimenti in titolo, per i quali è previsto un esame preliminare congiunto.
In ordine al rendicontogenerale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, rileva che l'articolo 1 ne dispone l'approvazione, insieme ai rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome, secondo le risultanze indicate negli articoli successivi. Osserva che gli articoli 2, 3 e 4 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e sono riferiti rispettivamente alle entrate, con accertamenti per 777.514

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milioni di euro, alle spese, con impegni per 716.633 milioni di euro, ed alla gestione finanziaria di competenza, con un avanzo pari a 60.881 milioni di euro. Evidenzia che l'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro; l'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati, nell'esercizio 2009, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»; l'articolo 7 dispone l'approvazione delle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Sottolinea che l'articolo 8 espone la situazione del patrimonio dello Stato, mentre gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome.
In relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2009, rileva che l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2010, indicate nelle annesse tabelle. Riferisce che l'articolo 2 dispone alcune modifiche all'articolo 2 della legge di bilancio per il 2010; in particolare, novellando l'articolo 2, comma 3, della predetta legge di bilancio per il 2010, aumenta il limite massimo di emissione di titoli pubblici, stabilito nella legge di bilancio, da 69.000 milioni a 82.257 milioni di euro. Osserva quindi che l'articolo 3 dispone l'approvazione dell'allegato 1 del disegno di legge, nel quale sono contenute le modifiche alle unità previsionale di base del bilancio di previsione. Segnala che il sistema contabile rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
In conclusione, formula su ciascuno dei disegni di legge in esame una proposta di parere favorevole (vedi allegati 1 e 2).

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sui provvedimenti in titolo, rilevando che gli obiettivi dello sviluppo e della crescita, nonché il traguardo del risanamento del bilancio, non sono stati perseguiti. Manifesta riserve anche in relazione alle dinamiche inerenti alle attività lavorative, che non risulta abbiano conseguito alcun significativo incremento mentre cresce invece a livelli sempre più preoccupanti il dato della disoccupazione. Evidenzia quindi che non si è realizzata l'attesa crescita del complessivo sistema delle autonomie territoriali. Per tali motivi preannuncia il proprio voto contrario sulle proposte di parere formulate dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva i distinti pareri formulati dal relatore, rispettivamente, sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 e abb.

(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in favore dei territori di montagna. Osserva che l'articolo 1 indica nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani le finalità del provvedimento in esame, ricondotte all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Rileva che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione delle suddette finalità. Sottolinea che l'articolo 2 assegna ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno,

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previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani; spetta alle regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto, provvedere alla classificazione del rispettivo territorio montano. In ordine alla identificazione dei suddetti criteri di definizione, fa notare che il comma 3 dell'articolo 2 prescrive che il decreto assicuri che il riconoscimento del carattere di comuni montani venga assegnato qualora si riscontrino, alternativamente, i seguenti requisiti: posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare; posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e contestuale presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento. Osserva che, ai fini dell'individuazione come comune montano, si richiede comunque la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree ed alla limitata accessibilità dei territori montani. Si sofferma sull'articolo 3, che istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico rientranti tra specifiche tipologie; con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Riferisce che l'articolo 4 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Fa notare che la disposizione consente inoltre ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Evidenzia che le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sottolinea che l'articolo 5 reca novelle alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); l'articolo 6 reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; l'articolo 7 istituisce un certificato di ecocompatibilità che potrà accompagnare il legno, nonché tutti i suoi derivati, che provengano da boschi gestiti con criteri di ecocompatibilità. Si sofferma sull'articolo 8, che detta disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici, e sull'articolo 9, che dispone che i requisiti dei rifugi di montagna sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome. Rileva che l'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle due professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane. Osserva che l'articolo 11 prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possano assumere in appalto da enti pubblici o da privati taluni lavori relativi alla manutenzione del territorio montano. Fa notare che l'articolo 12 introduce nella legge, con riferimento a tutte le sue disposizioni, la clausola di «compatibilità» con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ritiene opportuno, in conclusione, che sia valutata l'opportunità, all'articolo 3, comma 2, nonché all'articolo 4, comma 2, che i decreti ministeriali ivi richiamati, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani e di lavori

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pubblici, siano adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità di apporre una specifica condizione al parere nei termini evidenziati dal relatore in ordine ai profili afferenti ai progetti per lo sviluppo dei comuni montani ed ai lavori pubblici. Reputa necessario, relativamente all'articolo 10, che le attività formative ivi previste siano promosse e gestite in collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) avanza riserve in relazione alla rigida definizione dei parametri volti alla individuazione delle comunità montane fissata all'articolo 2, commi 3 e 4. Non comprende il motivo per cui si faccia un esplicito riferimento alle pubbliche amministrazioni all'articolo 3, comma 3, lettera a). In ordine all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuta negativamente l'estensione dell'applicazione della suddetta disposizione alle aree territorialmente marginali del Paese. Fa notare, in ordine alla lettera b) della medesima disposizione, che sarebbe opportuno incrementare la prevista quota limite del 10 per cento dei fondi speciali vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), pur concordando con le considerazioni svolte dal senatore Vaccari, ritiene preferibile che siano fissati per legge i parametri riguardanti l'individuazione delle comunità montane, in quanto dovrebbe sussistere al riguardo un'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, fa notare che i parametri definitori dei comuni montani assumono rilievo ai soli fini dell'applicazione del provvedimento in esame. Valuta favorevolmente le osservazioni formulate dal deputato Pepe, nonché quelle del senatore Vaccari in relazione alla non pertinenza del rinvio alle aree territorialmente marginali del Paese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
S. 2257 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 giugno 2010, riferisce che l'articolo 1 contiene due proroghe di termini: il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009; il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Rileva che l'articolo 2 contempla misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. Evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata

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riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO2 sul mercato, con conseguenze pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese, e che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Segnala l'opportunità di ribadire nella proposta di parere le due condizioni apposte al parere approvato dalla Commissione lo scorso 16 giugno.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando che il provvedimento in esame presenta apprezzabili contenuti di merito in materia ambientale. Ravvisa l'opportunità che sia ulteriormente precisata la condizione apposta al parere relativamente all'utilizzo delle strutture e agenzie regionali.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, in ordine alla considerazione del deputato Pepe, precisa che le regioni dispongono di ampia autonomia in relazione all'utilizzo delle menzionate agenzie regionali.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.