CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 giugno 2010
345.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea con riferimento al disegno di legge.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che nel fascicolo n. 6 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea è contenuta una nuova proposta emendativa, l'emendamento 29.111 della Commissione, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di controlli sulle società partecipate e sugli equilibri finanziari, introdotte nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali dall'articolo 29 del disegno di legge, siano obbligatorie solo per i comuni con

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popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province. In proposito, osserva che la proposta emendativa, che ripristina il testo del disegno di legge presentato dal Governo, non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, ritiene, comunque, utile acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Sonia VIALE conferma che la proposta emendativa non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Remigio CERONI (PdL), relatore, propone, pertanto, di esprimere nulla osta sull'emendamento 29.111 della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Il sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 23 giugno 2010, fa presente quanto segue. Osserva che l'emendamento Piffari 2.2 è suscettibile di comportare oneri relativamente agli eventuali contenziosi che potrebbero instaurarsi successivamente al trasferimento a titolo gratuito dagli operatori di impianti già in esercizio ai nuovi entranti non beneficiari di quote a titolo gratuito in proporzione alla produzione annuale e alle tecniche migliori disponibili. A tal proposito, fa presente che le quote assegnate in base al Piano nazionale di assegnazione entrano nella piena disponibilità dell'operatore beneficiario.
Rileva, quindi, che l'emendamento Realacci 2.4 è suscettibile di comportare oneri relativamente agli eventuali contenziosi che potrebbero instaurarsi successivamente al ritiro delle quote non utilizzate nel 2009. Al proposito, ribadisce che le quote assegnate in base al Piano nazionale di assegnazione entrano nella piena disponibilità dell'operatore beneficiario.
Relativamente all'emendamento Piffari 2.7, che prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente da destinare alla riserva nuovi entranti, rileva che tale fondo viene alimentato dalle risorse che si rendono disponibili dalla riduzione della quota di incentivo destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, senza tuttavia ridurre la componente A3 gravante sulla bolletta elettrica. Al riguardo, esprime parere contrario in quanto in mancanza di una relazione tecnica non si può verificare la sussistenza delle risorse che si renderebbero disponibili per le finalità di cui al comma 1, in particolare, le entrate derivanti dalla componente tariffaria interessata e gli oneri di cui al comma 3-bis. In ogni caso, osserva che, sotto il profilo tecnico, l'emendamento è mal formulato, in quanto non prevede il versamento dell'entrata e la riassegnazione per le nuove finalità.
Con riferimento all'emendamento Polledri 2.9, fa presente che la disposizione non reca conseguenze di carattere finanziario a carico degli enti locali, ricordando che la tariffa incentivante per la produzione di energia da impianti fotovoltaici è a carico della componente tariffaria A3.
Rileva quindi che gli emendamenti Tortoli 2.10, 2.11 e 2.12 non recano effetti sulla finanza pubblica né sul sistema tariffario vigente, riservandosi tuttavia di effettuare un'ulteriore valutazione ai fini dell'espressione del parere del Governo nel corso dell'esame in Assemblea.

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Con riferimento agli identici emendamenti Guido Dussin 2.18 e Realacci 2.22, esprime parere contrario in ordine alla modalità di copertura proposta, tenuto conto che il Fondo strategico per il paese dispone di una dotazione finanziaria complessiva senza articolazione delle singole annualità.
In aggiunta a quanto rilevato dal relatore, segnala le seguenti proposte emendative che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento all'emendamento Zamparutti 2.1, esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo 2, in quanto la determinazione di quote di emissione di anidride carbonica da assegnare a titolo gratuito agli operatori che non le hanno ricevute a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti e la successiva definizione dei criteri per la determinazione delle quote agli stessi spettanti, si è resa necessaria al fine di assicurare la disponibilità di quote di emissione di anidride carbonica ai nuovi entranti che ne hanno diritto, nel rispetto del principio di parità di trattamento e di non alterazione della concorrenza del mercato nazionale ed interno. Osserva che, di conseguenza, la soppressione dell'articolo sarebbe suscettibile di comportare oneri conseguenti ed eventuali sanzioni e contenziosi.
Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Tortoli 2.13, che comporterebbe nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. A tal proposito, rileva in primo luogo che l'emendamento non è coordinato con l'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007, che in sostanza è volto a sostituire ovvero ad integrare con la definizione dell'ambito temporale di applicazione. Osserva che tale disposizione limita i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, concernente gli impianti autorizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, ai soli impianti realizzati ed operativi, senza specificare il riferimento temporale. Fa presente, tuttavia, che una lettura organica delle richiamate disposizioni impone di ritenere che il termine ad quem sia quello individuato dallo stesso comma 1117, ossia il 31 dicembre 2006. Ritiene che ciò sia confermato in considerazione del fatto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 6809 del 2009, ha riconosciuto l'efficacia ex tunc del citato comma 136 ed il Consiglio di Stato - Sezione consultiva degli atti normativi, con deliberazione n. 7604/09 del 30 dicembre 2009, ha ritenuto che la categoria degli impianti «realizzati ed operativi» rientri, specificandola, nella categoria degli impianti realizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione al 31 dicembre 2006. Osserva pertanto, che, laddove si avvertisse la necessità di una norma che individui espressamente un termine, questo dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre 2006, in caso contrario, l'emendamento in esame, sostanzialmente prorogando di un anno il termine di legge, amplierebbe la platea dei beneficiari dei finanziamenti ed incentivi fatti salvi dalla predetta legge finanziaria, tra l'altro riferiti a fonti non rinnovabili, sottratte ad incentivazione ai sensi della normativa comunitaria. Rileva, infine, che la proposta, eliminando il riferimento alle disposizioni di cui al comma 1118, sottrae tali misure alla ridefinizione dell'entità e della durata degli incentivi, da effettuarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Esprime poi parere contrario sull'emendamento Tortoli 2.14, in quanto la proposta è suscettibile di generare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti.
Con riferimento agli identici emendamenti Braga 1.3 e Lanzarin 1.4, esprime parere contrario in quanto l'ulteriore differimento del termine già prorogato dall'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge n. 194 del 2009, nel protrarre la disposizione transitoria relativa al possesso dei requisisti dei centri di raccolta, prolunga una situazione di sostanziale difformità con la normativa comunitaria vigente in materia di rifiuti.

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Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Piffari 1.6, volto alla soppressione del comma 2, in quanto la proroga del termine per il versamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto si è resa necessaria nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dalla finanziaria 2010, che dispone uno stanziamento di 9 milioni di euro finalizzati proprio all'abbattimento di tali premi.
Con riferimento all'emendamento Fallica 2.20, rileva che il riferimento della deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ultroneo in quanto il divieto di cui al comma 615 si applica solo ai provvedimenti indicati nell'allegato n. 1 della stessa legge.
Circa l'emendamento Raisi 2.21, rinvia per ulteriore approfondimento al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri per la valutazione circa la concordanza della proposta normativa in esame, relativa al differimento all'anno 2013 del termine di cui all'articolo 27, comma 19, primo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99, con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, della direttiva n. 2009/28/CE, al fine di scongiurare l'eventuale apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia da parte delle competenti istituzioni comunitarie con possibili effetti negativi per i saldi di finanza pubblica, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tommaso Foti 2.020, poiché la proposta emendativa, differendo ulteriormente il termine perentorio fissato dal comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, si pone in contrasto con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Maino MARCHI (PD) con riferimento all'emendamento Realacci 2.4, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario, rileva che la proposta emendativa avrebbe un effetto migliorativo del testo in esame, poiché volta a premiare le imprese che si avvalgono delle migliori tecnologie disponibili (MTD) e che quindi possono contribuire al raggiungimento, eventualmente anche in anticipo, degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto. In proposito rileva che andrebbe effettuato un raffronto tra i benefici derivanti dal raggiungimento di tali obiettivi, evitando peraltro le sanzioni previste dal Protocollo, e l'eventuale contenzioso che la norma dovrebbe generare, la cui entità sarebbe comunque da quantificare e dimostrare. Con riferimento agli identici emendamenti Guido Dussin 2.18 e Realacci 2.22, rileva che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non possono essere considerati esaustivi rispetto alle questioni evidenziate dal relatore. Sul punto osserva come sia incoerente affermare, da un lato, la necessità di manovre correttive dei conti pubblici per garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede europea, tra cui vi è anche il conseguimento di una maggiore efficienza energetica, e, dall'altro, tagliare i fondi necessari al conseguimento di tale obiettivo. Nel sottolineare come tali proposte emendative aiuterebbero ad una maggiore coerenza con gli impegni assunti in sede europea, chiede al rappresentante del Governo di rivedere la propria posizione.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, nell'osservare che le valutazioni di contrarietà espresse dal rappresentante del Governo con riferimento agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6 e 2.20 non appaiono riconducibili a motivazioni strettamente attinenti alla loro copertura finanziaria, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3496-A di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2, contenute nel fascicolo n. 1;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18 e 2.22 e sull'articolo aggiuntivo 2.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Il sottosegretario Sonia VIALE concorda con la proposta di parere dal relatore.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare come la proposta di parere del relatore non abbia tenuto conto di quanto da lui osservato con riferimento alla copertura finanziaria degli emendamenti 2.18 e 2.22, annuncia il voto contrario del proprio gruppo su tale proposta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 giugno 2010 e che in quella occasione la Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal provvedimento, rinviando la conclusione dell'esame ad una successiva seduta. Nella medesima giornata, le Commissioni di merito, dopo aver apportato due ulteriori modifiche al testo prive di rilievo finanziario, hanno quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente. Anche alla luce del dibattito svoltosi nella ricordata seduta del 24 giugno scorso, chiede pertanto al rappresentante del Governo se siano disponibili ulteriori elementi informativi, richiesti nella precedente seduta.

Il sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento ai chiarimenti richiesti con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, al contenuto delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e ai meccanismi applicativi dell'articolo 3 rinvia a quanto già precisato dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento all'articolo 4, nel concordare con il relatore in merito all'opportunità di integrare il testo al fine di specificare che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi o gettoni di presenza, fa presente, tuttavia, che alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, attualmente all'esame del Senato, può ritenersi che la gratuità della partecipazione all'Osservatorio sia comunque assicurata. Con riferimento agli articoli 5 e 6, per quanto attiene ai chiarimenti richiesti sulle agevolazioni fiscali, rinviare a quanto specificato nella relazione tecnica, mentre in ordine all'istituzione del registro fa presente che la relazione tecnica specifica che tutti gli adempimenti delle funzioni amministrative dell'Osservatorio sono svolte dal personale e dagli uffici del Dipartimento della gioventù.

Massimo VANNUCCI (PD) nel dare atto al Governo della predisposizione di una nota della Ragioneria generale dello Stato, richiesta dal suo gruppo nella seduta del 24 giugno 2010, ritiene tuttavia la medesima

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non soddisfacente. Ricorda quindi che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, attualmente all'esame del Senato, dispone che le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009, sono definanziate e che le relative disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato. Osserva che il provvedimento in esame fa riferimento al fondo di cui all'articolo 1, comma 556, della legge n. 266 del 2005 e chiede quindi che si chiarisca in che misura la richiamata disposizione del decreto-legge n. 78 del 2009 incida sul predetto fondo. Rileva peraltro che l'articolo 1 del decreto-legge sarà per sua stessa natura idoneo ad incidere su numerose questioni che saranno poste all'attenzione della Commissione e del Parlamento. Invita pertanto la maggioranza a sospendere l'esame del provvedimento e a svolgere un'ulteriore riflessione. Nel merito ritiene che il provvedimento abbia un carattere dirigista e centralista, in quanto volto a porre unicamente in capo allo Stato le competenze sulle attività giovanili, senza tenere in alcun conto il ruolo delle regioni e degli enti locali, sulla base di una filosofia, a suo avviso, sbagliata e pericolosa. Chiede quindi l'espressione di un parere contrario atteso che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 avrebbe già distratto le risorse del fondo per le politiche giovanili.

Rolando NANNICINI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, ribadisce che l'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009, sottolineando come le risorse disponibili nell'ambito del capitolo 884 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al Fondo nazionale per le comunità giovanili, non ammontano a 12,8 milioni di euro, come risulta dal bilancio della Presidenza del Consiglio per l'anno 2010, in quanto in tale importo sono considerati anche 9,8 milioni di euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa riferite agli esercizi precedenti, ma solo alla quota delle risorse riferibile espressamente all'anno 2010, che ammonta a 3 milioni di euro. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di considerare come il Fondo nazionale per le comunità giovanili rappresenti un'entità ben distinta rispetto al Fondo per le politiche giovanili, la cui quantificazione è annualmente determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria. In proposito ricorda che le risorse stanziate per il triennio 2007-2009 sono state ripartite assegnando la somma di 55 milioni di euro al finanziamento delle azioni e dei progetti di rilevante interesse nazionale e la restante quota di 75 milioni di euro al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati con le Regioni, per una quota pari a 60 milioni di euro, e gli enti locali, per una quota pari a 15 milioni di euro. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che il provvedimento in esame, riferendosi alle sole risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili stanziate in conto competenza per l'esercizio 2010, prefiguri il finanziamento di microinterventi, che potrebbero riferirsi anche a realtà associative di dimensioni estremamente ridotte. Per altro verso, nel rilevare la sussistenza di discrepanze tra il testo del provvedimento e quello della relazione tecnica con riferimento all'utilizzo di beni immobili previsto dall'articolo 2, comma 3, sottolinea come i chiarimenti forniti con riferimento ai benefici fiscali disposta dall'articolo 5 del disegno di legge confermino che il Governo intende applicare la disciplina agevolativa relativa alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi ad associazioni di dimensione anche assai contenuta. In definitiva, ribadendo la modestia degli stanziamenti utilizzabili, che, sulla base della sua ricostruzione normativa, ammontano a soli 3 milioni di euro per l'anno 2010, sottolinea come il provvedimento in esame si limiti ad enunciazioni

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di principio, senza assicurare una adeguata copertura finanziaria per tali interventi.

Il sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento alle osservazioni degli onorevoli Vannucci e Nannicini, che hanno richiamato l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, fa presente che le risorse rivenienti dalle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili negli anni 2007, 2008 e 2009 sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e, pertanto, ad esse non si applicano le disposizioni di cui al richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 78.

Giulio CALVISI (PD), pur prendendo atto della risposta del sottosegretario Viale, ritiene che vi siano ragioni per insistere sulle questioni poste dagli onorevoli Vannucci e Nannicini. Rileva come il provvedimento sia frutto di un'idea ormai vecchia delle politiche giovanili, che non possono che essere trattate in maniera trasversale, affrontando questioni come incentivi fiscali, opportunità di lavoro, educazione, non riconducibili alla competenza di un unico ministro di settore. Con riferimento all'intervento del sottosegretario Viale, ritiene assolutamente insufficiente quanto detto in risposta ai rilievi del relatore e degli uffici della Camera sugli articoli 1 e 2. In proposito, rileva infatti che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato rinvia al Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a sua volta, in una nota richiama la relazione tecnica allegata al disegno di legge, sulla quale appunto il relatore aveva richiesto chiarimenti. Con riferimento all'articolo 3, ricorda che la norma dispone che una quota non superiore al 20 per cento, nel primo anno di vigenza della legge in esame, e non superiore al 10 per cento negli anni successivi, delle disponibilità del Fondo nazionale per le comunità giovanili sia destinata ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento della gioventù, mentre la restante parte è destinata al sostegno finanziario di iniziative riguardanti le finalità proprie delle comunità giovanili; agli interventi di recupero di strutture pubbliche e private, con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione prevista dall'articolo 2 e comunque per non meno di dieci anni; a progetti per la realizzazione di reti regionali o interregionali per lo sviluppo e lo scambio di esperienze. A tal proposto, rileva che nulla è stato detto in merito alle perplessità relative agli interventi di recupero e riadattamento degli edifici che non trovano riscontro nella relazione tecnica. Inoltre, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 6 dispone che con successivo decreto del Ministro della gioventù vengono dettati i criteri di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3, senza che la legge stabilisca nulla al riguardo, potendosi in astratto favorire certe tipologie di comunità giovanili a discapito di altre. Osserva quindi come non sia chiaro se il fondo è destinato a finanziare solo le comunità giovanili di nuova istituzione ovvero anche le comunità giovanili già esistenti, sottolineando come, in astratto, il Ministro potrebbe decidere di finanziare solo quelle di nuova istituzione. Con riferimento all'osservatorio nazionale di cui all'articolo 4, sottolinea come, su sedici membri, dieci siano di nomina del Ministro, quindi dello Stato, senza dare il giusto riconoscimento alle regioni ed alle autonomie locali. Conclusivamente osserva come non appaia peraltro chiaro il rapporto tra le agevolazioni fiscali previste dal provvedimento in esame e quelle già contenute in altre normative già vigenti come la legge n. 383 del 2000, richiamata espressamente dall'articolo 6. Ritiene quindi che, per tali ragioni, vi siano le condizioni perché la Commissione esprima un parere contrario.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, osserva che l'emendamento Binetti 2.75 appare suscettibile di determinare effetti negativi

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per la finanza pubblica, in quanto tale proposta dispone che le comunità giovanili siano finanziate in parte con specifici contributi a carico degli enti locali, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria.
Rileva, poi, che l'emendamento Miotto 2.76 prevede l'istituzione di un registro delle associazioni giovanili, e di una sezione dedicata alla condizione giovanile dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, nonché la costituzione di un fondo nazionale per le associazioni giovanili. Al riguardo, osserva che il fondo, richiamato nella proposta emendativa, per il quale non vengono individuate le modalità di finanziamento, sembra ulteriore rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Per quanto attiene all'emendamento Miotto 2.78, il quale prevede che, ai fini della collaborazione delle comunità giovanili nelle attività di competenza del Dipartimento della gioventù, la scelta dei soggetti attuatori sia effettuata da una apposita commissione, senza oneri per la finanza pubblica, osserva che, salva la necessità di formulare la clausola di neutralità finanziaria in termini conformi alla prassi consolidata, appare opportuno una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che dal funzionamento della commissione non derivino nuovi o maggiori per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Rondini 3.57, che modifica il piano di riparto del fondo per le politiche alle comunità giovanili, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale ripartizione pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, mentre, con riferimento agli emendamenti Mussolini 3.56, 3.58, 3.59 e Nunzio Francesco Testa 3.54, che modificano le percentuali da destinare alle singole finalità del fondo per le politiche alle comunità giovanili, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la modifica delle suddette percentuali pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Rondini 5.01, nell'istituire un tavolo di coordinamento nazionale tra lo Stato e le regioni, prevede che le regioni garantiscano la realizzazione di interventi intersettoriali e trasversali, mediante leggi o piani di indirizzo, limitandosi a disporre che dal funzionamento del tavolo di coordinamento non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Sonia VIALE con riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative Binetti 2.75, Miotto 2.76 e Rondini 5.01. Esprime invece nulla osta sugli emendamenti Miotto 2.78, Rondini 3.57, Mussolini 3.56, 3.58 e 359, nonché Nunzio Francesco Testa 3.54, confermando che non pregiudicano interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul fondo per le politiche giovanili. Esprime quindi nulla osta sulle restanti proposte emendative presentate.

Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2505 e abb-A, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili, e le proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: «è destinato» con le seguenti:

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«e le risorse comunque utilizzate per le finalità di cui alla presente legge sono destinate»;
all'articolo 4, sopprimere il comma 2;
conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinate a legislazione vigente, eventualmente utilizzando anche quota parte delle ulteriori risorse finanziarie assegnate al Dipartimento della gioventù nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.75 e 2.76 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Rolando NANNICINI (PD) prende atto dell'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando come tale interpretazione dovrà necessariamente applicarsi anche con riferimento alle altre disposizioni che prevedono il trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In ogni caso, rileva come il provvedimento in esame prevede finanziamenti solo per le comunità giovanili da esso individuate senza fare riferimento alla più ampia categoria delle associazioni giovanili, sottolineando come dai chiarimenti forniti dal Governo risulti con chiarezza che alle comunità verranno destinate le sole risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili e non anche quelle del Fondo per le politiche giovanili, che sono destinate ad altre finalità. Osserva, inoltre, che dalla relazione tecnica e dai chiarimenti forniti dal Governo risulta evidente che si intende prevedere una agevolazione attraverso il ricorso al meccanismo della destinazione del 5 per mille delle imposte sui redditi, sottolineando come sia opportuno evitare la destinazione di risorse pubbliche a soggetti associativi di dimensioni che in molti casi saranno estremamente ridotte. Da ultimo, nel ribadire tutti i rilievi critici già formulati, rileva che il disegno di legge prevede la costituzione di strutture che giudica pletoriche per gestire un ammontare di risorse assai ridotto.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che il provvedimento in esame contenga solo norme manifesto, mentre con riferimento alle risorse finanziarie effettivamente disponibili si richiama all'intervento dell'onorevole Nannicini, che chiarisce come si sia fatto davvero molto poco nel settore. Esprime preoccupazione sulla copertura del provvedimento ed in ordine alla nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che conferma la necessità di procedere quanto prima ad un'audizione del Ragioniere generale dello Stato, al fine di chiarire in che modo le relazioni tecniche e le note sono effettivamente predisposte. Osserva come non appaia chiara la natura delle comunità giovanili ed in particolare se esse possano o meno essere riconducibili a forme associative già previste dall'ordinamento. Annuncia quindi un voto contrario del gruppo Italia dei Valori.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva come il disegno di legge preveda il ricorso, con finalità di copertura, a risorse assegnate al Dipartimento della gioventù, senza indicare puntualmente quali risorse possano essere utilizzate e senza escludere che tale eventualità possa incidere negativamente sulla funzionalità del Dipartimento e sugli impegni di spesa già programmati, osservando altresì come manchi la garanzia che il Dipartimento della gioventù possa far fronte ai nuovi compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione

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vigente. Ritiene, inoltre, che non possa condividersi l'eventualità, prefigurata nel testo del disegno di legge, che il Fondo nazionale per le comunità giovanili e Fondo per le politiche giovanili possano costituire sostanzialmente due vasi comunicanti, dal momento che manca una precisa linea di demarcazione tra i due Fondi. Nel rilevare che la proposta di parere del relatore non si fa carico di tali problematiche, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.
Atto n. 213.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2010 la Commissione ha deliberato di richiedere la trasmissione, entro due settimane, di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, della legge n. 196 del 2009. Essendo scaduto tale termine, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la richiesta relazione tecnica, anche in considerazione della circostanza che la Commissione attività produttive deve esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2010.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente che non è stato ancora possibile completare l'iter necessario alla trasmissione della relazione tecnica, assicurando che si adopererà per garantire che ciò avvenga entro la presente settimana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.
COM(2010) 53 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Pag. 50

Massimo BITONCI (LNP), relatore, deposita una bozza di documento sul quale chiede ai membri della Commissione di formulare le proprie valutazioni (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che eventuali proposte di modifica della bozza di documento presentata dal relatore potranno essere presentate entro le ore 10 di domani 30 giugno 2010, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta della Commissione prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.55.