CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 giugno 2010
344.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 24 giugno 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 18.10.

Disegno di legge recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).
(Esame e conclusione. - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, presidente, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Occhiuto, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.
Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2505, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 23 giugno;
rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, proveniente dalle Commissioni competenti per il merito, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4;
evidenziato inoltre che:
esso reca un contenuto omogeneo, finalizzato a regolare il fenomeno delle comunità giovanili; in tale ambito si indicano i requisiti costituivi (articolo 2), si disciplina l'utilizzo del Fondo nazionale per le comunità giovanili (articoli 3 e 6, comma 2), si prevede l'istituzione di un apposito registro nazionale (articolo 5) e si definiscono le modalità operative dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili (articolo 4);
il provvedimento definisce dunque una fattispecie di formazione sociale che si affianca, in relazione ai requisiti oggettivi della propria attività, a quelle già previste, in particolare, dalla legge che disciplina le associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000) e, per alcuni limitati profili, dalla legge che riconosce le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), rispetto alle quali il principale elemento di differenziazione risiede nel profilo soggettivo anagrafico dei partecipanti;
il testo effettua, agli articoli 3 e 4, una modifica non testuale dell'articolo 1,

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comma 556, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) recante la disciplina dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili (che il testo integra definendone la composizione ed i compiti), e dell'omonimo Fondo nazionale, per il quale si destina una quota della dotazione ai compiti istituzionali del Dipartimento mentre esso è attualmente finalizzato, nella sua interezza, alla «realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili»;
il disegno di legge effettua sia all'articolo 5, comma 1, sia all'articolo 6, comma 1, richiami normativi generici alla legge n. 383 del 2000, «per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge» e con riferimento alle disposizioni della medesima legge «in quanto compatibili»;
il disegno di legge presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170; è altresì allegato il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
valuti la Commissione la necessità di precisare se i riferimenti alle «comunità giovanili» contenuti all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, commi 1 e 3 - volti a riconoscere a tali soggetti una funzione di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù nonché il potere di designare cinque membri dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili - debbano essere intesi con riguardo a tutte le comunità o solo a quelle registrate ai sensi dell'articolo 5;
all'articolo 3, comma 1, lettera b) - che si riferisce agli interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di «edifici e di strutture pubblici e privati con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, e comunque non inferiore a 10 anni» - si sopprima il riferimento agli edifici privati, atteso che l'articolo 2, comma 3, opera solo con riferimento alle comunità giovanili che utilizzino «edifici di proprietà pubblica».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4, comma 5 -che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della gioventù, da adottare sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle comunità giovanili - dovrebbe verificarsi la congruità della natura non regolamentare del decreto ivi previsto, atteso che esso ha il compito di definire elementi significativi delle fattispecie normative individuate agli articoli 4 e 5;
all'articolo 5, comma 2 - che richiama i «requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare se gli articoli cui si intende fare riferimento siano gli articoli 2 e 3 della legge n. 383 del 2000 e l'articolo 3 della legge n. 266 del 1991; dovrebbe altresì precisarsi che la previsione secondo cui le comunità giovanili possono essere iscritte solo se siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, riguarda il solo caso in cui sia utilizzato un edificio di pubblica proprietà;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2 , comma 1 - che indica un doppio requisito anagrafico dei membri

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delle comunità giovanili - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se debba valere al momento della costituzione delle comunità o per tutta la loro vita, come sembrerebbe dall'articolato tenuto conto che, in quest'ultimo caso, andrebbe disciplinato il caso di sopravvenuto mutamento del requisito anagrafico del complesso degli associati;
al medesimo articolo 2, comma 2 - ove si fa riferimento ad una consultazione delle Regioni, Province autonome ed autonomie locali («sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali») - dovrebbe verificarsi l'esigenza di specificare se siano coinvolti i soggetti rappresentativi degli enti territoriali (Conferenza unificata, Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI);
all'articolo 3, comma 1, alinea - che riserva «una quota non superiore al 20 per cento, per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge», del Fondo nazionale per le comunità giovanili ai compiti istituzionali del Dipartimento per le politiche giovanili - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se si intenda fare riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge o a quello immediatamente successivo;
all'articolo 5, comma 1 - ove si prevede l'accesso delle comunità ai finanziamenti del Fondo nazionale per le comunità giovanili ed ai benefici di cui al capo III della legge n. 383 del 2000 - dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare se, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla citata legge n. 383 del 2000 (che operano «in quanto compatibili») sia sufficiente la sola iscrizione nel registro delle comunità giovanili o sia altresì necessaria l'ulteriore iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7;
al medesimo articolo 5, andrebbe altresì chiarita la portata normativa del comma 3 - in ordine all'iscrizione al registro - rispetto a quanto già stabilito dal comma 2, che evidentemente appare applicabile anche alle associazioni già esistenti;
all'articolo 6, comma 3 - secondo cui «il Ministro della gioventù trasmette annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e al monitoraggio delle attività svolte dalle comunità giovanili» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre nella disposizione la previsione di un termine predefinito per la trasmissione della relazione nonché gli specifici elementi conoscitivi (quali ad esempio il numero di comunità costituitesi ed iscritte nel registro, il novero dei soggetti che beneficiano delle misure introdotte, gli esiti dei relativi monitoraggi e controlli) che devono necessariamente essere presenti nella relazione in quanto ritenuti essenziali per attivare una reale procedura di verifica interna al circuito Governo-Parlamento».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.20.