CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
C. 2505 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera).
(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore onorevole Remigio Ceroni,illustra il provvedimento in esame, recante norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici. Evidenzia che l'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento, teso a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, mentre l'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini di lucro, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Osserva che l'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e che l'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle

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comunità giovanili. Rileva che l'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici. Si sofferma quindi sull'articolo 6 che reca le disposizioni finali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili. Osserva che il provvedimento reca norme in una materia, le «politiche giovanili», riconducibile alla competenza legislativa delle regioni.
Formula quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa ed esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Testo unificato C. 2011 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni tese alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Riferisce che l'articolo 1 interviene in materia di custodia cautelare; in particolare, attraverso la riformulazione dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il ricorso alla custodia cautelare per le madri di prole di età non superiore a tre anni con esse conviventi, attualmente previsto in presenza di esigenze cautelari eccezionalmente rilevanti, viene ulteriormente limitato al caso in cui tali esigenze siano riferite a delitti di associazione mafiosa e di favoreggiamento delle relative organizzazioni. La disposizione incide altresì sull'articolo 285 del codice di procedura penale, prevedendo la custodia cautelare della madre anche presso case-famiglia protette. Fa notare che i successivi articoli 3, 4 e 5 del testo in esame novellano la legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario). Osserva che l'articolo 2, modificando l'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, in materia di permessi ai detenuti, stabilisce l'obbligo per il giudice, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio di età non superiore a 10 anni, di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il bambino malato per il tempo stabilito dalla stessa autorità giudiziaria. Rileva che l'articolo 3 interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, attraverso la novella all'articolo 47-quinquies della menzionata legge n. 354 del 1975. Sottolinea che in base al nuovo comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies, in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo scopo predisposte dagli enti locali. Osserva che l'articolo 4 introduce l'articolo 11-bis nell'ordinamento penitenziario, che prevede che la madre di prole di età non superiore a 3 anni con lei convivente debba scontare la pena detentiva esclusivamente presso le case-famiglia protette quando la condanna sia stata pronunciata per una specifica serie di reati la cui particolare gravità impedisce l'applicazione della detenzione domiciliare e se non sussiste il pericolo di recidiva. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che introduce nell'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 61-bis, sulle case-famiglia protette; tali strutture devono essere

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predisposte fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori. Osserva che è rimesso ad un atto del Ministro della giustizia la facoltà di individuare le strutture, tra quelle rette da enti locali, idonee da adibire a case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 5, comma 3, sia adottato d'intesa con la Regione interessata.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, nel convenire con la considerazione del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Rileva che l'articolo 1 novella la legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, nonché di anticipare i tempi di erogazione del mutuo e di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo. Fa notare che l'articolo 2 modifica la legge n. 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, con la finalità di precisare il concetto di evento lesivo e di consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Segnala che il comma 1, lettera b-bis), della predetta disposizione, introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti cui è concessa l'elargizione. Riferisce che l'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi; l'articolo 4 novella l'articolo 629 del codice penale aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione e gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi nel corso dell'esame del testo in sede referente. Osserva che l'articolo 11 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette. Segnala che l'articolo 12 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Riferisce che le successive disposizioni del testo introducono una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore. Rileva che per porre rimedio a tale situazione di crisi, l'articolo 13 contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento

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dei creditori estranei. Segnala che l'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura; l'articolo 15 definisce il contenuto dell'accordo; gli articoli da 16 a 20 disciplinano il procedimento e l'articolo 21 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell'accordo. Evidenzia quindi che gli articoli da 22 a 24 disciplinano gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; l'articolo 25 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l'accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge; l'articolo 26 prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore e l'articolo 27 reca le disposizioni transitorie e finali.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD), nel rilevare che il comma 1, lettera b-bis), dell'articolo 2, che introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, contempla, per gli enti locali, la facoltà e non l'obbligo di disporre l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali in favore dei soggetti cui è concessa l'elargizione di cui all'articolo 3, comma 1, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
S. 2228 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Remigio Ceroniillustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. In ordine ai profili d'interesse della Commissione, segnala che all'articolo 5, i commi da 6 a 11 prevedono misure di riduzione dei costi della politica locale; in particolare il comma 6 sostituisce il gettone di presenza con un'indennità di funzione onnicomprensiva non superiore ad un quinto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente di provincia ed esclude altresì dal diritto alla corresponsione i consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane, mentre il comma 7 vieta di attribuire emolumenti agli amministratori di enti territoriali diversi da quelli previsti in Costituzione. Riferisce che l'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi: i commi da 7 ad 11 stabiliscono riduzioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni; il comma 19, con l'obiettivo del massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che le pubbliche amministrazioni non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio; il comma 20 qualifica come disposizioni di principio quelle recate dall'articolo in oggetto, escludendone l'applicazione diretta a regioni e province autonome. Osserva che si prevede altresì una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del dieci per cento dei trasferimenti per il c.d. «federalismo amministrativo», a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato lo stesso articolo 6. Riferisce che l'articolo 7, ai commi da 26 a 29, attribuisce al presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa le gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Rileva che l'articolo 9, commi da 1 a 4,

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reca disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, mentre, ai sensi dei commi da 5 a 12, introduce nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Sottolinea che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, reca alcune norme transitorie per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario; i successivi commi da 6 a 11 recano norme in materia di spesa farmaceutica; il comma 8 demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente. Osserva che l'articolo 14, ai commi da 1 a 13, definisce il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica; evidenzia che il comma 6 prevede la possibilità di sospensione, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio, in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità; il comma 11 esclude, a talune condizioni e per i soli enti locali virtuosi, le spese in conto capitale effettuate nel 2010 dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità; il comma 12 esclude per il 2010 l'applicazione delle previgenti disposizioni di premialità disposte in favore degli enti locali virtuosi. Osserva che l'articolo 14, al comma 14, costituisce un fondo pari a trecento milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario; la restante quota, fino a duecento milioni, viene reperita mediante un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città e un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF. Rileva che i commi da 19 a 24 prevedono una serie di disposizioni che si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009; il comma 22 prevede che il presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predisponga un piano di rientro, sottoposto all'approvazione del ministero dell'economia e delle finanze; il comma 25 qualifica i successivi commi da 26 a 31 come disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni; il comma 27 qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, mentre il comma 28 obbliga i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Evidenzia che il comma 32 preclude ai comuni con meno di trentamila abitanti di costituire società ed ai comuni con popolazione tra trentamila e cinquantamila abitanti di partecipare a più di una società, prevedendo la liquidazione di quelle esistenti. Fa notare che il comma 33 reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Segnala che l'articolo 18 reca una serie di disposizioni in tema di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo e l'articolo 19, ai commi da 7 a 13, attiene all'aggiornamento del catasto ed al recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Si sofferma sull'articolo 40, che dispone che, in considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, alcune regioni possano, con propria legge, modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive. Rileva che l'articolo 42 dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, mentre l'articolo 43 stabilisce che nel Meridione possono essere istituite «zone a burocrazia zero», nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione; in tali zone le nuove iniziative produttive godono di taluni vantaggi: i procedimenti amministrativi sono adottati in via esclusiva da un

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commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro trenta giorni; le risorse previste per le zone franche urbane sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente. Evidenzia che l'articolo 49 apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale e che l'articolo 51, ai commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile. Segnala che il comma 7 proroga il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché volte a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Davide CAPARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.