CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. - Interviene il sottosegretario di Stato ai Beni e Attività Culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 11.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Esame C. 3552 - Governo - Approvato dal Senato - Rel. Duilio.
(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, relatore, ricapitola i contenuti salienti del provvedimento, che si compone di nove articoli, come nella versione originaria, avendo il Senato soppresso l'articolo 5, sulle attività cinematografiche, ed introdotto l'articolo 7-bis.
I primi tre articoli disciplinano il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sul piano organizzativo ed ordinamentale che per gli aspetti concernenti il loro personale. Il provvedimento prefigura infatti una complessiva riforma del trattamento giuridico ed economico del personale delle fondazioni e della stessa procedura di contrattazione collettiva. Più in generale, l'articolo 1 affida la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle citate fondazioni ad uno o più regolamenti di delegificazione, da adottarsi, entro 18 mesi, sulla scorta di un modello procedurale che appare derogatorio e quindi divergente da quello previsto dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
Anche l'articolo 4 riguarda l'attività delle fondazioni sia pure, nel testo modificato dal Senato, sul più ristretto versante dei contributi da erogare. L'articolo 6, nel testo modificato dal Senato, stabilisce che anche le opere audiovisive siano iscritte nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, curato dalla SIAE. L'articolo 7 disciplina la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico (nuovo IMAIE), istituito al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell'IMAIE in liquidazione ed assicurare la realizzazione degli obiettivi tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.
L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, che non appare compiutamente assimilabile

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alla restante disciplina sotto il profilo della omogeneità di contenuto, provvede al comma 1 a dichiarare festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario dell'Unità d'Italia, nonché, ai commi 2 e 3, a disciplinare le modalità di intervento della Presidenza del Consiglio nella definizione delle relative iniziative culturali. Si tratta di una norma a suo avviso condivisibile, in quanto assicura un adeguato risalto all'evento. Deve però osservare che la formulazione della norma stessa lascia indeterminati gli effetti civili conseguenti, ai sensi della legge 260 del 1949, alla proclamazione della festività nazionale. Preannuncia quindi di voler segnalare tale problematica alla Commissione di merito, mediante la formulazione di uno specifico rilievo.

Antonino LO PRESTI, presidente, riallacciandosi a quanto da ultimo evidenziato dal relatore, osserva che il dato testuale della norma in esame, che adotta l'espressione «festa nazionale», non dovrebbe lasciare margini di dubbio. Pertanto è a suo avviso ragionevole ipotizzare che gli effetti siano quelli riconducibili alla disposizione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 260, concernente i giorni festivi.

Lino DUILIO, relatore, fa presente che non appare chiaro se la ricorrenza del 17 marzo 2011 rientri nella fattispecie prevista dall'articolo 2 della suindicata legge ovvero se - trattandosi di festività da celebrare una tantum - appartenga ad un tertium genus. Si tratta di una questione da non sottovalutare giacché gli effetti pubblicistici e civili possono variare significativamente in relazione alla qualificazione giuridica della ricorrenza. Basti solo pensare, quanto agli effetti civili, alle sospensioni dei termini, al divieto di compiere taluni atti giuridici o al trattamento economico differenziato dei lavoratori. È dunque opportuno che la Commissione di merito approfondisca tale problematica.
Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere.

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3552 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare taluni profili della normativa in materia di spettacolo e attività culturali, in particolare con riguardo all'organizzazione ed al funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 1, 2 e 3), agli strumenti di tutela, tramite la SIAE, dei diritti sulle opere cinematografiche ed audiovisive (articolo 6) e, tramite l'istituto mutualistico IMAIE, dei compensi dovuti ad artisti interpreti ed esecutori (articolo 7); a tale ambito normativo, riconducibile a settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si connette invece solo indirettamente l'articolo 7-bis, introdotto al Senato, che reca misure per la Celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia e dichiara festa nazionale la ricorrenza del giorno 17 marzo 2011 prevedendo altresì «iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale»;
il decreto-legge autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino dell'attuale normativa del settore lirico sinfonico, indicando i criteri direttivi cui la nuova disciplina deve ispirarsi ed attribuendo ai medesimi regolamenti il compito di effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti con essi incompatibili; sotto quest'ultimo aspetto appare dunque esservi uno scostamento rispetto al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che invece sembra affidare alle norme primarie che autorizzano alla delegificazione anche l'individuazione degli effetti abrogativi destinati a prodursi; in tal senso la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3) raccomanda che sia la norma di autorizzazione ad indicare «espressamente le disposizioni abrogate» con «effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari»;
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento

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in esame dedica opportunamente l'articolo 8 alle conseguenti abrogazioni ma, in alcuni casi, non effettua la novellazione delle preesistenti fonti normative, che risultano quindi oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 3, ai commi 1 e 2, incide in modo non testuale sull'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996); inoltre, l'articolo 6 integra il decreto legislativo n. 179 del 2009, di ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, allo scopo di determinare la reviviscenza di un regio decreto del 1938 (originariamente individuato dal decreto-legge n. 200 del 2008 tra quelli già abrogati), di cui però lo stesso articolo 6 dispone comunque la futura soppressione una volta che sia entrata a regime la normativa da esso prevista, entro sei mesi: ne consegue che per il citato regio decreto non opera la «ghigliottina» automatica il prossimo 16 dicembre 2010, ma esso dovrebbe comunque risultare abrogato a decorrere dal 30 ottobre 2010;
il testo reca una disposizione produttiva di effetti retroattivi (articolo 3, comma 6) per la quale andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;
il provvedimento presenta inoltre talune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore: l'articolo 3 pone un divieto che decorre dal 2011 (comma 1), nonché una disciplina che opera tra due anni (comma 4) ovvero dal 2012 (comma 5); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti; sempre con riguardo al profilo temporale di efficacia delle norme, si segnalano inoltre normative di carattere transitorio, sia con riguardo alle procedure di contrattazione collettiva (articolo 2) sia in relazione alle disposizioni concernenti il reclutamento e taluni profili giuridici ed economici del personale delle fondazioni (articolo 3);
esso incide, in più casi, su strumenti giuridici non qualificabili come fonti normative quali gli statuti delle fondazioni (alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 1 sono definiti ex lege i contenuti ed i requisiti essenziali), contratti collettivi (per i quali l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3-bis, definiscono le nuove procedure di contrattazione e l'articolo 3, al comma 3, ne individua fattispecie di nullità totale o parziale), atti di carattere amministrativo (l'articolo 3, comma 5, dispone l'inefficacia degli atti riferiti a talune procedure concorsuali di reclutamento) ed una specifica tipologia di contratti individuali (il comma 6 dell'articolo 3 dispone l'inefficacia dei «contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate»);
presenta, all'articolo 6, comma 2, una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;
il disegno di legge presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo

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9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 - che autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino dell'attuale normativa del settore lirico sinfonico, indicando i criteri direttivi cui la nuova disciplina deve ispirarsi ed attribuendo ai medesimi regolamenti il compito di effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti con essi incompatibili - dovrebbe valutarsi:
a) l'esigenza di verificare se la lettera c-ter) si sovrapponga al concetto già affermato nella lettera a) in relazione alla sinergia e raccordo tra le fondazioni;
b) l'opportunità di precisare alla lettera f), quarto periodo che la disposizione sull'Accademia di Santa Cecilia riguarda la composizione del relativo Consiglio di amministrazione e se la previsione secondo cui «il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza» abbia una valenza generale o sia riferita solo alla verifica dei programmi triennali;
c) l'esigenza di esplicitare, al comma 2, che il procedimento di acquisizione dei pareri deroga all'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400, in quanto, oltre a prevedere il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo (e non alla legge) n. 281 del 1997, amplia i termini di acquisizione del parere parlamentare (da trenta) a sessanta giorni, fissa un analogo termine anche per il parere del Consiglio di Stato ed, infine, affida ai medesimi regolamenti la ricognizione delle norme vigenti da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; peraltro, andrebbe specificato che la sequenza dei pareri deve essere tale da assicurare che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato;

all'articolo 7, comma 3 - che ridefinisce le modalità di esecuzione degli «adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93» in ordine alla pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto - dovrebbe procedersi all'abrogazione espressa del citato articolo 5, comma 3, nella parte in cui prevedeva un'analoga pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2 - che, in attesa del futuro riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche demandato dall'articolo 1 a regolamenti di delegificazione, detta disposizioni a carattere transitorio in ordine alla contrattazione collettiva operanti «in sede di prima applicazione» ma anche una norma, introdotta dal Senato, che invece opera «a regime» in riferimento alla composizione della delegazione datoriale - dovrebbe verificarsi l'esigenza di precisare se tale previsione integri uno dei contenuti dei futuri regolamenti di delegificazione (e dunque andrebbe inserita o quantomeno richiamata tra le norme generali della materia dettate dall'articolo 1) o se invece costituisca una disciplina anch'essa transitoria da attuare dopo la «prima applicazione» e fino all'adozione dei regolamenti di delegificazione che dovranno recare anche una «disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva» (articolo 1, comma 1, lettera e);
all'articolo 4 - che nella sua versione originaria era riferibile esclusivamente all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo - dovrebbe verificarsi l'esigenza di definire l'ambito di applicazione, atteso che la sua attuale formulazione fa generico

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riferimento al «contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito»;
all'articolo 7-bis - secondo cui «il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale» - dovrebbe specificarsi se essa determini gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ed eventualmente chiarire se quelli di cui all'articolo 2 (quanto agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici) ovvero quelli dell'articolo 3 della citata legge (quanto agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici); in quest'ultimo caso dovrebbe modificarsi la locuzione festa nazionale con "solennità civile"».

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO prende atto dei rilievi formulati nella proposta di parere. Quanto all'articolo 7-bis, relativo alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, rileva che esso si riferisce solo al prossimo 17 marzo 2011.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.10.