CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
C. 3241 Pianetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2010.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sulla proposta di legge in esame: la X Commissione ha espresso parere favorevole, le Commissioni I e III hanno espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute è stata prospettata l'attivazione delle procedure per il

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trasferimento in sede legislativa del provvedimento.
Comunica, pertanto, di avere predisposto talune proposte emendative (vedi allegato 1), finalizzate a recepire le condizioni che la V Commissione ha posto nel parere di competenza, ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché a dare seguito ad alcune delle osservazioni contenute nei pareri espressi.
Preso atto che nessuno chiede di intervenire in ordine alle proposte emendative presentate, raccomanda, dunque, l'approvazione dei suoi emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore riferiti all'articolo 2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del relatore.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti, nonché dell'articolo aggiuntivo, riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI esprime parere favorevole sulle proposte emendative del relatore riferite all'articolo 5.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore.

Silvano MOFFA, presidente, considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 3241, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata l'eventuale sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 64/10: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Sottolinea, al riguardo, che il provvedimento, che è stato sottoposto a significative modifiche presso il Senato, si pone l'obiettivo di riformare l'assetto degli enti afferenti al settore lirico sinfonico, che da anni versa in un uno stato di difficoltà economica: si tratta di realizzare una riforma da lungo tempo attesa e sollecitata, che permetterà, tra l'altro, di valorizzare le finalità sociali e il ruolo educativo verso i giovani delle Fondazioni, ridimensionando, al contempo, i deficit di bilancio accumulati nel tempo, soprattutto a causa di una crescita esponenziale della spesa per il personale. Rileva che, proprio a tal fine, vengono previsti interventi coraggiosi in materia di contrattazione nazionale e integrativa, di turn-over, di rapporto di esclusività con le Fondazioni, partendo dalla considerazione del carattere a tutti gli effetti di diritto pubblico di tali soggetti: si propone, in sostanza, una revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni

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lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 - da attuarsi mediante regolamenti governativi di delegificazione - che comporterà una razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento di tali organismi, sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità, tenuto conto della loro importanza storica e culturale.
Passando ad esaminare le norme rientranti nell'ambito di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 2, il quale prevede una specifica procedura per la stipula del contratto collettivo nazionale, in attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche (prevista all'articolo 1 del provvedimento in esame): nell'ambito di tale procedura, nella quale opereranno le rispettive organizzazioni di rappresentanza, appaiono particolarmente rilevanti i ruoli di controllo della Corte dei conti sull'accordo raggiunto - previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze - e di consulenza dell'ARAN.
Segnala, quindi, l'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che, al comma 1, anche al fine di salvaguardare il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza e le sue esigenze produttive, attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, rimettendo alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione di modalità di svolgimento e di limiti - anche in termini di impegno percentuale orario - delle attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale; si prevede, inoltre, che, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, siano vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1o gennaio 2011, ferma restando l'applicazione di talune disposizioni vigenti in materia di istruzione. Si sofferma poi sul comma 2 del medesimo articolo 3, che stabilisce norme in materia di rapporti tra corpi artistici e fondazioni, mentre il comma 3 prevede una modifica al comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevedendo una complessiva rinegoziazione delle clausole e degli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi previsti da tale provvedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, rimandando, altresì, ad un periodo successivo alla stipulazione di quest'ultimo, il rinnovo dei contratti aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3-bis).
Osserva poi che i commi 4 e 5 del medesimo articolo 3 prevedono importanti disposizioni, che perseguono l'obiettivo della sostenibilità finanziaria della gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche: in particolare, si stabilisce, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, una riduzione del 25 per cento del trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime (comma 4); si dispone poi il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatta eccezione per talune professionalità artistiche indispensabili per l'attività produttiva, prevedendosi altresì limiti ai contratti a tempo determinato (con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti «aggiunti»), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (comma 5). Fa notare che talune particolari disposizioni in materia

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di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato sono poi previste in favore di quelle fondazioni lirico-sinfoniche che si siano rivelate virtuose da punto di vista della gestione del bilancio (comma 5-bis).
Segnala poi il comma 6 dell'articolo 3, che, confermando con una norma interpretativa l'applicazione anche per le fondazioni delle norme della legge n. 426 del 1977 (previste per il comparto dell'istruzione), vieta il rinnovo di quei rapporti di lavoro che comporterebbero, in base a disposizioni legislative o contrattuali, la trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato, prevedendo altresì disposizioni in materia di missioni all'estero del personale in questione.
Ritiene importante soffermarsi in modo particolare sul comma 7 dell'articolo 3, secondo il quale, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'applicazione di uno specifico coefficiente di trasformazione (per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto), in relazione all'età superiore. Si attribuisce inoltre la facoltà, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della disposizione, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio, disciplinandosi, inoltre, le modalità di presentazione all'ENPALS di tale istanza. Fa presente che si tratta, nel complesso, di una disciplina che, pur salvaguardando la facoltà di proseguire la propria attività lavorativa, tiene conto del particolare impegno psico-fisico al quale sono sottoposti nel corso della loro carriera tali lavoratori, per i quali si prevede, pertanto, un abbassamento del limite massimo dell'età pensionabile, in linea con gli indirizzi contenuti in talune proposte di legge d'iniziativa parlamentare, attualmente all'esame del Parlamento.
Segnala, quindi, che il successivo comma 8 del medesimo articolo 3 prevede la copertura finanziaria per gli oneri recati dalla disposizione previdenziale precedente, mentre il comma 8-bis dispone una specifica deroga alle misure previste da tale provvedimento in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato (a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari), pur all'interno dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica e su preventiva autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Evidenzia, infine, l'articolo 7, che disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), in relazione alla messa in liquidazione dell'IMAIE precedentemente istituito: il nuovo Istituto è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto in liquidazione, al fine di garantire i diritti degli artisti, interpreti o esecutori e di esercitare attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie. Segnala, in particolare, che al nuovo IMAIE, operante sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione; inoltre, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Fa presente che, al fine di regolamentare tale aspetto, si fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 2112 del Codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Infine, il comma 3 precisa che l'IMAIE procede alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco degli aventi diritto ai compensi, mentre il comma 3-bis reca norme in materia di trasmissione al nuovo IMAIE dei dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento in esame (in particolare per quanto concerne le parti di

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più diretto interesse della Commissione) e dei ristretti termini per la sua definitiva conversione in legge, e considerato anche che esso detta linee di riordino in un settore particolarmente complesso, mirando a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della fondazioni lirico-sinfoniche e, al contempo, a conseguire notevoli risparmi di gestione di risorse pubbliche, anche in relazione alle spese del personale, preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole da parte della XI Commissione.

Donella MATTESINI (PD), nell'esprimere anzitutto talune considerazioni di carattere generale, osserva che il provvedimento in esame contiene - soprattutto agli articoli 2 e 3 - disposizioni che incidono in modo penetrante su materie relative al lavoro: per questo, sarebbe stata auspicabile un'assegnazione del disegno di legge in sede referente alla XI Commissione, quantomeno in congiunta con la VII Commissione. Esprime, altresì, forti perplessità sul merito del provvedimento, atteso che con esso si sottraggono alla contrattazione collettiva materie delicate - come quelle riguardanti il trattamento accessorio dei dipendenti - la cui determinazione andrebbe rimessa all'autonomia delle parti sociali. Ritiene poi incongrue quelle disposizioni del provvedimento che, nel disciplinare una specifica procedura per la stipula del contratto nazionale riguardante il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, rimettono al Ministro per i beni e le attività culturali l'esercizio delle competenze in tale materia, demandando ad esso - senza che sia previsto alcun concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - anche l'attuazione di una riforma più organica.
Fa quindi notare che talune disposizioni del provvedimento sembrano assoggettare le fondazioni e gli stessi rapporti di lavoro con il relativo personale a procedure e meccanismi di natura pubblica, in contrasto con la natura privatistica di tali enti, che richiederebbe, a ragion veduta, l'applicazione delle norme del codice civile.
Nel preannunciare la presentazione da parte del suo gruppo di emendamenti sul testo in esame, anche in sede di discussione in Assemblea, auspica, in conclusione, che quantomeno sui punti testé indicati possano essere incluse nella proposta di parere talune specifiche osservazioni, al fine di migliorare, seppur in minima parte, un provvedimento dall'impronta fortemente centralista e dirigista.

Silvano MOFFA, presidente, in relazione alla questione di metodo testé sollevata, nel ricordare che la presidenza si è sempre adoperata per la piena affermazione delle competenze della XI Commissione - come dimostra, da ultimo, l'iniziativa che si assumerà a breve con riferimento ad uno specifico provvedimento, all'ordine del giorno dell'odierna seduta in sede consultiva - precisa che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni permanenti rientra nelle prerogative del Presidente della Camera, che le esercita secondo le norme del Regolamento, in coerenza con la prassi e secondo le disposizioni contenute nelle specifiche circolari emanate sull'argomento. Fa presente, pertanto, che nel caso di specie, pur rinvenendosi nel provvedimento in esame disposizioni rientranti nell'ambito di competenze della XI Commissione, sembrano certamente prevalenti, anche sotto un profilo quantitativo, le disposizioni che investono le competenze della VII Commissione: ritiene, dunque, molto probabile che il Presidente della Camera abbia adottato la determinazione in ordine all'assegnazione valutando tale elemento di prevalenza.

Maria Anna MADIA (PD) giudica il provvedimento in esame una mera «operazione di potere» - portata avanti in violazione dell'autonomia delle parti sociali e dell'indipendenza delle stesse fondazioni - che appare tesa a porre in capo al Ministro per i beni e le attività culturali il controllo dell'intero settore della musica lirico-sinfonica, nonché la gestione di materie non rientranti propriamente nel suo ambito di competenza, come quelle riguardanti la contrattazione sindacale. Pertanto,

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pur riconoscendo la necessità di intervenire in un comparto effettivamente in crisi, considera sbagliati gli interventi che il Governo ha ritenuto di mettere in campo, dimostrando una completa assenza di coraggio riformatore. Si riferisce, in particolare, ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3, riguardanti il blocco del turn-over, peraltro molto selettivo e discrezionale, la riduzione del trattamento accessorio e il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato, che confermano la tendenza dell'Esecutivo a non tenere nella debita considerazione le esigenze dei lavoratori più svantaggiati.
Per tali ragioni, non ritiene possibile un atteggiamento favorevole sul provvedimento, dal momento che non sembra siano stati posti in evidenza dal relatore i rilevanti difetti del decreto-legge in esame.

Amalia SCHIRRU (PD), nel convenire sull'esigenza di rivendicare il rispetto delle competenze della XI Commissione, esprime contrarietà nei confronti di un provvedimento - impropriamente definito urgente - che interviene illegittimamente su materie di natura sindacale, rimettendo al Ministro Bondi la gestione dell'intero settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, assoggettate ingiustamente, a suo avviso, ad un regime di diritto pubblico, in contrasto con la loro natura privatistica. Manifesta, inoltre, forti perplessità sugli articoli 2 e 3 del provvedimento, soprattutto laddove essi intervengono sulla procedura di stipulazione del contratto collettivo del personale in questione, nonché sul blocco del turn-over, anche negando la stabilizzazione del personale precario: a suo avviso, si riducono al minimo le risorse umane per taluni di tali enti - tra i quali cita il Teatro lirico di Cagliari - per i quali si realizza un vero e proprio intervento discriminatorio, considerato il diverso trattamento previsto per altre Fondazioni.
Auspica, in conclusione, che si possa porre rimedio a tali gravi vizi di fondo del provvedimento, affinché si salvaguardi il valore artistico e culturale di tali organismi, preservandone anche l'importante patrimonio professionale.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene opportuno segnalare taluni aspetti, recati dalle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che presentano profili di una certa problematicità.
In primo luogo, si riferisce alla disposizione - relativa al regime previdenziale di tersicorei e ballerini - di cui all'articolo 3, comma 7, che definisce, in generale, poco entusiasmante e molto discutibile, e di cui segnala l'incoerenza nella parte in cui si conferisce alle donne la facoltà di allungare l'attività professionale per soli due anni, mentre agli uomini è concesso un prolungamento di sette anni. Ritiene, inoltre, poco congruo il riferimento che la stessa disposizione effettua in ordine ai coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, atteso che non risulta esistente - in tale legge - un coefficiente riferito ai 45 anni di età (essendo la prima età anagrafica considerata quella dei 57 anni).
Con riferimento, poi, all'articolo 7-bis, che prevede di indire una festa nazionale per il 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, si domanda se tale festività sia destinata ad avere carattere di una tantum ovvero debba ripetersi anche negli anni successivi; al contempo, si chiede se essa avrà ricadute sul lavoro, dovendo configurarsi come un giorno festivo a tutti gli effetti, ovvero se assumerà una natura meramente celebrativa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Cazzola, ritiene utile inserire apposite osservazioni nella proposta di parere che il relatore si appresta a predisporre. Esprime, in particolare, l'auspicio che nella proposta di parere vi sia un esplicito rilievo riferito all'articolo 7-bis, che consenta di escludere che dalla prevista festività derivino eventuali oneri finanziari per il mondo del lavoro.

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Silvano MOFFA, presidente, pur senza entrare nel merito del provvedimento, ritiene anzitutto opportuno che taluni dei rilievi emersi nel corso del dibattito siano recepiti nella proposta di parere del relatore. Soffermandosi, inoltre, sul metodo che ha caratterizzato l'esame parlamentare del decreto-legge, esprime forti perplessità sulle modalità seguite in questa occasione, che hanno fatto sì che il Senato esaminasse il provvedimento per quasi cinquanta giorni, lasciandone soltanto una decina a disposizione della Camera per la definitiva conversione in legge. Il rischio, a suo avviso, è quello di non poter approfondire adeguatamente le disposizioni inserite nel testo, soprattutto per le rilevanti parti che fanno riferimento alle materie di piena competenza della XI Commissione: auspica, pertanto, che in futuro la Camera sia posta nelle condizioni di lavorare in modo più serio.
Soffermandosi, quindi, sulle modalità di conclusione dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa, per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere che sia in grado di recepire gli elementi sinora emersi dal dibattito.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, presidente, sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.30.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che il relatore, al fine di recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito, ha testé presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Donella MATTESINI (PD), preso atto della proposta di parere presentata, ribadisce la propria contrarietà al provvedimento in esame, pur apprezzando gli sforzi del relatore di andare incontro a talune esigenze prospettate dai deputati intervenuti. Stigmatizza, in particolare, il metodo legislativo utilizzato dal Governo, che ritiene sia ricorso alla decretazione d'urgenza per disciplinare materie particolarmente delicate - rientranti peraltro nell'autonomia delle parti sociali - comprimendo oltremodo i tempi di esame del Parlamento. Nel giudicare negativamente, altresì, l'impianto centralizzatore del provvedimento, teso ad incrementare a dismisura le attribuzioni del Ministro Bondi su materie in gran parte rimesse alla contrattazione di secondo livello - con ciò smentendo, peraltro, la presunta vocazione federalista del Governo - preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC) esprime contrarietà rispetto all'impianto complessivo del provvedimento in esame, che definisce «dirigista e centralizzatore», manifestando forti perplessità sugli articoli 2 e 3, che, a suo avviso, tendono a sottrarre competenze alle parti sociali e autonomia alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Prende poi atto negativamente del fatto che il Governo, in relazione a talune categorie di lavoratori, propenda per una differenziazione del trattamento pensionistico tra uomini e donne, contraddicendo le più recenti tendenze assunte in materia sul versante dell'impiego pubblico. Dichiara, quindi, di non condividere le osservazioni problematiche riguardanti l'istituzione della festa nazionale per la celebrazione del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, trattandosi, a suo avviso, di una ricorrenza una tantum non suscettibile di produrre conseguenze sul piano finanziario e lavorativo.
In conclusione, non condividendo l'impostazione generale del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD) si interroga sui motivi dell'esclusione della XI Commissione dall'esame di merito del provvedimento, atteso che, nella scorsa legislatura, un provvedimento analogo venne trattato

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in sede referente dalla medesima XI Commissione in congiunta con la VII Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, con riferimento alle considerazioni appena svolte dal deputato Miglioli, ricorda di avere già precisato, all'inizio della seduta, che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni permanenti è effettuata dal Presidente della Camera sulla base di regole consolidate: ritiene, dunque, probabile che nel caso testé citato le materie di competenza della XI Commissione, inserite nel testo presentato nella passata legislatura (presumibilmente avente un diverso contenuto), siano state tali da non indurre ad una valutazione di prevalenza delle competenze della VII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu e abbinata C. 3224 Pedoto.

(Parere alla XII Commissione).
(Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, osserva che la XII Commissione ha trasmesso, per l'espressione del parere, il testo della proposta di legge C. 1732 Porcu, come risultante dagli emendamenti approvati, alla quale risulta abbinata la proposta di legge C. 3224 Pedoto, recante disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili: sull'argomento in questione la XII Commissione, in sede di Comitato ristretto, ha già compiuto un'istruttoria legislativa, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che hanno visto la partecipazione di organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale che operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, nonché degli istituti di patronato e di rappresentanti degli istituti previdenziali. Fa quindi notare che sul testo della proposta di legge C. 1732, adottato come testo base a seguito di tale attività istruttoria, la XII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 9 giugno 2010.
Al riguardo, sottolinea preliminarmente che il provvedimento in esame, composto di un unico articolo, mira a riconoscere il ruolo specifico delle organizzazioni di volontariato operanti nei campi della solidarietà, della promozione e dell'integrazione sociale delle persone disabili, riconoscendone il lavoro di informazione, assistenza e tutela nei confronti di tali soggetti, ai fini del conseguimento di prestazioni e diritti sociali connessi al loro stato. Osserva, peraltro, che tale riconoscimento si incrocia con le attività di informazione, assistenza, consulenza e tutela, anche in sede giudiziaria, nonché con le altre attività di sostegno e di servizio di natura tecnica, che attualmente gli istituti di patronato svolgono in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa.
Giudica, pertanto, importante considerare che tali istituti di patronato, sulla base della legge n. 152 del 2001, esercitano rilevanti funzioni di pubblica utilità a favore di un'ampia categoria di soggetti in difficoltà (nella quale rientrano anche i soggetti con disabilità), in vista del conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste dalle normative vigenti. Il provvedimento in esame, quindi, è diretto ad estendere alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari, talune prerogative previste dalla citata legge n. 152 del 2001 (articoli 7, 8, 9, 10 e 13), già previste per i richiamati istituti di patronato e assistenza sociale, in vista della predetta attività di sostegno e assistenza, sulla base dell'assunto - esplicitato

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nella relazione di accompagnamento del progetto di legge C. 1732 - che, per loro natura, i medesimi istituti di patronato e di assistenza sociale sarebbero maggiormente dediti alla difesa dei lavoratori dipendenti e meno attenti alla specificità della normativa concernente la protezione delle persone disabili.
Passando più nel dettaglio al contenuto del testo trasmesso dalla XII Commissione, osserva che il comma 1 dell'articolo unico, oltre ad estendere alle predette organizzazioni, federazioni e associazioni di persone disabili e dei loro familiari (ciascuna limitatamente per la sola e specifica categoria di propria competenza), prerogative, attribuzioni e poteri di rappresentanza propri degli istituti di patronato, dispone l'applicazione, alle medesime organizzazioni, di ulteriori disposizioni della legge n. 152 del 2001. Si tratta di norme (articoli 14, 15, 16, 17) concernenti gli adempimenti, la vigilanza, il commissariamento, lo scioglimento e i divieti e le sanzioni, nonché, limitatamente ai contributi che concorrono al finanziamento degli istituti di patronato, di disposizioni della medesima legge che prevedono un regime fiscale più favorevole per questi ultimi (articolo 18, comma 1). Fa poi presente che il comma 2 dell'articolo unico della presente proposta prevede che la domanda di costituzione e riconoscimento presentata dalle richiamate organizzazioni, federazioni e associazioni di persone disabili e dei loro familiari (sulla quale si pronuncia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) debba essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche - da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - volte a dimostrare la loro adeguatezza patrimoniale. Rileva, altresì, che il comma 3 dell'articolo unico prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - con il medesimo decreto di cui al comma 2 - definisca le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Pur riconoscendo la serietà delle finalità perseguite dall'intervento normativo in esame, giudica doveroso informare la Commissione che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 16 giugno scorso, ha affrontato tale argomento, convenendo all'unanimità sull'esigenza che la stessa XI Commissione esamini in sede primaria ogni ipotesi di attribuzione in via legislativa ad organizzazioni o associazioni della qualifica di istituto di patronato (o di soggetto ad esso equiparato), che si presenta come una sostanziale modifica della legislazione vigente, della quale occorre preservare la razionalità, oltre che l'organicità di disciplina. Fa notare, infatti, che la proposta di legge C. 1732, anche nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione, interviene su una tematica di piena competenza della XI Commissione.
A conferma di tale circostanza, intende sottolineare - in primo luogo - che un analogo conflitto di competenza fu sollevato dalla XI Commissione anche nella XIV legislatura, in relazione alla proposta di legge C. 5121 (già approvata dal Senato), di contenuto sostanzialmente identico a quello della proposta di legge in questione, e fu risolto dal Presidente della Camera con l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite XI e XII.
Rammenta, altresì, che la legge n. 152 del 2001, sulla quale interviene la proposta di legge C. 1732 (oltre che l'abbinata proposta di legge C. 3224), fu approvata al termine della XIII legislatura e fu esaminata dalla XI Commissione: essa ha, infatti, ridisciplinato gli istituti di patronato e di assistenza sociale, dotandoli di personalità giuridica in quanto esercenti - anche con poteri di rappresentanza - funzioni di informazione, assistenza e tutela a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi per il conseguimento di prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione.

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Per le ragioni esposte, propone - facendo seguito a quanto già unanimemente convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi - di elevare conflitto di competenza, nel senso di richiedere che la proposta di legge in titolo sia assegnata alle Commissioni riunite XI e XII.

Luigi BOBBA (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta formulata dal relatore, già accolta all'unanimità dai gruppi in Ufficio di presidenza, considerata anche la preminenza delle norme di carattere previdenziale contenute nel provvedimento in esame e valutata la natura dei patronati, i quali, secondo l'orientamento della stessa Corte costituzionale, costituiscono parte integrante del sistema di welfare e, come tali, non possono non rientrare nell'ambito di competenze della XI Commissione.

Teresio DELFINO (UdC), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Bobba, valuta positivamente la scelta di elevare un conflitto di competenza rispetto al provvedimento in esame: alla luce del contenuto del presente testo, infatti, tale iniziativa appare senza dubbio fondata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, nel senso di richiedere che le proposte di legge in titolo siano assegnate alle Commissioni riunite XI e XII.

Sui lavori della Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che, sulla base di quanto riportato oggi dagli organi di informazione, si registrano dati che indicano un drastico peggioramento dell'andamento delle entrate contributive dell'INPS, in contrasto con quanto precedentemente riferito dallo stesso Istituto, anche in risposta a precise sollecitazioni provenienti dalla XI Commissione, da lui stesso promosse e fatte proprie dalla presidenza. Si domanda, pertanto, se non sia il caso di chiedere ai rappresentanti del richiamato Istituto (e, in particolare, al Commissario straordinario) di riferire alla Commissione sui dati oggi resi noti, al fine di fare chiarezza sulla situazione gestionale di tale ente previdenziale, anche tenuto conto dell'esigenza di approfondire tematiche più complessive, che riguardano, in particolare, la razionalizzazione dell'intero sistema degli enti previdenziali, l'esternalizzazione di taluni importanti servizi dell'INPS (come quelli dell'informatica), nonché la soppressione del consiglio di amministrazione di tale Istituto.

Giuliano CAZZOLA (PdL), in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Santagata, fa notare che, mentre i dati riferiti in precedenza dall'INPS facevano sicuramente riferimento alla gestione dei contributi previdenziali dell'Istituto indicati nel bilancio preventivo del 2009, i dati ripresi oggi dagli organi di informazione sembrano assumere rilevanza più sul piano del consuntivo finanziario, non suscitando, per tale ragione, una particolare preoccupazione dal punto di vista previdenziale, ferma restando, comunque, la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema. Quanto all'argomento della razionalizzazione degli enti previdenziali e della riorganizzazione interna dell'INPS (con conseguente soppressione del suo consiglio di amministrazione), ricorda che tali iniziative rientrano in un piano più complessivo di riforma elaborato dal Governo nel contesto della recente manovra economica, al fine di migliorare la governance del sistema e di promuovere un polo previdenziale unificato.

Silvano MOFFA, presidente, alla luce degli interventi svolti, ritiene opportuno valutare - in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi - la possibilità di convocare quanto prima i rappresentanti dell'INPS, possibilmente entro il mese di luglio, osservando altresì che, al termine della pausa estiva, si potrà prendere in considerazione anche un ciclo di incontri

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di più ampio respiro, con i rappresentanti dell'intero sistema degli enti previdenziali, al fine di affrontare in modo più sistematico e generale le questioni prospettate.

La seduta termina alle 12.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.35.

5-02988 Bellanova: Erogazione di indennizzi di mobilità da parte dell'INPS nella regione Puglia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Teresa BELLANOVA (PD) nel replicare, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica non esaustiva, riservandosi altresì di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla materia. Fa presente, inoltre, che non è in gioco tanto il riconoscimento del diritto ai trattamenti di mobilità in deroga in questione, quanto il fatto che si sono poste in essere inadempienze burocratiche e ritardi procedurali, a livello amministrativo, che ne hanno impedito il concreto soddisfacimento. Per tali ragioni, chiede al Governo di intervenire al più presto, affinché si ponga fine ad una situazione difficile per i lavoratori, i quali hanno diritto, oltre ai trattamenti in oggetto, ad una informazione trasparente e veritiera.

5-03033 Codurelli: Contenzioso relativo al regime previdenziale degli spedizionieri doganali.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Lucia CODURELLI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per aver fornito risposta ad una interrogazione da diverso tempo pendente, sebbene in forma scritta, si dichiara totalmente insoddisfatta, dal momento che non sembra che siano state proposte soluzioni alla problematica in oggetto, tanto che lo stesso Esecutivo si è mostrato elusivo rispetto ai quesiti posti. Auspica, in conclusione, che il Governo intervenga sollecitamente nel merito delle vicenda descritta nell'interrogazione, spiegando quantomeno ai lavoratori interessati le ragioni del trattamento previdenziale differenziato previsto nei loro confronti.

Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.