CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Ulteriore nuovo testo C. 2364 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), relatore, riferisce che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sull'ulteriore nuovo testo, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dalle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito nella seduta del 27 maggio scorso.

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Ricorda come in occasione dell'esame del precedente nuovo testo, aveva evidenziato quanto contenuto nell'articolo 12, di particolare interesse per le competenze della Commissione Ambiente. Tale articolo, novellando l'articolo 135 del cd. Codice dei contratti pubblici, stabilisce che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.
Nel segnalare che tale disposizione non ha subito modifica alcuna nell'ulteriore nuovo testo in esame, fa notare che le ulteriori modifiche introdotte in tale testo non sembrano in alcun modo interessare gli ambiti di competenza della VIII Commissione, incidendo o su aspetti di carattere meramente formale o su questioni, quali i presupposti di ammissibilità per la definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e la possibilità per i creditori di dedurre le perdite sui crediti e l'esenzione dalle imposte e dalle tasse delle operazioni connesse alla procedura concordataria.
Per le ragioni sopraesposte, propone che la Commissione esprima il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 224.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, preliminarmente, osserva che lo schema di decreto in esame - in accordo con la norma di delega - non si limita a recepire la direttiva 2008/50/CE, ma provvede anche a sostituire le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, recate dal decreto legislativo n. 152 del 2007, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è l'11 giugno 2010. L'articolo 1 della legge n. 88 del 2009 stabilisce, peraltro, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.
Riferisce, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 22 articoli, XVI allegati e XI appendici.
L'articolo 1 reca i principi e le finalità del decreto: essi consistono nell'individuare obiettivi di qualità dell'aria volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente

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e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria; migliorare la cooperazione con gli altri Stati dell'UE in materia di inquinamento atmosferico.
L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: zona, agglomerato, area di superamento, rete di misura, programma di valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative.
L'articolo 3 disciplina la zonizzazione dell'intero territorio nazionale da parte delle regioni e delle province autonome. Si prevede un rinvio ai criteri di zonizzazione introdotti mediante l'appendice I ed una procedura di controllo preventivo da parte del Ministero dell'ambiente sui progetti delle zonizzazioni regionali. I criteri dell'appendice I prevedono, in particolare, che la zonizzazione sia fondata, in via principale, su elementi come la densità emissiva, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche o il grado di urbanizzazione del territorio.
L'articolo 4 prevede che la classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, sia effettuata dalle regioni e dalle province autonome; svolta per ciascun inquinante, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II; riesaminata almeno ogni 5 anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti.
L'articolo 5 disciplina l'attività di valutazione della qualità dell'aria da parte delle regioni, prevedendo, anche con rinvio alle appendici II e III, le modalità di utilizzo di misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva presso ciascuna zona o agglomerato. Viene stabilito che ciascuna regione o provincia autonoma debba disporre un programma di valutazione conforme alle nuove disposizioni e debba, a tal fine, presentare un progetto di adeguamento della rete di misurazione al Ministero dell'ambiente. Viene introdotto, poi, il principio secondo cui le stazioni della rete devono essere gestite o controllate da idonei soggetti pubblici e devono essere mantenute in condizioni atte a rispettare tutti i requisiti del decreto.
Gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto le stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento, individuandone anche il numero minimo in relazione alle diverse zone ed agglomerati e nei casi in cui le direttive comunitarie prevedono obblighi speciali di misurazione.
L'articolo 9 disciplina le attività di pianificazione necessarie a permettere il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria. Viene previsto, in via innovativa, che tali piani debbano agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio. Si prevede la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali, attraverso la convocazione di un comitato tecnico presso la presidenza del Consiglio dei ministri e l'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora tutte le possibili misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.
Il ricorso alle misure nazionali è poi specificamente previsto in relazione alla procedura di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi dell'articolo 22 della direttiva circa la data di applicazione dei valori limite relativi a benzene, biossido di azoto e materiale particolato PM10. Per

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tale ultimo inquinante, peraltro, la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di infrazione n. 2008/2194, in base alla quale la Commissione ha contestato all'Italia il superamento dei valori limite giornalieri ed annuali consentiti per le particelle PM10 in numerose zone nel 2006 e nel 2007.
I valori sono previsti negli allegati XI e XIII. Per il benzo(a)pirene si prevede che, in aderenza alla direttiva 2004/107/CE, trovi applicazione, su tutto il territorio nazionale, un «valore obiettivo» (da perseguire con misure proporzionate) in luogo del limite oggi previsto dalla vigente normativa nazionale presso una serie limitata di aree urbane.
Le attività di valutazione e modalità di gestione della qualità dell'aria con riferimento ai livelli di ozono sono disciplinate rispettivamente negli articoli 8 e 13.
L'articolo 10 disciplina i piani d'azione, finalizzati principalmente ad intervenire nel caso di rischio di superamento dei valori limite ed obiettivo causato da situazioni contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente mentre l'articolo 11 reca le modalità per l'attuazione dei piani di qualità dell'aria, indicando i soggetti competenti ed il tipo di provvedimenti da adottare.
L'articolo 14 prevede l'obbligo per le regioni di adottare tutti i provvedimenti necessari per informare tempestivamente ed adeguatamente il pubblico qualora, in una zona od agglomerato i livelli degli inquinanti dovessero superare le soglia di informazione e di allarme.
L'articolo 15, prevede che le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti superano i valori limite o i livelli critici a causa di fonti naturali.
L'articolo 16 reca le modalità di consultazione con altri Stati qualora venga superato un valore limite aumentato del margine di tolleranza, un valore obiettivo, una soglia di allarme o un obiettivo a lungo termine a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti.
L'articolo 17 disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche necessarie per assicurare la valutazione della qualità dell'aria.
Gli articoli 18 e 19 disciplinano, rispettivamente l'informazione al pubblico in materia di qualità dell'aria ed il passaggio di dati e di informazioni tra le regioni, l'Ispra ed il Ministero dell'ambiente al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione europea.
L'articolo 20 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un coordinamento tra i rappresentanti dei Ministero dell'ambiente e della salute, delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI, dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto in esame, attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
L'articolo 21 reca, infine, le abrogazioni, mentre l'articolo 22 stabilisce le norme transitorie e finali, apportando le integrazioni finalizzate ad armonizzare il decreto legislativo n. 152 del 2006 con il presente decreto legislativo.
Il provvedimento è accompagnato dalla relazione illustrative, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa, e dall'analisi di impatto della regolamentazione mentre manca il prescritto parere della Conferenza unificata.
In merito alla formulazione delle norme, sottolinea che gli articoli 6 ed 8 demandano ad appositi decreti interministeriali la scelta di alcune stazioni di misurazione, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni di alcuni inquinanti, senza che venga indicato alcun termine per l'emanazione dei citati decreti.
Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 richiama il decreto legislativo n. 59 del 2005, mentre lo schema di decreto n. 220, correttivo del Codice ambientale (decreto legislativo n.152 del 2006), attualmente all'esame delle Camere per il

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prescritto parere, prevede l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005 e la trasposizione delle relative disposizioni nel nuovo Titolo III-bis della parte II del citato Codice.
Ricorda, infine, che le Commissioni VIII e IX della Camera hanno approvato, nella seduta del 15 giugno 2010, la risoluzione 8-00074 su alcune misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico anche per superare i rilievi comunitari in merito ai superamenti delle concentrazioni in atmosfera di PM10 registrati in 55 zone ricadenti sul territorio nazionale. La risoluzione ha impegnato il Governo ad adottare, da un lato, un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico favorendo l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), individuare forme di razionalizzazione dell'uso dell'auto privata, anche attraverso l'utilizzo condiviso dei veicoli (car sharing) e promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica. L'altro versante di impegno è quello di avviare un programma di interventi volti a incentivare l'efficientamento energetico e ottimizzare i consumi energetici per il riscaldamento privato nonché avviare iniziative legislative volte a dare continuità alla detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Alessandro BRATTI (PD) esprime anzitutto un giudizio favorevole circa l'emanazione del provvedimento in esame che consente di recepire in ambito nazionale l'importante direttiva europea sulla qualità dell'aria e la lotta al'inquinamento atmosferico. Riservandosi di approfondire i contenuti della relazione illustrativa appena svolta dal relatore, richiama l'attenzione della Commissione e dello stesso relatore almeno su due questioni che, a suo avviso, meritano di essere approfondite e poi evidenziate nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.
La prima questione riguarda l'individuazione del complesso dei soggetti chiamati ad adottare le misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alla necessità, non ben chiarita nello schema di decreto in esame, di un soggetto al quale demandare la competenza ad adottare sul piano nazionale un organico strumento di coordinamento delle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria. La seconda questione riguarda, invece, la dimensione territoriale e istituzionale di definizione e attuazione delle misure di lotta all'inquinamento atmosferico nella pianura padana. A suo avviso, infatti, data la scala sovraregionale delle problematiche, se davvero si vuole affrontare efficacemente il problema della qualità dell'aria nella pianura padana, è indispensabile che anche nel testo definitivo del decreto legislativo in esame sia detto con chiarezza che i previsti piani regionali siano adottati insieme da tutte le regioni interessate, eventualmente sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente, prevedendo anche specifici strumenti che incentivino dette regioni a definire e attuare secondo un metodo di lavoro comune le politiche di lotta all'inquinamento dell'aria.
Nell'esprimere, infine, un giudizio positivo sul punto evidenziato dal relatore in ordine allo sforzo compiuto in sede di stesura dello schema di decreto legislativo per il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle contenute nel Codice ambientale, si sofferma sulla risoluzione - anch'essa richiamata dal relatore - recentemente approvata dalle Commissioni VIII e IX della Camera, denunciando il fatto che il Governo abbia clamorosamente disatteso gli impegni assunti in Parlamento con il varo di una manovra finanziaria che penalizza drammaticamente il settore del trasporto pubblico locale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nell'associarsi alle osservazioni svolte dal deputato Bratti, sottolinea l'importanza che sia garantito su tutto il territorio nazionale un'azione efficace e completa di monitoraggio e di controllo dei fenomeni di inquinamento atmosferico. Sottolinea, inoltre, che di fronte a fenomeni sicuramente di dimensione sovraregionale e,

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in alcuni casi, addirittura, sovranazionale, è indispensabile che l'Italia recepisca al più presto la direttiva europea in questione dotandosi in questo modo di un quadro normativo moderno e adeguato.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) segnala che la Giunta della regione Veneto ha autorizzato la presentazione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale contro la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 2 del 2010 (cosiddetto «decreto enti locali») che sopprime gli ATO. Al riguardo, nel richiamare criticamente la volontà con cui la maggioranza, e in particolare il gruppo della Lega Nord, ha a suo tempo «imposto» tale misura soppressiva, sottolinea il paradosso politico di una decisione come quella adottata dalla regione Veneto, guidata dalla Lega Nord, che apre una fase di incertezza sul piano giuridico e normativo, che, sommandosi alla sostanziale delegittimazione in cui sono venute a trovarsi le Autorità d'ambito (ATO), rischia di tradursi nella paralisi degli investimenti e dei servizi nei settori cruciali della gestione dei servizi idrici e dei rifiuti. Sottolinea, inoltre, la gravità del mancato esercizio da parte del Governo della delega per quel che concerne la revisione della parte del Codice ambientale relativa alle risorse idriche; a tal proposito si augura che ne la maggioranza parlamentare ne il Governo abbiano in animo di adottare all'ultimo momento, magari nell'ambito dello schema di decreto legislativo attualmente all'attenzione della Commissione, misure non oggetto di alcun confronto né in sede parlamentare né in altra sede. Conclude, segnalando l'esigenza che su tutte le richiamate questioni, e in particolar sul modo in cui il Governo intende affrontare la questione della soppressione degli ATO, il Ministro dell'ambiente venga a riferire in Commissione quali siano le prospettive e le linee di azione del proprio dicastero.

Il sottosegretario Roberto MENIA dichiara di avere presente le questioni che sono alla base delle preoccupazioni espresse dal deputato Mariani. In particolare, ritiene che il ricorso della regione Veneto davanti alla Corte Costituzionale comporta il rischio effettivo di una sovrapposizione di piani - politico, giudiziario e legislativo - che richiede grande attenzione e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Assicura quindi che informerà il Ministro dell'ambiente delle questioni testè sollevate.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale».
Atto n. 220.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (vedi allegato).

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sul contenuto complessivo dello schema di decreto legislativo in esame, deplora anzitutto il fatto che a distanza di un anno dall'approvazione della legge delega, il Governo abbia emanato un provvedimento che lascia fuori dall'intervento di revisione della normativa parti importanti del Codice ambientale come quelle relative alla gestione dei rifiuti e alle risorse idriche. Pur riconoscendo, peraltro, che,

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soprattutto per quanto concerne la revisione della Parte V del Codice, il contenuto delle nuove disposizioni è complessivamente positivo, segnala le principali questioni, che, a suo avviso, meriterebbero di essere approfondite dalla Commissione, al fine di migliorare il testo del provvedimento.
In tal senso, ritiene anzitutto che l'integrazione delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) possa essere meglio realizzata, sul piano normativo, prendendo a modello la corrispondente legislazione già emanata da alcune regioni.
Quanto, invece, alla revisione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), ritiene che sia da emendare il testo dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede che non solo per la procedura di VIA, ma anche per quella di VAS la decisione sia attribuita al responsabile del procedimento e non all'organo politico.
Un terzo aspetto da approfondire, a suo avviso, è dato dalla necessità che nella stesura definitiva del provvedimento in esame, sia con riferimento alle procedure di VIA e di VAS che alle attività relative al miglioramento della qualità dell'aria, si faccia chiarezza sul ruolo che si intende affidare alle agenzie tecniche (ISPRA) e agenzie regionali per la protezione ambientale.
Sottolinea, quindi, l'importanza dell'ulteriore tema rappresentato dal fatto che, a fronte di un quadro normativo che pone a carico dei soggetti destinatari dei controlli sulle emissioni (imprese) i costi di tali attività, non sia ancora stato emanato dal Governo il previsto decreto di fissazione delle relative tariffe. Al riguardo, segnala la necessità che nel parere si sottolinei con forza tale aspetto, dal quale dipende in ultima analisi la effettiva corrispondenza fra costi e qualità e, in ultima analisi, la serietà stessa e l'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza in materia di inquinamento atmosferico. Segnala, infine, la necessità che sia reso obbligatoria e generalizzata la previsione di cui al nuovo articolo 271 del Codice secondo la quale, in materia di autorizzazione integrata ambientale, la verifica deve essere effettuata con riferimento al solo parametro dei flussi di massa annuali delle emissioni, con esclusione di parametri diversi e ulteriori come ad esempio, nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica, quello relativo alle quantità di ossido di azoto per chilowattora.
Evidenzia, quindi, che, ad una prima lettura, le norme relative ai certificati verdi, contenute nello schema di decreto legislativo in esame, sembrano incompatibili con il quadro normativo derivante dall'approvazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 72 del 2010, attualmente in corso di conversione in legge.
Coglie l'occasione infine, se pur di non stretta attinenza alla materia in esame, per riferire di avere appreso che alcune aziende hanno presentato un ricorso davanti al TAR del Lazio, eccependo l'irregolarità delle procedure secretate adottate dal Ministero dell'ambiente per la realizzazione del progetto e la gestione dei dati del Sistema nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Al riguardo, pur riconoscendo che l'applicazione delle norme in materia di segreto di Stato possa farsi risalire al contenuto della disposizione di legge che ha istituito il SISTRI (articolo 1, comma 1116, della legge n. 296 del 2006), sottolinea il rischio che un'eventuale pronuncia dell'autorità giudiziaria amministrativa in senso favorevole ai ricorrenti - e che comporterebbe la temporanea sospensione del funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti - potrebbe trovare impreparato il Governo e tradursi, quindi, nella decadenza del sistema stesso.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia

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quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

DL 72/2010 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della SAIPEM, società del gruppo ENI, per acquisire elementi di informazione su quanto avvenuto negli Stati Uniti e, quindi, sull'esistenza del rischio che un incidente analogo possa ripetersi anche in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.