CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 220.

Rilievi alla VIII Commissione.
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, presidente, ricordando che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere alla VIII Commissione i propri rilievi sul provvedimento, fa presente che tali rilievi, in considerazione dei tempi di esame previsti presso quella Commissione, dovranno essere espressi entro la settimana in corso.

Vincenzo TADDEI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo apporta disposizioni correttive e integrative del «codice ambientale», di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare alle parti prima (Disposizioni comuni e principi generali), seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera). Tali modifiche trovano la propria legittimazione nell'articolo 12 della legge n. 69 del 2009, che ha previsto una nuova delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla originaria legge di delega n. 308 del 2004. Secondo la relazione illustrativa che accompagna il

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provvedimento, l'intervento si rende necessario per semplificare l'espletamento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e di coniugare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente con lo sviluppo economico, con la realizzazione ed esercizio di infrastrutture ed impianti nonché con la pianificazione del territorio e degli interventi.
In particolare, l'articolo 1 modifica alcune disposizioni della parte prima del codice ambientale e introduce la «tutela dell'ambiente» quale finalità dell'azione normativa ed amministrativa dello Stato. Viene quindi introdotta la promozione dello sviluppo sostenibile, come principio in base al quale la pubblica amministrazione deve dare priorità alla tutela ambientale. La norma fa inoltre salvo, qualora il codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. Viene, infine, inserito anche un richiamo al rispetto del diritto internazionale.
L'articolo 2 traspone, all'interno della parte seconda del codice ambientale, la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA), oggi contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005, ed apporta anche alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA).
Tra gli interventi più significativi si segnalano: la modifica delle definizioni di VIA e VAS ed il contestuale inserimento delle definizioni previste dal decreto legislativo n. 59 (è specificato tra l'altro il concetto di «sensibilità ambientale» mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, affinché l'attenzione dell'interprete si sposti dal dato quantitativo, l'entità dell'area interessata, al dato qualitativo); l'integrazione tra le procedure di VAS e di VIA; l'attribuzione della competenza statale in materia di VIA e VAS non più all'organo di vertice politico, ma all'organo di vertice gestionale, in linea con la natura tecnica delle predette procedure; al riguardo viene specificato il campo di applicazione e le competenze relative all'AIA, sia statale che regionale e si chiarisce che le amministrazioni regionali mantengono una propria potestà legislativa in materia di procedure VAS, VIA ed AIA. Si prevede inoltre la ridefinizione del coordinamento tra VIA ed AIA; l'estensione della procedura di VIA anche alle modifiche ai progetti dell'allegato III (VIA regionale); l'introduzione della conferenza dei servizi istruttoria e l'ampliamento dei termini per esprimere i pareri delle amministrazioni interessate; la specificazione delle modalità attraverso cui la VIA sostituisce o coordina le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale di competenza di altre amministrazioni. Ulteriori interventi riguardano l'abrogazione delle disposizioni istitutive di una Commissione di esperti incaricata di predisporre le linee guida in materia di AIA, con attribuzione delle relative funzioni all'ISPRA; la riduzione dei termini per l'integrazione della documentazione da parte del gestore, nonché l'obbligatorietà della conferenza dei servizi quale modulo procedimentale per addivenire alla decisione finale del procedimento di AIA; il coordinamento delle norme riguardanti gli impatti ambientali interregionali relativi alla VIA ed alla VAS con le norme in materia di AIA; la previsione, alla luce della procedura di infrazione UE C/2009/2235, di una più corretta partecipazione degli Stati confinanti in caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato; la disciplina delle spese necessarie per l'istruttoria della domanda dell'AIA e per i successivi controlli che è posta a carico del gestore dell'impianto, secondo modalità disciplinate da decreto interministeriale; l'effettuazione del sistema di monitoraggio tramite l'ISPRA e non più il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
L'articolo 3 prevede correzioni ed integrazioni alla parte quinta del codice ambientale, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

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In particolare, il provvedimento è volto a completare e correggere il complesso intervento di riformulazione in un corpo giuridico unitario delle disposizioni vigenti in materia di emissioni atmosferiche al fine di assicurarne il coordinamento e quindi una più efficace applicazione. La revisione interessa, in via prioritaria, il titolo I della parte quinta, che riguarda la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.
Più in dettaglio, si precisa il rapporto tra il titolo I e le disposizioni che disciplinano gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. Si prevede inoltre che i certificati verdi maturati, ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004, a fronte di energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e di energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché di energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in una misura non superiore al 10 per cento. Viene confermata la disposizione secondo cui il periodo di validità dei certificati verdi è prolungato da otto a dodici anni. Sono poi previste alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione. Al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, si attribuisce al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore. Ulteriori interventi riguardano i seguenti aspetti: si precisa che l'autorizzazione alle emissioni riguarda lo stabilimento (e non il singolo impianto); si introducono alcune specificazioni sul potere dell'amministrazione di considerare, in determinate situazioni, più impianti come un unico impianto; si inseriscono alcune precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti, che debbono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e dei valori e delle prescrizioni fissati nelle normative regionali; si elencano gli impianti e le attività in deroga (stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del codice, le cui emissioni hanno effetti scarsamente rilevanti sull'inquinamento atmosferico; impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del codice; impianti destinati alla difesa nazionale, emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro; impianti di distribuzione dei carburanti);
Per quanto attiene più specificamente alle competenze della Commissione Agricoltura, si ricorda che le imprese agricole sono state incluse, ad opera del decreto legislativo n. 152 del 2006, tra le attività soggette all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Va dunque valutata la problematica dell'impatto delle nuove norme sulle procedure di autorizzazione sulle imprese agricole, in particolare su quelle che operano stagionalmente o per brevi periodi nonché sulle aziende zootecniche.
Si segnala inoltre il comma 27 dell'articolo 3, volto alla revisione dell'Allegato X alla parte V del codice ambientale recante la disciplina in materia di combustibili.
La lettera a) del comma 27 interviene sulla sezione 2 della parte I dell'Allegato X, che reca l'elenco dei combustibili consentiti per gli impianti termici civili, al fine di escludere dal novero di essi l'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio e le emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. Conseguentemente, vengono soppressi i paragrafi 3 e 4 della medesima sezione, che hanno consentito l'utilizzo dei citati combustibili, in via transitoria, non oltre il 1o settembre 2007.
Le lettere b) e c) incidono sulla parte II dell'Allegato X, dedicata alle caratteristiche

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merceologiche dei combustibili e metodi di misura, e nello specifico sulla Sezione 4, che reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e delle relative condizioni di utilizzo. In particolare, si modifica la tipologia di alcune biomasse, di cui alle lettere b) ed e), includendo il lavaggio con acqua o l'essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate o di prodotti agricoli, tra i trattamenti produttivi del materiale vegetale definibile come biomassa combustibile.
È inoltre aggiunto un paragrafo volto a chiarire che le biomasse combustibili elencate sono utilizzabili secondo le disposizioni della parte V del codice solo se soddisfano i requisiti previsti per i sottoprodotti dalle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (parte IV del codice). Viene altresì specificato che tale requisito è necessario salvo il caso in cui le biomasse derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della citata disciplina sulla gestione dei rifiuti.
La lettera d) introduce, nella parte II, sezione 4, dell'Allegato X una nuova disciplina sulle modalità di combustione delle biomasse.
La lettera e) incide sulla parte II, sezione 6, dell'Allegato X, dedicata alle caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas, indicando espressamente, tra le fonti di provenienza di esso gli effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte IV del codice.
Tale novella adegua solo in parte, ossia per quanto riguarda le borlande di distillazione, il dettato dell'Allegato X a quanto disposto dal decreto-legge n. 171 del 2008, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205. Tale decreto infatti assoggetta alla disciplina delle biomasse combustibili il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione e le vinacce esauste e ai loro componenti, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione. Il testo dello schema di decreto legislativo in esame non fa invece alcun riferimento all'utilizzo delle vinacce. Allo stesso modo, non vi è alcun riferimento nel testo in esame all'utilizzo della pollina, anche essa oggetto di recente intervento legislativo. Infatti, una disposizione contenuta nella legge comunitaria per il 2009 consente, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di considerare la pollina come sottoprodotto (e quindi non come rifiuto) soggetto alla disciplina delle biomasse combustibili. Potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di inserire nell'Allegato X anche il riferimento alle vinacce e alla pollina, effettuando un coordinamento delle relative disposizioni.
La lettera f) modifica il paragrafo 3 della sezione 6, che consente l'utilizzo del biogas nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas è prodotto, al fine di estendere tale utilizzo anche nei comprensori non industriali.
L'articolo 4 reca le abrogazioni.
Concludendo, si riserva di formulare le proprie proposte all'esito del dibattito.

Angelo ZUCCHI, presidente, avverte che la Commissione Ambiente ha oggi proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, da cui sono emersi elementi di valutazione di particolare interesse per la Commissione Agricoltura.
Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.40.