CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 221.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte sono pervenuti i rilievi della V Commissione sul provvedimento in esame.
Ricorda che nella precedente seduta il relatore Torazzi ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.40.

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DL 72/2010: misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
L'articolo 1 contiene due proroghe di termini. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all'anno 2009, aggiornato (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 70/1994) dal DPCM 27 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010).
Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al DPCM 2 dicembre 2008. L'esigenza della proroga in esame discende dal fatto che, come segnalato nella relazione illustrativa, il DPCM pubblicato lo scorso mese di aprile (con cui il MUD è stato modificato al fine di accogliere le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori del settore) non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di «predisporre in tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al DPCM in data 27 aprile 2010». Ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sarà operativo dal mese di luglio 2010. Il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144 del 1999. Tale termine era stato già prorogato al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-septies, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25/2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale proroga deriva dal fatto che non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del DPCM di attuazione della norma citata. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, sia quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965. Lo stesso comma prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.
L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. Il comma 1 richiama la definizione di «nuovo entrante» prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216 del 2006, che qualifica come nuovi entranti nel periodo 2008-2012 gli impianti esercitanti attività rientranti nel campo di applicazione del decreto e che hanno ottenuto un'autorizzazione ad

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emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione (attuato con la citata Decisione di assegnazione).
La relazione illustrativa sottolinea che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO2 sul mercato, con «conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese» e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi «sui prezzi finali dell'energia». La relazione illustrativa sottolinea, altresì, che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che nella sua segnalazione al Parlamento del 14 aprile 2010 ha espresso le sue preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal prossimo esaurimento della riserva di quote di diritti ad emettere CO2 che la normativa vigente ha destinato a titolo gratuito ai nuovi entranti nel periodo 2008-2012.
La procedura disciplinata dall'articolo 2 può essere sintetizzata come segue: determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall'assegnazione delle quote ad essi riservate (comma 1); definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (sulla base del numero di quote determinate e comunicate dal Comitato e dei prezzi delle quote di CO2 sui mercati europei), di crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2); determinazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente. Per le quote relative al 2009, il comma 2 prevede una disposizione transitoria finalizzata a consentirne la determinazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi. Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18-19 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009 (secondo periodo del comma 3). A tale riguardo, ricorda che il comma 18, dell'articolo 27, della legge 99 del 2009 prevede che, a partire dal 2011 (termine poi differito dall'articolo 7, comma 2-bis, decreto-legge n. 25 settembre 2009, n. 135, al 2012), il calcolo della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 79 del 1999, sia effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto. Pertanto, l'obbligo di immissione passa dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o venditori di energia. Il relativo onere va a gravare su tutta l'energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa l'energia verde, venendo conteggiata non più nel punto di produzione o di importazione, bensì nel punto di prelievo. Di conseguenza il costo viene direttamente e immediatamente posto a carico degli utenti nella bolletta. La definizione delle modalità per procedere all'attuazione delle suddette disposizioni viene rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 19). Infine, i commi 4 e 5 dell'articolo 2 in esame, demandano a successivi decreti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2, relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa e delle modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

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L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (PdL), relatore, illustra il nuovo testo recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato in seconda lettura dal Senato lo scorso 6 maggio, dopo che la Commissione Trasporti della Camera lo aveva licenziato in sede legislativa il 21 luglio 2009. Ricordo come l'elaborazione del testo è stata frutto di un lavoro assai complesso: si tratta di un testo unificato di 22 proposte di legge, sottoscritte da oltre cento parlamentari che, quando è stato approvato dalla Camera, recava 45 articoli e dopo l'esame da parte del Senato risulta composto di 63 articoli. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose modifiche e integrazioni rispetto al testo approvato dalla Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa. Gli articoli del Codice della strada modificati dal provvedimento sono circa 80.
Ricorda che la X Commissione ha espresso, in prima lettura, un parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge 44 ed abbinate in esame, nella seduta del 14 maggio 2009.
Procedendo ad esaminare gli articoli del testo della Camera che sono stati modificati dal Senato e, successivamente, i nuovi articoli aggiunti dal Senato, che rientrano nelle competenze della X Commissione, segnala che all'articolo 1 il Senato ha introdotto una disposizione che esclude dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri. Al medesimo articolo 1, la Camera aveva previsto una sanzione severa (da euro 779 a euro 3.119) per chi importa, produce o commercializza pneumatici di tipo non omologato. Il Senato ha esteso questa sanzione a tutti i sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli di tipo non omologato o privi della richiesta marcatura. Questa modifica pone peraltro sullo stesso piano gli pneumatici con altri componenti del veicoli assai meno importanti, anche sotto il profilo del valore economico.
Con l'articolo 2 la Camera aveva introdotto una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine, si introduceva la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino ad una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori. Il Senato ha esteso questa deroga anche ai veicoli alimentati a GPL.
All'articolo 52, che reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, relativo alla liberalizzazione dell'autotrasporto, il Senato ha introdotto un'ulteriore disposizione, con cui si prevede che può conseguire la patente di guida italiana, corrispondente alla propria patente rilasciata da uno Stato estero con cui non sussistano condizioni di reciprocità, il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno.
L'articolo 54 interviene sulla legge quadro sull'alcol, introducendo una disciplina più severa per quanto concerne la somministrazione di alcolici nelle aree di servizio autostradali sostituendo l'articolo 14 della legge n. 125 del 2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati). Il nuovo testo, come modificato nuovamente dalla Commissione Trasporti della Camera prevede, in particolare, che

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nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 (comma 1). Nelle medesime aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche e, dalle ore 2 alle ore 6, la somministrazione di bevande alcoliche (comma 2). Si prevede inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000 per la violazione del divieto sancito dal comma 1. Per la violazione dei divieti di cui al comma 2 si prevede la sanzione pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. Si dispone infine che qualora, nell'arco di un biennio, sia ripetuta una delle violazioni delle disposizioni recate dai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.
Il comma 2 dell'articolo in esame, infine, in connessione con le modifiche introdotte all'articolo 14 della legge n 125 del 2001, dispone l'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003. Tale articolo prevede che negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A - di cui all'articolo 2, comma 2, del codice della strada - ovvero le autostrade, sia vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
Con un articolo aggiuntivo, l'articolo 55, il testo del Senato modifica la normativa relativa al divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 3 di notte nei locali di spettacolo (articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007). La Commissione Trasporti della Camera ha interamente sostituito tale articolo prevedendo l'estensione ai titolari e ai gestori di locali muniti della licenza per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche, dell'obbligo, già in vigore per le discoteche, di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 3 alle ore 6 (comma 2); l'obbligo per i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6 (comma 2-bis); i medesimi soggetti devono altresì avere presso almeno un'uscita un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo chimico o elettronico,a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool e devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità delle bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico consentito (comma 2-quater). Ai sensi del comma 2-quinquies, infine, è previsto che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari possono svolgere nelle ore pomeridiane, non prima delle 17 e non oltre le ore 20, forme di intrattenimento e svago danzante congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro e, nel caso siano contestate nel biennio due distinte violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza della sola disposizione relativa al sistema di rilevazione del tasso alcolemico (comma 2-quater) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1200.
Si riserva infine di formulare la proposta di parere.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.