CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 GIUGNO 2010

Pag. 41

AUDIZIONI

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 12.15.

Audizione del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame della proposta di modifica del regolamento CE n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Pag. 42

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, presidente dell'Istat, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Amedeo CICCANTI (UdC), Renato CAMBURSANO (IdV) e Giancarlo GIORGETTI, presidente.

Enrico GIOVANNINI, presidente dell'Istat, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Presidente dell'Istat per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 giugno 2010.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.
Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e 3299 Vannucci.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che - come già anticipato nello scorso ufficio di presidenza - con lettera del 3 giugno scorso il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che non ritiene di potere, allo stato, assentire al trasferimento in sede legislativa del provvedimento. Fa presente pertanto, che, non sussistendo le condizioni per il trasferimento di sede richieste dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di riprendere l'esame in sede referente del provvedimento al fine di valutare i pareri trasmessi dalle Commissioni e conferire, quindi, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.
Con riferimento ai pareri espressi, segnala in primo luogo che la I Commissione, in linea con quanto già osservato da questa Commissione, non ha rilevato profili di carattere problematico con riferimento ai rapporti del provvedimento con la legge n. 222 del 1985, rilevando che esso si limita a recare disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale. Rileva che nel parere la I Commissione formula tuttavia un'osservazione invitando a valutare l'opportunità di

Pag. 43

prevedere un termine più ampio per l'emanazione del regolamento ivi previsto per tenere conto del termine di novanta giorni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 per l'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato. In proposito, condividendo l'osservazione, comunica di avere predisposto un emendamento volto ad innalzare a 120 giorni il termine per l'emanazione del regolamento.
Fa presente che la Commissione cultura ha, invece, formulato una condizione chiedendo di assicurare la priorità, nei finanziamenti riferiti alle conservazione di beni culturali, anche alle richieste presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali, mentre nel parere della Commissione ambiente è contenuta una condizione volta a richiedere il coinvolgimento di tale Commissione nella procedura parlamentare di ripartizione delle risorse.
Non ritiene tuttavia opportuno recepire queste condizioni. In primo luogo, giudica preferibile assicurare priorità nei finanziamenti alle sole richieste formulate dagli enti locali, come peraltro già indicato nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2009. Osserva inoltre che tale opzione si rende necessaria per attribuire a regioni ed enti locali risorse adeguate, anche alla luce dei limiti loro imposti dal rispetto dal patto di stabilità interno, per garantire la realizzazione di opere la cui necessità sia fortemente avvertita a livello territoriale, evitando di finanziare interventi che già dispongono di canali istituzionali di finanziamento. Rileva che si tratta, in sostanza, del criterio della straordinarietà dell'intervento, già richiamato in sede di applicazione della disciplina legislativa vigente, che richiede che l'intervento finanziario sia estraneo rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e dalla programmazione e relativa destinazione delle risorse finanziarie.
Per quanto attiene alle procedure, ritiene più opportuno concentrare l'esame parlamentare in una sola Commissione, in linea, peraltro, con quanto disposto dalle più recenti disposizioni che hanno istituito fondi ripartiti sulla base di una apposito atto di indirizzo parlamentare.
Ricorda che la Commissione esteri ha espresso un parere favorevole con due osservazioni, che invitano a modificare il testo al fine di prevedere un equilibrato finanziamento di tutte le tipologie di intervento e di destinare le risorse finalizzate al contrasto della fame del mondo anche al finanziamento della partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare.
Sul punto, pur riconoscendo il valore di tali raccomandazioni, non ritiene opportuno modificare il testo in esame. Quanto al primo profilo, giudica, infatti, sufficiente prevedere il finanziamento di tutte le tipologie di intervento, dal momento che la mole delle richieste ammissibili per i diversi interventi è assai differenziata, in quanto - ad esempio - le richieste per gli interventi straordinari per il contrasto della fame del mondo sono molto inferiori a quelle riferite alle altre tipologie di intervento. Per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare ritiene che tale opzione si ponga in contrasto con il criterio della necessaria straordinarietà dell'intervento che ho già richiamato.
Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 2.1. (vedi allegato 1).

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere non ostativo sull'emendamento del relatore 2.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.1.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 13.25.

Pag. 44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.25.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 e abb.-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, nella seduta del 10 giugno 2010, il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire sul testo del provvedimento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento al Capo II, relativo alle funzioni fondamentali, rappresenta la necessità di un coordinamento con le disposizioni recate dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009. Evidenzia che, qualora il provvedimento in esame entrasse in vigore prima dei decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale, verrebbe meno tutta la disciplina sul periodo transitorio ivi prevista che, attualmente, costituisce una delle principali materie oggetto di esame per l'attuazione del federalismo stesso. Circa l'articolo 13-bis, che prevede la delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti Campione d' Italia, rileva che la norma prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione della delega stessa siano posti a carico del bilancio del comune di Campione. Fa presente che tale comune, avendo meno di 5 mila abitanti, non è soggetto al Patto di stabilità interno, pertanto gli eventuali maggiori oneri potrebbero avere un impatto sull'indebitamento netto. Inoltre, non ritiene praticabile la previsione di una misura speciale per il solo comune di Campione d'Italia in quanto suscettibile di determinare richieste emulative. Infine, segnala che le modalità di copertura dei conseguenti oneri non appaiono idonee.
Con riferimento al Capo IX, in materia di controlli, rappresenta l'opportunità di stralciare le disposizioni recate dagli articoli 29 e 30, evidenziando che esse non appaiono, in taluni casi, in linea con i principi di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, che prevede l'adozione entro un anno di appositi decreti delegati di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. In proposito, segnala che l'articolo 29, comma 2, capoverso articolo 147-quater, comma 4, e capoverso articolo 147-sexies, comma 4, prevedendo il criterio della competenza economica per la redazione del bilancio consolidato dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società partecipate, anticipano soluzioni da definire in sede di adozione dei predetti decreti delegati. Rappresenta inoltre che l'articolo 29, comma 3, capoverso articolo 151, comma 3, che stabilisce che i documenti di bilancio sono redatti in modo da consentire la lettura in programmi, servizi ed interventi, risulta in contrasto con la riforma della contabilità che prevede che gli stessi siano articolati per missioni e programmi. Segnala altresì che il predetto capoverso 147-sexies è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti, prevedendo l'introduzione di un sistema di controlli degli enti locali sugli organismi partecipati dagli stessi enti attraverso l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il singolo ente e gli organismi da questo partecipati, nonché tutte le informazioni necessarie all'attività di controllo e di monitoraggio dell'attività di tali organismi.

Pag. 45

Remigio CERONI (PdL), relatore, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che talune proposte emendative sembrano recare una copertura carente o inidonea. In particolare, segnala che gli articoli aggiuntivi Giovanelli 1.01, Ciccanti 1.02, Favia 1.03 e Osvaldo Napoli 1.04 sono volti a istituire un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, senza individuare alcuna copertura finanziaria e che l'articolo aggiuntivo Cavallaro 11.01 dispone che gli statuti prevedano l'istituzione di appositi uffici, organi e commissioni elette dal consiglio comunale e provinciale al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e ricevano le segnalazioni di eventuali disfunzioni, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo Tassone 017.01 rende obbligatoria l'istituzione del difensore civico a livello comunale, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria e che gli identici articoli aggiuntivi Favia 27.03 e Osvaldo Napoli 27.04 prevedono una delega al Governo in materia di sostegno finanziario ai piccoli comuni mediante la costituzione di un apposito fondo, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri né individuare la necessaria copertura finanziaria, limitandosi a rinviare la dotazione finanziaria del fondo alla legge di stabilità.
Con riferimento agli effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. A tale riguardo, nel rilevare che gli emendamenti Donadi 8.31 e Osvaldo Napoli 8.32 sono volti a prevedere forme premiali di incentivazione fiscale per le unioni e le fusioni tra comuni, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative. Osserva, poi, che l'emendamento Ciccanti 9.5 prevede, tra le altre cose, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda alla determinazione, al trasferimento o alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, senza disporre, con riferimento ai profili finanziari, l'adeguato coordinamento con le disposizioni di cui alla legge n. 42 del 2009. Rileva, inoltre, che gli articoli aggiuntivi Borghesi 13-bis.01, Ciccanti 13-bis.02 e Borghesi 13-bis.03 e 13-bis.04, Favia 13-bis.05 e Donadi 13-bis.06 recano una delega in materia di razionalizzazione delle province ovvero recano disposizioni in materia di riorganizzazione e accorpamento delle province. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che da tali proposte emendative derivino esclusivamente effetti finanziari positivi. Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo Giovanelli 017.02 (nuova formulazione) è volto a istituire l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, ritenendo al riguardo opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Fa presente, altresì, che l'emendamento Cavallaro 17.3, innovando rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria 2010, prevede l'attribuzione ai comuni montani di tutte le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle comunità montane, anziché della sola quota del 30 per cento delle stesse. Al riguardo, tenuto conto che la restante quota del 70 per cento è attualmente destinata al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla diversa destinazione. Osserva, inoltre, che l'emendamento Tassone 18.3 prevede la facoltà per i comuni con popolazione non superiore a 250.000 abitanti di istituire, senza oneri aggiuntivi, circoscrizioni di decentramento comunale, mentre in base alla legislazione vigente tale facoltà è prevista solo per i comuni con popolazione compresa fra i 100.000 e i 250.000 abitanti. Segnala, poi, che l'emendamento

Pag. 46

Giovanelli consente, fra le altre cose, anche ai comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti di istituire circoscrizioni di decentramento comunale, purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità e che l'articolo aggiuntivo Giovanelli 19.04 sopprime la disposizione della legge finanziaria 2010 che prevede la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Ria 19.07, che individua il numero dei componenti dei consigli comunali e provinciali in termini difformi da quelli da ultimo previsti dalla legge n. 191 del 2009, all'articolo 2, comma 184, rileva che è previsto una minore riduzione dei componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti, e una maggiore riduzione che interessa in particolare i consigli provinciali. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare minori risparmi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni in materia contenute nella legge finanziaria 2010. Osserva, poi, che gli articoli aggiuntivi Borghesi 19.09 e 19.010 provvedono ad una rideterminazione del numero dei componenti delle giunte comunali e provinciali, che pur determinando una riduzione rispetto al testo unico sugli enti locali, opera sulla base di parametri difformi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 185, della legge n. 191 del 2010. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se le proposte emendative siano suscettibili di determinare minori risparmi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni in materia contenute nella legge finanziaria 2010. Rileva, poi, che l'emendamento Giovanelli 28.1 reca una disciplina del conferimento dell'incarico di direttore generale alternativa a quella prevista dall'articolo 28 del provvedimento, disponendo, in particolare, una nuova regolamentazione del relativo rapporto di lavoro, che prevede, tra l'altro, la fissazione di limiti retributivi definiti dal Ministero della funzione pubblica, di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché la costituzione di un elenco dei direttori generali. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Tassone 28.2 prevede, nella parte consequenziale, alla lettera c), la nomina di un direttore generale anche per i comuni costituitisi in unione, che l'emendamento Lanzillotta 29.11 prevede che negli organismi cui è affidato il controllo dell'adempimento dei contratti di servizio e il monitoraggio della qualità dei servizi sia obbligatoriamente prevista una rappresentanza degli utenti e dei consumatori e che l'emendamento Giovanelli 29.16 impone agli enti locali la redazione del bilancio sociale. Nell'osservare che l'emendamento Giovanelli 29.21 sopprime, tra l'altro, le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la contabilità economica degli enti locali, fa presente che gli identici emendamenti Donadi 30.4, Rubinato 30.5 e Osvaldo Napoli 30.6 sopprimono l'inciso volto a stabilire che, qualora nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti sia previsto un collegio di revisori di tre membri, tale collegio debba determinare oneri pari a quelli derivanti dalla nomina di un unico revisore. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS condividendo le argomentazioni svolte dal relatore, esprime parere contrario in ordine alle proposte emendative Giovanelli 1.01, Ciccanti 1.02, Favia 1.03, Osvaldo Napoli 1.04, Cavallaro 11.01, Tassone 0.17.01, Favia 27.03, Osvaldo Napoli 27.04. Rispetto alle proposte emendative per le quali il relatore ha richiesto un chiarimento da parte del Governo, esprime parere contrario sulle seguenti: Donadi 8.31, Osvaldo Napoli 8.32, Ciccanti 9.5, Giovannelli 0.17.02 (nuova formulazione) Cavallaro 17.3, Tassone 18.3, Giovanelli 18.5 e 19.04, Tassone 28.2, Giovanelli 29.16 e 29.21, nonché gli identici Donadi 30.4, Rubinato 30.5 e Osvaldo Napoli 30.6.

Pag. 47

Non ravvisa invece contrarietà in ordine alle proposte emendative Borghesi 13-bis.01, Ciccanti 13-bis.02, Borghesi 13-bis.03 e 13-bis.04, Favia 13-bis.05, Donadi 13-bis.06, Ria 19.07, Borghesi 19.09 e 19.010, Giovanelli 28.1 e Lanzillotta 29.11.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di consentire ai rappresentanti dei gruppi di approfondire le osservazioni del rappresentante del Governo e del relatore, rinvia il seguito dell'esame al termine della trattazione del successivo provvedimento.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
Nuovo testo C. 3291-bis.
(Parere alla II Commissione).
(Riesame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia il riesame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 maggio 2010. Rileva quindi che, in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. In particolare ricorda che due condizioni sono volte, rispettivamente, alla soppressione dell'articolo 2-quater, il quale autorizza i Ministeri dell'interno e della difesa ad effettuare assunzioni di personale, e l'articolo 2-sexies, che esclude tutti gli uffici di cui si compone il Ministero della giustizia e il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli organici previste dai commi da 8-bis a 8-quater dell'articolo 2, del decreto-legge n. 194 del 2009. Fa presente che, in data 10 giugno 2010, il Presidente della Commissione giustizia ha inviato una lettera alla Commissione, con la quale si chiede la revisione del parere precedentemente espresso con riferimento agli articoli 2-quater e 2-sexies.
Comunica che nella lettera, si evidenzia, in particolare, l'opportunità, con riferimento all'articolo 2-quater, di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica per avere una stima puntuale degli oneri con riferimento alle assunzioni di personale ivi previste e, con riferimento all'articolo 2-sexies, di verificare più approfonditamente con il Ministero dell'economia e delle finanze se dalla suddetta deroga possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che alla norma originariamente non erano stati ascritti, in via prudenziale, effetti di risparmio. Rileva che, conclusivamente, la Presidente della Commissione giustizia invita la Commissione a riconsiderare il parere espresso, anche, eventualmente, acquisendo un'apposita relazione tecnica. Ritiene, in ogni caso, che il provvedimento, oltre a porre i problemi di quantificazione degli oneri evidenziati dalla Commissione giustizia, evidenzi anche la necessità di individuare un'idonea copertura finanziaria. Su tali aspetti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiarando di non avere obiezioni in merito alla richiesta di relazione tecnica avanzata dalla II Commissione, rileva tuttavia che nel provvedimento vi è una contraddizione allorché, da un lato s'intende ridurre la popolazione carceraria, mentre dall'altro si mira da aumentare il personale. Ritiene che dalla relazione tecnica non potranno comunque derivare elementi significativamente nuovi rispetto a quanto già espresso dalla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che vi sia stata un'eccessiva fretta nel licenziare il provvedimento e sottolinea che l'obiettivo è quello consentire, ricorrendo determinate condizioni, la possibilità di scontare la pena a casa anziché in carcere. Osserva come ciò non possa di per se determinare ulteriori costi a carico dello

Pag. 48

Stato ma, al contrario, non potrebbe che determinare una riduzione delle spese. In ogni caso, ritiene necessario trovare una soluzione positiva. Ricorda che la parte più controversa sotto il profilo finanziario, quella relativa all'aumento dell'organico della polizia penitenziaria, è stata comunque stralciata, mentre con riferimento alle disposizioni relative ad altri corpi di polizia, la proposta si muove nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già effettuati attraverso la legge finanziaria. Esprime pertanto la piena disponibilità del proprio gruppo a riconsiderare il parere sul provvedimento alla luce di quanto potrà emergere dalla relazione tecnica. Osserva che, solo dopo la predisposizione della medesima, la Commissione potrà essere in grado di individuare le disposizioni da cambiare. Ricorda tuttavia che, mentre si predispone un piano carceri, con carceri galleggianti, si dovrebbe considerare che vi sono strutture non pienamente utilizzate, come il carcere di Barcaglione nelle Marche, che ospita detenuti solo per il 10 per cento della sua capienza, e che a Rieti vi è un altro istituto penitenziario ancora da inaugurare. Ritiene che la ragione di ciò sia, in definitiva, la carenza di personale e che dal provvedimento in esame potrebbero giungere delle valide risposte in tal senso.

Gioacchino ALFANO (PdL), pur condividendo la richiesta di relazione tecnica, nonché quella di una revisione del parere formulate dalla II Commissione, sottolinea come tale procedura non debba costituire un precedente che incoraggi richieste sistematiche di riesame dei pareri della Commissione. Chiede quindi di procedere con la dovuta cautela.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ricorda che, secondo gli ultimi dati disponibili, i detenuti in carcere in Italia sono oltre 67 mila, a fronte di una capienza complessiva delle carceri italiane di circa 45 mila posti, quindi 22 mila in più del numero massimo. Fa presente inoltre che il costo giornaliero di un detenuto, con riferimento esclusivamente alla sorveglianza ed alla sussistenza del medesimo, ammonta a circa 330 euro al giorno, cui occorre aggiungere le spese sanitarie, nonché quelle relative alla formazione e alla manutenzione straordinaria degli edifici. Sottolinea che talvolta taluni giudizi della Ragioneria generale dello Stato appaiono di difficile comprensione allorché vi sia una conoscenza specifica delle questioni e della situazione reale. In proposito, richiede preventivamente, ove s'intendesse sostenere che, dallo scontare la pena agli arresti domiciliari piuttosto che in carcere non derivino risparmi, che vengano forniti i relativi dati, tenendo conto del richiamato costo per detenuto in carcere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce del dibattito svolto propone di chiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica entro 15 giorni.

La Commissione delibera, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica nel termine indicato dal Presidente.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
C. 3118 e abb.-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione. - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti)

La Commissione riprende l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite sospeso nel corso della seduta odierna.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3118 e abb.-A, recante semplificazione

Pag. 49

dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 2.100, 2.101, 8.100, 8.101, 8.102, 9.100, 12.100, 18.100, 18.101, 19.100, 23-bis.100, 29.100, 29.101, 29.102 e 29.103;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che gli articoli 2 e 3, nell'individuare le funzioni fondamentali di comuni e province, recano un elenco che non coincide con quello contenuto nell'articolo 21, commi 2, 3 e 4, della legge n. 42 del 2009, che, a sua volta, individua, ai fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base ai fabbisogni standard, un elenco provvisorio delle funzioni da finanziare integralmente;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di precisare che:
l'individuazione delle funzioni fondamentali operata dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009 si applica sino al termine del periodo di cui al comma 1, lettera e) del predetto articolo 21, e che, pertanto, gli articoli 2 e 3 troveranno applicazione a partire dall'introduzione del criterio del fabbisogno standard di cui alla medesima legge n. 42 del 2009;
agli articoli 9, 10, 11 e 12, le funzioni attribuite agli enti locali andranno in ogni caso finanziate in conformità ai principi e ai criteri indicati dalla legge n. 42 del 2009;
rilevata la necessità di sostituire il comma 2 dell'articolo 13-bis, che risulta in contrasto con il dettato dell'articolo 19, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo una clausola di invarianza che assicuri la neutralità finanziaria dell'articolo;
rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 interferiscano con l'esercizio di alcune delle deleghe legislative contenute nelle leggi n. 42 e n. 196 del 2009, in quanto hanno ad oggetto materie analoghe e perseguono, talvolta, finalità in parte diverse;
considerato come il capoverso Art. 147-sexies, del comma 2 dell'articolo 29, prevedendo l'introduzione di controlli da parte degli enti locali sugli organismi gestionali partecipati dagli stessi enti locali, appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 21.;
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: A decorrere fino a: articoli 2, 3 e 4, con le seguenti: A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 8, comma 8, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

Pag. 50

all'articolo 9, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 10, introdurre le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trasferimento delle risorse, umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
al comma 2:
a) sostituire le parole: umane, finanziarie e strumentali con le seguenti: umane e strumentali;
b) dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
al comma 4, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all' esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all' esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all' esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 13-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 18, comma 6-bis sostituire le parole: oneri aggiuntivi, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 29, comma 2, sopprimere il capoverso Art. 147-sexies;
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di sopprimere le disposizioni in materia di controlli degli enti locali contenute negli articoli 29 e 30, in ragione di possibili interferenze di tali disposizioni con la delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché con la delega per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.31, 8.32, 9.5, 17.3, 18.3, 18.5, 28.2, 29.16, 29.21, 30.4, 30.5, 30.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 11.01, 017.01, 017.02, 19.04, 27.03, 27.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Pag. 51

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che occorra sopprimere gli articoli 29 e 30 poiché essi sarebbero idonei ad interferire con le deleghe contenute nelle leggi nn. 42 e 196 del 2009, rischiando di pregiudicare l'armonizzazione dei sistemi contabili e quindi ogni attività di controllo, nel caso in cui non si potesse disporre di dati omogenei. Invita quindi il relatore a valutare l'opportunità di formulare apposite condizioni in proposito.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che il provvedimento è stato portato all'attenzione della Commissione per la prima volta nella seduta di giovedì scorso e che quindi, attesa la sua complessità, non è possibile addivenire all'espressione di un parere in tempi così ristretti. Pur comprendendo le argomentazioni svolte dal vice ministro Vegas con riferimento agli articoli 29 e 30, sottolinea la necessità di un idoneo approfondimento, anche al fine di valutare il necessario coordinamento con la legge n. 42 del 2009 e la legge n. 196 del 2009.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur sottolineando l'esiguità del tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, ritiene che non sia comunque necessario addivenire alla soppressione degli articoli 29 e 30. In particolare osserva come l'articolo 30, recando essenzialmente disposizioni relative ai revisori dei conti degli enti locali, non possa essere considerato come stravolgente, rispetto alle finalità delle richiamate leggi n. 42 e n. 196 del 2009. Con riferimento all'articolo 29, rileva che le modifiche proposte si riferiscono a questioni molto specifiche e sono sostanzialmente volte ad una rivisitazione delle scelte effettuate, ormai dieci anni fa, dal testo unico delle disposizioni sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che non incidono in alcun modo sulla contabilità pubblica in generale. Sottolinea come, di fatto, la carta delle autonomie possa essere considerata un aggiornamento del richiamato testo unico alla luce della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Con riferimento alle questioni relative al coordinamento del provvedimento in esame con l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, ricorda che le disposizioni relative alle funzioni fondamentali previste in tale provvedimento entreranno in vigore tra cinque anni. Sottolinea quindi come non vi sia alcuna urgenza oggi, ma come sarebbe stata invece opportuna una riflessione ulteriore, soprattutto sulle funzioni delle province. Nel rilevare come il testo predisposto risulti arraffazzonato, sottolinea come sarebbe preferibile che, anziché aspettare tale lasso di tempo, almeno le disposizioni relative alle funzioni fondamentali possano entrare in vigore non appena siano definiti i costi standard.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci, sottolinea come sia improprio che la Commissione si esprima in un lasso di tempo così breve. Ritiene necessario un ulteriore approfondimento, soprattutto con riferimento agli effetti ed alla tempistica delle innovazioni recate dal provvedimento in esame. Rileva inoltre la necessità di un supplemento di istruttoria, anche in sede tecnica, sui rapporti tra la carta delle autonomie e la legge n. 42 del 2009, con i relativi decreti attuativi in corso di definizione. Sottolinea inoltre che su tutta la materia sta incidendo in maniera molto rilevante la manovra economica recentemente adottata dal Governo con il decreto-legge n. 78 del 2010 che taglia in maniera enorme i finanziamenti degli enti locali. Rileva che alla luce di ciò si potrebbe rischiare di parlare di cose già superate.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che vi sia stata una enfatizzazione eccessiva del provvedimento, che doveva riscrivere i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, rispetto alla sua portata effettiva. Osserva come vi siano contraddizioni e sovrapposizioni sia con la legge n. 42 del 2009 che con la normativa preesistente, senza considerare gli interventi già disposti con la legge finanziaria per il 2010 e con la manovra, attualmente

Pag. 52

all'esame del Senato, di cui al decreto-legge n. 78 del 2010. Ritiene che il provvedimento si sia di fatto molto svuotato, rispetto alle ambizioni iniziali e, con riferimento agli articoli 29 e 30, si ritrova d'accordo con le argomentazioni del viceministro Vegas e sulla necessità di armonizzare il provvedimento rispetto alla normativa preesistente.

Marina SERENI (PD) ricorda che il Partito democratico si era astenuto con riferimento al voto finale sulla legge n. 42 del 2009, anche a fronte dell'impegno, assunto dal Governo e dalla maggioranza, di addivenire ad una rapida approvazione della carta delle autonomie. Sottolinea come sia assolutamente necessario, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, chiarire la ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Ricorda che l'elenco delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 42 del 2009 è da considerarsi provvisorio proprio in attesa dell'approvazione della Carta dalle autonomie, mentre con la proposta di parere del relatore il rapporto è ribaltato. Osserva quindi che sarebbe più serio dire che oggi la Carta non è più utile.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel rilevare come il relatore abbia svolto un lavoro positivo tenendo conto delle esigenze di coordinamento con la legge n. 42 del 2009, in una visione di insieme, sottolinea come sia importante addivenire, nei tempi previsti, all'espressione del parere.

Remigio CERONI (PdL), relatore, alla luce delle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, manifesta la sua disponibilità a riformulare il parere nel senso di richiedere la soppressione degli articoli 29 e 30.

Amedeo CICCANTI (UdC) a nome del gruppo dell'UdC, esprime una posizione fermamente contraria rispetto alla proposta del relatore. Rileva che rimane il differimento dell'entrata in vigore delle nuove funzioni fondamentali tra cinque anni, a prescindere dall'attuazione del federalismo fiscale. Si chiede come faccia la Lega ad accettare una simile soluzione. Ritiene improprio che l'esigenza di coordinamento tra il provvedimento in esame e il federalismo fiscale avvenga attraverso un parere piuttosto che attraverso delle norme ben precise. Ricorda che, con riferimento alla contabilità degli enti locali, permane una situazione di disomogeneità in attesa dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 196 del 2009. Osserva che l'articolo 29, di cui si richiede la soppressione, costituirebbe la risposta adeguata a gestire la fase transitoria in attesa dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 49 della legge n. 196 del 2009. Sottolinea che in mancanza si dovrebbero continuare ad applicare le vecchie regole di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che si tratterebbe comunque di una condizione semplice.

Il viceministro Giuseppe VEGAS suggerisce di richiedere che gli articoli 29 e 30 si applichino solo fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge n. 196 del 2009.

Remigio CERONI (PdL) concordando con la proposta del viceministro Vegas, riformula la proposta di parere (vedi allegato 2).

Massimo VANNUCCI (PD), nel ribadire la necessità di soprassedere al fine di un ulteriore approfondimento, fa presente che nel caso in cui si volesse porre in votazione la proposta di parere, formulata dal relatore, il Partito democratico non parteciperà al voto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur comprendendo le argomentazioni dell'onorevole Vannucci, sottolinea come la Commissione si sia fatta carico di un coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame e quelle recate dalle legge n. 42 e n. 196 del 2009 e pone quindi in

Pag. 53

votazione la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 335 del 10 giugno 2010:
a pagina 46, prima colonna,
le righe dalla quarta alla decima sono soppresse;
dopo la diciassettesima riga, è aggiunta la seguente: «(Rilievi alla X Commissione)»;
alla diciottesima riga, le parole: «articolo 143, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 96-ter, comma 2»;
alla diciannovesima e ventesima riga, le parole: «Parere favorevole con condizione e osservazione» sono sostituite dalla seguente: «Rilievi»;
a pagina 47, prima colonna,
la quarantaduesima riga è soppressa;
la quarantatreesima riga è sostituita dalla seguente: «VALUTA FAVOREVOLMENTE»;
la quarantaquattresima riga è sostituita dalla seguente: «lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:»
a pagina 47, seconda colonna,
all'ottava riga la parola: «con» è sostituita dalla seguente: «formula».