CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 giugno 2010
335.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 10 giugno 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.20.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati (C. 3118 - Governo).
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, relatore, ricorda che il provvedimento, da tempo atteso, riveste particolare rilevanza, in quanto volto a definire il nuovo assetto delle funzioni fondamentali degli enti locali. Il testo, fatto oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente, si compone ora di 28 articoli, quattro dei quali recanti disposizioni di delega legislativa.
Le deleghe riguardano, in particolare, il conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 9), l'adozione della Carta delle autonomie locali (articolo 13), il riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia (articolo 13-bis). Un'ultima delega è finalizzata a razionalizzare le circoscrizioni provinciali (articolo 14).
Circa l'articolo 9, preannuncia che è sua intenzione proporre al Comitato la formulazione di una condizione avente ad oggetto il comma 5, nella parte concernente il ricorso allo strumento della delegificazione, che non appare conforme al modello ordinamentale vigente e di cui non è chiaro se opera immediatamente o è rinviata alla fase di attuazione della delega legislativa ivi prevista.
Relativamente all'articolo 13, osserva che il termine previsto per l'adozione della Carta delle autonomie locali, che dovrebbe riunire in un unico codice le disposizioni statali sugli enti locali, non appare coerente

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con la tempistica complessiva che coinvolge anche le altre deleghe recate dal disegno di legge, una delle quali, segnatamente quella di cui all'articolo 14 sulla razionalizzazione delle province, scade sei mesi dopo il termine per l'emanazione della Carta.
Il medesimo articolo prevede, inoltre, una complessa procedura per l'esercizio della delega conferita al Governo, imperniata su una previa intesa in Conferenza unificata e sulla possibilità che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano due volte sullo schema di decreto legislativo, qualora il Governo non si conformi al parere espresso in prima battuta. Se, da un lato, deve essere espresso apprezzamento per l'introduzione del meccanismo del doppio parere parlamentare, in quanto consente un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed un maggiore coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, la previsione del preventivo accordo tra Governo statale e Giunte regionali sulla stesura del testo rende invece potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari. Si replica quindi un meccanismo che già in precedenti occasioni il Comitato ha valutato con sfavore.
In ordine alla disposizione sul riordino della normativa riguardante il Comune di Campione d'Italia segnala una singolarità discendente dalla formulazione dell'articolo 13-bis. Infatti, il comma 1 dell'articolo sembra contemplare una mera operazione di riordino normativo, priva di effetti sostanziali innovativi. Ne discende che il comma 2, il quale pone a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, sia da interpretare nel senso che gli effetti finanziari a cui si intende fare riferimento siano esclusivamente quelli occorrenti all'elaborazione del previsto decreto legislativo. Auspica che la questione possa essere approfondita anche in sede di Commissione Bilancio, di cui egli è membro, in quanto a suo giudizio il legislatore aveva in mente implicazioni di ordine finanziario di diverso e più significativo genere.

Roberto ZACCARIA, rileva che alcune problematiche evidenziate dal relatore nella sua introduzione sono state anche oggetto di attenzione nel dibattito svolto in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali. In questa sede si sofferma su alcune questioni che attengono specificamente all'uso dell'istituto della delegazione legislativa e che, pertanto, non appaiono esulare dall'ambito delle attribuzioni specifiche del Comitato anche se involgono aspetti di carattere costituzionale.
Desidera innanzitutto richiamare l'attenzione sulla delega prevista dall'articolo 14. Alla luce degli articoli 132 e 133 della Costituzione, la disciplina relativa al mutamento delle circoscrizioni provinciali e alla loro istituzione deve essere stabilita con legge della Repubblica e risulta subordinata all'iniziativa dei Comuni. Il procedimento previsto dall'articolo 14 del disegno di legge, che pure risulta ancorato all'eventuale iniziativa dei Comuni, sentite le Regioni e le Province interessate, non sembra pienamente conforme ai parametri costituzionali. Ciò in quanto, pur essendo i casi di applicazione delle citate disposizioni costituzionali estremamente limitati, il descritto procedimento costituzionale per il mutamento delle province e la loro eventuale soppressione - ipotesi peraltro non esplicitamente prevista dal dettato costituzionale - deve intendersi di per sé incompatibile con l'istituto della delega.
Particolare preoccupazione desta inoltre l'articolo 13, che, ai fini dell'adozione della Carta dell'autonomie, attribuisce al Governo una sorta di «super-delega» mediante due anomali criteri direttivi.
La lettera a) del suddetto articolo prevede, infatti, il «coordinamento sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale». Ritiene incongruo che tale opera di sistematizzazione possa avvenire mediante un coordinamento

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di natura «sostanziale», che di fatto offre massima discrezionalità al Governo nel riscriverne la disciplina.
Ancora maggiori perplessità suscita la lettera c) dell'articolo 13, che prevede quale criterio di delega il «rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale». Sottolinea che un simile criterio direttivo, così formulato, se pur utilizzabile al fine specifico di risolvere antinomie, non possa invece costituire un criterio generale idoneo ad indirizzare il legislatore delegato. Ne consegue che la legge delega conferisce in tal modo massima libertà di intervento alla potestà normativa del Governo, che potrà provvedere alla redazione della Carta in maniera svincolata da qualsiasi parametro riconducibile al quadro normativo primario, fatto salvo l'ovvio limite della generale cornice costituzionale.
Per tali ragioni, ritiene che di tale criticità il Comitato se ne debba fare carico attraverso la formulazione di uno specifico rilievo per la Commissione di merito.

Lino DUILIO, relatore, condivide l'esigenza di porre massima attenzione nel definire gli ambiti ed i limiti dell'esercizio del futuro potere normativo delegato. Si tratta infatti di una questione delicata che, attraverso l'aumento del numero dei decreti legislativi attuativi di deleghe sostanzialmente prive di veri principi e criteri direttivi puntuali ed unitamente all'abuso della decretazione d'urgenza, negli ultimi tempi ha finito per modificare sostanzialmente la ripartizione della competenza legislativa tra Parlamento e Esecutivo.
Condivide pertanto le indicazioni formulate dal collega Zaccaria e segnala che la proposta di parere già si sofferma sulle peculiarità della delega conferita dall'articolo 14, evidenziando come il meccanismo di razionalizzazione delle Province ivi proposto, oltre ad apparire divergente dal modello rinvenibile in Costituzione, risulta anche sul piano pratico di non plausibile realizzazione. Trattandosi peraltro di questione che coinvolge prevalentemente aspetti di merito e di legittimità costituzionale, in quanto tale sottratta allo stretto ambito valutativo del Comitato, ha ritenuto che della relativa problematica potesse darsi conto solo nella parte premissiva del parere.
Concordando infine anche con i rilievi sollevati in ordine all'articolo 13, integra la proposta di parere con una specifica condizione relativa alla genericità dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) della citata disposizione. Al riguardo, data la proporzione preoccupante assunta dai suddetti fenomeni di decretazione e delegazione legislativa, auspica una maggiore consapevolezza nelle aule parlamentari degli effetti che stanno progressivamente maturando.
Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3118 nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta dello scorso 8 giugno, e rilevato che:
esso interviene in materia di organizzazione dello Stato e di funzionamento degli enti territoriali con disposizioni immediatamente precettive, cui si connettono quattro norme di delega finalizzate, rispettivamente, al conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione (articolo 9), all'adozione della Carta delle autonomie locali (articolo 13), al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia (articolo 13-bis) ed alla razionalizzazione delle Province (articolo 14); peraltro, la norma di delega dell'articolo 13 reca anche un'autorizzazione alla delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; a tale contenuto si connette solo indirettamente l'articolo 23-bis, relativo agli uffici di diretta collaborazione dei Presidenti delle Regioni;
esso reca una complessa procedura per l'esercizio della delega relativa alla «Carta delle autonomie locali», imperniata su una previa intesa in Conferenza

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unificata e sulla possibilità che le competenti Commissioni parlamentari si esprimano due volte sullo schema del decreto legislativo, qualora il Governo non si conformi al parere espresso in prima battuta (articolo 13, comma 2); al riguardo, il Comitato valuta favorevolmente le disposizioni che prefigurano il parere parlamentare in due fasi (in sede istruttoria ed in sede di definitiva elaborazione del testo), in quanto ciò costituisce un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega; con riferimento invece alla circostanza che il parere parlamentare consegua alla previa intesa in sede di Conferenza unificata si è invece in passato già rilevato che «la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari» (si richiamano i pareri sul disegno di legge relativo al federalismo fiscale e sulla riforma della contabilità pubblica); inoltre, si segnala che la delega volta alla razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali (articolo 14) risulta subordinata, sia nel suo esercizio che nella possibilità di conseguire gli obiettivi di soppressione di talune Province ad una iniziativa dei comuni che è solo eventuale, cui deve poi conseguire il coinvolgimento delle Regioni (che vengono «sentite» ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione) nonché delle Province interessate (non menzionate dalla citata disposizione costituzionale);
nell'effettuare numerose modifiche della disciplina vigente, il testo del disegno di legge in alcuni casi - ad esempio agli articoli da 2 a 6, l'articolo 8 e gli articoli da 25 a 27 - non effettua un adeguato coordinamento con il TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000); inoltre, talune previsioni concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni si intrecciano con l'articolo 14, commi da 26 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, attualmente all'esame del Senato, in particolare, per quanto riguarda l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni e con l'articolo 5, comma 6, del citato decreto, relativo all'erogazione di indennità e gettoni di presenza a favore di componenti di organi circoscrizionali;
il provvedimento, agli articoli 18 e 19, incide su una disposizione di recente approvazione (l'articolo 2, comma 186, della legge finanziaria 2010, già precedentemente oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 2 del 2010), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
presenta una disposizione che, pur concernendo meccanismi di finanziamento di enti pubblici, opera retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2010 (articolo 17, comma 2);
il testo del disegno di legge, inoltre, adotta talune espressioni imprecise: ad esempio, l'articolo 10 disciplina il trasferimento di funzioni e risorse da un ente locale ad altro ente locale, sulla base di «accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati», senza chiarire il ruolo dell'ente provincia nella stipula degli accordi; l'articolo 29, comma 3, che novella l'articolo 151 del TUEL in materia di controlli negli enti locali, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno «d'intesa», anziché di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze;
il provvedimento utilizza, infine, una formula abrogativa esplicita innominata che, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, andrebbe evitata in quanto «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via

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generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;
il titolo del provvedimento contiene ancora un riferimento agli «uffici territoriali del governo» la cui disciplina - a seguito dell'attività emendativa in Commissione - è trattata in modo assolutamente marginale, così da suggerirne l'espunzione dal titolo; inoltre, l'articolo 9 e l'articolo 13-bis recano una delega al Governo che - ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi - dovrebbe essere segnalata anche nella rubrica dell'articolo;
il disegno di legge presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 9, comma 5 - secondo cui, «in relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni» - sul presupposto che il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, richiede di esplicitare quali siano le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, si chiarisca se la disposizione in commento configuri un'autonoma autorizzazione alla delegificazione (da riformulare dunque nei suddetti termini) ovvero semplicemente autorizzi i decreti legislativi a prevedere l'utilizzo di tale strumento, demandando quindi a questi ultimi la definizione delle modalità concrete di operatività dell'istituto della delegificazione;
all'articolo 11 - secondo cui «il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge» in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione - si chiariscano gli effetti dell'eventuale mancanza della previa intesa, sul presupposto che una siffatta previsione contenuta in una fonte normativa ordinaria non può determinare effetti impeditivi dell'iniziativa legislativa governativa (né ovviamente di quella di altri titolari del potere di iniziativa legislativa) e che dunque, al pari della previsione di un termine di dodici mesi, essa opera solo sul piano delle modalità di svolgimento del procedimento endogovernativo (ed è eventualmente surrogabile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997); al riguardo, dovrebbe altresì valutarsi la portata normativa dei commi 2 e 3 dell'articolo

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in commento, che non pongono vincoli legislativi rafforzati rispetto alla fonte legislativa prevista dall'articolo 11, comma 1, trattandosi di fonti pari ordinate;
all'articolo 13, comma 1 - che indica tra i principi e criteri direttivi della delega concernente l'adozione della «Carta delle autonomie» il «rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale» (lettera c) del comma 1) - si valuti l'esigenza di esplicitare i suddetti principi;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 19, comma 1 - secondo cui «a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni» - si chiarisca il momento in cui opera la soppressione del consorzio nell'ipotesi in cui il rinnovo dei diversi consigli comunali avvenga in tempi sfalsati; in proposito, dovrebbe anche precisarsi se il meccanismo di successione dei Comuni nei rapporti giuridici degli enti soppressi avvenga pro-quota o secondo altri criteri.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 13-bis - che indicando come principi e criteri direttivi della delega finalizzata al riordino della normativa riguardante il comune di Campione d'Italia quelli di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 nonché il «mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti», sembra configurare una mera opera di riordino priva di essenziali elementi innovativi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata della disposizione del comma 2, che appare invece prefigurare oneri connessi all'attuazione della delega (posti a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3, comma 1, lettera a) - che indica tra le funzioni fondamentali delle Province «la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni» - dovrebbe verificarsi se, anche in questo caso, vada inserita la specificazione secondo cui si tratta delle funzioni «spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa», in analogia con quanto la Commissione di merito ha inteso precisare all'articolo 2, comma 1, lettera a) in riferimento alle funzioni dei Comuni, in una logica di differenziazione con le competenze regionali in materia;
all'articolo 13, comma 1 - che attribuisce la delega per la redazione della «Carta delle autonomie locali», al fine di raccogliere in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare la scadenza della relativa delega successivamente alle altre deleghe previste dal disegno di legge, in modo che si possa tenere conto, nella redazione del codice, di tutti i decreti legislativi emanati ai sensi del disegno di legge stesso mentre, nella formulazione attuale, essa scade dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge e dunque anteriormente rispetto al termine previsto per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle Province (24 mesi);
al comma 2 del medesimo articolo 13 - volto a prevedere il secondo parere da parte delle Commissioni competenti solo qualora il Governo «non intenda conformarsi al parere parlamentare» - dovrebbe valutarsi se non sia preferibile riformulare la disposizione prevedendo l'espressione di un doppio parere sic et simpliciter, senza condizionarlo al mancato rispetto dei rilievi espressi nel primo parere (anche per superare la difficoltà derivante dal fatto che ad esprimersi sono più organi parlamentari, che possono assumere posizioni diverse e muovere quindi rilievi tra loro potenzialmente contrastanti);

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all'articolo 29, comma 1 - che riscrive l'articolo 49 del TUEL in materia di «pareri dei responsabili dei servizi» - dovrebbe verificarsi se la responsabilità amministrativa e contabile connessa all'espressione dei pareri che è prevista dal comma 3 del nuovo articolo 49 debba riguardare «i soggetti di cui al comma 1» o debba estendersi anche ai soggetti di cui al comma 2, essendo anch'essi tenuti ad esprimere pareri;
al comma 2 del medesimo articolo 29 - che introduce nel TUEL, tra gli altri, l'articolo 147-ter, che sembrerebbe prevedere la funzione di controllo strategico unicamente negli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - dovrebbe precisarsi se i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non vi siano tenuti ovvero se debbano effettuare tale controllo necessariamente in forma associata».

Il sottosegretario Aldo BRANCHER evidenzia come il disegno di legge, nel testo deliberato dalla Commissione Affari costituzionali, costituisca il frutto di un intenso lavoro parlamentare, finalizzato a definire un assetto normativo organico nella materia delle autonomie. Ricorda altresì che, nelle more della sua presentazione e del suo esame parlamentare, talune necessità contingenti hanno indotto il Governo ad anticipare alcuni suoi contenuti in altri strumenti normativi, quali la legge finanziaria per il 2010, il decreto-legge n. 2 del 2010 e, da ultimo, il decreto-legge n. 78 del 2010, attualmente in fase di conversione al Senato.
Ribadisce in ogni caso la volontà di pervenire ad un sistematico coordinamento delle disposizioni vigenti del TUEL e di altre fonti normative comunque riguardanti gli enti locali, avvalendosi della delega che l'articolo 13 conferisce al Governo per l'emanazione della Carta delle autonomie.
A tal proposito, segnala che il procedimento di adozione dei decreti legislativi, che è ricalcato - seppur con alcune varianti - sul modello della legge n. 42 del 2009, appare del tutto idoneo a far fronte alla impegnativa operazione di coordinamento, di adeguamento al testo costituzionale e di armonizzazione che si propone. Peraltro, la prima applicazione della procedura di attuazione della delega della legge n. 42 del 2009 - il cosiddetto federalismo demaniale - ha dimostrato come il Parlamento sia messo pienamente in condizione di intervenire sul testo, all'interno di una costruttiva dialettica con il Governo.
Con riferimento ad alcune questioni di coerenza normativa ed ordinamentale segnalate dal relatore, chiarisce che le disposizioni contenute nell'articolo 9 del testo autorizzano il Governo a procedere immediatamente con la delegificazione per la riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare a semplificare le strutture amministrative, in conseguenza dei contenuti dei decreti legislativi attuativi della delega prevista nel medesimo articolo. Le norme generali regolatrici della materia sono le medesime che presiedono all'emanazione dei suddetti decreti legislativi: infatti il risultato della semplificazione delle strutture e di riduzione delle piante organiche si propone come immediata conseguenza dell'operazione realizzata nell'ambito della delega di cui all'articolo 9.
Con riferimento invece all'articolo 18, comma 5, in tema di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale, a proposito del quale si rileva una sovrapposizione tra il provvedimento in esame ed il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conferma che la volontà del Governo è quella di procedere nel senso indicato dall'articolo 5, comma 6, del citato decreto-legge, il quale sopprime, per i consiglieri circoscrizionali, ogni gettone di presenza.
In merito ai consorzi fra enti locali di cui all'articolo 19, reputa che la formulazione contenuta nel testo sia adeguata a fronteggiare il fenomeno. Ricorda, inoltre,

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come analoga formulazione sia stata accolta anche nel decreto-legge n. 2 del 2010.
Nel complesso, dunque, il Governo, nella consapevolezza che vi sono talune esigenze di coordinamento fra il testo in esame e gli altri provvedimenti normativi, ritiene che le stesse troveranno compiuta e definitiva sistemazione in sede di redazione della Carta delle autonomie locali.

Roberto ZACCARIA ringrazia il Governo per i chiarimenti forniti, rilevando come il rappresentante dell'Esecutivo abbia toccato un problema fondamentale, ammettendo che su questa materia si è intervenuti quasi contemporaneamente con ben quattro provvedimenti diversi e non coerenti. Ciò conferma che le vere scelte normative sono affidate alla Carta delle autonomie, sulla base di principi e criteri di delega di cui ribadisce il carattere eccessivamente generico.

Antonino LO PRESTI, presidente, registra con favore i puntuali chiarimenti del rappresentante del Governo e l'impegno a tener conto delle indicazioni del Comitato per il miglioramento del testo. Invita al riguardo il Governo a esprimere una propria valutazione anche sul rilievo formulato con riferimento all'articolo 11.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER rileva che il meccanismo della previa intesa di cui all'articolo 11 dovrà operare analogamente a quanto dispone il successivo articolo 13 che esplicitamente, per il caso di mancata intesa, richiama la procedura definita, in termini generali, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.10.