CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

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La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta di martedì 8 giugno 2010.

Maino MARCHI (PD) esprime apprezzamento per i contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, che supera le perplessità espresse nella seduta di ieri in ordine ai possibili oneri che potrebbero derivare dall'avvio degli sportelli unici negli enti locali che attualmente ne siano sprovvisti. Rileva, infatti, che la relazione tecnica chiarisce come per gli enti locali già provvisti di uffici per la gestione degli sportelli unici non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre gli enti locali privi di tali uffici potranno avvalersi della facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 112 del 2008. Concorda, pertanto, con la proposta di parere presentata nella seduta di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, conferma la proposta di parere formulata nella seduta di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 8 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che non sono state presentate proposte emendative. Informa che in data 27 maggio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame il decreto ministeriale del 13 maggio 2010 con il quale, in attuazione del decreto-legge, e secondo le modalità concordate nel Loan Facility Agreement, è stata disposta l'erogazione di un prestito in favore della Grecia per l'importo lordo di circa 2 miliardi e 921 milioni di euro. Fa presente che l'erogazione del prestito avverrà mediante anticipazione di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul relativo capitolo di spesa, sarà effettuata, previo reperimento dei fondi tramite emissioni di debito pubblico, entro il termine di 90 giorni dal pagamento. All'uopo, sottolinea l'importanza delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione informale del dottor Fabio Panetta, Capo del Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria della Banca d'Italia, svoltasi nella seduta di ieri. Nel ricordare il parere della Commissione esteri, già richiamato nella seduta di ieri, fa presente che anche il Comitato per la legislazione ha sollevato analoghi rilievi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, al fine di attendere che anche le altre Commissioni possano esprimere i pareri di propria competenza.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, con lettera in data 3 giugno 2010, il Presidente della Camera ha comunicato

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che il presidente del Gruppo parlamentare del Partito democratico, con lettera del 1o giugno 2010, ha chiesto alla Presidenza della Camera di sollecitare il Governo a presentare alle Camere, con riferimento al vigente Documento di programmazione economico-finanziaria, la nota di aggiornamento prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in relazione dei contenuti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica il cui disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato. All'uopo, fa presente che il Presidente della Camera, con la citata lettera, rimette alla Commissione lo svolgimento degli opportuni approfondimenti sugli aspetti di carattere ordinamentali della questione posta, alla luce del mutato quadro normativo stabilito dalla citata legge n. 196 del 2009 ed in relazione ai contenuti del provvedimento d'urgenza presentato al Senato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel sostenere la richiesta formulata dal presidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, ribadisce la richiesta di dare coerente attuazione a norme approvate, in maniera condivisa, dal Parlamento. Ringrazia comunque il presidente per aver portato la questione all'attenzione della Commissione. Chiede che il Governo chiarisca in che tempi intende rispondere alla questione sollevata ed auspica l'adozione da parte della Commissione delle iniziative più opportune.

Lino DUILIO (PD), nel sottolineare la rilevanza della lettera inviata al Presidente della Camera dal Presidente del gruppo parlamentare del Partito democratico, che pone importanti questioni relative all'attuazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, evidenzia che il Presidente ha trasmesso tale lettera alla Commissione bilancio non per mera conoscenza, ma al fine di acquisire le sue valutazioni sugli aspetti di carattere ordinamentale della questione posta alla luce del mutato quadro normativo stabilito dalla legge n. 196 del 2009. Nel ricordare come una lettera di analogo tenore sia stata trasmessa anche dal Presidente del gruppo parlamentare del Partito democratico presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come la Relazione unificata sull'economia e la finanza trasmessa alle Camere all'inizio del mese di maggio contenga dati previsionali e programmatici in materia di economia e finanza pubblica che andrebbero verificati alla luce delle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, che reca una manovra triennale che nel periodo di riferimento determina un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 25 miliardi di euro. Al riguardo, nel rilevare come, in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008, si fosse evidenziato come si fosse realizzata una manovra triennale di messa in sicurezza dei conti pubblici del nostro Paese, mentre già nel 2010 si rende necessario adottare una nuova manovra di carattere triennale, osserva come un intervento così significativo sui conti pubblici non possa realizzarsi in assenza di un aggiornamento del quadro previsionale e programmatico che chiarisca i complessivi effetti economici e finanziari del decreto-legge. Ritiene, pertanto, necessario che, prima dell'avvio dell'esame del decreto-legge, la Camera sia posta in condizione di esaminare in modo documentato la cornice economica e finanziaria nella quale si inserisce il provvedimento, che auspica non sia oggetto di una blindatura, che impedisca a questo ramo del Parlamento di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni.

Gioacchino ALFANO (PdL) nel ricordare che ci si trova di fronte alla prima attuazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, con le inevitabili conseguenze di ciò, ritiene comunque utile la presentazione della nota di aggiornamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, invita il rappresentante del Governo ad effettuare un'ulteriore valutazione in ordine

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all'opportunità di trasmettere al Parlamento la Nota di aggiornamento prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, osservando che sulla base del tenore letterale di tale disposizione la trasmissione sembrerebbe dovuta. Preannuncia, pertanto, che invierà una lettera al Presidente della Camera per rappresentargli i contenuti del dibattito svoltosi nella seduta odierna.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.
C. 3241.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca norme volte ad introdurre una più organica disciplina per i cittadini italiani che prestano servizio in qualità di dipendenti delle organizzazioni internazionali e che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Ricorda che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo originario. Con riferimento agli articoli 1 e 2, relativi al riconoscimento del ruolo svolto dai cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali, ritiene preliminarmente necessario escludere che il riconoscimento della funzione pubblica internazionale possa determinare i presupposti per l'attribuzione di benefici suscettibili, anche indirettamente, di determinare oneri per la finanza pubblica. Rileva altresì la necessità di acquisire elementi di valutazione in merito agli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato che potrebbero derivare dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco dei funzionari internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dalla istituzione e dal funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 5. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento del Governo sulla tipologia delle attività di promozione che la Repubblica dovrebbe porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, allo scopo di escludere l'insorgenza di eventuali effetti finanziari. Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di formazione e promozione ritiene necessario acquisire elementi in merito alle modalità concrete di attuazione delle disposizioni in esame, allo scopo di verificare se dalle stesse possano derivare effetti onerosi a carico del bilancio dello Stato. Riguardo all'articolo 5, recante disposizioni in materia di aspettativa del lavoratore coniuge di un funzionario internazionale, rileva che, per quanto attiene al collocamento in aspettativa di dipendenti pubblici, i commi 1 e 2 non escludono espressamente il diritto al trattamento economico. Andrebbe quindi acquisita conferma che il rinvio alla legge n. 26 del 1980, recato dal comma 5, sia idoneo ad escludere l'eventualità che il periodo di aspettativa possa ritenersi utile ai fini stipendiali e previdenziali. Per quanto attiene alla possibilità, prevista dall'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, espressamente richiamata dall'articolo in esame, che l'amministrazione interessata proceda ad assunzioni nel periodo di aspettativa e che il dipendente coniuge di un funzionario internazionale, cessato il medesimo periodo, possa rientrare in soprannumero nel ruolo di provenienza, si osserva che le limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di assunzioni dovrebbero risultare idonee ad evitare l'insorgere di oneri. Sul

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punto, ritiene, comunque, necessario acquisire una conferma dal Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiara di condividere le osservazioni del relatore in merito alla presenza di profili di onerosità di talune disposizioni, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'istituzione, la tenuta dell'elenco dei funzionari internazionali, nonché l'istituzione e il funzionamento della commissione interministeriale. In particolare, ritiene che la previsione relativa all'istituzione di una commissione interministeriale determini oneri non quantificati e non coperti derivanti dal suo funzionamento, rilevando, comunque, come tale istituzione si ponga in contrasto con i recenti interventi normativi rivolti al contenimento della spesa per gli organismi collegiali operanti presso le amministrazioni pubbliche. Relativamente ai chiarimenti concernenti la sostenibilità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, delle attività di promozione e di formazione dei funzionari internazionali, ritiene che opportune informazioni, necessarie per la quantificazione degli oneri e per la verifica della sostenibilità finanziaria del provvedimento, dovranno essere acquisite presso il Ministero degli affari esteri. In ordine alle osservazioni concernenti la non espressa esclusione, nell'articolo 5, comma 1, del diritto al trattamento economico durante il periodo di aspettativa ivi previsto, ritiene necessario specificare nella disposizione che il relativo periodo non è utile ai fini del trattamento economico, di previdenza e quiescenza. In ogni caso, circa la durata massima del periodo di aspettativa, fissata in cinque anni, pur condividendo l'opportunità di fissare un limite massimo di durata, osserva che la disposizione determinerebbe disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla legge n. 26 del 1980, che lega la durata del periodo di aspettativa al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Per quanto concerne poi le assunzioni, rappresenta che, in virtù delle disposizioni limitative delle assunzioni previste della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni, le stesse possono essere effettuate sulla base di una percentuale delle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Pertanto, non ritiene condivisibile la coesistenza di facoltà di assunzione non connesse a tale regola di carattere generale. In proposito, per il personale della scuola, che non è interessato dalle limitazioni delle assunzioni previste dalla vigente normativa, fa presente tuttavia che detto personale allo stato attuale è oggetto di un rilevante processo di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con effetti riduttivi delle relative dotazioni organiche. Pertanto, ritiene che l'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, espressamente richiamato dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, che consente la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare il posto ai fini delle assunzioni nel caso di aspettative risulti in soprannumero, potrebbe determinare una riduzione delle economie previste dal comma 6 del citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In definitiva, ritiene necessario che l' Amministrazione competente fornisca elementi circa la sostenibilità delle attività ivi previste nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili, nel testo del provvedimento sia aggiunta alla fine una clausola di invarianza finanziaria volta a precisare che le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dalla presente legge devono essere svolti dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) nel rilevare l'opportunità che la Commissione svolga un ruolo maggiormente dinamico, ritiene

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che andrebbe avanzata una formale richiesta di relazione tecnica. Sottolinea come sarebbe in ogni caso opportuno che si chiarisse come tali fattispecie sono regolamentate negli altri Paesi europei.

Antonio BORGHESI (IdV), nel concordare con il collega Vannucci sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, esprime riserve sul contenuto di talune disposizioni, dichiarando di non comprendere la ragione per la quale si renda necessaria l'istituzione di un elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. Parimenti, non ritiene necessarie le disposizioni dell'articolo 4 che attribuiscono ai funzionari iscritti in tale elenco titoli di merito ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, dal momento che i singoli bandi di concorso già potrebbero disporre - e, probabilmente, già dispongono - il riconoscimento di tali titoli di merito.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ritiene che il Governo abbia già fornito sufficienti elementi e che non sia strettamente necessaria una relazione tecnica, ma solo un ulteriore approfondimento, ad esempio con riferimento all'elenco dei funzionari internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché alla istituzione e dal funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 5, rispetto ai quali si potrebbe precisare che entrambe le disposizioni dovranno essere attuate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri. Anche con riferimento alla posizione del coniuge, a sua volta dipendente pubblico, che ottenga l'aspettativa per seguire l'altro coniuge all'estero, ritiene che sia opportuno specificare meglio che tale situazione non dà luogo alla corresponsione di assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza. Con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, relativamente alla possibilità di considerare, ai fini dell'eventuale partecipazione a concorsi pubblici, il servizio prestato all'estero, ritiene che esse siano estranee alla competenza della Commissione ed attengano a profili nell'esclusiva competenza della Commissione di merito. In definitiva propone un breve rinvio al fine di approfondire tali questioni ed addivenire alla stesura del parere, evitando di bloccare l'iter del provvedimento con una richiesta di relazione tecnica.

Maino MARCHI (PD), pur rilevando che solo a seguito dell'approvazione dell'auspicata riforma regolamentare sarà possibile darà piena attuazione alle disposizioni della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che pongono le basi per l'estensione dell'obbligo di predisposizione della relazione tecnica, ritiene, comunque, che sia buona norma acquisire una relazione tecnica ogniqualvolta venga esaminato un provvedimento che presenti effetti finanziari apprezzabili. Non condivide, pertanto, le osservazioni del relatore in ordine al rischio di rallentare l'attività legislativa, rilevando che, in presenza di provvedimenti privi di rilevanti effetti finanziari, la relazione tecnica sarà necessariamente estremamente snella, ma, comunque, potrà corroborare con dati tecnicamente verificabili i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, sottolineando come il provvedimento risponda alla giusta finalità di dare un sostegno ai cittadini italiani che intendano intraprendere una carriera nell'ambito delle Organizzazioni internazionali, nonché l'importanza stessa di avere funzionari italiani in tale ambito, alla luce della discussione ribadisce la sua disponibilità ad un rinvio alla prossima settimana per addivenire alla stesura di una proposta di parere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.35.

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ATTI COMUNITARI

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.
COM(2010)53 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, comunica che il 15 febbraio la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. La proposta di regolamento, che segue la procedura di consultazione, è attualmente all'esame della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo ed il suo esame in sede plenaria è previsto per la sessione del 5 luglio 2010. Come evidenziato nella relazione illustrativa e nelle premesse della proposta di regolamento, l'intervento normativo è motivato dall'esigenza di rafforzare il quadro della governance per le statistiche di bilancio, al fine di minimizzare il rischio della comunicazione alla Commissione di dati scorretti o inesatti. Si tratta di un tema di grande rilevanza, come conferma il fatto che anche altri parlamenti e camere nazionali ne hanno avviato l'esame ai fini dell'espressione di indirizzi per i rispettivi Governi e per la formulazione di osservazioni direttamente alle Istituzioni dell'Unione europea. In particolare, la proposta è all'esame della House of Commons, del Parlamento portoghese, delle camere basse ceca e polacca. Le due camere del Parlamento tedesco hanno già concluso l'esame, rispettivamente a maggio il Bundestag e a marzo il Bundesrat. Rileva quindi che la legislazione dell'Unione europea già disciplina specificamente la qualità delle statistiche di bilancio ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi mediante il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità, il cosiddetto SEC 95, e il regolamento (CE) n. 479/2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Questi provvedimenti attribuiscono alla Commissione europea, o meglio al suo ufficio statistico, Eurostat, la supervisione della qualità dei dati di bilancio notificati dagli Stati membri. In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009 dispone che la Commissione ed Eurostat valutino periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti del settore delle amministrazioni pubbliche su cui tali dati si basano. Quanto al contesto che ha sollecitato l'intervento normativo, la relazione illustrativa allegata alla proposta di regolamento ricorda come già a seguito del primo «caso greco» nel 2004, con il regolamento (CE) n. 2103/2005, siano state introdotte misure finalizzate a migliorare la trasparenza delle statistiche relative alla procedura per i disavanzi eccessivi e a rafforzare, a tal fine, le competenze di Eurostat in materia di qualità dei dati. Il regolamento non impone, tuttavia, agli Stati membri l'obbligo generale di consentire alla Commissione e a Eurostat l'accesso a tutte le informazioni richieste allo scopo di valutare la qualità dei dati, come invece la Commissione stessa aveva prospettato nella sua proposta originaria. La Commissione rileva, tuttavia, che le criticità esistenti in ordine alla qualità dei dati statistici rilevanti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, come dimostrato dalle statistiche del disavanzo e del debito

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pubblici notificate dalla Grecia nell'ottobre 2009. In quella occasione, nell'ambito della trasmissione di informazioni necessarie al monitoraggio dei conti pubblici, le autorità greche rivedono i dati sul deficit del 2008, che passa dal 5 al 7,7 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, rivedendo anche le stime per il 2009, con un consistente incremento dell'indebitamento netto che passa dal 3,7 al 12,5 per cento del prodotto interno lordo. La proposta della Commissione intende, quindi, colmare le carenze sopra richiamate, e si basa su due pilastri: da un lato, si prevedono visite statistiche regolari più frequenti e accurate nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e, dall'altro, quando una valutazione basata sul rischio identifica problemi specifici e significativi, si prevede la possibilità per Eurostat di effettuare visite metodologiche addizionali. Quanto al primo profilo, si prevede la possibilità per Eurostat di consultare tutta la documentazione pertinente ottenendone una copia, se disponibile anche elettronica, o in loco, e di disporre di ogni informazione pertinente. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, fornire ad Eurostat, con la massima sollecitudine possibile, l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, con particolare riferimento a informazioni provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica. Per quanto attiene alle visite metodologiche, esse saranno intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi, e vengono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati. Per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche, gli Stati membri, su richiesta di Eurostat, forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, di cui deve essere redatto un apposito elenco da parte delle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici. Gli Stati membri dovranno, poi, adottare tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche, che possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari di Eurostat l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo ad Eurostat. Gli Stati membri dovranno adottare, infine, misure efficaci, proporzionate e dissuasive affinché i funzionari preposti alla trasmissione ad Eurostat dei dati effettivi e dei relativi conti pubblici agiscano in piena responsabilità e nel rispetto dei seguenti principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tale regolamento richiede che le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse nel rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, nonché che venga rispettato il segreto statistico e il favorevole rapporto tra costi e benefici. Per quanto attiene all'iter del provvedimento, ricordo che il 31 marzo 2010 la Banca centrale europea, nel quadro delle competenze consultive

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che le sono attribuite espressamente dagli articoli 127 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha approvato un parere favorevole sulla proposta di regolamento, sottolineando che essa rappresenta un passo molto importante verso il miglioramento della qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Più specificamente, con riferimento al testo del provvedimento, la Banca centrale europea ritiene che sarebbe è molto importante che gli Stati membri consentano ad Eurostat di accedere a tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della qualità dei dati, sottolineando che sarebbe opportuno redigere una lista più dettagliata, ma non esaustiva, della tipologia di informazioni che possono essere richieste. La Banca Centrale Europea ritiene, inoltre, che si potrebbe chiarire in quali casi siano necessarie visite metodologiche, ad esempio nel caso di frequenti e corpose revisioni di dati, aggiustamenti di stock-flussi persistenti e non motivati, nonché problemi irrisolti relativi ad aspetti metodologici. La Banca centrale europea ritiene che la definizione di «disavanzo (o avanzo) pubblico» nel regolamento (CE) n. 479/2009 dovrebbe essere allineata agli standard statistici internazionali. Pertanto, la Banca centrale europea propone di utilizzare il disavanzo rilevato dai conti nazionali per la procedura per i disavanzi eccessivi, come già avvenuto nei primi anni di utilizzo di tale procedura. In sostanza la Banca centrale europea sembra prospettare l'esigenza che i dati previsionali sul disavanzo e sul debito debbano essere coerenti non soltanto con le previsioni risultanti dalle ultime decisioni in materia di bilancio, ma anche con i consuntivi periodici che affluiscono ai singoli Stati nelle more della trasmissione dei dati. Ciò comporterebbe, ad avviso della Banca centrale europea, l'ulteriore vantaggio di incrementare la trasparenza del processo di informazione, dal momento che, escludendo dal disavanzo utilizzato per la procedura per i disavanzi eccessivi, i flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, i dati sul disavanzo stesso diverrebbero meno suscettibili di manipolazioni condotte attraverso complesse operazioni finanziarie. La Banca centrale europea propone, poi, al fine di migliorare la qualità dei dati, di assicurare che la compilazione dei dati di previsione sia basata sulle informazioni il più possibile aggiornate, utilizzando a tale scopo i risultati mensili o trimestrali laddove disponibili. Per la Banca Centrale Europea, dovrebbe poi essere concesso ad Eurostat più tempo per verificare i dati, estendendo da tre settimane, come ora previsto, a quattro il termine a sua disposizione per fornire i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico. L'estensione di tale periodo, tuttavia, necessita anche di un'anticipata trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di non intralciare le procedure amministrative, inclusa, ad esempio, la preparazione dei rapporti sulla convergenza, nelle quali tali dati sono impiegati. Pertanto, la Banca centrale europea propone di anticipare, in futuro, i termini per le segnalazioni. In generale, credo che l'esame della proposta di regolamento potrebbe costituire l'occasione per una più ampia riflessione sui temi relativi alla qualità dei dati statistici, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione dei dati stessi con specifico riferimento ai bilanci degli enti pubblici e degli enti territoriali, nonché alla verifica delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Si tratta di temi di grande rilevanza sistematica che sono, tra l'altro, affrontati espressamente nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica e nella legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, che prevedono, tra l'altro, due importanti disposizioni di delega legislativa relative all'adozione di regole contabili uniformi volti a garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e stabiliscono che le Commissioni bilancio di Camera e Senato possano adottare intese volte a promuove attività, da svolgere anche in forma congiunta, di analisi delle metodologie seguite dal Governo per l'elaborazione degli andamenti

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tendenziali di finanza pubblica e delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica. Non è peraltro una questione di esclusivo interesse nazionale. Anche in sede europea, infatti, è stata recentemente sottolineata l'esigenza di una armonizzazione tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione al fine di migliorare l'allocazione delle risorse e di garantire una maggiore trasparenza e leggibilità dei conti europei. In questo contesto, ritiene, quindi, che, oltre all'audizione di rappresentanti dell'ISTAT, già deliberata dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrebbe essere utile procedere anche all'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nel ritenere che le decisioni in ordine ad ulteriori audizioni da svolgere potranno essere assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.
Atto n 213.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente, in relazione ai possibili effetti degli incrementi tariffari connessi al meccanismo di ripartizione dei costi, che il Gestore dei servizi energetici consente l'anticipazione dei servizi di stoccaggio ai soggetti investitori durante il periodo di realizzazione degli stessi, e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni. I servizi comprendono per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e già assegnata, la possibilità di stoccare il gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. In proposito, precisa che tali servizi sono forniti dal Gestore dei servizi energetici che può avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto e che i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici i rispettivi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas a sconto, in regione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio. Osserva, poi, che gli oneri relativi all'anticipazione dei benefici ai soggetti investitori, detratta una partecipazione significativa del soggetto che si impegna alla realizzazione di 4 miliardi di metri cubi di stoccaggio, sono fatti valere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento in capo a tutti i clienti. Al riguardo, precisa che l'incremento attesa della tariffa di trasporto, che incidi per meno del 10 per cento sul prezzo finale del gas, principalmente determinato dal valore dell'approvvigionamento della materia prima, dovrebbe essere minimo. Evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, è prevista una successiva compensazione di quanto anticipato attraverso le tariffe di distribuzione, ed infatti, per garantire la restituzione di quanto anticipato dai clienti finali - e quindi anche

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dagli enti della pubblica amministrazione - che non hanno beneficiato inizialmente delle misure introdotte, lo schema di decreto prevede nel momento dell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, una restituzione tramite la riduzione dei corrispettivi di distribuzione. In particolare, lo schema di decreto prevede che i diritti all'utilizzo della nuova capacità di stoccaggio in capo ai soggetti investitori che hanno avuto un'anticipazione degli effetti degli stoccaggi, siano ridotti di una quota pari al 10 per cento a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto si è avvalso delle anticipazioni. Osserva, quindi, che i servizi corrispondenti a detta quota sono offerti per il medesimo periodo al mercato secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione, rilevando che il gettito derivante dall'applicazione di detti corrispettivi è destinato a copertura dei costi di distribuzione applicati ai clienti finali. Osserva, inoltre, che se gli enti pubblici si approvvigioneranno per la fornitura di gas sul mercato libero, otterranno un prezzo di acquisto dipendente dalle loro capacità contrattuali, che potrebbe non risentire in modo diretto della variazione delle tariffe di trasporto, ma dell'andamento del mercato. Fa presente, infatti, che, laddove gli stessi enti rimangano in servizio di maggior tutela, continueranno ad ottenere le condizioni economiche stabilite ed aggiornate trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alla pari di tutti i clienti domestici. Da ultimo, ricorda che le misure previste dallo schema del decreto produrranno effetti, quali una maggiore concorrenzialità ed un incremento della liquidità del mercato all'ingrosso, di cui potrà beneficiare l'intero mercato del gas, e quindi tutti i clienti finali.
Quanto agli eventuali riflessi finanziari dei meccanismi sugli squilibri di bilancio del Gestore dei servizi energetici, osserva che il ruolo previsto per il Gestore dei servizi energetici, quale anticipatore degli effetti conseguenti la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ai soggetti investitori, non determina alcun riflesso finanziario sull'equilibrio di bilancio del Gestore di servizi energetici. Rileva, infatti, che l'articolo 9 prevede che gli oneri necessari perché il Gestore dei servizi energetici possa fornire i servizi di stoccaggio ai soggetti investitori sin da subito, e, quindi, prima che la nuova capacità di stoccaggio sia realizzata, saranno fatti valere sui corrispettivi per il servizio di trasporto applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas. Ritiene, pertanto, che non sia possibile ipotizzare alcun impatto sul bilancio del Gestore dei servizi energetici. Osserva, inoltre, che poiché il Gestore dei servizi energetici fornisce i servizi aggregando le richieste dei soggetti investitori, può ottimizzare le operazioni di fornitura del servizio di stoccaggio, contenendo l'onore complessivo, avvalendosi della partecipazione, nell'erogazione dei servizi o tramite compensazione economica, dei soggetti obbligati allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. Precisa, in ogni caso, che la corresponsione ai soggetti investitori dell'anticipazione degli effetti derivanti dalla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio dovrà, comunque, garantire l'allineamento temporale per il Gestore dei servizi energetici con la disponibilità degli importi relativi, sottolineando come la norma è volta a garantire la totale neutralità economica e finanziaria rispetto al bilancio del Gestore dei servizi energetici. Quanto ai compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, precisa che i compiti di vigilanza e controllo assegnati all'Autorità in relazione alle misure introdotte con il decreto rientrano tra quelli stabiliti dalla normativa vigente, e, in particolare, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha istituito l'Autorità stessa. Ricorda, inoltre, che l'Autorità per l'energia elettrica, non percepisce alcun finanziamento pubblico né grava in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto il suo finanziamento è posto in carico agli operatori economici regolati dei settori dell'energia elettrica e del gas. Per quanto attiene alle modalità di calcolo e di destinazione dei contributi

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compensativi per il mancato uso alternativo del territorio, precisa che la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 4, è esclusivamente relativa alla nuova capacità di stoccaggio realizzata a seguito dell'attuazione del provvedimento, mentre invece il contributo relativo alla capacità già esistente rimane disciplinato dall'articolo 2, commi 558 e 559 della legge n. 244 del 2007. Conferma, pertanto, che non vi sono effetti finanziari, in quanto gli importi dei contributi compensativi per le nuove capacità che saranno realizzate, invece che essere ripartiti dalla regione tra tutti i comuni confinanti con quelli sede della nuova infrastruttura di stoccaggio, saranno assegnati unicamente ai comuni dove ha sede l'infrastruttura. Osserva, poi, che la nuova previsione corregge per la nuova capacità la disposizione attuale prevedendo una più equa assegnazione dei contributi, eliminandone l'assegnazione ai comuni confinanti, che non avendo l'occupazione di territorio non subiscono eventuali impatti territoriali negativi derivanti dall'attività di stoccaggio. Relativamente alla richiesta di elementi di valutazione in ordine ai riflessi della nuova disciplina rispetto all'adempimento degli impegni derivanti dal Patto di stabilità interno, osserva che l'importo totale ad oggi corrisposto dalla regione ai comuni confinanti con quelli sede dell'infrastruttura è minimo e che, rimanendo invariata l'assegnazione dei contributi per le capacità di stoccaggio esistenti, non vi saranno riflessi sul Patto di stabilità interno. Rileva, peraltro, che l'intera assegnazione del contributo al comune sede dell'infrastruttura, e la destinazione del 60 per cento dello stesso a cittadini ed imprese presenti nella stessa realtà territoriale, consentirebbe effettivamente di poter compensare il mancato uso alternativo del territorio.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel ricordare che le disposizioni della finanziaria 2008 richiamate dal vice ministro Vegas sono il frutto di una comune azione parlamentare al Senato, sottolinea tuttavia che permangono, malgrado i chiarimenti forniti dal vice ministro, taluni dubbi. Fa riferimento in particolare all'articolo 5, comma 1, che prevede un tetto di 50 milioni di euro per il contributo a carico dell'operatore dominante a fronte dei servizi di stoccaggio messi a disposizione del Gestore dei servizi energetici, mentre la restante parte, peraltro non quantificata, ricadrebbe sulle tariffe, senza alcun limite di aumento. Richiama in merito una nota dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo la quale la somma di 50 milioni sarebbe insufficiente e servirebbero circa 200 milioni, con uno spostamento sulle tariffe dei restanti 150 milioni. Sul punto ritiene che la Commissione dovrebbe esprimersi. Anche con riferimento alle modalità di revisione delle tariffe, sottolinea come sia improprio l'affidamento all'autorità di regolazione della fissazione delle medesime, mentre essa dovrebbe essere svolta dal Governo. Rileva inoltre come vi sia una complicazione ulteriore con riferimento alla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo, in particolare per i comuni. Ritiene comunque che la Commissione dovrebbe formalmente richiedere una relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter valutare gli elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo, osserva come ad una prima lettura potrebbe ritenersi che esso determini nel complesso effetti economici e finanziari positivi, giudicando comunque necessaria una verifica in ordine alle sue ricadute sul sistema tariffario.

Remigio CERONI (PdL), relatore, osserva che la ratio del provvedimento è quella di favorire lo stoccaggio del gas naturale sul territorio nazionale, in modo da contrastare il rischio di picchi stagionali nei prezzi, dovuti alle oscillazioni della domanda e, pertanto, appare suscettibile di determinare nel lungo periodo effetti benefici anche per gli utenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che l'articolo 17,

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comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009 stabilisce l'obbligo di corredare gli schemi di decreti legislativi presentati alle Camere per il parere da relazione tecnica e quindi propone, aderendo alla richiesta dell'onorevole Polledri, di deliberare la richiesta di una relazione tecnica, da trasmettersi entro due settimane.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel concordare con la proposta di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ritiene che sia censurabile il comportamento del Governo che non ha provveduto, sin dal momento della trasmissione dello schema, a corredarlo della prescritta relazione tecnica, in linea con quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la trasmissione, entro due settimane, di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo e comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.