CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2010
333.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.
C. 3514 - Governo - approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere senza osservazioni né condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, presidente, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Iannaccone, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.
Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3514 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, in quanto l'unico articolo di carattere sostanziale è finalizzato a sospendere demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria per talune tipologie di immobili siti nella regione Campania; in particolare la sospensione opera fino al giugno del 2011 (comma 1) ovvero - in seguito alle modifiche apportate dal Senato - fino al 31 dicembre 2010 per i soli immobili (rientranti nella tipologia indicata al comma 1) la cui demolizione sia disposta a seguito della violazione di vincoli paesaggistici definiti dalla normativa nazionale, sempre che la violazione si confermi anche in relazione all'eventuale successivo piano

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paesaggistico, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre prossimo (comma 2);
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
AC 3505 - Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione - Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, relatore, passa direttamente ad illustrare la proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3505 e rilevato che:
il testo del decreto-legge, non modificato dal Senato, reca un contenuto omogeneo, in quanto finalizzato a creare le condizioni per la partecipazione italiana al programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia ed al reperimento delle relative risorse attraverso l'emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine;
tuttavia, a seguito dell'inserimento al Senato di un nuovo comma all'articolo unico del disegno di conversione, questo reca adesso una norma di carattere sostanziale, la cui introduzione - per costante giurisprudenza del Comitato - appare configurarsi in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo; inoltre, la formulazione letterale della disposizione (e la conseguente riformulazione del titolo del provvedimento) configura un atipico ordine di esecuzione di accordi internazionali in mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica, la cui presenza in un disegno di legge di conversione è fattispecie inedita e da valutare anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), interpretandosi il citato limite di contenuto come riferibile al testo del decreto ma anche del disegno di legge di conversione;
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis

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del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima la disposizione introdotta al Senato al comma 2 dell'articolo del disegno di legge di conversione in quanto, alla luce di quanto detto in premessa, l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Antonino LO PRESTI, presidente, informa il Comitato che il prescritto quorum di deputati ha formalizzato in Commissione Giustizia la richiesta di acquisire il parere del Comitato ai sensi dell'articolo 96, comma 3, sullo schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Auspica che il parere del Comitato potrà far emergere l'esigenza di effettuare talune correzioni di imperfezioni del testo che egli stesso ha avuto occasione di rilevare in qualità di relatore presso la Commissione competente.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 322 del 12 maggio 2010, apportare le seguenti modifiche:
a pagina 3, nel titolo, sostituire le parole «96-bis, comma 1» con le parole «16-bis, comma 6-bis» e conseguentemente aggiornare l'indice.