CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, nell'annunciare che è stata presentata la prescritta relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 e abb., recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, la quale, in particolare, ha chiarito che:
l'istituzione di un'unica banca dati nazionale della documentazione antimafia, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), costituisce una reingegnerizzazione di una applicazione informatica già esistente, operante nell'ambito di alcune prefetture e che verrà estesa a livello nazionale, dando luogo alla creazione di una banca dati di livello centrale. Tale intervento, per il quale è prevista una spesa di 600 mila euro, è già finanziato nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'interno previsti per il triennio 2010-2012 e, in particolare, quelli relativi al programma «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», con riferimento al Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie»;
le disposizioni di cui all'articolo 9, volte alla promozione della buona prassi organizzativa dei coordinamenti interforze, peraltro già operativi in alcune realtà territoriali, non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non richiedono l'istituzione di nuovi uffici o strutture ed eliminano la possibilità di sovrapposizioni nell'attività investigativa;
l'articolo 10 si limita a promuovere le buone prassi, già previste non solo da diverse legislazioni regionali, ma anche oggetto di numerosi protocolli a livello provinciale, per incentivare il ricorso alla stazione unica appaltante nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo nei bilanci degli enti interessati sulla base della legislazione vigente;
considerata l'opportunità di:
inserire, al comma 1 dell'articolo 1, una specifica clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla delega per l'emanazione il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
prevedere, al comma 4 dell'articolo 1, che lo schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sia trasmesso, per l'espressione del parere, anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, al fine di una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dallo schema medesimo;

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esplicitare nel testo del provvedimento che alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), concernenti l'istituzione di una unica banca dati nazionale della documentazione antimafia, si provvederà nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente, nell'ambito del programma «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ad adottare, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti:, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;
conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;
all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.;
All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se la previsione di conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, non sia suscettibile di determinare una eccessiva complessità delle contabilità aziendali tali da determinare riflessi negativi sugli appalti pubblici anche sotto il profilo finanziario.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare le osservazioni già formulate nella seduta di ieri, rileva come il provvedimento, pur apprezzabile, manifesti talune lacune, non intervenendo su alcuni profili che ritiene cruciali per assicurare un efficace contrasto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Nel prendere atto con favore che la proposta di parere del relatore non ostacola l'ulteriore corso del provvedimento, non incidendo sui suoi contenuti più innovativi, introdotti anche a seguito dell'esame svoltosi nella Commissione di merito, dichiara, tuttavia, di non condividere l'osservazione contenuta nel parere proposto, in quanto ritiene che la previsione dell'obbligo di registrare le operazioni relative a lavori, servizi e forniture pubblici su conti correnti dedicati rappresenti un utile strumento di contrasto alle organizzazioni criminali. Ricorda, infatti, come spesso la previsione di misure di controllo sugli appalti pubblici venga considerata alla stregua di un appesantimento burocratico, mentre in realtà rappresentano un importante presidio contro l'infiltrazione delle organizzazioni criminali, che sanno sfruttare in modo efficacissimo ogni spazio lasciato disponibile dalla normativa vigente. Pertanto, ritiene che il contenuto della proposta di parere possa considerarsi sostanzialmente condivisibile, purché sia soppressa l'osservazione relativa ai conti correnti dedicati, rilevando, per contro, l'opportunità di inserire nel parere osservazioni di segno opposto, volte ad invitare la Commissione di merito ad introdurre disposizioni relative al contrasto del fenomeno dell'autoriciclaggio, in accoglimento delle sollecitazioni più volte rivolte al legislatore dal Procuratore nazionale antimafia e dalle direzioni distrettuali

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antimafia, e al contrasto all'usura e al racket, riprendendo i contenuti delle disposizioni contenute nel provvedimento in materia disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già esaminato dalla Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'esprimere la propria condivisione rispetto alle osservazioni svolte dall'onorevole Marchi, sottolinea come non possa essere considerato come un peso eccessivo, per un'impresa che vince appalti, l'apertura di un conto corrente dedicato, che anzi potrebbe aiutare a tenere la relativa contabilità.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che l'osservazione inserita nella proposta di parere trae spunto dal dibattito svoltosi nella Commissione di merito, nella quale si è rilevato come l'obbligo di costituire conti correnti dedicati possa determinare una eccessiva complessità delle contabilità aziendali, osservando, peraltro, come il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede un sensibile rafforzamento della tracciabilità delle operazioni finanziarie. Ritiene, pertanto, opportuno mantenere l'osservazione nella proposta di parere, in quanto la previsione dell'apertura di un conto corrente per ogni contratto rischia, a suo avviso, di costituire un eccessivo appesantimento burocratico, specialmente per le imprese di minori dimensioni, non giudicando possibile raccogliere i suggerimenti proposti dal collega Marchi, in quanto essi prefigurano l'inserimento nel provvedimento di nuovi contenuti.

Gian Luca GALLETTI (UdC), al fine di addivenire all'espressione di un voto all'unanimità e pur comprendendo la preoccupazione del relatore di evitare eccessivi pesi a carico delle imprese, propone di prevedere l'obbligo di conto corrente dedicato solo al di sopra di una certa soglia di valore dell'appalto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dall'onorevole Galletti.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, riformula la proposta di parere nel senso di inserire nell'osservazione il riferimento all'introduzione di una soglia di valore oltre la quale rendere obbligatoria l'apertura del conto corrente dedicato (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come testé riformulata.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, è stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 25 maggio 2010. Ricorda che, in quella occasione, la Commissione bilancio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole, formulando quattro condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e tre condizioni non motivate ai sensi della medesima disposizione costituzionale. La Commissione affari costituzionali, in data 25 maggio 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81,

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quarto comma , della Costituzione, nonché le ulteriori condizioni, ad eccezione di quella concernente l'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2. Ricorda che con tale condizione la Commissione bilancio richiedeva la soppressione dell'ultimo del capoverso 2 della lettera b), al fine di evitare difetti di duplicazione di strutture e funzioni, garantendo un uso efficiente delle risorse pubbliche. Considerato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea non reca nuove disposizioni rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio, non ritiene che vi sia nulla da osservare. Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che sulle proposte emendative Libè 8-bis.01, Tassone 9-bis.05, Bressa 29.6 la Commissione ha già espresso parere contrario nella seduta del 18 maggio 2010 e che sugli identici articoli aggiuntivi Sanga 9-bis.03 e Tassone 9-bis.04 la Commissione ha già espresso parere contrario nella seduta del 18 maggio 2010, limitatamente ai commi 3 e 4. Osserva, poi, che l'emendamento Zeller 1-quinquies.4 appare determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura, in quanto è suscettibile di determinare una riduzione di contributi per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con problemi di funzionalità del sistema. Con riferimento agli emendamenti Lulli 1-bis.1, Giovanelli 1-bis.2 e Tassone 1-bis.3, le quali prevedono che lo sportello unico trasmetta alle Camere di commercio territorialmente competenti gli estremi delle certificazioni per via telematica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Analoghi chiarimenti si rendono necessari con riferimento all'articolo aggiuntivo Bressa 9-bis.01, che prevede una delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione e prevede l'istituzione della Consulta per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritiene altresì necessario un chiarimento sugli effetti finanziari dell'emendamento Giovanelli 29.8, che introduce ulteriori criteri alla delega di cui all'articolo 19, in particolare, prevedendo che dei nuclei di valutazione verifichino la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il buon andamento dell'azione amministrativa. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'assenza di profili problematici di carattere finanziario nel provvedimento in esame, rilevando altresì che gli emendamenti 1-quinquies.4, 29.6 e 29.8 e gli articoli aggiuntivi 8-bis.01, 9-bis.01, 9-bis.03, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-bis. 04, limitatamente ai commi 3 e 4, e 9-bis.05 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3209-bis-A/R, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, e le proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

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sugli emendamenti 1-quinquies.4, 29.6 e 29.8 e sugli articoli aggiuntivi 8-bis.01, 9-bis.01, 9-bis.03, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-bis.04, limitatamente ai commi 3 e 4, e 9-bis.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.
C. 2128-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Remigio CERONI (PdL), relatore, rileva che il provvedimento, recante la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, è già stato esaminato dalla Commissione nelle sedute del 19 e 20 maggio 2010.
Ricorda, in particolare, che in tali sedute il relatore e il rappresentante del Governo, pur dichiarando di condividere le finalità del provvedimento, hanno manifestato la propria contrarietà in merito alla modalità di copertura finanziaria dei relativi oneri attraverso l'incremento dell'accisa sui carburanti.
Fa presente che, pertanto, con una lettera inviata il 20 maggio 2010, il presidente ha informato il presidente della Commissione trasporti che la Commissione bilancio aveva verificato l'inidoneità della copertura finanziaria indicata, facendo presente che essa non poteva, pertanto, essere valutata positivamente ed invitando la Commissione di merito ad individuare una diversa copertura finanziaria, prima dell'avvio dell'esame in Assemblea.
Considerato, tuttavia, che la IX Commissione non ha apportato modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio, rileva che il provvedimento all'esame dell'Assemblea presenta i medesimi profili problematici concernenti la modalità di copertura degli oneri da esso recati, sui quali appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti per l'Assemblea, esprime un parere contrario sull'emendamento Nizzi 1.16, che sopprime la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione del contributo quindicennale alla società Ferrovie dello Stato Spa,. Rileva, invece, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento Monai 1.1, che sostituisce l'articolo 1, prevedendo che la Cassa depositi e prestiti possa costituire, presso la gestione separata, un fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario locale e pendolare, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato alla concessione di prestiti e di mutui agevolati.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che l'Assemblea ha testé trasmesso due emendamenti approvati dalla Commissione di merito, entrambi volti ad apportare modifiche all'articolo 1 del provvedimento.
Rileva che, in particolare, l'emendamento 1.100, nel sostituire il comma 1, prevede il rifinanziamento del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni dal 2013 ala 2025.
Evidenzia quindi che l'emendamento 1.101 sostituisce il comma 2, prevedendo

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che all'onere del provvedimento si provveda con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento di 1 punto percentuale, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per l'esercizio successivo, e di 3 punti percentuali a decorrere dall'esercizio 2012 dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Ricorda che il citato comma 16 dispone l'applicazione di una addizionale di 6,5 punti percentuali sul reddito delle società per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e della produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della copertura indicata a far fronte agli oneri del provvedimento come modificati dalla proposta 1.100.
Fa quindi presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è stato fissato per le ore 10,30 e che occorre altresì verificare, atteso l'impatto finanziario delle proposte emendative presentate dalla Commissione, se ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 86, comma 5-bis, del Regolamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene necessario un rinvio al fine di consentire al Governo di approfondire le proposte emendative presentate dalla Commissione, anche atteso l'impatto finanziario rilevante, soprattutto nell'attuale congiuntura economica.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che vi sarebbero le condizioni anche politiche per addivenire ad una soluzione della questione in tempi brevi, eventualmente anche prevedendo una diversa modulazione e portata del finanziamento. Sottolinea come tali proposte emendative siano state adottate dalla Commissione di merito con il parere favorevole del Governo e della maggioranza. Ritiene, comunque, utile compiere i necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che al momento risulta ancora aperto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana di oggi, al fine di compiere i necessari approfondimenti sui suoi profili finanziari.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che reca norme in materia di riordino del processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69. In proposito, ricorda che tale articolo reca una delega al Governo per il riassetto delle disciplina del processo amministrativo, al fine di garantire l'adeguamento della disciplina del processo davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché la concentrazione delle tutele, precisando

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che - sotto il profilo finanziario - tale disposizione reca, al comma 5, una clausola di invarianza degli oneri. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento alle disposizioni del codice del processo amministrativo, reputa opportuno che il Governo confermi che l'attività di riordino delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo non implichi un incremento dei carichi di lavoro, non sostenibile con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene, invece, alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo volti a suffragare la possibilità di procedere alla sperimentazione, alla graduale applicazione e all'aggiornamento del processo amministrativo telematico senza che si determinino nuovi o maggiori oneri. In particolare, con riferimento all'articolo 15, appare necessario che il Governo chiarisca i possibili effetti sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni che prevedono l'utilizzo per finalità di spesa del gettito delle sanzioni. Con riguardo, poi, alle disposizioni transitorie di cui all'allegato 3, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo circa i possibili effetti della disposizione in esame che, seppur volta a ridurre il numero dei procedimenti pendenti, appare suscettibile, nel breve periodo, di determinare un notevole carico amministrativo connesso con la verifica della documentazione inviata da coloro che dichiarano di aver ancora interesse alla trattazione della causa. In proposito, ricorda che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, i ricorsi pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali sono circa 630.000, mentre quelli pendenti innanzi al Consiglio di Stato sono circa 30.000.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur ritenendo che il provvedimento nel suo complesso non presenti criticità sotto il profilo finanziario, valuta opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento alle disposizioni transitorie, seppure volte, come evidenziato dal relatore, alla riduzione dei procedimenti pendenti, sottolinea l'esigenza, che potrà essere approfondita dalla Commissione di merito, di verificare se non vi sia uno scostamento rispetto alla delega conferita al Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
Nuovo testo C. 3291-bis.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, che reca le disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, relativo all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di quantificazione e di valutazione volti a suffragare la neutralità

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finanziaria delle disposizioni per le ipotesi in cui i soggetti interessati possano utilizzare per l'esecuzione della pena un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza o nel caso di condannati tossicodipendenti, una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Con riferimento all'articolo 2-ter, relativo alla destinazione di entrate derivanti dal contributo unificato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la nuova finalità di spesa, individuata dalla norma in esame, possa pregiudicare il pieno perseguimento delle altre finalità alle quali risultano già destinate, a legislazione vigente, le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009. A tal fine rileva che risulterebbe altresì utile chiarire quale quota sarà presumibilmente destinata alle nuove finalità, individuate dalle norme in esame. Per un riscontro circa la copertura finanziaria, ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se la nuova finalità di spesa individuata, che consiste nell' «adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto», si sostanzi in un'autorizzazione ad assumere ovvero definisca una linea programmatica la cui concreta attuazione richiederà l'emanazione di un ulteriore provvedimento. Nella prima ipotesi, osserva come appaia necessario che sia definita l'entità del contingente da assumere e che sia quantificata la relativa spesa. Con riferimento all'articolo 2-quater, in materia di assunzioni nelle Forze di polizia, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi idonei a verificare la congruità delle spesa autorizzata, peraltro configurata quale tetto massimo, rispetto al numero delle assunzioni disposte. All'uopo osserva che la spesa media per unità di personale è di 36.000 euro annui e che tale ammontare appare congruo a meno che non si proceda all'assunzione esclusivamente di ufficiali. Osserva che andrebbe, inoltre, acquisita una conferma circa la compatibilità della configurazione dell'onere quale tetto massimo rispetto alla natura della spesa in questione. Rammenta, in proposito, che in passato sono state approvate disposizioni che autorizzavano assunzioni entro un predeterminato limite di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, rechi le necessarie disponibilità. Riguardo l'articolo 2-sexies, in tema riduzione degli assetti amministrativi, considerato che alle norme oggetto di modifica non erano connessi effetti di risparmio, ritiene opportuno che il Governo confermi che, anche in sede di determinazione delle previsioni tendenziali, non siano stati calcolati risparmi per effetto della riduzione degli assetti amministrativi degli uffici in questione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riservandosi di fornire puntuale risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che il Ministero della giustizia precisa, in ordine all'articolo 1, che prevede l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiore a dodici mesi, che - sulla base dei dati forniti per le vie brevi dall'Amministrazione penitenziaria - risulta che i detenuti con la pena detentiva non superiore a dodici mesi sono circa 10.000 e che da tale numero sono da escludere i soggetti cui non può essere applicato il beneficio, in quanto rientrati nelle categorie previste dall'articolo 1, comma 2, che rappresentano circa il 30 per cento del totale dei detenuto. Dei restanti 7.000 detenuti, una percentuale pari al 70 per cento, pari a circa 5.000 detenuti, dispongono di un domicilio dove scontare la pena residua. Per le restanti 2.000 unità si renderebbe, invece, necessaria l'esecuzione della pena presso strutture assistenziali pubbliche o private o, nel caso di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, ovvero l'affidamento in comunità, la cui retta dovrebbe posta a carico del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'articolo 2-ter, evidenzia che le risorse finanziarie rivenienti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009, pari a 60,7 milioni di euro annui, non sono da

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qualificare come risparmi di spesa per l'amministrazione, bensì come maggiori entrate per lo Stato e, come tali, utilizzabili per finalità ulteriori rispetto a quelle già previste, quali l'adeguamento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria In relazione all'articolo 2-sexies, che esclude tutti gli uffici in cui è organizzato il Ministero della giustizia ed il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli assetti organizzativi previsti dal decreto-legge n. 194 del 2009, la nota conferma la neutralità finanziaria della norma, dal momento che la relazione tecnica allegata al citato decreto-legge non ascriveva effetti di risparmio di spesa per la pubblica amministrazione.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene opportuno effettuare una attenta valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, rinviando il seguito del suo esame, anche al fine di quantificare puntualmente gli oneri derivanti delle disposizioni dell'articolo 1 che consentono ai detenuti scarcerati di scontare la detenzione domiciliare presso strutture sanitarie pubbliche o comunità. Osserva, inoltre, che appare necessario acquisire precise rassicurazioni in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo 2-quater, dal momento che il rafforzamento delle dotazioni di personale delle Forze di polizia rappresenta una condizione essenziale per l'efficacia delle disposizioni del provvedimento, in quanto consentirà di verificare in modo puntuale l'effettivo rispetto dei vincoli posti dal regime di detenzione domiciliare.

Antonio BORGHESI (IdV) pur condividendo le osservazioni dell'onorevole Poliedri, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2-quater, rileva che anche altre norme possono essere suscettibili di determinare conseguenze finanziarie, come le disposizioni di cui all'articolo 1 che prevedono la possibilità dell'esecuzione della pena domiciliare presso luoghi pubblici o privati di cura, assistenza e accoglienza. Per evitare le prevedibili conseguenze finanziarie di una tale disposizione, riterrebbe preferibile depenalizzare talune fattispecie di reato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
Nuovo testo C. 2596 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento con riferimento alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte agli adempimenti previsti dal testo nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio. In particolare, ravvisa la necessità, nell'ambito dei predetti chiarimenti, di acquisire maggiori dettagli sull'impatto delle disposizioni in materia di conferimento del premio annuale e di funzionamento del Comitato. Quanto alla promozione di iniziative in materia di cultura della pace e della solidarietà, rileva che il testo prevede una mera facoltà per le amministrazioni di realizzarle e ritiene che possa, pertanto, presumersi che le stesse possano aver luogo subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente, con riferimento all'articolo 3,

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che la previsione di istituire un premio nazionale annuale per la promozione e diffusione della cultura da parte del Ministero della difesa, potrebbe comportare oneri ove tale premio fosse a carattere economico, ritenendo, pertanto, necessario, al fine di rispettare l'invarianza della spesa, prevista dall'articolo 5, prevedere che i premi non abbiano natura non economica. Rileva, inoltre, che l'articolo 4, che dispone l'istituzione del Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, pur non comportando oneri a carico del bilancio dello stato, non risulta in linea con le vigenti disposizioni rivolte a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula una proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;
rilevata l'opportunità di specificare, al comma 2 dell'articolo 5, che nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'interno provvederà all'attribuzione del premio e garantirà il supporto necessario per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione del premio e garantisce il necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur ritenendo inappuntabile sotto il profilo tecnico il parere proposto dal relatore, sottolinea che, nella particolare congiuntura economica in cui versa il Paese, iniziative come quella prevista dal provvedimento in esame dovrebbero essere particolarmente contenute. Annuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.
C. 2128-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che è in corso una riunione del Comitato dei nove della Commissione di merito e che pertanto sarebbe preferibile attendere la conclusione della stessa.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel dichiarare la propria adesione alle proposte emendative già presentate nella seduta antimeridiana dalla Commissione di merito, rileva che la Commissione potrebbe comunque esprimere il parere sulle medesime, riservandosi una nuova convocazione

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sulla base delle eventuali determinazioni del Comitato dei nove.

Remigio CERONI (PdL), relatore, concorda sulla opportunità di attendere le determinazioni della Commissione di merito.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che sia la copertura originariamente individuata per fare fronte agli oneri recati dal provvedimento in esame, sia quella contenuta negli emendamenti della Commissione, erano state condivise all'unanimità in seno alla Commissione trasporti. Sottolinea che il ruolo della Commissione è in questa fase di carattere eminentemente tecnico e deve sostanziarsi nella valutazione della validità delle prospettate ipotesi di copertura, mentre l'Assemblea potrà effettuare sulle medesime una valutazione di tipo politico ed eventualmente respingerle.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.30.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione ha ritirato l'emendamento 1.100.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che nella seduta antimeridiana aveva dichiarato di voler fare proprio l'emendamento della IX Commissione ritirato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella sede consultiva non è possibile né presentare né sottoscrivere proposte emendative, osservando come, tra l'altro, il provvedimento sia attualmente all'esame dell'Assemblea. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 86, comma 8, del Regolamento tale facoltà è riservata, in Assemblea, nel caso di proposte emendative ritirate durante la seduta, ad un presidente di Gruppo o da venti deputati.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che nella sede consultiva sarebbe opportuno che il Governo, qualora non concordi sui contenuti di un provvedimento, esprima tale dissenso nella Commissione di merito e non nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, che, in ragione delle proprie competenze, dovrebbe limitarsi a verificare se le risorse utilizzate con finalità di copertura siano sufficienti a garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Osserva, infatti, che con sempre maggiore frequenza, la Commissione bilancio si sta assumendo il compito di individuare una soluzione a problemi di carattere politico, censurando, nel merito, coperture finanziarie individuate dalle Commissioni di merito, che, sotto il profilo strettamente tecnico, appaiono ineccepibili. In ogni caso, rileva come - qualora fosse esistita una volontà politica in tal senso - sarebbe stato possibile individuare una diversa modalità di copertura finanziaria del provvedimento, che, ad esempio, avrebbe potuto prevedere un minore incremento dell'accisa sui prodotti petroliferi, un contributo dei privati, nonché un apporto finanziario da parte delle regioni interessate, osservando, tuttavia, come una tale soluzione non abbia trovato la dovuta attenzione nella Commissione di merito. Conclusivamente, ribadisce la necessità che la Commissione bilancio non si assuma il compito di risolvere, nel merito, le tensioni politiche interne alla compagine di Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che occorrerebbe ascoltare, prima di avviare una discussione, l'avviso del relatore e del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel ricordare che il provvedimento è di iniziativa parlamentare, rileva che il dibattito svoltosi presso la IX Commissione non ha approfondito il merito delle coperture individuate. Rileva altresì che la posizione espressa in questa sede ha invece tenuto conto degli effetti, anche indotti, delle coperture individuate. Osserva quindi che, ferma restando la possibilità per la Commissione di adottare scelte diverse, l'avviso del Governo non può che confermarsi contrario sulla copertura prospettata.

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Remigio CERONI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2128-A, recante concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, nonché le proposte emendative ad essa riferite, contenute nel fascicolo n. 1, l'emendamento 1.100 ed i relativi subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2;
condivise le finalità del provvedimento, volto a garantire un miglioramento del servizio di trasporto ferroviario in favore dei cittadini;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
osservato che la modalità di copertura finanziaria individuata per gli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, prevedendo un incremento della tassazione sui carburanti, appare suscettibile di determinare rilevanti effetti inflattivi, con conseguenze negative per l'intero sistema economico;
considerato, peraltro, che l'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha già previsto per le medesime finalità la costituzione di un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, con una dotazione di 960 milioni di euro nell'anno 2009;
rilevata l'opportunità di specificare che l'inquadramento del personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), sia effettuato nel rispetto dei limiti di organico di 300 unità e nei limiti delle risorse finanziarie previste per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)».

e con la seguente condizione:
sopprimere l'articolo 1;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.16 e 1.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e sui subemendamenti in oggetto».

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare come l'esame in una sede tecnica, quale la Commissione bilancio, dovrebbe essere condotto sulla base di dati incontrovertibili, ritiene che non possa condividersi quanto osservato più volte dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine agli effetti indiretti dell'aumento dell'accisa sui carburanti, che determinerebbero un incremento del tasso di inflazione, suscettibile di ripercuotersi negativamente sull'intero sistema economico. Al riguardo, richiamando le considerazioni già svolte nella seduta del 20 maggio 2010, ricorda come il potenziamento del trasporto su rotaia rispetto al trasporto su gomma rappresenti un obiettivo condiviso dal Governo, che lo ha recepito, in particolare nel Piano nazionale dei trasporti. Quanto agli effetti di carattere indiretto, ribadisce la necessità di una valutazione di carattere scientifico sul complesso delle ricadute del

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provvedimento sul sistema economico, osservando come, in assenza di una tale valutazione, si sia in presenza di una affermazione generica e indimostrata in ordine alle conseguenze negative dell'incremento dell'accisa sul sistema economico.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel dare atto della condivisibilità di taluni degli argomenti utilizzati dalle forze di opposizione, rileva che occorre adottare provvedimenti effettivamente in favore dei pendolari. All'uopo osserva che un aumento della benzina finirebbe per riverberarsi, comunque, a carico di questi ultimi e, pertanto, non potrebbe essere condivisibile. Rileva quindi che tale scelta, sebbene sia tecnicamente valida, risulti politicamente non percorribile.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'osservare come il relatore ed il Governo abbiano sostanzialmente confermato quanto già evidenziato nelle precedenti sedute dedicate all'esame del provvedimento, ritiene che sia assolutamente inaccettabile che i rappresentanti dell'Esecutivo esprimano una valutazione positiva nell'ambito della Commissione di merito, per poi manifestare la propria contrarietà al momento dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio. Nel ribadire come le valutazioni contrarie fin qui espresse siano motivate esclusivamente da ragioni di merito, osserva come si renda necessaria una valutazione complessiva delle ricadute del provvedimento, che determinerebbe, nell'intero periodo considerato, lo stanziamento di 4,5 miliardi di euro da destinare ad interventi infrastrutturali, con evidenti effetti positivi in termini occupazionali e, quindi, di gettito erariale. Sottolinea, infine, come la copertura finanziaria individuata dall'articolo 1 sia assolutamente adeguata e non possa, pertanto, giustificarsi l'espressione di un parere contrario sull'articolo 1, anche se non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Marco MARSILIO (PdL) ritiene che le argomentazioni addotte dai rappresentanti delle forze di opposizione abbiano un carattere propagandistico. Ricorda, infatti, che il provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'assemblea nell'ambito del tempo riservato ai gruppi di opposizione, osservando che sarebbe auspicabile che questi ultimi utilizzassero il tempo loro riservato in maniera produttiva e seria. Ritiene quindi preferibile a tal fine un approfondimento anche alla luce della disponibilità già manifestata dalla maggioranza e dal Governo in sede di Commissione di merito. Osserva che proporre nell'attuale congiuntura economica, all'indomani del varo di una significativa manovra, un aumento delle tasse non sia opportuno e che sarebbe meglio aspettare l'approvazione definitiva della medesima manovra per individuare gli interventi più opportuni. Ricorda comunque che i pendolari non viaggiano solo sui treni e che il provvedimento finirebbe con favorire un'impresa che già gode di un regime di monopolio. Ritiene quindi preferibile un rinvio, altrimenti la maggioranza non potrebbe che recepire le indicazioni del Governo e votare il parere come proposto dal relatore.

Chiara MORONI (PdL), condividendo le considerazioni dei colleghi che hanno richiesto una più approfondita valutazione, di carattere tecnico, delle implicazioni finanziarie, anche indirette, del provvedimento, ritiene che potrebbe essere utile acquisire elementi incontrovertibili, richiedendo al Governo di trasmettere una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che occorrerebbe approfondire i presunti effetti inflattivi. Ricorda che, di fronte alle osservazioni critiche già formulate dal relatore, aveva già chiesto alla maggioranza ed al Governo di chiarire se condividessero politicamente il merito del provvedimento. Rileva in proposito che, nel caso di condivisione del provvedimento, non sarebbe difficile trovare una adeguata modalità di copertura. Chiede comunque di evitare

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ogni tipo di strumentalizzazione e, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Marsilio, sottolinea che vi è piena disponibilità a favorire la concorrenza, indirizzando i finanziamenti eventualmente anche alle Regioni, mentre con riferimento all'entità della spesa, ricorda di avere già manifestato disponibilità nel ridiscutere e rimodulare gli interventi. Si associa alle osservazioni del presidente, sottolineando che non l'attività della Commissione bilancio non può essere usata come pretesto per non esaminare i provvedimenti in Assemblea. Ribadisce inoltre che, di fronte a coperture tecnicamente valide come quelle proposte, non è possibile addivenire all'espressione di un parere contrario della Commissione, che non dovrebbe entrare nel merito politico.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva come l'esame del provvedimento solleciti una riflessione sulla sfera di autonomia riconosciuta alle Commissioni e al Parlamento nel suo complesso nell'ambito dell'esame dei provvedimenti aventi conseguenze di carattere finanziario. In proposito, ricorda come giustamente il Presidente della Camera abbia richiamato l'attenzione sulla circostanza che gli unici provvedimenti aventi effetti finanziari approvati dal Parlamento sono quelli di iniziativa governativa, ponendo l'accento su un rilevante profilo di criticità del funzionamento del Parlamento, che rischia di trasformarsi in una sede nella quale ci si limita a ratificare le decisioni di spesa adottate dall'Esecutivo. In questo contesto, ritiene che il ruolo della Commissione bilancio debba limitarsi alla verifica della sussistenza di un'idonea copertura finanziaria per i provvedimenti, anche di iniziativa parlamentare, lasciando alle Commissioni di merito e all'Assemblea il compito di decidere sul contenuto delle misure proposte. Nel caso di specie, tuttavia, non ritiene che sussistano ragioni che giustifichino la richiesta al Governo di una relazione tecnica, dal momento che il provvedimento in esame si limita a prevedere la concessione di un contributo e, pertanto, non sussistono problemi nella quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento. Parimenti, non ritiene che la richiesta possa giustificarsi in ragione della necessità di valutare gli effetti indiretti del provvedimento, dal momento che essi appaiono esclusivamente di segno positivo, giudicando, pertanto, inopportuno ipotizzare un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL) fa presente di condividere le preoccupazioni espresse dal Governo sulle modalità di copertura ipotizzate e che pertanto la maggioranza intende seguire nell'espressione del parere le indicazioni del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come la proposta di parere formulata dal relatore, prevedendo una condizione volta a sopprimere l'articolo 1, non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, intenda tenere conto dell'esigenza, più volte manifestata nel corso del dibattito dai colleghi dell'opposizione, di rimettere all'Assemblea la decisione in ordine al merito del provvedimento.

Michele VENTURA (PD) sottolinea come la Commissione bilancio non possa esercitare un ruolo di supplenza nei confronti delle altre Commissioni, osservando come si stia ipotizzando di risolvere una questione politica attraverso l'espressione di un parere relativo alla copertura finanziaria di un provvedimento, sulla quale la Commissione di merito si è espressa unanimemente in sede favorevole. Pur prendendo atto della circostanza che la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 1 non è formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritiene comunque che tale condizione non sia adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico, in quanto determinata esclusivamente da ragioni attinenti al merito del provvedimento. Nel sottolineare come le scelte relative al merito dei provvedimenti legislativi non spettino alla Commissione bilancio, osserva

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come l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore determinerebbe una grave perdita di prestigio non solo per la Commissione trasporti, ma per la stessa Commissione bilancio, che rischierebbe di travalicare dai compiti ad essa affidati. Annuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le affermazioni contenute nel parere circa la suscettibilità delle modalità di copertura individuate di determinare rilevanti effetti inflattivi, con conseguenze negative per l'intero sistema economico, non siano dimostrate e vadano respinte. Rileva inoltre che esse si pongono sullo stesso piano di deliberazioni della Giunta delle elezioni che in passato hanno consentito di convalidare elezioni di persone non titolate. Nell'esprimere il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, osserva che a fronte dei pretesi effetti inflattivi, dalle richiamate disposizioni potrebbero derivare ulteriori e positivi effetti tali da bilanciare i primi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come l'espressione di una condizione non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sull'articolo 1 del provvedimento non determini le medesime conseguenze procedurali dell'espressione di un parere volto a garantire il rispetto di tale disposizione costituzionale. Osserva, infatti, come, nel primo caso, la Commissione bilancio si limiti a segnalare all'Assemblea l'esistenza di un profilo di carattere problematico, mentre l'approvazione di una condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione determinerebbe, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, l'automatica presentazione di un emendamento volto alla soppressione della disposizione censurata. Ritiene, pertanto, che la proposta di parere del relatore rappresenti una equilibrata soluzione delle questioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento e consenta all'Assemblea di valutare l'opportunità di adottare la copertura finanziaria indicata nell'articolo 1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Atto n. 205.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 maggio 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, nel richiamare i contenuti di una nota predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fa presente, con riferimento all'articolo 6 dello schema, che, ai sensi della normativa vigente, le commissioni per l'esame finale di laurea sono composte da docenti del corso di laurea o da docenti della facoltà e che la partecipazione a tali organismi rientra tra i compiti dei docenti, ai quali, quindi, non può spettare alcun emolumento. Osserva,

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poi, come, poiché l'esame finale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha valore abilitante, la predetta commissione deve essere integrata con un rappresentante dello Stato designato dall'Ufficio scolastico regionale e come eventuali rimborsi di spese relative alle trasferte potranno trovare adeguata copertura nell'ambito delle disponibilità di bilancio esistenti nei pertinenti capitoli delle istituzioni universitarie o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per quanto attiene agli articoli 7 e 9 dello schema, rileva che il percorso formativo cui si fa riferimento è il tirocinio formativo abilitante della durata di un anno che, di fatto, sostituisce il biennio della Scuola di specializzazione per formazione insegnati (SISS). In merito, osserva che il tirocinio formativo abilitante sarà operativo esclusivamente sulla base dell'effettiva esigenza del fabbisogno nazionale di insegnanti e che ad oggi esistono graduatorie di insegnati sovrabbondanti per molti settori scientifico disciplinari, per i quali non saranno banditi concorsi né vi sarà richiesta di nuove abilitazioni. Precisa, poi, che il tirocinio formativo abilitante si svolge, per quanto concerne la parte didattica, presso le facoltà universitarie, che organizzeranno i corsi con il personale docente di cui dispongono e, per ciò che attiene al tirocinio pratico, presso le scuole appositamente selezionate con l'ausilio personale in servizio, che sarà tenuto a collaborare in ragione delle funzioni che è chiamato a svolgere in adempimento dei propri obblighi lavorativi. Ritiene, pertanto, che possa escludersi che dall'organizzazione dei corsi in questione possa derivare alcun aggravio per il bilancio dello Stato. Richiama, poi, le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca sulla nuova governance degli atenei che sono invitati a razionalizzare le loro offerte formative e ad una cogestione organizzata delle stesse in caso di discipline o corsi aventi carattere trasversale, come nel caso del corso di tirocinio per la abilitazione all'insegnamento.
Con riferimento al corso di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 4, conferma che le relative funzioni e attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Precisa, inoltre, che con i fondi sinora a disposizione è stato possibile far fronte alle spese necessarie alla sostituzione del personale con funzioni di tutor, distaccato a tempo pieno. Rileva, poi, che la figura del tutor organizzatore, di fatto, è già esistente, e si identifica nella figura del supervisore. Osserva, poi, che l'istituzione della figura del tutor coordinatore, insegnate a tempo parziale viene a determinare uno sgravio delle competenze dell'attuale supervisore, oggi tutor organizzatore, con l'unica conseguenza che si avrà minore necessità di personale a tempo pieno, anche in considerazione del minor numero di discenti. Ritiene, pertanto, che i fondi finora a disposizione utilizzati per il funzionamento delle strutture per la abilitazione all'insegnamento siano sufficienti per fare fronte alle future imminenti richieste di formazione insegnanti. Per quanto attiene al tirocinio formativo nel corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, evidenzia che lo stesso continua ad avere una complessiva durata di quattro anni avendo inizio, in attuazione della nuova disciplina proposta, non più a partire dal primo anno ma dal secondo anno. In merito all'eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del Ministero presso la Commissione per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'insegnamento, ribadisce che tale onere potrà trovare adeguata copertura nell'ambito delle disponibilità di bilancio esistenti nei pertinenti capitoli delle istituzioni universitarie o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Sempre in relazione all'articolo 11, fermo restando che l'onere sostenibile costituisce comunque un limite di spesa, evidenzia, in ogni caso, che il numero dei docenti tutor, contrariamente a quanto attualmente accade, verrebbe correlato, in applicazione del decreto in esame, ad un numero programmato dei laureati da abilitare,

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da definirsi sulla base della programmazione dei posti vacanti negli organici del personale docente e che tale previsione dovrebbe comportare quindi il contenimento del numero dei tirocinanti. Segnala, peraltro, che nella riformulazione del comma 5, che emerge invece dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2010 in esito al parere del Consiglio di stato n. 1061 del 19 marzo 2010, l'attività tutoriale dei tirocinanti verrebbe esclusa dagli effetti della clausola di salvaguardia prevista dal predetto comma 5, con il conseguente venir meno della garanzia di invarianza di spesa per questa fattispecie di tutor. Osserva, peraltro, che il predetto limite di spesa resterebbe confermato per l'attività dei tutor coordinatori ed organizzatori. Pertanto, nel caso venga recepita la predetta modifica, ritiene che debba essere segnalata sin d'ora la necessità che, nel prosieguo dell'iter del provvedimento, al comma 3 dell'articolo 11, venga inserita un'apposita clausola che garantisca la neutralità finanziaria dell'iniziativa ivi prevista. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 16, precisa che i nuovi corsi abilitanti e gli insegnanti saranno attivati dalle università solo per un numero di posti annualmente determinato dalla programmazione regionale del fabbisogno di personale docente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame ed esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili sui loro bilanci, integrate con gli introiti ricavati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, e delle risorse proprie che le Università potranno procurarsi nell'ambito della loro autonomia. Pertanto, ritiene che nessun corso potrà essere attivato ove non esistano risorse sufficienti.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, si riserva di valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, al fine di predisporre una proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rilevata l'esigenza manifestata dal relatore di completare la valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, ne sospende l'esame che riprenderà al termine dell'esame in sede consultiva della proposta di legge recante la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 16.20.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le commissioni per l'esame finale di laurea magistrale di cui all'articolo 6 sono composte da docenti del corso di laurea o docenti della facoltà e la partecipazione a tali organismi rientra tra i compiti dei docenti, ai quali, pertanto, non spetta alcun emolumento;
l'integrazione delle predette commissioni con un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale non comporta un aggravio di spesa per il bilancio dello Stato, in quanto eventuali rimborsi relativi alle trasferte trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità esistenti nei pertinenti capitoli del bilancio delle istituzioni universitarie o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il percorso formativo previsto agli articoli 7, 8 e 9 costituisce il tirocinio formativo abilitante, della durata di un anno, che, di fatto, sostituisce il biennio della scuola di specializzazione per la

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formazione insegnanti e sarà operativo esclusivamente sulla base della effettiva esigenza del fabbisogno nazionale di insegnanti. Tale percorso formativo non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto sarà organizzato con il personale docente in servizio presso le facoltà universitarie e le scuole appositamente selezionate;
le risorse attualmente a disposizione per il funzionamento delle strutture per l'abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 10 e 11 risultano sufficienti per far fronte alle future richieste di formazione degli insegnanti;
con riferimento alle disposizioni di carattere finanziario di cui all'articolo 16, si precisa che i corsi di abilitazione per gli insegnanti saranno attivati dalle università solo per un numero di posti annualmente determinato dalla programmazione regionale del fabbisogno del personale docente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame ed esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili sui loro bilanci, integrate con gli introiti ricavati dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 e delle altre risorse proprie di cui le università potranno disporre nell'ambito della loro autonomia; nessun corso potrà, quindi, essere attivato ove non esistano risorse sufficienti;
tenuto conto della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2010, con la quale si preannuncia la disponibilità a riformulare l'articolo 16 dello schema in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 gennaio 2010, al fine di precisare che i corsi previsti dallo schema medesimo saranno organizzati nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
nel presupposto che, qualora venga recepita la riformulazione del comma 5 dell'articolo 11, di cui al parere del Consiglio di Stato, sia inserita un'apposita clausola che garantisca la neutralità finanziaria delle disposizioni recate dal comma 3 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sostituire il comma 1 dell'articolo 16 con il seguente:
1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca.»

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che dalla clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica rende evidente come gli oneri derivanti dai corsi di formazione previsti dallo schema in esame o verranno sostenuti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica oppure dovranno essere posti a carico dei corsisti e ritiene, pertanto, che la formulazione della clausola di invarianza degli oneri contenuta nell'articolo 16 espliciti in modo più chiaro tale alternativa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che le considerazioni del collega Borghesi, pure interessanti sotto il profilo del merito, non incidono sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.