CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.15.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato richiesto di inserire all'ordine del giorno della Commissione lo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa (Atto n. 206), innovando rispetto all'orientamento emerso nella scorsa legislatura, quando la Commissione non espresse parere su tre schemi di convenzione unica autostradale: tra l'ANAS S.p.A. e la Società autocamionale della Cisa S.p.A. (Atto n. 187); tra l'ANAS S.p.A. e la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (Atto n. 188) e l'ANAS S.p.A. e la Società delle

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autostrade di Venezia e Padova S.p.A (Atto n. 189). In proposito, fa, peraltro, presente che, in ragione della complessità del contenuto della convenzione, il suo esame non potrà essere avviato nel corso della presente settimana e, pertanto, lo schema potrà essere esaminato solo successivamente al prossimo 27 maggio, termine previsto per la conclusione del suo esame. Poiché, tuttavia, non è possibile richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere, dal momento che questo è fissato direttamente da una disposizione legislativa, ritiene necessario che il Governo si dichiari disponibile a non procedere all'adozione definitiva della convenzione fino a quando la Commissione non si sia espressa sullo schema in esame, con l'impegno, comunque, da parte della Commissione, a concludere i propri lavori entro dieci giorni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara la disponibilità del Governo a non procedere all'adozione definitiva della convenzione fino a quando la Commissione non si sia espressa sullo schema in esame.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che il provvedimento, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 maggio 2010 e che, in quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed una osservazione. La Commissione bilancio si è, inoltre, riservata di esprimere il parere sull'articolo 9, ora articolo 4, solo successivamente alla trasmissione della relazione tecnica relativa al suddetto articolo richiesta nel corso della stessa seduta del 20 maggio 2010. Fa presente che, nella medesima data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento recependo, pressoché integralmente, le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. A proposito, rileva che la condizione formulata dalla Commissione bilancio all'articolo 2, comma 2, prevedeva l'individuazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, delle categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali. Tale decreto doveva tenere conto delle specifiche esperienze e qualificazioni funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionali e garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva, in proposito, che la Commissione di merito, nel recepire sostanzialmente il contenuto della condizione, si è, tuttavia, limitata a prevedere che il decreto del Ministro garantisca l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, senza tuttavia, specificare puntualmente le caratteristiche dei soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge, in quanto il relatore ha ritenuto preferibile non «imporre vincoli troppo stringenti per la predisposizione del predetto decreto». Pur ritenendo che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito garantiscano la neutralità finanziaria della disposizione, giudica, comunque, utile acquisire l'avviso del Governo al riguardo. Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, rileva, inoltre, l'opportunità di acquisire i chiarimenti richiesti in ordine all'articolo 4 del provvedimento, anche al fine di valutare l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione di tale disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, inoltre, l'opportunità di modificare, in maniera

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più conforme alla prassi vigente, la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che gli emendamenti Nizzi 3.22 e 3.23 prevedono ulteriori benefici fiscali anche per le spese di investimento in beni materiali e immateriali e per le attività d'impresa o di lavoro svolte dal soggetto beneficiario in strutture produttive ubicate in determinate aree del territorio nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative. Ritiene, invece, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene, comunque, necessario acquisire il parere del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con le valutazioni del relatore in ordine all'opportunità di riformulare l'articolo 8, fa presente che non è allo stato disponibile una relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, osservando tuttavia che, con riferimento a tale disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato che la disposizione che prevede il coinvolgimento della società Italia Lavoro Spa nella gestione delle procedure burocratiche per il rientro in Italia, appare non coerente con il ruolo della società, in quanto sarebbe più aderente a tale ruolo ipotizzare la predisposizione di servizi di accompagnamento al rientro. Per quanto attiene ai profili finanziari della disposizione, fa presente che, per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti alla società Italia Lavoro, anche considerando sinergie con i programmi in essere, occorrerebbe prevedere, secondo quanto comunicato dalla stessa società Italia Lavoro, risorse aggiuntive che, in base ad una prima valutazione, potrebbero essere stimate in 1,5 - 2 milioni di euro. Concorda, infine, sull'onerosità degli emendamenti Nizzi 3.22 e 3.23 e sull'assenza di profili finanziari delle altre proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la soppressione del riferimento ai requisiti professionali e scientifici dei soggetti di cui s'intende favorire il rientro abbia, di fatto, cambiato profondamente la natura del provvedimento. Rileva che senza tali requisiti si agevolerebbe il rientro di persone che hanno svolto qualsiasi tipo di lavoro, mentre l'interesse generale che giustifica l'intervento proposto risiede nella opportunità di favorire il rientro di persone impegnate nell'ambito della ricerca.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2079-A, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che il Governo, pur non avendo trasmesso la relazione tecnica richiesta con riferimento all'articolo 4, ha evidenziato, tuttavia, come, per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti alla società Italia Lavoro Spa, si renderebbe necessario lo stanziamento di risorse aggiuntive che, sulla base di una prima stima, potrebbero essere quantificate in almeno 1,5 milioni di euro;
rilevata, pertanto, l'esigenza, al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che ai maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 4, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa si provveda attraverso diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia;

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ritenuto necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, in conformità alla prassi vigente;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.22 e 3.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Lino DUILIO (PD), ritenendo che il contenuto del provvedimento sia particolarmente interessante, giudica tuttavia estremamente importante valutarne approfonditamente le implicazioni finanziarie, anche al fine di verificare la possibilità di estendere i meccanismi agevolativi previsti anche in occasione dell'esame di futuri provvedimenti. In proposito, rileva che il rappresentante del Governo nella seduta del 20 maggio 2010 non ha fornito i chiarimenti richiesti con riferimento alla eventualità che i benefici siano applicati a lavoratori che, comunque, sarebbero rientrati in Italia, nonché al potenziale effetto di sostituzione di lavoratori italiani con soggetti che presentino i requisiti stabiliti dal provvedimento. Ritiene, infatti, che, prima dell'espressione del proprio parere, la Commissione debba poter disporre di dati precisi in ordine agli effetti in termini di gettito del rientro dei lavoratori, al fine di valutare la neutralità finanziaria del provvedimento, espressamente stabilità dall'articolo 8 del testo elaborato dalla Commissione di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) al fine di mantenere la condivisione bipartisan sul provvedimento propone, a titolo personale, senza impegnare quindi la posizione del proprio gruppo, di recepire le osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, all'uopo inserendo condizioni volte a meglio circoscrivere le categorie di soggetti cui applicare il provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, nel ricordare che la Commissione di merito, nel recepire il parere reso dalla Commissione nella seduta del 20 maggio 2010, ha semplicemente precisato l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica, ritiene di poter accogliere le sollecitazioni dell'onorevole Borghesi.

Antonio BORGHESI (IdV) insiste formalmente, a nome del suo gruppo, al fine di inserire criteri più precisi per l'individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, riformula la proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore, come testé riformulata.

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DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni di organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 20 maggio scorso, e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 maggio 2010. In tale occasione, sono stati richiesti chiarimenti al Governo in merito all'eventualità che dal differimento del termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati italiani all'estero (COMITES) - e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - potessero venire alterate le previsioni già incorporate nei tendenziali di spesa, tenuto conto che per effetto della norma in esame lo stanziamento di bilancio previsto allo scopo per l'anno 2010 rimarrebbe presumibilmente inutilizzato, mentre occorrerebbe disporre di idonee risorse finanziarie per gli anni successivi, in ragione della possibilità di svolgere le elezioni per il rinnovo nel 2011 o nel 2012. Fa presente che chiarimenti sono stati, inoltre, richiesti in merito all'articolo 1, comma 3, che prevede la sospensione degli atti esecutivi già perfezionati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. In merito a tali profili, il rappresentante del Governo ha richiesto il rinvio dell'esame al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti. Ribadisce, pertanto, la necessità di acquisire dal Governo i chiarimenti di cui sopra.
Fa presente, poi, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nel quale sono contenute due proposte emendative. Si tratta, in particolare, dell'emendamento Narducci 2.3, che dispone la soppressione dell'articolo 2 recante la proroga della data delle elezioni del COMITES e del CGIES e dell'emendamento Evangelisti 2.5, che anticipa dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2011, il termine entro il quale si dovranno svolgere le predette elezioni.
Al riguardo, con riferimento all'emendamento 2.3, osserva che la soppressione dell'articolo 2 non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, mentre, in relazione all'emendamento 2.5, rileva l'opportunità di acquisire, analogamente a quanto richiesto sul testo del provvedimento, una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie risorse, a legislazione vigente, per far fronte all'anticipato svolgimento delle elezioni dei citati organi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa gli stanziamenti necessari per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, fa presente che lo stanziamento di 6 milioni di euro destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'indizione delle relative elezioni, nonché la dotazione di 1 milione di euro finalizzato alla copertura delle spese afferenti l'elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero, sono sicuri nel bilancio triennale vigente in specifici capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri.
Circa gli elementi richiesti in merito ad eventuali effetti finanziari di carattere indiretto conseguenti alla sospensione dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri, già perfezionati, nel rinviare ad ulteriori eventuali di risposta che in proposito potranno essere forniti dal Ministero della Giustizia, rileva che non sussistono obiezioni da parte del Ministero dell'economia.
Fa presente peraltro che il rinvio delle elezioni dei predetti organismi, per il rinnovo dei quali è stato stanziato con la legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario

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un ammontare di 7 milioni di euro, benché potrebbe riflettersi sulle previsioni già incorporate nei tendenziali di spesa, è stato previsto proprio per consentire all'attuale ipotesi di riforma di proseguire l'iter parlamentare, così da procedere al rinnovo di detti organismi in base alla nuova normativa, con rilevanti risparmi rispetto alla legislazione vigente. Quanto all'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, che prevede la sospensione degli atti esecutivi, già perfezionati non ravvisa eventuali conseguenze finanziarie, sia pure indirette, derivanti dalla applicazione della norma in questione. Per quanto attiene alle proposte emendative, ritiene che gli emendamenti Narducci 2.3 ed Evangelisti 2.5 non presentino profili problematici di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD), richiamando i contenuti dell'intervento svolto in Assemblea lo scorso 18 maggio dal collega Fiano, esprime una valutazione fortemente critica in ordine al contenuto delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge, che prevede la sospensione dell'efficacia di titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri o di organizzazioni internazionali nei casi nei quali gli Stati abbiano presentato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia volto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana. Al riguardo, ricorda come la disposizione tragga origine da una recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha stabilito che la Repubblica federale di Germania sia responsabile dei danni cagionati ai cittadini italiani catturati e deportati durante l'occupazione nazista. Pur apprezzando le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito, che hanno circoscritto la durata della sospensione, che dovrà terminare il 31 dicembre 2011, ritiene che il proprio gruppo non possa esprimere, nel merito, un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Anche sotto il profilo finanziario, infatti, ritiene che le disposizioni dell'articolo 1 non possano essere approvate, in quanto la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi determina una inevitabile compressione del diritto al risarcimento spettante ai familiari delle vittime e potrebbe, indirettamente, comportare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato anche in relazione a possibili contenziosi che potrebbero insorgere.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, permane, da parte del suo gruppo, una contrarietà di tipo politico sul provvedimento sul suo complesso. In proposito osserva che organismi come il Consiglio generale degli italiani all'estero, dopo la modifica costituzionale che ha consentito l'elezione di parlamentari tra i cittadini italiani residenti all'estero, non hanno più molto senso e rappresentano un aggravio ingiustificato sulla finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) richiamandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Marchi e condividendo la posizione da lui espressa, rileva che si potrebbero individuare ulteriori profili di carattere finanziario, pur comprendendo la sussistenza di una problematica di rapporti tra Stati. Dichiara infine di condividere la posizione di astensione già preannunciata dall'onorevole Marchi.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3443-A, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2010, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
nel bilancio triennale a legislazione vigente sono iscritti, in specifici capitoli di spesa del Ministero degli affari esteri, sia lo stanziamento di 6 milioni di euro per far fronte alla copertura degli oneri derivanti

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dall'indizione delle elezioni dei COMITES, sia lo stanziamento di 1 milione di euro finalizzato alla copertura delle spese concernenti l'elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, relative alla sospensione degli atti esecutivi già perfezionati, non comportano conseguenze di carattere finanziario;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa governativa, reca il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ed è stato oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia. Rileva, in proposito, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e la relazione illustrativa afferma che essa non è stata redatta in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato Al riguardo, osserva preliminarmente che l'articolo 13 del provvedimento, già contenuto nel testo iniziale del disegno di legge, dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, ricorda che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Sulla base di tale disposizione a suo avviso, si renderebbe, pertanto, necessaria la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Governo, al fine di confermare la neutralità finanziaria del provvedimento. In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera d), ritiene necessario acquisire chiarimenti in ordine alla possibilità che l'Avvocatura dello Stato possa far fronte ai nuovi carichi di rappresentanza ed assistenza legali - sia pure condizionati all'esercizio della facoltà attribuita in tal senso all'amministratore giudiziario - nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. A suo avviso, dovrebbero, poi, essere chiariti i possibili effetti finanziari derivanti dalla disciplina dell'articolo 1, comma 3, lettera g), n. 3.1), che - al fine di tutelare i terzi in buona fede che vantino un diritto di proprietà, diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di confisca di prevenzione, nonché i titolari di diritti di credito - prevede l'estinzione de iure delle medesime posizioni giuridiche e la conseguente attribuzione del diritto alla corresponsione di un equo indennizzo. Ritiene necessario, inoltre, un chiarimento in ordine agli interventi che si renderanno necessari - in termini di implementazione delle dotazioni

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informatiche esistenti - per consentire l'operatività della banca dati nazionale della documentazione antimafia, nonché per consentire l'accessibilità alla stessa da parte dei soggetti istituzionali a ciò abilitati, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere da c) e c-ter). Giudica, inoltre, opportuno acquisire elementi informativi che confermino la possibilità che le forme di coordinamento provinciale interforze da realizzare presso le direzioni distrettuali antimafia, previste dall'articolo 9, e l'istituzione di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 10, siano effettuate senza incidere sulla funzionalità degli assetti organizzativi in essere presso i soggetti pubblici coinvolti e nell'ambito delle rispettive risorse, disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che la riassegnazione dei proventi derivanti dalla surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti dei testimoni di giustizia, prevista dall'articolo 11, comma 2, è disposta espressamente in deroga ad alcune norme della legge finanziaria 2008 alle quali sono ascritti effetti di risparmio, in termini di indebitamento netto, pari ad euro 300 milioni a decorrere dal 2008. Ritiene, quindi, opportuno acquisire conferma da parte del Governo che la norma di cui all'articolo 11, comma 2, non sia suscettibile di incidere negativamente sugli effetti di riduzione della spesa ascritti alle suddette norme della legge finanziaria 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 11, comma 2, osserva che la legge finanziaria 2008 ha disposto un limite alle riassegnazioni di entrate in relazione alle disposizioni legislative contenute nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge. Considerato che le disposizioni di cui all'elenco n. 1 non sembrano direttamente applicabili alla fattispecie in esame, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Dal punto formale, rileva l'opportunità di integrare la disposizione specificando che la riassegnazione avviene allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed eventualmente indicando le finalità per le quali le risorse sono riassegnate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo provvederà a fornire i chiarimenti richiesti al più presto, anche attraverso la presentazione dell'apposita relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la relazione tecnica è prescritta dalla legge di contabilità e che quindi la Commissione non può esprimere il parere in assenza della medesima, ma invita il Governo ad adoperarsi affinché essa sia presentata in termini compatibili con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Maino MARCHI (PD) ricorda come, nella seduta di giovedì 20 maggio 2010, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame di un provvedimento volto all'erogazione di un contributo per il rinnovo per il materiale rotabile, abbia sottolineato l'esigenza che la Commissione bilancio non si limiti a una valutazione dei soli effetti diversi dei provvedimenti sulla finanza pubblica, ma svolga una più complessiva analisi dei loro riflessi sul quadro economico generale. Giudica, pertanto, che un analogo metro di giudizio debba applicarsi anche all'analisi degli effetti finanziari del provvedimento in esame, che appare suscettibile di determinare positivi effetti sul sistema economico del nostro Paese, in quanto è volto ad assicurare la promozione della legalità attraverso un più incisivo contrasto alle associazioni criminali di tipo mafioso. In particolare, ritiene che il rafforzamento delle misure di contrasto a tali associazioni criminali potrebbero contribuire a colmare, almeno parzialmente, il divario esistente nello sviluppo tra le aree del sud e quelle del nord Italia, che, anche a cause delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali, non è stato possibile ridurre adeguatamente neanche attraverso l'utilizzo dei fondi europei, che, in altre realtà, hanno invece prodotto effetti benefici. Osserva, inoltre, come le piccole imprese nelle aree meridionali, troppo spesso, incontrino enormi difficoltà

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nell'accedere al sistema bancario per ottenere crediti e riscontrino rilevanti ritardi anche da parte delle pubbliche amministrazioni e sono, pertanto, costrette a rivolgersi per ottenere finanziamenti alle organizzazioni criminali, determinandosi, per questa via, un forte incremento del fenomeno della usura. In questo contesto, pur ritenendo condivisibili le richieste di chiarimento formulate dal presidente in ordine ai profili finanziari del provvedimento, ribadisce l'esigenza di valutarne le positive implicazioni sul sistema economico, rilevando che il contrasto alle organizzazioni criminali è suscettibile di determinare una emersione delle economica criminale che non potrà che avere effetti benefici per l'economia del nostro Paese e, in particolare, delle regioni del Mezzogiorno, ritenendo, pertanto, necessaria una complessiva rivalutazione delle effetti del provvedimento sul sistema economico. Osserva, tuttavia, che il disegno di legge all'esame della Commissione a suo avviso presenta profili problematici, non tanto in relazione alle disposizioni in esso contenute, quanto piuttosto per le disposizioni che non è stato possibile inserire nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia. Osserva, in particolare, come manchino disposizioni volte a sanzionare penalmente le fattispecie di autoriciclaggio, nonché misure volte a contrastare il fenomeno delle ecomafie, che sempre più assumono un ruolo determinante nell'ambito delle attività criminali svolte dalle organizzazioni mafiose. Analogamente, rileva l'assenza di disposizioni volte a intervenire sulla disciplina dei casi di decadenza e incompatibilità per gli amministratori pubblici, nonché la mancanza di norme volte a recepire nell'ambito del provvedimento in esame i contenuti delle disposizioni volte al contrasto del racket e dell'usura, sulle quali la Commissione bilancio ha peraltro espresso un parere contrario nella seduta del 19 gennaio 2010. A questo ultimo riguardo, rileva, tuttavia, che efficaci misure di contrasto all'usura e al racket sono, per loro natura, onerose, ribadendo tuttavia la necessità di valutarle alla luce dei loro effetti complessivi sull'economia del Paese, in considerazione dell'attitudine delle stesse a determinare una emersione di ampi settori dell'economia criminale.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che, nell'ultima relazione sulla sicurezza, è stato evidenziato come il maggior problema in fatto di criminalità sia rappresentato dall'attività delle organizzazioni mafiose, che stanno investendo ingenti capitali in imprese delle regioni del nord, in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Rileva che nel provvedimento in esame non vi sono soluzioni per affrontare questa che è la vera criticità del Paese e ritiene improprio chiamare il provvedimento in esame «piano straordinario contro le mafie» poiché non sono considerati gli aspetti testé richiamati. Ritiene a tal proposito preferibile chiedere un ampliamento dei contenuti del provvedimento, al fine di ricomprendere anche le questioni relative all'impiego dei capitali delle organizzazioni mafiose, pur comprendendo la necessità di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in attesa dell'invio della relazione tecnica da parte del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-bis-A/R Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta del 18 maggio 2010, ha esaminato il testo elaborato dalla Commissione di merito, esprimendo un parere favorevole con condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva che il testo oggetto oggi all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta 18 maggio 2010, sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Con riferimento all'articolo 1-bis, relativo alla certificazione e documentazione d'impresa, osserva che la norma ripropone nella sostanza, con limitate modifiche di carattere formale, l'articolo 1-bis nella formulazione già contenuta nel testo licenziato dalla Commissione di merito. Su tale norma ribadisce pertanto le osservazioni formulate nella seduta del 18 maggio 2010. Con riferimento all'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi, rileva che la norma di cui alla lettera 0a), a differenza di quanto previsto dalla successiva lettera b), non reca una espressa clausola di invarianza finanziaria, né, per la copertura delle spese derivanti dall'esercizio della facoltà da essa prevista, fa riferimento a somme preordinate ad analoghe finalità. Osserva infatti che si pone come unica condizione per l'esercizio della facoltà l'utilizzo di «risorse materiali e finanziarie disponibili» ovvero l'imputazione delle spese in questione ad un soggetto privato. Rileva che la norma, oltre a configurare la possibilità di una rinuncia ad eventuali economie di bilancio, potrebbe quindi determinare le condizioni per un incremento, nel tempo, degli stanziamenti per le finalità in questione. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 6, relativo alla comunicazione telematica della cessione di fabbricati, al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene opportuno che sia chiarito se alla predisposizione ed alla manutenzione degli strumenti e dei programmi informatici volti a garantire la ricezione delle comunicazioni in esame sia possibile provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione delle amministrazioni competenti. Riguardo l'articolo 6-ter, in materia di trasferimenti di immobili e recante una norma interpretativa, osserva che l'onere previsto dal testo decorre dal 2011, mentre gli effetti di perdita di gettito derivanti dall'estensione del regime agevolativo in esame si verificherebbero, in caso di entrata in vigore del provvedimento nell'anno in corso, già dal 2010. Quanto alla stima degli effetti finanziari indicata dal comma 2, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi relativi al numero e al valore complessivo dei trasferimenti che ai sensi della norma in esame sarebbero soggetti alle aliquote agevolate previste dalla legge n. 388 del 2000. Ritiene che andrebbero infine chiariti i profili applicativi della disposizione, tenuto conto che il testo fa riferimento agli «immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 ...», mentre nella materia in esame, dapprima, è intervenuta l'abrogazione del predetto articolo 33, comma 3, successivamente la norma abrogativa è venuta meno; infine è stata adottata una nuova disciplina a decorrere dal 2008. Quest'ultima ha limitato il regime agevolativo ad alcuni trasferimenti di immobili ed ha fissato l'imposta ipotecaria per i relativi atti di trasferimento non più in misura fissa, ma al livello del 3 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'utilizzo del taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C non appare idonea, in quanto l'utilizzo delle suddette risorse appare suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Riguardo l'articolo 7-quater, comma 3-bis, recante misure previdenziali in favore degli operai agricoli, non ha nulla da osservare. Con riferimento all'articolo 7-quinquies, recante semplificazione in materia di nautica da diporto, osserva

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che, al fine di escludere eventuali effetti onerosi, andrebbe chiarito il possibile impatto finanziario dell'inclusione nell'ambito applicativo del Codice della nautica da diporto di ulteriori unità navali e di ulteriori tipologie di attività, ciò con particolare riferimento ad eventuali riflessi di carattere fiscale e previdenziale. Non ritiene invece di formulare osservazioni in riferimento all'articolo 19-bis, relativo ai criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace, nonché, sotto il profilo della quantificazione, con riferimento all'articolo 20-sexies, relativo agli incarichi dirigenziali del Ministero dello sviluppo economico, nel presupposto, sul quale ritiene comunque opportuna una conferma, che risulti effettivamente applicabile la condizione di indisponibilità degli incarichi recata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, anche in riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, osserva che l'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'attuale formulazione della disposizione prefigura l'adozione di specifiche regole tecniche per le comunicazioni in modalità telematica che potrebbero richiedere un adeguatamente tecnico e gestionale delle strumentazioni informatiche da parte delle amministrazioni centrali e locali.
Per quanto attiene all'articolo 1-quinquies, fa presente che l'articolo è volto a prevedere una proroga di due anni, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a dieci dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, dei termini di decorrenza previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al riguardo, esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto il venir meno dell'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi è suscettibile di determinare minori entrate a seguito del mancato versamento del previsto contributo annuale di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Con riferimento all'articolo 5-bis, comma 2, fa presente che l'attribuzione di funzioni pubbliche a soggetti privati comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione dei compensi loro spettanti e dei i possibili danni derivanti all'erario a causa dell'esercizio di tali funzioni. In ordine alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), si rileva che la pretesa invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica non può essere assicurata, giacché alle valutazioni di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il ministero competente provvede con la Commissione VIA-VAS, il cui lavoro è in regime di autofinanziamento, laddove invece gli «uffici tecnici di altre amministrazioni», che venissero investiti delle valutazioni oggi riservate in esclusiva dalla legge alla citata Commissione, si vedrebbero gravati di un'attività ulteriore dalla quale possono derivare solo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, peraltro, che la fattispecie in esame non può farsi rientrare fra i casi di cosiddetto silenzio devolutivo di cui all'articolo 17 della legge n. 241 del 1990, attesa l'espressa clausola di esclusione di cui al comma 2 del medesimo articolo 17 per le valutazioni di tipo ambientale. Ritiene, inoltre, che profili di onerosità sotto l'aspetto finanziario, sono rinvenibili anche nella previsione di cui alla lettera d) del comma 2, nella parte in cui si stabilisce, peraltro, in una fase endoprocedimentale, una nuova fattispecie cui è connesso il risarcimento del danno materiale.
Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 5-ter, in quanto la previsione di escludere la necessità di richiedere un titolo abilitativo edilizio demaniale per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo è suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato. Parimenti, esprime una valutazione negativa sull'articolo 6-ter, in quanto tale articolo determina oneri la cui

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quantificazione non è dimostrata in apposita relazione tecnica e la cui copertura finanziaria è inidonea, atteso che la riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria compromette la funzionalità degli enti e degli istituti o dei programmi le cui risorse sono attualmente determinate dalla medesima tabella in relazione alla quantificazione delle esigenze minime da soddisfare.
Con riferimento all'articolo 7-ter, comma 2, che è volto ad abolire l'obbligo di tenuta del Registro infortuni a decorrere dall'entrata in vigore della legge, segnala che il venir meno di tale obbligo priva sia gli ispettori del lavoro che l'istituto assicuratore di uno strumento informativo utile ai fini del controllo e del monitoraggio di competenza.
Per quanto attiene all'articolo 7-quater, rileva che la disposizione, che prevede nuove modalità di trasmissione telematica all'INPS delle comunicazioni concernenti le giornate di occupazione da parte di datori di lavoro agricoli, non presenta profili critici sotto il profilo finanziario, osservando, tuttavia, che la medesima disposizione è contenuta anche nell'atto Senato 2147. In ogni caso, ritiene necessario modificare la formulazione del comma 3-bis, prevedendo che alle attività previste dall'articolo 7-quater, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), fa presente che la modifica del comma 5, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, estendendo il beneficio della casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica agli «stranieri residenti», è suscettibile di determinare maggiori oneri, peraltro non quantificati, rispetto a quelli cui si fa fronte con la copertura finanziaria stabilita dal comma 8 del medesimo articolo 16-bis e, pertanto, esprime una valutazione contraria sulla disposizione.
Esprime, inoltre, un parere contrario sull'articolo 20-sexies, in quanto le esigenze previste nell'emendamento risultano sopravvenute rispetto a quelle che giustificavano il comma 10-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha carattere eccezionale. Rileva, inoltre, che la proroga del contingente potrebbe prefigurare la stabilizzazione di una quota aggiuntiva ai limiti previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Da ultimo, con riferimento all'articolo 29, lettera g-bis), fa presente che la previsione a carico delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo di rispondere ai reclami è suscettibile di determinare un aggravio di attività, con possibili effetti in termini di impatto amministrativo e finanziario. Osserva, infatti, che l'attuazione della disposizione in esame potrebbe alimentare un ampio contenzioso e creare le premesse, in caso di mancata risposta ai reclami presentati dagli utenti, per l'esercizio del diritto ad ottenere indennizzi, con effetti negativi sulla finanza pubblica.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, preso atto delle osservazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis A/R, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
la formulazione dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prefigura il ricorso a modalità telematiche di comunicazione anche per le amministrazioni che allo stato non siano dotate di una casella di posta elettronica certificata;

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le amministrazioni interessate dai procedimenti per la definizione degli assetti organizzativi di cui al decreto-legge n. 181 del 2006 hanno completato i relativi processi di riorganizzazione e, conseguentemente, presso le suddette amministrazioni non sussistono più posti da rendere indisponibili al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 20-sexies;
considerato che:
la facoltà, prevista dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), di affidare a un professionista l'esercizio di una funzione amministrativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che le spese per i relativi compensi siano corrisposte dai soggetti privati che hanno presentato la domanda di autorizzazione;
la copertura finanziaria di cui all'articolo 6-ter, che dispone il taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C, non appare idonea, in quanto l'utilizzo delle suddette risorse risulta suscettibile di pregiudicare il corretto funzionamento degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse;
è opportuno assicurare la neutralità finanziaria dell'attività volta alla semplificazione della documentazione prevista dall'articolo 7-ter, attraverso la previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto ivi previsto e l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza;
con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, il Comitato tecnico ivi previsto e il Dipartimento della funzione pubblica risultano preposti ad un'analoga attività di coordinamento suscettibile di determinare una duplicazione di strutture e funzioni e un uso non efficiente delle risorse pubbliche;
all'articolo 24-bis appare opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma finalizzata a limitare le assenze dal servizio prive di giustificazione che hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, precisando che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la buona pratica medica;
nel presupposto che l'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), si limiti a confermare il diritto del privato al risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, che può essere fatto valere solo all'esito dell'iter procedimentale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera p), dopo le parole: n) e o), inserire le seguenti:, qualora siano effettuate dalle amministrazioni di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
all'articolo 5-bis, comma 2, lettera 0a), dopo le parole: «appositamente delegati» aggiungere le seguenti: purché il soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione provveda alle spese derivanti dal ricorso ai predetti professionisti.;
conseguentemente:
alla medesima lettera sopprimere l'ultimo periodo;
al medesimo comma, lettera
b), dopo le parole: istituti universitari, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,;
sopprimere l'articolo 6-ter;
sopprimere l'articolo 20-sexies;
e con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 7-ter, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze, e aggiungere, in fine, il seguente comma: «2.

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Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo;
c) all'articolo 24-
bis, comma 1, dopo la parola: visita aggiungere la seguente: effettuata;».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato 3007 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 20 maggio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede al rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 28 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la relazione tecnica, che deposita agli atti della Commissione, è stata predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, osserva che la relazione tecnica trasmessa dal Governo conferma le criticità già rilevate con riferimento alla copertura finanziaria delle spese per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di ulteriori iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, richiamando quanto già evidenziato al riguardo dal Dipartimento della protezione civile. Per quanto attiene, invece, ai profili concernenti la quantificazione delle vittime del disastro, non condividendo le riserve espresse dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che possa considerarsi acquisito, oltre al numero dei morti, pari a trentadue, anche quello dei feriti gravi e gravissimi, che, sulla base dei dati forniti dalla ASL Versilia, è pari a tredici unità. Ritiene, altresì, utili le indicazioni fornite in ordine agli eventuali indennizzi assicurativi e alle richieste formulate a riguardo nei confronti delle società di assicurazioni del gruppo Ferrovie dello Stato e della società Gatx. Alla luce di tali considerazioni, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 e abb., recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le risorse iscritte nel capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, della legge n. 225 del 1992 del quale è previsto l'utilizzo all'articolo 2, sono interamente preordinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nei precedenti esercizi finanziari;
la previsione di una somma minima dell'elargizione da attribuire a ciascuna delle famiglie delle vittime, in considerazione dei dati contenuti nella relazione tecnica, appare compatibile con la formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui comma 1 dell'articolo 1, in termini di limite massimo di spesa;
tenuto conto che quanto previsto dal presente provvedimento dovrà, per ragioni di equità, trovare applicazione anche in casi analoghi e che, al fine di

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assicurare la sostenibilità finanziaria di tali misure, appare opportuno prevedere che le elargizioni di cui all'articolo 1, comma 1, assumano il carattere di un'anticipazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: 10 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per l'anno 2010;
b) sopprimere le parole da:, nonché la somma di 10 milioni fino alla fine del comma;
conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
All'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
E con la seguente condizione:
All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa. In seguito alla corresponsione delle elargizioni di cui al comma 1, lo Stato subentra, nei limiti dell'ammontare delle stesse elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea lo sforzo compiuto dal relatore e la sua autonomia anche rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel riconoscere gli sforzi compiuti dal relatore, rileva che la relazione tecnica contenga notevoli errori. In particolare rileva come sia improprio sostenere l'impossibilità di definire l'ammontare dei risarcimenti spettanti. Nell'osservare inoltre come spetta solo alla Commissione di merito definire le scelte concrete da effettuare, ritiene la proposta di parere presentata comunque insufficiente perché, nel caso in cui fossero recepite le condizioni ivi previste, sarebbe possibile solo concedere, peraltro a titolo di anticipazione, solo i dieci milioni in favore delle vittime, mentre verrebbero a mancare gli ulteriori dieci milioni in favore della ricostruzione delle aree colpite dal disastro. Ricorda inoltre che le eccessive preoccupazioni manifestate con riferimento al caso in esame non trovano riscontro in altre situazioni analoghe. Rileva, infine come il ritardo accumulato nel dare una risposta in favore dei familiari delle vittime sia grave e ritiene conclusivamente che sarebbe preferibile recuperare anche gli interventi per la ricostruzione, pur rispettando i tempi già previsti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come lo sforzo della Commissione sia quello di individuare una soluzione in tempi rapidi, anche al fine di evitare che altri, preannunciati, provvedimenti possano distrarre le risorse che s'intende riservare in favore dei familiari delle vittime.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come sia stridente il contrasto tra questo ed altri provvedimenti, molto meno necessari da un punto di vista sociale, per i quali la maggioranza ed il Governo sono riusciti reperire le necessarie risorse. Preannuncia comunque il proprio voto favorevole sulla proposta di parere anche in considerazione

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delle ragioni di urgenza imposte dalla situazione attuale.

Silvia VELO (PD) ritiene che non sia serio richiamare l'adozione della preannunziata manovra finanziaria per mettere in discussione impegni presi dal Governo in epoca non particolarmente lontana, ma solo dieci mesi addietro. In caso contrario ritiene che lo stesso Governo dovrebbe farsi carico di affermare l'assenza delle risorse necessarie. Ricorda che si era partiti da uno stanziamento di 20 milioni, che ora vengono cancellati i dieci milioni per la ricostruzione e rileva che i restanti saranno concessi solo a titolo di anticipazione quindi, di fatto, il provvedimento risulterebbe a saldo zero. Nel presupposto che il risarcimento rimarrà a carico, in definitiva, delle assicurazioni dei soggetti responsabili del disastro, chiede che non vengano cancellati i fondi per la ricostruzione.

Rolando NANNICINI (PD) non considera soddisfacenti le considerazioni contenute nella relazione tecnica in ordine alla copertura finanziaria degli interventi di completamento della ricostruzione attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992. Osserva, infatti, che la Ragioneria generale dello Stato, nel verificare la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è limitata a ricordare che il Dipartimento della protezione civile ha espresso un parere contrario alla citata copertura, in quanto le risorse stanziate per l'anno 2010 «sarebbero iscritte integralmente, nell'ambito dell'autonomia che contraddistingue il bilancio della Presidenza del Consiglio, per far fronte alle rate di ammortamento di mutui pregressi» e, pertanto, la riduzione dell'autorizzazione di spesa, compromettendo il pagamento di tali rate, determinerebbe un incremento del debito. Al riguardo, pur esprimendo la propria fiducia per le valutazioni del Dipartimento della protezione civile, esprime il timore che esse siano dettate dalla volontà del Dipartimento di gestire nella propria autonomia le risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge n. 225 del 2002. Ritiene, pertanto, che il rappresentante del Governo dovrebbe fornire precise assicurazioni in ordine alla circostanza che le risorse stanziate siano integralmente destinate al pagamento di rate di mutui, indicando, in particolare, per quali interventi siano stati contratti tali mutui.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva come, pur in presenza di una verifica negativa della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, il Governo abbia cercato di individuare una possibile soluzione per le criticità finanziarie del provvedimento. Tuttavia, qualora i componenti della Commissione ritengano necessario acquisire ulteriori elementi informativi, a suo avviso, sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento

Amedeo CICCANTI (UdC) nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Nannicini, rileva come nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata dal rappresentante del Governo si sostiene che le risorse, stanziate per l'anno 2010 per la ricostruzione, «sarebbero state inscritte integralmente, nell'ambito dell'autonomia che contraddistingue la Presidenza del Consiglio» per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui pregressi. Osserva che tale assunto, peraltro reso al condizionale, si base semplicemente su una nota del dipartimento della Protezione civile. Ritiene quindi che la Ragioneria generale dello Stato dovrebbe puntualmente accertare tali affermazioni e chiede pertanto lo svolgimento di ulteriori verifiche, il cui esito dovrebbe essere comunicato nel giro di poche ore. A tal fine si dichiara disponibile ad un'ulteriore convocazione della Commissione, eventualmente anche in serata, per evitare la perdita del finanziamento relativo al provvedimento in esame. Sottolinea comunque che, per la parte restante, non vengono stanziate nuove risorse, ma ci si limita a prevedere un'anticipazione.

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Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, osserva che la verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato sembra, comunque, consentire una diversa valutazione in ordine alla coperta finanziaria degli interventi di ricostruzione a seguito del disastro, permettendo di salvaguardare l'unitarietà del provvedimento, che prevede sia un'elargizione in favore delle vittime dell'incidente, sia misure volte al completamento degli interventi di ricostruzione. In ogni caso, sottolinea come si dovrebbe valutare la possibilità di non trasformare l'elargizione in favore delle vittime in una mera anticipazione di risorse, in quanto tale modifica rischierebbe di svuotare il contenuto della proposta in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che la Commissione si accinge a dare un parere che reca sia condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia condizioni semplici, delle quali la Commissione di merito potrebbe non tener conto. Osserva quindi che si potrà ulteriormente valutare il testo ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo le precisazioni del presidente Giorgetti, osserva che, proprio in ragione della non vincolatività della condizione non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, appare opportuno evitare che il parere della Commissione bilancio ponga l'accento sull'esigenza di trasformare l'elargizione in un'anticipazione di risorse.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ritiene che molte delle valutazione emerse nel corso del dibattito siano meritevoli della massima considerazione, osservando tuttavia che, nell'esprimere un parere sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, non si può non tenere conto anche del difficile contesto economico attuale e dell'imminente approvazione da parte del Consiglio dei ministri di una manovra che disporrà una rilevante contrazione della spesa pubblica. Con riferimento, poi, alle risorse da destinare al completamento degli interventi di ricostruzione, fa presente che la proposta di parere ha inteso innanzitutto salvaguardare l'esigenza di corrispondere la prevista elargizione finanziaria alle vittime del disastro e ai loro familiari superstiti, osservando peraltro come, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2009, n. 3800 e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n. 3834, sono già stati stanziati 18 milioni di euro, per interventi volti a fronteggiare la grave situazione di emergenza creatasi a seguito dell'incidente ferroviario di Viareggio.
Per quanto attiene alle osservazioni critiche svolte con riferimento alla condizione contenuta nella proposta di parere, osserva come la previsione che lo Stato subentri, nei limiti dell'ammontare delle elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti, non rappresenti un'assoluta anomalia, in quanto già l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 497, recante disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, conteneva un'analoga disposizione. In ogni caso, al fine di accogliere le esigenze evidenziate nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) nella quale, in luogo di una condizione non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si prevede una semplice osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che, a seguito della corresponsione delle elargizioni di cui al comma 1, lo Stato subentri, nei limiti dell'ammontare delle stesse elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti.

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Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con la riformulazione del relatore ed annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Rolando NANNICINI (PD) nell'annunciare il proprio voto favorevole, ritiene che sarebbe comunque opportuno un ulteriore approfondimento al fine di garantire lo stanziamento delle risorse per la ricostruzione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come testé riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 13.45.