CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 maggio 2010
327.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e Andrea Augello.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-A Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato in Commissione nella seduta dell'Assemblea del 18 maggio.

Donato BRUNO, presidente, dopo aver ricordato il che il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto di inserirlo nel calendario

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dei lavori per la prossima settimana a partire da martedì 25 maggio 2010, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, si è convenuto sull'opportunità di chiedere al Presidente della Camera che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per la settimana prossima non abbia luogo prima di mercoledì, in modo che la Commissione possa concludere l'esame nella giornata di martedì 25 maggio, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione.
Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di riprendere i lavori in Commissione dal testo portato all'esame dell'Assemblea e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo per la giornata di ieri, alle ore 11. successivamente è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore e del Governo, il quale è scaduto alle ore 11 di oggi.
Avverte che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti e ricorda che, secondo quanto convenuto, la Commissione li esaminerà nella seduta odierna. Per comodità dei lavori, gli emendamenti sono stati raccolti in due fascicoli: emendamenti del relatore e del Governo e relativo subemendamenti (vedi allegato 1) ed altri emendamenti presentati (vedi allegato 2).
Comunica che alcune delle proposte emendative presentate risultano inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle affrontate dal provvedimento. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Mariani 7-quater.0100, che prevede il differimento al 30 giugno 2010 del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009; l'emendamento 11.150 Zeller che modifica l'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con riguardo all'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito precisando che debbano trovarsi oltre un chilometro di distanza dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione; l'emendamento Marinello 6-bis.150, che interviene sull'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di prevedere che l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e subappalti si applichi solo a chi ha commesso violazioni qualificabili come «gravi»; l'emendamento Lenzi 6-bis.0150 che abroga il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che reca disposizioni concernenti il Dipartimento di protezione civile nonché l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 che reca una norma di interpretazione autentica di talune disposizioni che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi delle stesse non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità.
Risulta inoltre inammissibile per carenza di compensazione l'articolo aggiuntivo Marinello 9-ter.0150. L'articolo aggiuntivo

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6.0200 del relatore è ammissibile salvo più puntuale verifica dell'entità dell'onere e dell'idoneità della copertura sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo; l'emendamento 7-ter.0300 del relatore, a sua volta, è stato considerato ammissibile salvi gli esiti di una più puntuale verifica degli eventuali effetti finanziari, soprattutto con riferimento al regime fiscale e previdenziale, sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo.
Avverte che i subemendamenti Favia 0.1-ter.0200, 0.6.0200.2, 0.13.500.1, 0.9-bis.300.1 e 0.20-quinquies.0200.1 non saranno posti in votazione.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 13.

Donato BRUNO, presidente, comunica che il relatore ha presentato una ulteriore proposta emendativa, l'emendamento 5-bis.500 (vedi allegato 1), e che ha conseguentemente ritirato l'emendamento 5-bis.200.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, con riferimento alle proposte emendative contenute nel primo fascicolo (vedi allegato 1), esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati; raccomanda l'approvazione di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da lui presentati e3d esprime parere favorevole sugli emendamenti o articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Con riferimento, invece, agli emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel secondo fascicolo (vedi allegato 2), esprime parere favorevole sugli emendamenti Zaccaria 1-bis.2, Favia 1-ter.5, Giovanelli 4.1, Braga 5-ter.7 e Favia 5-ter.8, Pedoto 7.151, Stracquadanio 20-quinquies.1, Bressa 28.100, a condizione che sia riformulato nei termini che illustra (vedi allegato 2). Invita al ritiro dell'emendamento Margiotta 6-bis.4, avendo egli presentato l'emendamento 6-bis.200 (vedi allegato 1), nonché dell'emendamento De Girolamo 8-ter.01. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario TASSONE (UdC) sottoscrive i subemendamenti Mantini 0.1-ter.0200.2 e 0.1-ter.0200.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal deputato Zeller.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, i lavori saranno organizzati nel modo seguente: si procederà alla votazione delle sole proposte emendative per le quali la votazione venga espressamente richiesta; saranno considerate invece respinte, ai fini della possibilità di ripresentazione all'Assemblea, tutte le altre proposte emendative, salvo naturalmente quelle che siano eventualmente ritirate ovvero quelle che siano precluse o assorbite da precedenti votazioni. Naturalmente saranno posti in votazione tutti gli emendamenti sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole. Preso atto che non vi sono obiezioni, chiede se vi siano richieste di intervento su singole proposte emendative.

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'emendamento Lulli 1-bis.1 e chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere su di esso.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, ritiene che l'attuale testo dell'articolo 1-bis sia preferibile, rispetto al testo alternativo proposto dall'emendamento, ma si riserva un'ulteriore riflessione in vista della discussione in Assemblea.

Il ministro Roberto CALDEROLI conferma per il momento il parere contrario, salvo ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea.

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La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-bis.1.
La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 1-bis.2.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede la votazione dell'emendamento Lulli 1-ter.1. Fa presente che la disposizione sulla quale i due emendamenti incidono tende a differire il termine di esercizio di una delega legislativa che si sovrappone con un'altra delega, già esercitata, per la quale la Commissione Attività produttive sta esaminando gli schemi.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-ter.1.

Gianclaudio BRESSA (PD), rilevato che 54 mesi per l'esercizio di una delega sono obiettivamente troppi, chiede la votazione dell'emendamento Lulli 1-ter.2.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, ritiene condivisibile la considerazione del deputato Bressa e fa presente che il suo emendamento 1-ter.200 tende appunto a ridurre il termine per l'esercizio della delega.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-ter.2.
La Commissione approva l'emendamento 1-ter.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'emendamento Lulli 1-ter.3.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-ter.3.

Donato BRUNO, presidente, invita il relatore a rivedere il proprio parere sull'emendamento Favia 1-ter.5, volto a prevedere che il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), capoverso «articolo 4», decorra dall'assegnazione degli schemi alle Commissioni competenti, anziché dalla loro trasmissione alle Camere da parte del Governo. Fa presente che si tratta, tra l'altro, di un emendamento tendente ad uniformare il dettato legislativo alla prassi parlamentare.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, rivede in favorevole il suo parere sull'emendamento Favia 1-ter.5.

Il ministro Roberto CALDEROLI dichiara la non contrarietà del Governo all'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Favia 1-ter.5.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento testé approvato esprime dubbi sul medesimo, ritenendo più corretto che i termini per l'espressione del parere decorrano dalla data di trasmissione degli schemi da parte del Governo; diversamente, il termine di decorrenza è incerto. A suo avviso, sarebbe preferibile ritornare sulla votazione.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che prevedere la decorrenza del termine a partire dall'assegnazione degli schemi di decreti legislativo, anziché dalla loro trasmissione, oltre ad essere conforme alla prassi dei rapporti tra le Camere e il Governo, costituisce una garanzia per le Camere. In astratto, infatti, il Governo potrebbe trasmettere gli schemi di decreti legislativi in un periodo di sospensione dei lavori parlamentari oppure in mancanza di un atto presupposto previsto dalla legge, per esempio il parere della Conferenza Stato-regioni o del Consiglio di Stato. Naturalmente nella prassi i Presidenti delle Camere, se non ricorrono circostanze ostative, procedono all'assegnazione degli schemi trasmessi per il parere con la massima tempestività.

David FAVIA (IdV) ritiene che la questione potrà essere ripresa ai fini della discussione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il suo subemendamento 0.1-ter.0200.8, chiarendo che esso mira soprattutto a una migliore formulazione dell'emendamento del relatore

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sotto il profilo della tecnica legislativa. Rileva peraltro che l'emendamento del relatore non solo riduce di venti giorni i termini per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi cui fa riferimento l'articolo, ma prevede che, se la Conferenza Stato-regioni non esprime parere, si intenda espresso un parere favorevole: questo è irrispettoso sotto il profilo dei rapporti istituzionali; meglio prevedere che, decorso il termine, il Governo possa procedere anche in assenza del parere della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione respinge il subemendamento Zaccaria 0.1-ter.0200.8.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1-ter.0200 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1-ter.0200 del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 1-ter.0201 del relatore. Fa presente che la materia in esso trattata è attualmente disciplinata da un decreto ministeriale e che è del tutto improprio che una disposizione di legge incida su una materia disciplinata da una fonte di rango secondario, in quanto questo genera confusione nel sistema delle fonti. Invita il relatore a riformulare la disposizione nel senso di prevedere che il ministro competente debba modificare la disciplina adottando un nuovo decreto.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, mantiene ferma per il momento l'attuale formulazione del suo articolo aggiuntivo 1-ter.0201, riservandosi di approfondire il punto segnalato dal deputato Zaccaria ai fini della discussione in Aula.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dal voto, in quanto condivide la sostanza della norma ma non la forma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1-ter.0201 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 3.5, chiarisce che esso nasce dalla convinzione che l'obbligo di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza mostri tutta la sua derivazione dall'età fascista e contrasti con i principi di uno Stato liberale, per cui dovrebbe essere abolito.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzillotta 3.5.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 4.1 Giovanelli e 4.301 del relatore, nonché l'emendamento 4.300 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 5-bis.500 del relatore. Spiega che il voto contrario è dovuto alla circostanza che non c'è stato il tempo di comprendere appieno il contenuto dell'emendamento. Fa notare alla Commissione che il suo gruppo, al fine di non ritardare i lavori, non chiede questa volta il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 5-bis.500 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Giovanelli 5-ter.1, invita la maggioranza a sopprimere l'articolo 5-ter, che è incostituzionale in quanto lesivo dell'autonomia delle regioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il deputato Bressa anche perché i beni demaniali stanno per essere trasferiti agli enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanelli 5-ter.1.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 5-ter.500 del Governo, Braga 5-ter.7 e Favia 5-ter.8, nonché l'emendamento 6.300 del relatore.

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Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore, fa presente che l'ultimo periodo del comma 1, che prevede che non si fa comunque luogo al rimborso di imposte già pagate, è incostituzionale, come chiarito, con riferimento ad analoga disposizione, dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 227 del 2009, ha spiegato che una norma di questo tenore è irragionevole in quanto viola il principio di uguaglianza, prevedendo un trattamento diverso, e deteriore, di chi ha pagato l'imposta rispetto a chi non l'ha pagata. Considerato che anche la copertura finanziaria dell'emendamento è dubbia, ritiene che il relatore farebbe meglio a ritirarlo.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, chiarisce che l'emendamento tende a risolvere alcuni problemi interpretativi sorti in sede di applicazione della norma. Insiste per la votazione del suo emendamento, riservandosi eventualmente di rivedere la sua posizione in vista della discussione in Assemblea.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che l'inciso secondo cui non si fa comunque luogo al rimborso di imposte già pagate sia un espediente per aggirare il vincolo di ammissibilità dell'emendamento sotto il profilo della compensazione finanziaria. In ogni caso, si tratta di una disposizione oggettivamente iniqua e quindi insostenibile.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che all'inizio della seduta di oggi la presidenza ha dichiarato l'emendamento in questione ammissibile salva una più puntuale verifica dell'entità dell'onere finanziario e dell'idoneità della copertura sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo.

Roberto GIACHETTI (PD) osserva che la Commissione affari costituzionali dovrebbe evitare di portare all'Assemblea un testo che contenga una disposizione chiaramente incostituzionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Mariani 6-bis.3, invita il relatore a considerare che il comma 1, lettera b), dell'articolo 6-bis determina un automatismo per effetto del quale la stazione appaltante, qualora venga meno il soggetto aggiudicatario dell'appalto, è tenuta a rivolgersi al secondo della graduatoria inizialmente formata. Questo automatismo non garantisce la stazione appaltante.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che anche la sola lettura dei giornali in questi giorni dovrebbe sconsigliare automatismi di questo tipo.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che i soggetti compresi nella graduatoria sono tutti soggetti per i quali la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti.

Raffaele VOLPI (LNP) e Manuela DAL LAGO (LNP) esprimono considerazioni analoghe a quelle del presidente.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, aggiunge che l'emendamento da lui presentato offre una garanzia di maggiore trasparenza in quanto esclude che la stazione appaltante possa decidere discrezionalmente se affidare i lavori al secondo della graduatoria, nel caso in cui venga meno il soggetto aggiudicatario, oppure se indire una nuova gara.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede che l'emendamento Mariani 6-bis.3 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 6-bis.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira l'emendamento Margiotta 6-bis.4, alla luce dell'avvenuta presentazione dell'emendamento 6-bis.200 del relatore.

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La Commissione approva l'emendamento 6-bis.200 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, considerato che sono le 14.10 e che alle 14 era convocata una seduta per la risposta ad una interrogazione già più volte prevista all'ordine del giorno della Commissione e poi non svolta, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della seduta di interrogazioni.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.45.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sul suo emendamento 7.2, invita il relatore a considerare che l'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 1, fa venire meno l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza gli incidenti sul lavoro gravi o addirittura mortali.

Andrea ORSINI (PdL) risponde di aver già valutato questo aspetto e di aver per questo espresso parere favorevole sull'emendamento Pedoto 7.151, che mantiene l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, nel contempo limitandolo ai casi di morte o di infortunio che comporti l'inabilità al lavoro per più di quindici giorni, anziché di tre giorni come attualmente previsto.

Luciana PEDOTO (PD) ringrazia il relatore per aver accolto il suo emendamento, che semplifica gli oneri per il datore di lavoro, ma senza eliminare l'obbligo di denuncia.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 7-ter.0300 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bressa 7.2 e approva l'emendamento Pedoto 7.151 e gli emendamenti 7.300 e 7-quater.300 del relatore, nonché gli articoli aggiuntivi 7-ter.0300, l'emendamento 8-bis.300 del relatore, gli identici emendamenti Rao 8-ter.1 e 8-ter.500 del Governo, gli emendamenti 9-bis.500 del Governo, 10.200 e 10.201 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 10.0200 del relatore, chiede di capire la ratio della proposta emendativa.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, chiarisce che lo scopo della norma è impedire che alcuni Stati la cui legge impedisce alle donne il matrimonio con uomini di altra confessione religiosa possano opporsi alle nozze di queste donne straniere con cittadini italiani.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che, se questo è lo scopo, la disposizione può essere condivisibile, ma dovrebbe essere scritta meglio.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che l'emendamento potrebbe essere accantonato al fine di individuare una migliore formulazione della norma.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, ritiene preferibile approvare l'emendamento, riservandosi però di verificare la possibilità di una formulazione migliore in vista della discussione in Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 10.0200 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 10.0200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento 10-bis.500 del Governo, si chiede quali siano le ragioni che inducono il Governo alla soppressione di un articolo, il 10-bis, che è pienamente in linea con la politica del Governo stesso, e in particolare di quella del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La Commissione approva l'emendamento 10-bis.500 del Governo.

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Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento 10-bis.200 del relatore risulta così precluso.

La Commissione approva l'emendamento 11.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento 13.500 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 13.500 del Governo e 16.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 17.1, ricorda che la misura recata dall'articolo 17 comporta risparmi quantificabili in un miliardo di euro. Si tratta quindi di una misura importante. Perché, allora, non stabilire una responsabilità degli amministratori regionali e dei direttori generali delle ASL in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dall'articolo? Con riferimento, invece, all'emendamento 17.200 del relatore, ritiene che la Commissione bilancio, nel porre come condizione la soppressione di questo articolo, abbia trasceso le sue competenze, il che è grave.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, rileva che allo stato, considerato il parere della Commissione bilancio, non si può che sopprimere l'articolo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 17.200 del relatore, risultando così precluso l'emendamento Lanzillotta 17.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 18.01, ricorda che l'obbligo di fatturazione elettronica è già previsto dalla legislazione vigente, ma di fatto inattuato. Poiché la fatturazione elettronica comporta una grande trasparenza nei movimenti di denaro, anche ai fini dell'imposizione fiscale, ritiene utile riproporre questa misura, auspicando che il Governo ne imponga l'attuazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO ritiene che quel che occorre non è ribadire l'obbligo con un'altra norma, ma assicurare l'attuazione dell'obbligo già previsto. Fa presente che, a questo scopo, è stato costituito un tavolo tecnico di lavoro tra il ministero dell'economia e delle finanze e quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Sarebbe in definitiva preferibile che il contenuto dell'emendamento fosse trasfuso in un ordine del giorno al Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 18.01.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 19-bis.300 del relatore e 20-bis.500 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento 20-bis.200 del relatore risulta precluso dall'emendamento 20-bis.500 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 20-quater.500 del Governo, Stracquadanio 20-quinquies.1 e l'articolo aggiuntivo 20-quinquies.0.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 21-bis.1, soppressivo dell'articolo 21, rileva che è la seconda volta che il Dipartimento per la funzione pubblica tenta di accentrare nella propria disponibilità i fondi in materia di formazione continua dei dipendenti pubblici e che il Ministero dell'economia e delle finanze lo impedisce.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 21-bis.500 del Governo, 21-bis.200 del relatore, Lanzillotta 21-bis.1, Favia 21-bis.2 e Giovanelli 21-bis.3, nonché l'emendamento 23.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 26.1, fa

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presente che altro è parlare di risorse disponibili di fatto, altro di risorse disponibili a legislazione vigente: le prime sono gli organici effettivi, le seconde sono quelle teoriche, previste dalla pianta organica. A suo avviso, far riferimento alle risorse a legislazione vigente è improprio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lanzillotta 26.1 e approva gli emendamenti 26.200 e 28.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 28.100 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 28.100 Bressa (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e 28.201 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione dell'emendamento 29.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 29.500 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, avverte che gli emendamenti 29.200 e 29.201 del relatore risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 29.500.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 30.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 30.500 del Governo.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Sabina ROSSA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal Governo, dalla quale non si comprendono le ragioni che impediscono la piena attuazione della legge n. 124 del 2007, una legge fortemente innovativa, approvata a larga maggioranza, volta a garantire la tendenziale accessibilità ai documenti non più coperti dal segreto di Stato e ad evitare che il segreto di Stato si protragga immotivatamente per un numero di anni indefinito. È stata istituita una commissione ministeriale che avrebbe dovuto regolamentare le procedure di accesso ai documenti non più coperti dal segreto di Stato, ma, ad oltre un anno dalla fine dei lavori della Commissione, il Governo non ha ancora attuato le disposizioni della legge n. 124. È invece quanto mai necessario attuare la legge in questione, rendere accessibili i documenti, organizzare gli archivi di conseguenza. Ricorda che a tutt'oggi, in Italia, sono coperti dal segreto di Stato o comunque non ancora resi disponibili decine di migliaia di documenti relativi a fatti anche molto risalenti nel tempo, compresi gli atti di numerose commissioni di inchiesta parlamentari. In questi decenni un lavoro importante di raccolta di documenti e testimonianze su episodi più o meno oscuri della storia d'Italia è stata svolta dai familiari delle vittime, ma è giunto il momento che tutti possano accedere ai

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documenti in possesso dello Stato, anche perché un'attenta lettura incrociata di questi documenti potrebbe consentire in qualche caso di far luce su avvenimenti per i quali non esiste ancora una verità giudiziaria. È inaccettabile che in un ordinamento democratico documenti di pubblico interesse siano mantenuti segreti per decenni.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 maggio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame ha una grande importanza: per la prima volta infatti si procede a una vera propria codificazione della disciplina del processo amministrativo. Lo schema è trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009. Per la sua redazione il Governo si è avvalso della facoltà, prevista da tale ultima disposizione, di delegare al Consiglio di Stato la predisposizione dell'articolato, che è stato successivamente rivisitato e modificato dal Governo prima della trasmissione alle Camere.
Avverte che si limiterà ad una sintetica esposizione del contenuto del nuovo codice e si soffermerà sulla parte relativa al contenzioso elettorale, di più diretta pertinenza della Commissione.
Lo schema di decreto legislativo consta di due articoli: l'articolo 1 reca l'approvazione del codice del processo amministrativo (allegato 1), delle norme di attuazione (allegato 2), delle norme transitorie (allegato 3) e delle norme di coordinamento e delle abrogazioni (allegato 4); l'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento al 16 settembre 2010.
Il Codice del processo amministrativo (Allegato 1) ha le finalità di semplificazione normativa e di sistemazione complessiva della materia anche attraverso interventi di natura innovativa. Esso fa propri i principi generali del codice di procedura civile e, nei casi in cui il processo amministrativo presenta peculiarità specifiche, detta regole autonome.
Il nuovo codice consta di 5 libri e 137 articoli.
Il Libro I reca le disposizioni generali. Tra queste in particolare, si richiamano le significative innovazioni in materia di giurisdizione. Il provvedimento reca un'espressa definizione della giurisdizione del giudice amministrativo ed enuclea il contenuto dei tre diversi tipi di giurisdizione (generale di legittimità, esclusiva e di merito), operando un ampliamento delle materie di giurisdizione esclusiva e, viceversa, un ridimensionamento delle materie attribuite alla giurisdizione di merito. Esso, inoltre, recepisce le indicazioni della giurisprudenza in materia di cd. giudicato implicito sulla giurisdizione (da cui derivano limiti alla rilevazione del difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione) e afferma il principio della translatio iudicii (da cui deriva che la domanda giudiziaria proposta innanzi ad un giudice privo di giurisdizione conserva i suoi effetti sostanziali e processuali presso il giudice munito della giurisdizione). In materia di competenza, esso rafforza il criterio dell'efficacia territoriale dell'atto amministrativo e interviene in materia di competenza inderogabile (in particolare ampliando la competenza del TAR Lazio,

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sede di Roma, e attribuendo al TAR Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas). In materia di soggetti del processo amministrativo, si segnala l'espressa qualificazione del commissario ad acta come «ausiliario del giudice» (piuttosto che come organo straordinario dell'amministrazione) da cui deriva la possibilità di impugnare gli atti del commissario con reclamo al giudice dell'ottemperanza. In materia di costituzione e di integrazione del contraddittorio, il codice riprende la disciplina vigente, con l'esplicitazione che, nelle more dell'integrazione, il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali; in materia di intervento di terzi nel processo, introduce una forma di intervento per ordine del giudice, azionabile anche su istanza di parte.
Con riferimento alle azioni, il codice prevede: a) l'azione di annullamento dell'atto illegittimo per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; b) l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione attivabile da «chi vi ha interesse»; c) l'azione di condanna diretta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto per lesione di interessi legittimi ovvero, nel caso di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi. Quest'ultima è ammessa anche indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, sia pure con alcuni limiti.
Per quanto riguarda la disciplina delle pronunce giurisdizionali, si segnalano: l'affermazione del principio generale secondo il quale il giudice può pronunciarsi solo in relazione a poteri amministrativi già esercitati e, in caso di condanna pecuniaria, la possibilità per il giudice di stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un certo termine (con la possibilità di attivare il giudizio di ottemperanza nel caso di mancata conclusione di un accordo o di inadempimento del medesimo); l'esplicita inclusione della cessata materia del contendere tra le sentenze di merito.
Il codice reca, inoltre, un'espressa disciplina dell'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, per la cui applicazione richiede la presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto.
Il Libro II disciplina il processo amministrativo di primo grado.
Alcune innovazioni riguardano il contenuto del ricorso e i termini, i quali ricorrere sono individuati diversamente in relazione al tipo di azione esperita. In generale la disciplina dei termini è volta all'economia processuale, con possibilità anche di riduzione dei medesimi fino alla metà in caso di urgenza.
Il codice reca inoltre una sistemazione organica e innovativa della disciplina della tutela cautelare. Tra le novità più significative: la richiesta di fissazione dell'udienza di merito diventa condizione di procedibilità dell'azione cautelare; viene introdotta la tutela cautelare ante causam, attivabile già prima della proposizione del ricorso principale, nei casi di eccezionale gravità ed urgenza. In materia di attività istruttoria, viene ammessa anche nell'ambito della giurisdizione di legittimità e su istanza di parte, la prova testimoniale, che viene assunta in forma scritta. In materia di discussione e decisione dei ricorsi, vengono sostanzialmente ridotti i termini procedurali e introdotta una procedura accelerata quando l'oggetto della causa verte su un'unica questione di diritto; si introduce una specifica disciplina delle udienze in camera di consiglio modellata su quella del processo civile ma meno formale e con dimezzamento dei termini processuali; si precisa che non può costituire motivo di nullità della decisione la trattazione in pubblica udienza di un giudizio da svolgere con rito camerale. In materia di incidenti nel processo, viene introdotta una specifica disciplina della riassunzione del processo in caso di sospensione nonché la previsione della possibile prosecuzione del processo interrotto - senza bisogno di riassunzione - mediante semplice istanza di nuova fissazione dell'udienza. In materia di estinzione del processo, si segnalano la riduzione da 2 anni ad 1 anno dell'attuale

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termine di perenzione del giudizio e l'introduzione di una specifica disciplina della rinuncia al ricorso. Con riferimento alla sentenza, infine, si segnala l'introduzione di una disposizione analoga a quella inserita nel processo civile dalla legge n. 69 del 2009 che attribuisce al giudice la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza sui media a cura e spese del soccombente, quando la pubblicazione, per estratto, su giornali, radio, TV e rete Internet, può contribuire a «risarcire» il danno.
Il Libro III reca norme generali e disposizioni applicabili ai singoli mezzi di impugnazione. Tra le prime, si introduce un termine comune ai diversi rimedi (60 giorni dalla notificazione della sentenza) e, in mancanza di notificazione, si esplicita l'operatività anche nel processo amministrativo del «termine lungo» per impugnare, fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il provvedimento ammette inoltre la possibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile anche rispetto a capi autonomi della sentenza e, in caso di deferimento della controversia all'adunanza plenaria, prevede che quest'ultima possa comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile ovvero l'estinzione del giudizio. Per quanto specificamente riguarda l'appello, il codice attribuisce la legittimazione ad appellare anche all'interventore in primo grado, nei limiti in cui sia portatore di una posizione autonoma; introduce anche nel processo amministrativo l'istituto della riserva facoltativa d'appello contro le sentenze non definitive; prevede la rinuncia alle domande e alle eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, non espressamente riproposte nell'atto di appello; individua tassativamente i casi in cui la controversia, anziché essere definita direttamente in appello, viene rimessa al primo giudice. Esso inoltre recepisce la giurisprudenza amministrativa in merito alla non proponibilità in appello di nuove domande o nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, ai limiti all'ammissione di nuove prove e in materia di proposizione di motivi aggiunti. Per quanto riguarda gli altri mezzi di impugnazione: in materia di revocazione, si prevede l'improponibilità di tale rimedio per motivi che possono essere dedotti con l'appello; si introduce la disciplina dell'opposizione di terzo; in materia di ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, l'adozione di misure cautelari spetta al Consiglio di Stato.
Il Libro IV disciplina il giudizio di ottemperanza e i riti speciali.
In materia di giudizio di ottemperanza, viene unificata la disciplina del giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; si esplicita inoltre che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili e che essa può essere esperita anche dall'amministrazione per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza; sul piano prettamente procedurale, rispetto alla disciplina vigente che prevede la messa in mora della pubblica amministrazione, si prevede che l'azione sia proposta, anche senza previa diffida, con ricorso da notificare alla pubblica amministrazione e ad almeno un controinteressato.
Il codice procede anche al riordino dei riti speciali, mediante l'eliminazione di quelli ritenuti superflui o comunque desueti. I riti speciali mantenuti (in particolare in materia di accesso ai documenti amministrativi, avverso il silenzio della PA e il procedimento ingiuntivo) sono riportati nell'ambito del Codice, con alcune modifiche essenzialmente di coordinamento. Con riferimento al rito abbreviato di cui al vigente articolo 23-bis della legge TAR, si prevede l'operatività di tale rito per il contenzioso contro i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia e, per contro, lo si esclude per le controversie relative al rapporto di servizio tra

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Autorità amministrative indipendenti e dipendenti; dal punto di vista procedurale, in ossequio a principi di economia processuale, si prevede la pubblicazione anticipata del dispositivo, sinora indefettibile, solo nel caso in cui almeno una delle parti ne faccia richiesta. Anche in materia di pubblici appalti, viene sostanzialmente inglobata nel Codice la disciplina contenuta nel decreto di recepimento della cd. direttiva ricorsi (decreto legislativo n. 53 del 2010). Non viene invece riprodotta la disciplina vigente (articolo 245, commi 3-7, Codice dei contratti pubblici) in materia di tutela cautelare ante causam per le controversie in questa materia.
Sul contenzioso elettorale si soffermerà successivamente.
Il Libro V contiene l'individuazione delle materie di giurisdizione esclusiva, di giurisdizione estesa al merito, e delle controversie attribuite alla competenza esclusiva del TAR Lazio (su cui sopra), la clausola di invarianza finanziaria e una disposizione puntuale in materia di comunicazioni e depositi informatici.
Con riferimento alle Norme di attuazione (Allegato 2), si segnalano in particolare il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle regole tecnico-operative in materia di processo amministrativo telematico e alcune disposizioni in materia di spese di giustizia.
Nell'ambito delle Norme transitorie (Allegato 3), si segnala una disposizione diretta all'eliminazione dell'arretrato, riferita ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione: si prevede la perenzione dei ricorsi in mancanza di presentazione di una nuova istanza di fissazione dell'udienza entro 90 giorni dall'entrata in vigore del codice.
L'Allegato 4 reca infine le norme di coordinamento e le abrogazioni.
Passando all'esame delle norme in materia di contenzioso elettorale, disciplinate dal titolo VI del libro IV (articoli 126-132), si rileva preliminarmente che il Governo non ha ritenuto di dare attuazione al criterio di delega che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato. La norma di delega prevede al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni (articolo 44, comma 2, lettera d), seconda parte, legge n. 69 del 2009).
Come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato. I tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche - insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 Cost., che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere - hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente.
Rimane peraltro in tal modo aperto il problema della tutela giurisdizionale relativamente agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche (quali, ad esempio, ammissione ed esclusione di liste, candidati, contrassegni e altro).
Si registra infatti sul punto un contrasto interpretativo sulla normativa vigente tra la Giunta delle elezioni della Camera e la Corte di cassazione, che determina di fatto un'assenza di tutela giurisdizionale.
La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione esclude infatti la giurisdizione del giudice ordinario, come di ogni altro giudice, sul procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche, ritenendo che qualsiasi decisione al riguardo sia rimessa alle Camere sulla base dell'autonomia garantita dall'articolo 66

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della Costituzione in ordine alla verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti.
La Giunta delle elezioni della Camera nega invece la propria competenza sui ricorsi relativi agli atti del procedimento elettorale preparatorio, sulla base della considerazione che la verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude, per definizione, che nella stessa possa ritenersi compreso anche il controllo sulle posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale (sedute del 13 dicembre 2006 e del 22 luglio 2008). La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dal febbraio 2008 si è attestata sulle stesse posizioni delle Giunta delle elezioni della Camera.
Sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione nella normativa vigente dell'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale relative alla definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Secondo la Corte, l'attuale situazione di incertezza sul giudice competente deriva infatti da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti, quali il regolamento di giurisdizione o il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Nella sentenza la Corte richiama peraltro proprio la delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: solo la legge infatti può introdurre, a norma dell'articolo 103, primo comma, della Costituzione un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'assenza di tutela giurisdizionale deve essere valutata alla luce del diritto ad agire in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione riconosciuta dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 6 CEDU, come rilevato dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 22 luglio 2008.
Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 126 individua l'ambito della giurisdizione amministrativa in materia elettorale, riferendola dunque alle operazioni relative alle elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee.
L'articolo 127 dispone l'esenzione degli atti relativi al contenzioso elettorale dal contributo unificato e da ogni onere fiscale. L'articolo 128 dispone l'inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia elettorale.
L'articolo 129 disciplina per la prima volta la tutela giurisdizionale anticipata in materia elettorale - ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio.
Viene così data soluzione alla questione dell'impugnabilità immediata dei provvedimenti di ammissione e di esclusione di liste e candidati, su cui attualmente si registrano tre diversi orientamenti giurisprudenziali.
La tutela anticipata è limitata agli atti di esclusione di liste o candidati nelle elezioni amministrative e regionali. Il ricorso può essere presentato esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi.
Viene poi prevista una procedura estremamente rapida, con forme semplificate, sia in primo grado davanti al TAR che in secondo grado innanzi Consiglio di Stato, al fine di consentire che il giudizio si concluda con il minor intralcio possibile per lo svolgimento delle elezioni.
Per i provvedimenti di esclusione delle listeresta comunque possibile, come risulta anche dalla relazione illustrativa, l'impugnativa differita, successiva alla proclamazione degli eletti.
Gli articolo da 130 a 132 disciplinano il contenzioso ordinario relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo.

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L'articolo 130 prevede che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso solo alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti. Resta naturalmente salvo quanto previsto dal già citato articolo 129.
Ne deriva che i provvedimenti relativi al procedimento elettorale diversi dall'esclusione di liste o candidati - quali i provvedimenti relativi all'ammissione delle liste, ai contrassegni o ai collegamenti - sono impugnabili solo dopo lo svolgimento delle elezioni.
Legittimati a presentare ricorso sono: qualsiasi cittadino elettore dell'ente della cui elezione si tratta, per le elezioni amministrative e regionali; qualsiasi cittadino elettore, per le elezioni europee. La disposizione esclude dunque dalla legittimazione attiva i candidati che non siano anche elettori (perché residenti in diverso ente territoriale), nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.
Il giudice competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova l'ente territoriale per le elezioni amministrative e regionali e il TAR del Lazio per le elezioni europee.
Viene poi disciplinata la procedura da seguire davanti al giudice amministrativo.
Rileva in proposito che nessuno dei termini processuali previsti dall'articolo ha natura perentoria: il mancato rispetto dei termini non sembrerebbe dunque comportare la decadenza dal potere di compiere l'atto. Anche su questo punto ritengo opportuno un approfondimento.
Il TAR, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo).
Il riferimento alla correzione del risultato delle elezioni in caso di accoglimento del ricorso (con una disposizione che ripete quanto attualmente previsto dall'articolo 84, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) non sembra comprendere i casi in cui detto accoglimento è potenzialmente idoneo ad inficiare l'intero svolgimento delle elezioni. All'annullamento delle elezioni in sede giudiziaria continua del resto a fare riferimento l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che non viene abrogato dallo schema di decreto in esame. Appare opportuno un chiarimento sul punto.
In caso di ricorso avverso le operazione elettorali relative al Parlamento europeo, invece, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto, come già previsto dall'articolo 42, decimo comma, della legge n. 18 del 1979.
L'articolo 131 disciplina il processo di appello relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.
L'appello è proposto del termine di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza per coloro nei cui confronti la notifica è obbligatoria; dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune per gli altri cittadini elettori.
Peraltro, l'espressione «altri cittadini elettori» è generica e non chiarisce se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado. In caso contrario, si avrebbe peraltro un'ipotesi - del tutto peculiare nell'ordinamento - di appello proposto da soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado.
Con riferimento alla decorrenza del termine per appellare dalla pubblicazione della sentenza, va osservato che l'articolo 130, comma 8, prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato. La norma fa inoltre riferimento alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune, laddove la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali (nelle province e nelle regioni gli atti sono pubblicati, rispettivamente, nell'albo pretorio della provincia e nel bollettino ufficiale della regione).

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Anche questi punti possono essere oggetto di un approfondimento da parte di questa commissione.
Al giudizio si applicano le norme sul processo di appello davanti al Consiglio di Stato, con un dimezzamento dei relativi termini.
L'articolo 132 disciplina il processo di appello relativo alle operazioni elettorali relative al Parlamento europeo.
Le parti possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del TAR che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
L'atto di appello con i motivi deve essere depositato entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
Per il resto si applicano le norme previste dall'articolo 131, per il processo di appello relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.
Va segnalato infine che anche con riferimento agli articoli 131 e 132, non è stabilita la natura perentoria dei termini processuali.

Gianclaudio BRESSA (PD) ringrazia la relatrice per l'accurata relazione svolta e per la chiarezza con cui ha evidenziato alcuni aspetti problematici del provvedimento. Ritiene che la materia del contenzioso elettorale, in particolare, sia della massima importanza e si augura che i rilievi che la Commissione affari costituzionali trasmetterà alla Commissione di merito siano formulati come condizioni e che il Governo ne tenga conto, anche in considerazione del fatto che il provvedimento investe profili primari di competenza della Commissione affari costituzionali stessa.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la Commissione di merito ha tempo fino al 18 giugno per esprimere il parere al Governo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).
(COM(2010)61 def.)