CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 14.10.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) relatore, illustra il provvedimento in esame, finalizzato a razionalizzare ed integrare la disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sottocopertura, nonché ad introdurre misure più incisive di controllo degli appalti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari. Riferisce che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; osserva, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi di delega, che si prevede una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, nonché una armonizzazione della normativa medesima. Rileva che l'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, al fine dell'aggiornamento e della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia e degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza dopo la stipula del contratto. Osserva che l'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi

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finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche; l'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e l'articolo 5 modifica la disciplina in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Riferisce che l'articolo 6 reca norme in materia di operazioni sottocopertura, con la finalità di ampliarne l'ambito operativo e di delineare una disciplina unitaria; l'articolo 7 inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti e l'articolo 8, modificando il codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Sottolinea che l'articolo 9, attraverso specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, prevede la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la razionalizzare delle misure di prevenzione patrimoniale. Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa. Osserva che l'articolo 11 reca norme in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia e l'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere le finalità perseguite dal provvedimento, valuta favorevolmente l'orientamento espresso dal Governo, presso la commissione in sede referente, di voler presentare ulteriori proposte di modifica del testo al fine di migliorarne i contenuti. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE (PD), presidente, rammenta che sono state costituite apposite commissioni in seno ad alcune amministrazioni regionali volte ad approfondire talune delle problematiche affrontate dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) relatore, illustrando il provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 sancisce che il testo è finalizzato ad incentivare, attraverso l'introduzione di incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, il rientro in Italia di cittadini comunitari; osserva che benefici sono previsti in favore dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa e dei datori di lavoro che si impegnano ad assumere i cittadini comunitari che lavorano all'estero e ad impiegarli in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Sottolinea che l'articolo 3 individua i requisiti che devono essere posseduti per il diritto alla concessione del beneficio; l'articolo 4 stabilisce che i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di

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lavoro autonomo percepiti, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta mentre il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, mentre l'articolo 5 dispone che le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti, assumendo i lavoratori e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle menzionate regioni, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali per incentivare l'incremento del numero di dipendenti. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che enuncia i requisiti che i lavoratori assunti debbono possedere affinché il datore di lavoro possa usufruire del beneficio, sull'articolo 9, che concerne le procedure e gli adempimenti burocratici per dare esecuzione al rientro dei soggetti destinatari del provvedimento, e sull'articolo 10-bis, che dispone che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione per uso abitativo ai soggetti di cui all'articolo 3. Rileva quindi che l'articolo 11 reca disposizioni in materia previdenziale; l'articolo 13 regola le cause di decadenza dal beneficio e l'articolo 14 reca disposizioni finanziarie. Segnala quindi che la Commissione in sede referente ha deliberato la soppressione degli articoli 2, 7, 8, 10, 12, 15 e 16 dell'originario testo della proposta di legge. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) condivide anch'egli la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) relatore, illustra il provvedimento in esame, teso a disciplinare i temi dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Riferisce che l'articolo 1 sancisce i principi della tutela della vita, della salute e del divieto dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico; l'articolo 2 disciplina, con una norma di carattere generale, il consenso informato, revocabile, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Rileva che l'articolo 3 regola i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, dal cui oggetto vengono escluse l'alimentazione e l'idratazione, considerate forme di sostegno finalizzate ad alleviare la sofferenza fino alla fine della vita. Evidenzia che l'articolo 4 disciplina forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento; viene sancita la non obbligatorietà delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di essa, mentre l'articolo 5 stabilisce che, al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001; la disposizione prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera,

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residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo. Si sofferma quindi sugli articolo 6 e 7, che disciplinano il ruolo del fiduciario e del medico, sull'articolo 8, che prescrive che in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e sull'articolo 9, che istituisce il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime rilievi critici sui contenuti del provvedimento. Evidenzia che il testo contempla prescrizioni particolarmente vincolanti, che attenuano il rilievo della previa intesa tra il Ministro della salute e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volta all'adozione delle linee guida nell'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo. Le previsioni in esame, osserva, di fatto comprimono la piena libertà del cittadino-paziente in quanto assegnano un ruolo preponderante al medico nel definire il trattamento sanitario di fine vita. Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) relatore, ritiene che non sussistano profili particolarmente problematici nel testo in esame in ordine al rispetto delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) reputa equilibrato il contenuto del provvedimento e ritiene che non sussistano profili di violazione del Titolo V della Costituzione.

Il deputato Mario PEPE (PD), presidente, ravvisando l'opportunità di un approfondimento del tema e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.