CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 3209-bis recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», come risultante dagli emendamenti approvati presso la I Commissione.
Il provvedimento, che è volto ad avviare un'opera di semplificazione nell'ottica di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini, incide in numerose disposizioni sugli ambiti di competenza della VIII Commissione.
Preliminarmente, rileva che gli articoli 5 e 20, rispettivamente in materia di attività edilizia libera e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono stati soppressi dalla Commissione di merito in quanto contenuti in altri provvedimenti in corso di approvazione al Senato (cosiddetto «decreto-legge incentivi» e legge comunitaria per il 2009).
In primo luogo segnala l'articolo 5-bis che introduce significative modifiche alla disciplina della conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1991, n. 241 incidenti anche sui procedimenti in materia ambientale e di lavori pubblici. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 14-ter: il soprintendente si esprime in via definitiva in sede di conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza relativamente all'opera e all'attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica; nei casi in cui la VIA è espressa in sede di conferenza dei servizi, si prevede, al fine di assicurare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti, che l'amministrazione procedente possa far eseguire le attività tecnico-istruttorie per la valutazione di impatto ambientale non ancora eseguite, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni; qualora l'intervento oggetto della conferenza dei servizi sia stato sottoposto con esito positivo alla valutazione ambientale strategica (VAS), i risultati e le indicazioni emerse in sede di tale valutazione, ivi compresi gli adempimenti relativi alle forme di informazione e partecipazione, non potranno essere modificati ai fini della VIA; l'amministrazione procedente, valutate le risultanze della conferenza e le posizioni prevalenti emerse in tale sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, una volta scaduto il termine indicato dalla conferenza medesima per la conclusione dei suoi lavori, ivi compreso il termine previsto al comma 4 dell'articolo 14-ter per la valutazione di impatto ambientale all'interno della stessa conferenza dei servizi. Conseguentemente la previsione per cui si intende acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata viene estesa anche al caso in cui il rappresentante che non ha espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata appartenga alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico

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o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. A tali amministrazioni nel regime vigente è invece riconosciuto il «potere di blocco» dei lavori della conferenza qualora non esprimano la loro volontà in tale sede; modificando la disciplina vigente che prevede solo la responsabilità dirigenziale, la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è valutata anche ai fini della responsabilità amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, fermo restando il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
Con riferimento alle modifiche introdotte sopra illustrate fa presente che destano perplessità, in primo luogo, le disposizioni relative ai rapporti tra VAS e VIA. Considerato che si tratta di valutazioni che hanno oggetti e caratteristiche completamente diversi (piani e programmi la VAS, progetti la VIA), l'obbligo di utilizzare nella VIA i risultati e le prescrizioni della VAS, senza modificazioni, potrebbe rivelarsi estremamente limitativo per un'amministrazione, specialmente nei casi in cui l'amministrazione competente per la VAS sia diversa da quella competente della VIA, poiché il passaggio di scala e l'analisi concreta delle componenti ambientali crea senz'altro scostamenti per il singolo impianto, rispetto ai risultati della VAS.
In secondo luogo, richiama l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla nuova disposizione che prevede di considerare acquisito l'assenso anche delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nel caso in cui non sia stata espressa definitivamente la volontà di tali amministrazioni. In effetti tale previsione unita a quella del comma 4 dell'articolo 14-ter che prevede la sospensione per soli 90 giorni del termine per la conclusione della conferenza di servizi, nei casi in cui sia richiesta la VIA e ai fini dell'espressione della VIA medesima, potrebbe indurre le amministrazioni, soprattutto qualora manchino elementi di valutazione, ad esprimersi comunque con una VIA negativa. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di considerare i novanta giorni al netto dei casi di interruzione o di sospensione intervenuti nel procedimento di VIA per ottemperare ad obblighi comunitari di pubblicazione degli atti e progetti o a richieste di integrazioni, come peraltro previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che reca la disciplina generale della VIA.
Le novelle all'articolo 14-quater modificano la disciplina degli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi, prevedendo, in primo luogo, che anche i rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, esprimano il dissenso, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi. In secondo luogo, con il nuovo comma 3 dell'articolo 14-quater, si prevede, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, un'unica procedura, secondo cui è il Consiglio dei Ministri che si pronuncia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali) o in sede di Conferenza unificata (in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali). Se l'intesa non è raggiunta la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Tali disposizioni non si applicano per le leggi regionali che ratificano le intese con le altre regioni e per le infrastrutture strategiche.
L'articolo 5-bis del testo in esame, integrando l'articolo 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 prevede che attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, non solo le disposizioni concernenti la dichiarazione

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di inizio attività e il silenzio assenso, ma anche quelle in materia di conferenza dei servizi.
Il successivo articolo 5-ter introdotto durante l'esame presso la I Commissione, reca, quindi, una serie di misure di semplificazione della normativa in materia ambientale e paesaggistica. La prima di tali misure, contenuta nel primo comma dell'articolo in discorso, esenta chi sia in possesso della concessione demaniale marittima o lacuale - da rilasciarsi nel rispetto della disciplina paesaggistica ed ambientale - dal dover ottenere qualsiasi ulteriore titolo abilitativo, edilizio o demaniale, per la realizzazione di una serie ben delimitata di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto, come «punti d'ormeggio», pontili galleggianti a carattere stagionale, e le opere di apprestamento di servizi complementari.
Il successivo comma 2 dell'articolo in esame, reca quindi una semplificazione positiva e opportuna, laddove prevede, in buona sostanza, con una modifica alla legge urbanistica del 1942, che in presenza di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi strumenti attuativi non debbano essere nuovamente sottoposti a VAS quando non comportino variante e il piano urbanistico definisca, fra l'altro, l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi previsti.
Ancora con riferimento all'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame presso la I Commissione, osserva, infine, che la semplificazione prevista dal comma 3, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, esclude il parere del Soprintendente quando siano stati precedentemente approvati piani paesaggistici che contengano specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, nonché in caso di positiva verifica dell'avvenuto adeguamento a tali piani degli strumenti urbanistici. Ritiene che si tratti di una semplificazione positiva che interviene su una fattispecie che, peraltro, già prevedeva un parere non vincolante, anche se pur sempre obbligatorio. Sotto questo profilo, appare evidente lo snellimento procedurale che con il comma in esame si produce, senza abbassare in alcun modo il livello di tutela dei beni paesaggistici considerati.
L'articolo 6-bis reca disposizioni in materia di semplificazioni in materia di appalti. In particolare attraverso modifiche all'articolo 140 del codice degli appalti, recante procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, si prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, nei casi sopra citati, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Attualmente il codice prevede solo la facoltà per la stazione appaltante di procedere nel senso sopra indicato, a condizione che tale facoltà sia stata indicata nel bando di gara.
Un'ulteriore semplificazione che interviene positivamente su una materia di competenza della Commissione è quella prevista all'articolo 12, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, che reca norme dirette ad accelerare e semplificare le attività dello sportello unico dell'edilizia attraverso l'uso di strumenti telematici. In particolare, il nuovo testo approvato dalla I Commissione prevede che lo sportello eserciti le proprie funzioni (accettazione delle domande, delle dichiarazioni e le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente; inoltro della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, eccetera) con le modalità telematiche individuate dal decreto-legge n. 4 del 2006 con riferimento al modello unico digitale per l'edilizia. L'articolo assicura, comunque, l'interoperabilità di tali modalità tecniche con quelle di funzionamento dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.
Infine, l'articolo 20-ter, inserito dalla I Commissione, modifica il decreto legislativo

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n. 151 del 2005, recante norme in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, si tratta di due modifiche aggiuntive che intervengono sull'allegato 1B del citato decreto legislativo, recante un elenco esemplificativo di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della applicazione della disciplina in questione; si tratta delle apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e di quelle per il condizionamento, nonché delle apparecchiature per il test di fecondazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che sia certamente giusto introdurre misure legislative capaci di snellire e velocizzare le procedure amministrative. Osserva, tuttavia, che mentre si procede nella direzione della loro semplificazione, sia necessario operare per garantire l'obiettivo altrettanto importante dell'efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni, se davvero si vuole tenere insieme, da un lato, l'interesse dei cittadini e delle imprese ad una risposta rapida da parte della pubblica amministrazione, dall'altro, la capacità di quest'ultima di tutelare beni importanti come quelli ricadenti in materia ambientale o paesaggistica.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione, già convoca al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, osserva, preliminarmente, che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli, di cui, i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Bosnia-Erzegovina. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a euro 6.940 annuo a decorrere dal 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso a Lussemburgo il 16 giugno 2008 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica.
Per quanto riguarda più strettamente i profili di competenza della VIII Commissione Ambiente, fa presente che l'Accordo, finalizzato ad integrare la Bosnia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea, prevede, tra l'altro, il diritto di consociate e filiali comunitarie di acquistare, locare e utilizzare proprietà immobiliari nel territorio della Bosnia-Erzegovina e di godere dei diritti derivanti da tali proprietà; si prevede, al riguardo, che le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell'Accordo sullo spazio aereo comune europeo. È altresì prevista la cooperazione nel settore dell'energia, compresa la sicurezza nucleare, nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla ratifica ed attuazione del Protocollo di Kyoto.

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Ricorda, al riguardo, che la Commissione europea, nell'ultima relazione - che è stata pubblicata il 14 ottobre 2009, nell'ambito del pacchetto allargamento, e che fa riferimento al periodo 1o ottobre 2008-15 settembre 2009, ha rilevato che la Bosnia-Erzegovina dovrà impegnarsi in modo particolare per quanto riguarda la circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, le politiche sociali e occupazionali, gli aiuti di Stato, l'energia e l'ambiente.
Anche alla luce delle difficoltà segnalate dagli organismi comunitari e nella speranza che ogni forma di Accordo possa facilitare e promuovere l'ulteriore sviluppo democratico ed economico del Paese, propone che la Commissione si esprima nel senso di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione, già convoca al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 11.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, formula una proposta di parere (vedi allegato 1).

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Commissione sospenda la seduta in attesa del rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che la presenza del Governo anche se opportuna, non è da ritenersi necessaria ai fini dell'espressione del prescritto parere. Ritiene, comunque, di poter accedere alla richiesta del deputato Realacci, sospendendo brevemente la seduta per verificare l'eventuale disponibilità del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo non tanto per ragioni di carattere strumentale ed ostruzionistico quanto perché non permette di avere un confronto sulle osservazioni che il gruppo del Partito

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Democratico intende svolgere in ordine ad alcune novità introdotte con il provvedimento in esame. Sottolinea, quindi, che l'assenza del Governo dimostra una mancanza di sensibilità rispetto alla delicatezza delle tematiche affrontate. Chiede, inoltre, alla relatrice se non è possibile trasformare in condizioni quanto richiesto come osservazioni

Chiara BRAGA (PD) svolge alcune considerazioni in ordine al contenuto del provvedimento così come modificato dagli emendamenti approvati. In primo luogo ritiene che le modifiche apportate in tema di procedimento relativo alla conferenza dei servizi presentino talune criticità sia in relazione all'introduzione di vincoli nei rapporti tra due procedure, quali la VIA e la VAS, aventi oggetto e presupposti distinti, sia in relazione alla possibilità di ritenere acquisito in sede di conferenza dei servizi il consenso dell'amministrazione ambientale sulla VIA qualora lo stesso non sia espresso nei termini prescritti. Rileva, infatti, soprattutto rispetto a quest'ultimo profilo, come sussistano perplessità sia di ordine costituzionale sia di rispetto della normativa comunitaria nel prevedere che il parere dell'amministrazione ambientale sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche possa essere espresso in maniera implicita e non espressa. Sottolinea, inoltre, che la possibilità di un intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di dissenso tra un'amministrazione e la regione o tra più amministrazioni o regioni, rischia di risultare lesivo delle competenze delle regioni. Ritiene, in merito a quanto previsto dall'articolo 5-ter - dove si prevede l'esenzione a chi sia in possesso della concessione demaniale marittima o lacuale dal dover ottenere qualsiasi ulteriore titolo abilitativo, edilizio o demaniale per la realizzazione di una serie ben delimitata di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto - che tale normativa sia eccessivamente semplicistica e lesiva delle competenze regionali. Infine, in ordine alla modifica introdotta dall'articolo 5-ter, comma 3, in materia di autorizzazioni paesaggistiche, secondo la quale è escluso il parere del Soprintendente quando siano stati precedentemente approvati piani paesaggistici, sottolinea come molte regioni non siano ancora dotate di piani paesaggistici e che tale modifica interviene non solo per gli interventi di lieve entità, per i quali la VIII Commissione si è espressa favorevolmente nel parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica riguardante le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica, ma riguarda tutti gli interventi, anche quelli di maggiore entità.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea nuovamente che la richiesta di sospendere la seduta in ragione dell'assenza del Governo non era connessa ad intenti ostruzionistici legati alla volontà di voler ritardare l'espressione del prescritto parere quanto alla necessità di avere un confronto serio e costruttivo su tali tematiche con il Governo. Nel merito ritiene quanto mai inopportuno le modalità con le quali la maggioranza apporta importanti modifiche alla disciplina relativa agli appalti, inserendole in provvedimenti di diversa natura, perdendo, con ciò, la possibilità di una valutazione organica e complessiva della materia. Occorrerebbe, invece, che la Commissione Ambiente, che ha la competenza primaria su tali tematiche, svolgesse una riflessione approfondita in merito esaminando complessivamente, attraverso un'iniziativa legislativa ad hoc, le relative problematiche.

Ermete REALACCI (PD) intende manifestare la propria profonda preoccupazione per le modifiche apportate dal provvedimento in esame su alcune questioni di particolare rilevanza per la legislazione ambientale. Rileva, infatti, che se certamente corrisponde al vero che occorre introdurre strumenti che forniscano certezza in ordine alla realizzazione delle opere pubbliche, non occorre dimenticare che il motivo principale per cui tali opere non vengono realizzate è perché esiste una carenza di risorse finanziarie da destinare a tale fine e non perché non sono intervenute

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le autorizzazioni necessarie. Ritiene, inoltre, che emerga chiaramente una certa confusione in ordine alla distinzione tra la procedura di VIA e quella di VAS, l'una attinente al progetto, l'altra relativa al programma. Ritiene, altresì, che, in ordine alle procedure di autorizzazione paesaggistica, non possa essere posto sullo stesso piano il parere delle sovraintendenze con quello delle altre amministrazioni. Chiede, infine, che quanto previsto come osservazioni nella proposta di parere presentata dal relatore sia trasformato in condizioni.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ribadisce che se è certamente opportuno introdurre misure legislative capaci di snellire e velocizzare le procedure amministrative, resta, tuttavia, importante garantire l'efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni; questo al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei cittadini e delle imprese ad una risposta rapida, e dall'altra, la capacità dell'amministrazione di tutelare beni estremamente rilevanti quali quelli ricadenti in materia ambientale o paesaggistica. Annuncia, quindi, il voto di astensione del gruppo dell'Italia dei valori sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore potranno essere senz'altro valutate e prese in considerazione dalla Commissione di merito. Allo stesso tempo, ritiene che vada mantenuta al provvedimento la priorità rappresentata dallo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative, anche di quelle relative al funzionamento dello sportello unico o della conferenza dei servizi che, fino ad oggi, non hanno conseguito i risultati attesi. Conclude, esprimendo condivisione sull'esigenza di preservare un corretto equilibrio di competenze fra lo Stato e le regioni, anche se, a suo avviso, nel caso in questione non si corre il paventato rischio di una interferenza nelle competenze regionali di una legislazione statale che è volta a garantire uniformità e snellezza delle procedure amministrative su tutto il territorio nazionale.

Manuela LANZARIN (LNP), in relazione alle osservazioni svolte, ribadisce la proposta di parere presentata ritenendo che il provvedimento, conservando i vincoli ambientali e paesaggistici, introduce taluni aggiustamenti alla normativa riguardante la Conferenze dei servizi al fine di rendere più celeri ed efficienti le procedure per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.
Audizione di rappresentanti della FIAIP e della FIMAA.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo RIGHI, presidente nazionale della FIAIP e Valerio ANGELETTI, presidente nazionale della FIMAA, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Vincenzo GIBIINO (PDL) e Pierluigi MANTINI (UdC).

Paolo RIGHI, presidente nazionale della FIAIP e Valerio ANGELETTI, presidente nazionale della FIMAA forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.40.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno e che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02879 Mariani: Interventi urgenti per la tutela delle risorse idriche nella provincia di Lucca.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la cortese risposta, di cui si dichiara, tuttavia, insoddisfatta. Pur ricostruendo, infatti, accuratamente, la vicenda oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo, tale risposta elude la domanda di fondo posta al Ministero dell'ambiente e cioè quali siano le iniziative che si intendono assumere per rimuovere il veto opposto dal comune di Lucca, vale a dire da uno solo dei venti soggetti partecipanti all'accordo di programma sottoscritto nel gennaio 2006 per la tutela delle risorse idriche del bacino del Serchio e degli acquiferi della piana lucchese. Allo stesso modo, considera grave che il Ministero non abbia ritenuto di prendere posizione su alcune proposte avanzate dai rappresentanti della regione Toscana, che avrebbero garantito, quantomeno, di porre rimedio ai gravi fenomeni di subsidenza che stanno mettendo a rischio la sicurezza e la stabilità di numerose abitazioni civili ed edifici pubblici nei comuni di Capannoni e di Porcari. Conclude, richiamando il Ministero dell'ambiente alla necessità di mantenere fede agli impegni assunti, assumendosi le responsabilità necessarie a risolvere la situazione e rifuggendo ogni tentazione di revocare gli stanziamenti già impegnati con il pretesto della mancanza di unanimità fra i sottoscrittori del citato Accordo di programma.

5-02880 Togni ed altri: Iniziative urgenti per il completamento della bonifica del sito inquinato di Balangero.

Renato Walter TOGNI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

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Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Renato Walter TOGNI (LNP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto.

5-02881 Libè e Rao: Misure urgenti per fronteggiare i fenomeni di inquinamento nel lago di Vico.

Mauro LIBÈ (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Mauro LIBÈ (UdC), replicando, dichiara di accogliere positivamente le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine agli interventi effettuati per garantire il territorio e le popolazioni rispetto ai rischi derivanti dai fenomeni di inquinamento evidenziati con il proprio atto di sindacato ispettivo. Nel prendere atto, inoltre, dei risultati delle indagini fin qui condotte sui valori delle sostanze inquinanti, richiama il Governo sull'assoluta necessità di proseguire nelle attività di monitoraggio e di vigilanza, a garanzia dell'ambiente e della salute dei cittadini, che hanno il diritto non solo di essere tutelati dal punto di vista della salute, ma anche di essere informati e rassicurati sulla serietà dei controlli effettuati.

Roberto TORTOLI, presidente, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.05.