CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.
C. 2243 Tassone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo GIBIINO (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a garantire il diritto all'abitazione in caso di calamità naturali - inclusi anche eventi non convenzionali quali i flussi migratori connessi ad eventi internazionali - attraverso la costruzione di alloggi di emergenza di uso duale.
Tale finalità viene perseguita, come sottolinea la relazione illustrativa, attraverso l'istituzione di un apposito comitato interministeriale di coordinamento, con il compito di studiare l'evoluzione di tali alloggi di emergenza e dei relativi sistemi tecnologici e costruttivi, nonché di organizzare e di gestire la strategia di acquisizione e gestione di tali sistemi.
Il citato Comitato di coordinamento e di indirizzo (CCI), istituito, ai sensi dell'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha il compito di predisporre una relazione annuale nella quale dovrà indicare - per ciascuna area

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del nord, del centro, del sud e delle isole - la relativa domanda di alloggi.. Tale relazione dovrà essere trasmessa al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni pubbliche entro un mese dalla sua redazione.
Il Comitato è tenuto altresì, sentiti gli assessori regionali competenti in materia ambientale e di protezione civile, a predisporre e ad emanare linee guida e direttive per promuovere la disponibilità di alloggi di emergenza e di idonee aree attrezzate nei territori a rischio di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.
In merito alla composizione del Comitato, esso è presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e sono chiamati a farne parte i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, ovvero rappresentanti di livello dirigenziale da essi delegati.
L'articolo 3 dispone che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di istituzione del Comitato, dovrà essere istituita anche una sezione speciale presso la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con lo scopo di collaborare con il Comitato, allo scopo di fornire informazioni sui sistemi e sui prodotti innovativi derivanti dallo sviluppo della tecnologia nel settore degli alloggi di emergenza.
Ricorda, al riguardo, che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è stata istituita dall'articolo 5, commi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa rappresenta l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della Protezione civile: formula, infatti, pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1250 del 3 aprile 2006. Essa è composta da 21 esperti nel campo della protezione civile, del rischio sismico, vulcanico, nucleare, industriale, ambientale, sanitario, oltre che al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
In merito alla composizione della sezione speciale, sono chiamati a farne parte, senza peraltro che venga specificato il numero dei componenti della sezione speciale, rappresentanti delle università e degli enti pubblici di ricerca operanti nel settore degli alloggi di emergenza.
In tal senso è auspicabile che vengano inseriti rappresentanti degli Enti che gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la Federazione che associa gli Enti per la Casa (Federcasa).
Nell'ambito del Comitato dovrà quindi essere costituito anche un ufficio specifico con il compito di censire e registrare, in un apposito elenco e in base alle direttive fornite dalla sezione speciale, i prodotti e i sistemi esistenti, nonché i progetti di ricerca sugli alloggi di emergenza, favorendone, anche mediante la previsione di incentivi, la produzione e la commercializzazione.
L'articolo 4 prevede che il Comitato, con apposito provvedimento, stabilisca i criteri per attrezzare delle aree per ospitare gli alloggi di emergenza in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo o di eventi non convenzionali. Tali aree dovranno essere dotate di impianti igienico-sanitari, di adeguate risorse energetiche, idrauliche ed idriche e per lo smaltimento dei rifiuti.
Gli oneri per la realizzazione di tali attrezzature saranno a carico degli enti locali competenti cui spetterà anche l'individuazione delle aree e la realizzazione degli impianti previsti entro 18 mesi dalla data di emanazione delle criteri emanati dal Comitato. In caso di inadempienza o di omissione da parte degli enti locali, il Comitato attiva, in via sostitutiva, la stessa regione.

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L'articolo 5 assegna quindi al Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e previo il nulla osta del Comitato, il compito di convocare la sezione speciale per definire le direttive tecnico-scientifiche volte a predisporre i modelli di alloggi da destinare alle zone colpite da calamità. Tali direttive sono quindi trasmesse alle imprese iscritte nel registro di cui al successivo articolo 6, al fine di adeguare gli alloggi di emergenza da esse prodotti.
Ricorda, al riguardo, che disposizioni relative alla costruzione di strutture prefabbricate sono contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008 con cui sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni e recante, tra l'altro, anche l'aggiornamento della normativa antisismica.
Rammenta, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 39 del 2009 sul sisma in Abruzzo, che hanno previsto, per superare la fase di prima emergenza, la realizzazione di moduli abitativi consistenti sostanzialmente, in case prefabbricate con caratteristiche di abitazioni permanenti: il cosiddetto Piano «C.a.s.e.», acronimo di «Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili», ovvero prefabbricati antisismici da poggiare su piattaforme con dissipatori (ovvero isolatori), brevettato direttamente dalla Protezione civile, in collaborazione con una propria fondazione, il Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre).
L'articolo 6 prevede, quindi, l'istituzione, presso il Dipartimento della Protezione civile, di un apposito registro delle imprese che producono sistemi mobili e flessibili, di uso duale, di alloggi di emergenza da utilizzare in caso di calamità.
L'iscrizione nel registro avverrà con apposita domanda, secondo modalità stabilite dallo stesso Dipartimento e attestante, in particolare, una serie di requisiti indicati nello stesso articolo 6. Le imprese iscritte nel registro sono inoltre tenute a effettuare verifiche sul campo dei prototipi dei modelli preposti e a predisporre una relazione sugli esiti di tali verifiche per ottenere una certificazione preliminare.
L'iscrizione al registro costituisce titolo necessario per partecipare alle gare di appalto per la fornitura di alloggi di emergenza bandite dal Dipartimento della protezione civile.
L'articolo 8 prevede la stipula, da parte del Dipartimento della Protezione civile, di una convenzione con le imprese iscritte nel registro e aggiudicatarie della gara di appalto per la produzione di alloggi di emergenza nelle aree attrezzate individuate in caso di calamità.
In base a tale convenzione le imprese si obbligano: a produrre al prezzo di aggiudicazione il numero di alloggi di emergenza previsto dall'appalto; a rendere disponibili gli alloggi di emergenza presso i siti designati; a provvedere alla manutenzione e alla custodia degli alloggi di emergenza; ad installare gli alloggi di emergenza indicati nella gara di appalto, secondo i tempi, i modi e i prezzi stabiliti dalla convenzione stessa.
Spetterà al Dipartimento della Protezione civile provvedere, con cadenza trimestrale, a remunerare l'attività di manutenzione e di custodia effettuata dalle imprese; a corrispondere annualmente alle stesse imprese gli interessi relativi ai capitali investiti negli alloggi di emergenza e ad acquistare gli alloggi di emergenza al prezzo stabilito nella convenzione in caso di emergenza dovuta a calamità. La copertura dei relativi costi è a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è assicurata annualmente con legge finanziaria.
L'articolo 9 dispone, infine, l'istituzione di un Fondo per i programmi di ricerca e di innovazione di alloggi di emergenza, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, rifinanziabile con cadenza biennale. Lo stesso articolo precisa che la durata delle ricerche finanziabili non dovrà superare i 24 mesi e l'ammontare del contributo non potrà superare il 70 per cento del costo totale

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delle ricerche stesse. Le domande per accedere al Fondo dovranno essere presentate dalle università e dagli enti pubblici di ricerca in possesso dei prescritti requisiti di esperienza e di capacità progettuale, preferibilmente in collaborazione con imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 6.
In conclusione, nell'auspicare che la proposta possa stimolare il contributo proficuo di tutte le forze politiche, mi riservo di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito e di valutare le eventuali modifiche da apportare, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria agli oneri previsti dal provvedimento.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che la proposta di legge in esame contenga degli elementi innovativi e interessanti, che sarebbe opportuno approfondire, anche in considerazione della ciclicità con cui si verificano in Italia le situazioni di emergenza. In tal senso, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni degli operatori del settore e dei rappresentanti degli amministratori locali per acquisire elementi conoscitivi utili al prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento.

Vincenzo GIBIINO, (PdL), relatore, pur apprezzando le ragioni che sono alla base della proposta avanzata dal deputato Piffari, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca, anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri finanziari, taluni aspetti della proposta di legge, da quelli relativi alle attività di custodia e manutenzione dei manufatti prodotti, a quelli inerenti le attività di studio e di ricerca sugli alloggi di emergenza, a quelli relativi all'individuazione e all'approntamento, da parte degli enti locali, delle aree per ospitare gli alloggi di emergenza.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.
C. 2233 Tommaso Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, in considerazione del fatto che la materia trattata dalla proposta di legge in oggetto è molto complessa e incide su vari aspetti contenuti nel codice dei contratti pubblici di lavori, si riserva di approfondire la disciplina proposta anche al fine di elaborare eventuali proposte emendative allo scopo di armonizzare l'articolato del disegno di legge con la vigente normativa in tema di appalti pubblici, riportando, ove possibile, le sue disposizioni nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che sia importante, al fine di porre la Commissione in condizione di effettuare una valutazione compiuta anche sul prosieguo della discussione, che il Governo fornisca, entro un termine congruo che, a suo avviso, potrebbe essere indicato in 60 giorni, la sua valutazione e le sue eventuali osservazioni sul contenuto della proposta di legge in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si associa alla richiesta formulata dal deputato Foti e invita il rappresentate del Governo a esprimersi sulla stessa.

Raffaella MARIANI (PD) chiede se gli approfondimenti richiesti siano da correlarsi all'attività che il Governo sta svolgendo in diverse sedi in ordine all'individuazione delle opere infrastrutturali pubbliche finanziabili.

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Il sottosegretario Mario MANTOVANI ritiene di poter accogliere positivamente la richiesta avanzata dal deputato Foti.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) denuncia il fatto che, a oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di legge per la presentazione da parte delle imprese del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), il Governo non abbia ancora provveduto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge - annunciato alla fine dello scorso mese di aprile - di differimento al 30 giugno 2010 del citato termine di presentazione del MUD. Si tratta di un fatto, a suo avviso, grave e inaccettabile che ha posto in una condizione di illegalità migliaia di imprese, che oggi rischiano di subire le conseguenze negative prodotte dalla incompetenza e dal disinteresse di chi, all'interno del Governo, aveva il compito di risolvere tale questione. Chiede, per questo, che il Ministro dell'ambiente chiarisca quali siano le ragioni, allo stato incomprensibili e inaccettabili, di un ritardo così grave su una questione assolutamente prevedibile e di ordinaria amministrazione.

Il sottosegretario Roberto MENIA nel prendere atto della richiesta avanzata dal deputato Mariani, assicura che sottoporrà la stessa prontamente all'attenzione del Ministro.

Ermete REALACCI (PD), nell'associarsi a quanto appena richiesto dal deputato Mariani, stigmatizza il fatto che, seppure siano attualmente in discussione specifici atti di indirizzo sulle misure di lotta all'inquinamento dell'aria, la Commissione sia tenuta ancora all'oscuro delle intenzioni e dei provvedimenti che il Ministero dell'ambiente intende adottare per scongiurare la procedura d'infrazione comunitaria, avviando politiche organiche ed efficaci di contrasto dei gravi fenomeni di inquinamento atmosferico che si registrano in tutte le grandi città del Paese e, in particolare, nelle regioni della Pianura padana.

Il sottosegretario Roberto MENIA informa che il Governo sta per emanare un provvedimento che affronta in modo organico la questione richiamata dal deputato Realacci.

Ermete REALACCI (PD), nel prendere atto di quanto detto dal rappresentante del Governo, conclude richiamando l'attenzione della presidenza della Commissione sull'importanza dello schema di decreto legislativo sul federalismo demaniale che coinvolge il trasferimento non solo di manufatti ma anche di beni demaniali quali le coste che potrebbero essere un domani svendute. Conclude affermando che sarebbe stato opportuno che un processo di devoluzione come quello in atto fosse stato esaminato dalle Commissioni competenti nel merito.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che il trasferimento della proprietà dei beni indicati dal deputato Realacci non dovrebbe comportare un allentamento dei vincoli insistenti sul bene; si riserva, comunque, di svolgere un approfondimento nel merito della questione.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente

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e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia ed il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).
7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).
(Rinvio del seguito della discussione congiunta).

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo.

La seduta termina alle 14.35.