CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2010
318.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato il testo unificato, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni.
Al riguardo, fa presente di aver predisposto, sulla base delle osservazioni formulate, una riformulazione del testo unificato, che reca inoltre ulteriori modifiche di carattere formale.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di domani, in modo che nella prossima settimana si possa definire il testo da trasmettere al parere delle altre Commissioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede di prevedere un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, preso atto della richiesta avanzate, propone di fissare per le ore 14 della giornata di giovedì 6 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al nuovo testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato).

La Commissione concorda.

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Paolo RUSSO, presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Atto n. 197.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, in considerazione dei termini stabiliti per l'esercizio della delega, lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Tuttavia, il Presidente della Camera, all'atto dell'assegnazione, ha fatto presente che le Commissioni assegnatarie non potranno pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
La principale novità della direttiva 2008/90/CE è l'introduzione di un sistema di certificazione europeo per le piante da frutto, volto a garantire un livello qualitativo più elevato dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, tramite l'adozione di definizioni e procedure uniformi a livello comunitario.
La produzione di frutta occupa infatti un posto importante nel sistema agricolo della Comunità e dell'Italia in particolare e il conseguimento di risultati soddisfacenti nella frutticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante da frutto nonché delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Requisiti armonizzati a livello comunitario permetteranno dunque agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piante da frutto sani e di buona qualità.
Per quanto riguarda l'Italia, attualmente la materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996 (in attuazione della direttiva 92/34/CEE in materia di piante da frutto), che l'articolo 14 del testo in esame provvede ad abrogare.
Evidenzia quindi, con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, in primo luogo, le disposizioni che recepiscono in via immediata quanto prescritto dalla Direttiva 2008/90.
In particolare, l'articolo 1, secondo quanto prescritto dalla Direttiva, delimita il campo di applicazione del provvedimento, rinviando all'allegato per l'individuazione dei generi e alle specie dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché ai loro ibridi.
L'elenco delle definizioni tecniche contenute nella Direttiva al fine di armonizzare le espressioni normative utilizzate nei diversi Stati membri è fedelmente riprodotto dall'articolo 2 dello schema. Recependo inoltre quanto prescritto dalla Direttiva,

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l'articolo 4 detta i requisiti e le condizioni generali che consentono la commercializzazione dei materiali.
Al fine di istituire un processo trasparente ed economicamente valido di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, una particolare attenzione è riservata all'individuazione degli obblighi dei fornitori con riferimento allo svolgimento delle attività di produzione e commercializzazione dei materiali (articolo 5) Spetta infatti innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla direttiva.
L'articolo 6 attua il dettato della Direttiva con riguardo alle caratteristiche dell'identificazione delle varietà cui i diversi materiali appartengono, in modo che alla medesima denominazione varietale corrispondano univoche caratteristiche a livello comunitario. L'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ha infatti interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità per consentire la tracciabilità del sistema e aumentare la fiducia sul mercato. Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro mancanza, su altre regole internazionali o nazionali.
Di particolare rilevanza appaiono le disposizioni di cui all'articolo 8 dello schema, che detta un'apposita norma per l'etichettatura in caso di varietà geneticamente modificata, corredata della specificazione degli organismi geneticamente modificati. È infatti coerente con l'impostazione comunitaria che le piante da frutto e i materiali di moltiplicazione geneticamente modificati siano immessi sul mercato e le varietà di frutta siano ufficialmente registrate soltanto se sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente, anche ai ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Per quanto attiene alla possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, essa è regolata, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Direttiva, a condizione che gli stessi forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie (articolo 9).
Un ulteriore aspetto preso in considerazione dalla Direttiva cui lo schema in esame è chiamato a dare attuazione, è quello relativo alla possibilità che gli Stati membri garantiscano, con controlli ed ispezioni, che siano rispettate le condizioni relative ai materiali di moltiplicazione o alle piante da frutto e ai fornitori, stabilendo il livello, l'intensità e la frequenza delle ispezioni a seconda della categoria di appartenenza del materiale in questione. Al riguardo, l'articolo 10 dello schema prevede che l'Organismo ufficiale designato come competente, ossia il Servizio fitosanitario Nazionale, effettui ispezioni negli stabilimenti dei fornitori sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto e che qualora accerti che non siano state rispettate le prescrizioni fissate dal presente decreto adotti le misure necessarie per ripristinare la conformità, oppure ne vieti la commercializzazione nella UE e ne informi il Ministero delle politiche agricole.
Inoltre, in base a quanto prescritto dalla Direttiva, per evitare turbative degli scambi, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul proprio territorio di materiali certificati e CAC (Conformitas Agraria Communitatis) ottenuti da piante parentali esistenti e già certificate o riconosciute come materiali CAC alla data di messa in applicazione

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della direttiva stessa per un periodo transitorio anche se i materiali non soddisfano le nuove condizioni. L'articolo 11 dello schema riproduce fedelmente quanto previsto nella Direttiva consentendo la commercializzazione di materiali ottenuti da piante parentali esistenti in data anteriore al 30 settembre 2012 sempre che rispondano a determinati requisiti.
Lo schema in esame contiene altresì diverse disposizioni che non sono espressamente richieste dalla Direttiva, sebbene risultino funzionali all'attuazione della stessa.
In particolare, l'articolo 3 individua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità di coordinamento delle attività relative all'attuazione della Direttiva. Al medesimo Ministero è demandata l'adozione delle norme esclusivamente tecniche attuative della Direttiva nonché degli standard tecnici per l'attività di vigilanza e controllo.
L'articolo 7 istituisce, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. Le caratteristiche di esso, le modalità di iscrizione delle varietà e i dati da iscrivere saranno adottati ai sensi dell'articolo 3 del testo in esame. La relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che la raccolta delle varietà iscritte ed inserite nella certificazione è già effettuata dal competente ufficio del Ministero delle politiche agricole, anche se ancora non ufficialmente formalizzata con apposito provvedimento.
L'articolo 12 prevede la clausola di cedevolezza, stabilendo che le previsioni riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e secondo il principio di cedevolezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento.
L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo la relazione tecnica allegata al provvedimento e debitamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato, precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell'attuazione della nuova direttiva, saranno utilizzate quelle già disponibili e dedicate in via ordinaria a tale attività a partire dall'applicazione delle disposizioni della precedente direttiva sulla medesima materia.
L'articolo 14 provvede infine all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, che attualmente regola la materia.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.