CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2010
318.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.25.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), relatore ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione XII, detta principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Rileva, in particolare, che all'articolo 1 è stabilito che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle Regioni nel rispetto oltre che dei principi fondamentali contenuti nel testo in esame anche dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e che l'articolo 2 modifica tale ultimo decreto legislativo in vari articoli, disponendo in ordine alle funzioni del collegio di direzione. Sottolinea, quindi, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, che la lettera c) dell'articolo 2, nell'ambito di una serie di modifiche agli articoli 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce anche che la Regione disciplina altresì i poteri del collegio di direzione in relazione ai programmi di ricerca e di formazione (oltre che in relazione

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all'atto aziendale, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale, al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario e a tutti gli atti di propria competenza). Su tali atti il Collegio esprime comunque un parere. Rileva, altresì, che in ogni caso le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere motivato del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottare con provvedimento motivato. Aggiunge, inoltre, che l'articolo 2-bis prevede disposizioni particolari per il caso in cui sia stata istituita con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, quale componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie. Evidenzia ancora che l'articolo 3 dispone in merito ai requisiti e ai criteri di valutazione dei direttori generali, mentre l'articolo 5 contiene modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura. L'articolo 6 contiene, inoltre, disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, mentre l'articolo 7, modificando, l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina i dipartimenti, prevedendo in particolare che l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Osserva inoltre che l'articolo 8 disciplina le responsabilità dei direttori di dipartimento, mentre l'articolo 9 che disciplina i limiti di età, prevede al comma 1, attraverso una modifica al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, inoltre, e su valutazione del Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 investono profili di competenza della VII Commissione: il comma 2 prevede in specie che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari). I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Osserva a tal proposito che il comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, prevede che per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Il comma 18 prevede invece che i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Ritiene pertanto necessario sopprimere al comma 2, primo periodo dell'articolo 9, le parole «o fuori ruolo», atteso che il fuori ruolo è stato abolito (l'ultimo anno accademico possibile è quello in corso), nonché di sopprimere il secondo periodo per ragioni di parità di trattamento: infatti, la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici.

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Ricorda inoltre che il comma 3 dell'articolo 9 del testo in esame sostituisce invece il quinto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, prevedendo che «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale». Inoltre il comma 11 citato prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Sottolinea, altresì, che l'articolo 10 contiene norme in materia di attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e che l'articolo 11 contiene norme in materia di libera professione intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251. Osserva infine che l'articolo 12 riguarda la programmazione e la gestione delle tecnologie sanitarie, che l'articolo 13 contiene una norma finale e che l'articolo 14 contiene le abrogazioni.
Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.