CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2010
318.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.
Nuovo testo C. 3365 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Remigio CERONI (PdL) relatore, con riferimento agli articoli da 1 a 16 dell'Accordo, relativi alla promozione ed alla

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protezione degli investimenti, prende atto di quanto affermato dalla relazione illustrativa riguardo alle spese per indennizzi che - secondo quanto indicato per analoghi Accordi - potranno essere coperte con specifici provvedimenti, considerato che si tratta di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminato.
Ritiene invece opportuno acquisire un chiarimento in ordine all'effettiva possibilità di far fronte alle spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 11 e 12, relativi alle controversie tra investitori e una Parte contraente ovvero tra le due Parti contraenti, con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.
Fa presente che tali elementi appaiono opportuni anche alla luce di recenti interventi normativi, volti a limitare il ricorso a procedure arbitrali in relazione alla loro onerosità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, ricorda che sul capitolo 1611 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo alle spese per liti e arbitraggi, sono iscritte risorse pari a 51.646 euro. Il capitolo rientra, peraltro, tra quelli aventi carattere obbligatorio, per i quali è possibile effettuare prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009, in caso di insufficienza dei relativi stanziamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che le spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie di evidenzia hanno natura meramente eventuale ed al momento non risultano quantificabili, atteso che per consolidata prassi in uso in ambito internazionale, dette controversie tendono generalmente a risolversi in via negoziale, nelle ipotesi, comunque, di ricorso ad un apposito tribunale arbitrale, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Nessuno chiedendo di intervenire, Remigio CERONI (PdL) relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (C. 3365);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale è possibile fare fronte alle spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 11 e 12 dell'Accordo con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a bruxelles il 10 marzo 2009.
C. 3356 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della Convenzione, relativi alla ridistribuzione delle spese di riscossione trattenute, rileva che la relazione illustrativa, pur precisando l'assenza di oneri per il Bilancio dello Stato, non sembra escludere la possibilità di effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, da rilevarsi solo a posteriori ai fini di un riesame della

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Convenzione ai sensi dell'articolo 9 o della proposta di modifica da parte della Parte contraente che subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della stessa Convenzione, modifiche che comunque dovrebbero essere adottate di comune accordo tra le Parti contraenti. Rilevato che, in ogni caso, la Convenzione non sembra prevedere un meccanismo di reintegro delle perdite, che resterebbero a carico di una delle Parti, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l'entità delle perdite considerate «gravi» che darebbero diritto alla richiesta di modifica, nonché delle risorse che sarebbero se del caso attivate a copertura delle stesse.
Con riferimento all'articolo 6 in materia di soluzione delle controversie fra le Parti contraenti, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alla eventualità che alle possibili spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, a legislazione vigente, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che la velocizzazione delle procedure relative allo sdoganamento non andrà a discapito della efficacia dei controlli. Fa presente che il Governo ha già preparato un accordo ora al vaglio della Corte dei Conti sullo sportello doganale unico. Si dichiara comunque disponibile, in caso lo si ritenesse opportuno, a fornire ulteriori chiarimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (C. 3356);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
C. 1524-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo del provvedimento, recante norme in materia di contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 gennaio 2010 e che, in quella occasione, la Commissione aveva espresso un parere favorevole, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a vincolare l'efficacia delle delibere adottate dalle casse e dagli enti di previdenza competenti all'approvazione dei ministeri vigilanti al fine di valutare la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.
Fa quindi presente che, in data 17 marzo 2010, la Commissione lavoro ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente. Rileva che il testo all'esame dell'Assemblea recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio, e reca alcune modifiche di carattere formale che non appaiono comportare conseguenze di

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carattere finanziario. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.Con riferimento alle proposte emendative presentate, rileva in primo luogo che l'emendamento Borghesi 1.11 prevede che gli enti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 103 del 1996 possano rideterminare, con propria delibera, le misure dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, al fine di garantire ai propri iscritti un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio professionale. Fa presente che le delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva in termini di adeguatezza delle prestazioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che dalla determinazione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Borghesi 1.10, nel ricordare che la proposta emendativa modifica la misura del contributo integrativo previsto a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali, prevedendo che esso non possa eccedere il 2,5 per cento del fatturato lordo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta rideterminazione della misura del contributo integrativo possano indirettamente derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Pelino 1.010, volto ad estendere l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, anche ai padri esercenti attività libero professionali, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta estensione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo poi l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.011, volto a consentire la prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in relazione al trattamento pensionistico dei soggetti interessati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che non vi siano elementi ostativi, sotto il profilo finanziario, con riferimento al testo licenziato dalla Commissione. Riguardo ai chiarimenti relativi alle proposte emendative, fa presente quanto segue. Circa l'emendamento Borghesi 1.11, fermo restando che la possibilità di modificare le aliquote del contributo soggettivo, con delibere approvate dai Ministeri vigilanti, è già prevista dalla vigente normativa, non ritiene di formulare osservazioni, in considerazione del fatto che la disposizione determinerebbe effetti di maggiori entrate contributive, nell'ambito di gestioni pensionistiche che applicano il sistema di calcolo contributivo.
Con riferimento all'emendamento Borghesi 1.10, tenendo conto che la disposizione prevede comunque la possibilità di incremento dell'aliquota, sia pure in misura sensibilmente ridotta rispetto al testo del provvedimento in oggetto, non ha osservazioni da formulare.
Riguardo all'articolo aggiuntivo Pelino 1.010, non ha osservazioni da formulare sulla disposizione, peraltro attuativa della sentenza n. 385 del 2005 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 151 del 2001 «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima», nel presupposto che gli enti previdenziali dei liberi professionisti sono in ogni caso tenuti, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a stabilire, con proprie delibere sottoposte all'approvazione del Ministeri vigilanti, una misura del contributo obbligatorio di maternità idonea a garantire la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.
Con riferimento quindi all'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.011, esprime parere

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contrario, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri in termini di maggiore spesa pensionistica, non quantificati né coperti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1524, recante contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che il testo all'esame dell'Assemblea recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio, e reca alcune modifiche di carattere formale prive di conseguenze di carattere finanziario;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.011 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1).

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, dopo aver ricordato che nella seduta del 29 aprile scorso la Commissione aveva esaminato il provvedimento nel testo presentato dal Governo, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici sul testo del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo di fornire gli elementi di chiarimento ivi richiesti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 6, rileva che la stima delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 6, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b), risponde a criteri di carattere prudenziale ed è idonea a garantire il gettito necessario ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento in esame e che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, in materia di contrasto all'elusione fiscale, all'articolo 2, comma 1, recante disposizioni per le notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione, all'articolo 2, comma 2, in materia di concessionari pubblici statali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 1, commi 6-bis e 6-ter, in materia di recupero di debiti da parte dell'INPS, osserva che la disposizione uniforma le procedure di gestione del recupero delle somme erogate indebitamente dall'INPS, nonché dei crediti vantati dallo stesse ente oggetto di cessione, con la normativa vigente per la riscossione coattiva dei crediti previdenziali, prevedendo

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l'estensione della disciplina della riscossione a mezzo ruoli esecutivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allo scopo di accelerare e ottimizzare tempi e risultati connessi ad una più efficiente gestione dell'azione di recupero delle somme dovute all'INPS. Evidenzia che, in considerazione del sistema di riscossione coattiva operante attraverso la Società Equitalia, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ma anzi consente di garantire una maggiore certezza nella realizzazione dei crediti previdenziali, nonché un considerevole risparmio sotto il profilo dei costi amministrativi coniugando efficienza e semplificazione. In particolare, per quanto riguarda i crediti vantati in esito al perfezionamento delle cessioni relative ai crediti maturati dai datori di lavoro, in base a legge, contratto od altro motivo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del decreto legge n. 688 del 1985 e debitamente riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 1988, fa presente che nell'anno 2009 sono pervenute all'Istituto circa 7.900 cessioni di credito per un importo pari a 2.554.330.911 euro, in conto di versamenti per contributi previdenziali correnti. Di queste, circa il 40 per cento sono state accettate e, su tale somma, pari a 1.021.732.364 euro, si azionerà il recupero coattivo previsto dalla norma proposta. In merito al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di prestazioni previdenziale e a sostegno del reddito, fa presente che, attualmente, le somme in corso di recupero attraverso le procedure ordinarie ammontano a circa 1.178.095.035 euro. Considerato il normale trend di recupero, osserva che la stima in base alla quale circa il 20 per cento di tale importo, pari a 235.619.007 euro, può essere oggetto delle azioni di recupero coattivo previste dalla norma proposta, appare di carattere prudenziale. Fa inoltre presente che, allo stato, sono in corso di recupero, attraverso le procedure gestite dall'ufficio legale, somme pari a 58.356.445 euro.
Con riferimento all'articolo 1, commi 6-quater e 6-quinquies, recante disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali, osserva che le modifiche proposte sono finalizzate a fornire la massima chiarezza relativamente alle modalità di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di comuni e province. Esse, infatti, coerentemente con l'impianto normativo previsto dal titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabiliscono con certezza che i servizi di riscossione delle predette entrate possono essere affidati solo in base a gara. Pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri.
Con riferimento all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, recante trasferimenti di personale dell'amministrazione finanziaria, rileva che le disposizioni previste non incidono né sulle dotazioni di organico delle amministrazioni interessate, né sui livelli retributivi del personale coinvolto. In ogni caso, ritiene che le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, destinate appositamente all'Amministrazione finanziaria, risultano sufficienti a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal predetto comma 1-ter. In merito alle osservazioni relative al comma 1-ter, rappresenta che il numero massimo dei trasferimenti in soprannumero presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rappresenta una situazione fotografica dell'esistente ad invarianza di spesa, trattandosi di risorse del medesimo Ministero; quanto alla deroga all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, ritiene che la ricostruzione del servizio Bilancio della Camera non sembra tener conto del fatto che il problema è stato superato con l'approvazione delle disposizioni previste dall'articolo 41, comma 16-quaterdecies del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008.
Con riguardo all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, in materia di validità delle licenze e delle concessioni nel settore

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dei giochi, in ordine alla necessità di quantificare le maggiori entrate ascritte a tutte le disposizioni introdotte con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, precisa che le richiamate misure sono orientate al contrasto dei fenomeni di raccolta irregolare di tutti i giochi pubblici, prevalentemente mediante rete fisica. Precisa altresì che la nuova disciplina della raccolta a distanza, prevista dall'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, sarà completata, come previsto, nel corso del 2010. Quanto all'abrogazione dell'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005, osserva che tale intervento prelude alla verifica dell'esatta perimetrazione della rete fisica di raccolta dei giochi pubblici, determinando effetti positivi anche per il settore telematico. Pertanto, ritiene gli effetti finanziari delle disposizioni in argomento, stimabili in 30 milioni di euro annui, sono da attribuire ad attività di recupero dell'attività irregolare su rete fisica.
Per quanto concerne l'articolo 2, comma 2-sexies, recante rinvio di adempimenti nel settore dei videoterminali da gioco, ricorda che, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, il differimento della gara a settembre 2009 non ha determinato una nuova cifratura rispetto alla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 39 del 2009. Tuttavia, evidenzia che la previsione di maggiori entrate per il 2010 contenuta in quest'ultimo provvedimento era pari a 350 milioni di euro per la seconda rata di acquisto di videoterminali e a 100 milioni di euro come una tantum per acquisto da parte di nuovi concessionari individuati mediante procedura concorsuale. Sottolinea che, solo per la prima causale, cioè il versamento da parte dei vecchi concessionari, sono stati già optati un numero di videoterminali tali da determinare entrate per 425 milioni di euro, quindi da imputare ai 450 milioni di euro stimati, mentre la restante quota sarà agevolmente rinvenibile in altre entrate derivanti dal settore specifico.
Per quanto attiene all'articolo 2, commi da 2-septies a 2-undecies, in materia di definizione del contenzioso riguardante le società di riscossione, con riferimento particolare alla previsione di maggiori entrate derivanti dalla procedura di definizione del contenzioso, sulle quali il Servizio del Bilancio ha ravvisato un carattere di incertezza, in quanto dipendenti dal grado di adesione dei soggetti interessati, ed ha evidenziato che le relative disposizioni non sembrano garantire l'acquisizione delle attese entrate nel 2010 a fronte di spese certe, anche sulla base degli elementi forniti da Equitalia e Agenzia delle entrate, fa presente che la mancata adesione ai benefici introdotti con la norma in commento, comporterebbe, ma soltanto a seguito di un lungo, defatigante e oneroso iter contenzioso, la probabilità che gli interessati versino importi superiori rispetto a quelli previsti dall'emendamento. Ritiene quindi che da ciò discende un sensibile interesse per i soggetti proprietari degli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione a definire prontamente il contenzioso in essere. Il grado di certezza circa l'adesione può, quindi, stimarsi in misura pari al cento per cento. In relazione ai tempi di emanazione del decreto ministeriale, afferma che il previsto decreto ministeriale è di carattere meramente ricognitivo e si basa su di un calcolo facilmente effettuabile sulla base di una semplice e meccanica estrazione di informazioni dalla base dati dell'Anagrafe tributaria. I tempi occorrenti per la sua emanazione sono, pertanto, assolutamente insignificanti e, quindi, tali da garantire l'acquisizione del gettito nell'anno 2010.
Con riferimento all'articolo 2, commi da 4-bis a 4-sexies, in materia di regime IVA delle prestazioni del servizio postale, potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed incentivi al settore tessile, osserva che la modifica normativa proposta restringe il campo di applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni del servizio postale universale e alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a queste accessorie. Comunica che, dai dati disponibili, risulta che il passaggio da operazioni esenti a operazioni imponibili sarà pari a circa 185 milioni di euro, di cui il

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35 per cento rappresenta servizi resi a clienti ed il 65 per cento servizi resi a soggetti titolari di partita IVA. Considerato che a fronte di servizi resi a soggetti non titolari di partita IVA si ha un aumento di gettito IVA pari a 12.900.000 euro e che a fronte dell'aumento del pro-rata di detraibilità si ha una minore IVA versata all'erario da Poste Italiane S.p.a. pari a 7 milioni di euro, sottolinea come dalla modifica normativa proposta si stimi un maggior gettito IVA di circa 5,9 milioni di euro in ragione d'anno.
In ordine all'articolo 2, commi 4-septies e 4-octies, recante disciplina anti-riciclaggio e versamenti per l'aggiudicazione di concessioni di gioco, osserva che il comma 4-octies non specifica a quale procedura selettiva dell'articolo 21 si faccia riferimento; al riguardo, evidenzia che le procedure di gara sono quelle previste dai commi da 1 a 6 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, tuttora in corso ai fini dell'aggiudicazione.
Con riferimento all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, recante disciplina del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2010, rileva che, non risultando adeguate le risorse individuate dall'articolo comma 2-quinquies, l'attuazione delle disposizioni relative alla devoluzione del 5 per mille di cui all'articolo 2 commi da 4-novies a terdecies potrà avere luogo solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie a tale scopo disponibili.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, osserva come esse determinino una riduzione dei tempi di riscossione, e, quindi, anche un effettivo incremento degli importi riscossi nel medio periodo, che giustifica la previsione delle maggiori entrate stimate. Fa presente quindi che, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), derivano effetti di risparmio connessi alla possibilità di non avvalersi necessariamente della più onerosa modalità di notifica tramite ufficiale giudiziario nonché, in considerazione dell'incremento delle notifiche effettuate, un'accelerazione dei tempi di conclusione dei processi tributari, con effetti deflativi del contenzioso e di accelerazione della riscossione; dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), deriverà un'accelerazione dei processi e un significativo risparmio di risorse umane, che potranno essere impegnate nella gestione del contenzioso concernente i «grandi contribuenti», al fine di migliorare la qualità della difesa, e aumentare gli importi decisi a favore dell'amministrazione, assicurando gli incrementi di gettito stimati.
Con riguardo all'articolo 3, comma 2-ter, in materia di espropriazione immobiliare ed iscrizione di ipoteca, conferma uno snellimento delle procedure in quanto la norma introduce, anche per l'iscrizione di ipoteca effettuata dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il limite degli ottomila euro, che, attualmente, l'articolo 76 del medesimo decreto impone agli stessi agenti esclusivamente per procedere all'espropriazione immobiliare. Osserva che la previsione contenuta nel secondo comma afferma espressamente che l'eventuale riduzione del debito per effetto di pagamenti, ovvero sgravi parziali, intervenuti successivamente all'iscrizione della misura cautelare, non comporta l'obbligo, per l'agente della riscossione, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca precedentemente iscritta, a prescindere dall'entità del debito residuo.
Con riferimento all'articolo 3, comma 3-bis, concernente opposizione all'attività di riscossione, rileva che, con la disposizione in esame, si determina una modifica al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 a tutela del debitore assoggettabile ad espropriazione forzata. In particolare, prevede che il concessionario proceda ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore.

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Osserva quindi che si prevede inoltre l'inserimento, dopo il comma 1, dei commi 1-bis, nel quale si dispone la tempestiva comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio da effettuarsi a cura dell'ente creditore al concessionario della riscossione ed il rilascio al debitore di una dichiarazione, opponibile al concessionario, attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio; 1-ter, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale nel quale sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, e 1-quater, il quale dispone che in caso di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale. Pertanto ritiene che dalla disposizione non derivino difficoltà applicative che possano determinate oneri per il bilancio.
In merito all'articolo 4, commi da 1-quinquies a 1-septies, riguardante il Fondo per l'efficientamento dei generatori di energia elettrica, osserva come l'utilizzo dei residui di stanziamento con finalità di copertura finanziaria previsto dal comma 1, relativamente agli esercizi finanzi 2010 e 2011, e dal comma 5 del medesimo articolo 4, con riferimento all'anno 2010, non determina effetti finanziari negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto risulta conforme alle previsioni di spesa a legislazione vigente effettuate a valere sui medesimi residui. La riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 nella misura di 50 milioni di euro, nell'anno 2010 prevista dal comma 1 dell'articolo 4 non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1-sexies, rileva come sull'accantonamento relativo al Ministero dell'interno non ci siano le necessarie disponibilità, in quanto le risorse sono preordinate all'attuazione delle disposizioni contenute nell'A.C. 54 all'esame della Commissione bilancio in sede referente e appare quindi necessario prevedere l'utilizzo di una diversa copertura finanziaria.
Con riferimento all'articolo 4, commi da 5-bis a 5-quater, recante contributi per l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, conferma che l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 non pregiudicherà l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente, sebbene sul punto vi sia l'avviso contrario del medesimo Ministero degli affari esteri.
Per quanto concerne le risorse impegnate con l'articolo 4, comma 6-bis, precisa che si tratta di risorse iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009 derivanti dai corrispondenti capitoli di provenienza.
Con riferimento all'articolo 4, commi da 8-bis a 8-quinquies, recanti revoca delle risorse delle Autorità portuali non utilizzate entro il quinto anno, nell'evidenziare che la disposizione ha carattere generale, rileva come la norma che prevede la possibilità di revoca delle risorse trasferite e non utilizzate entro il quinto anno dalle Autorità portuali che abbiano dimostrato poca capacità di spesa e riassegnazione delle stesse ad altre Autorità con maggiori capacità di spesa, risponde a considerazioni fatte sia dalla Corte dei conti sia dalla Ragioneria generale dello Stato in merito ai finanziamenti assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere per l'ammodernamento, la riqualificazione e lo sviluppo dei porti nazionali che in molti casi sono rimaste allo stadio di semplice progetto se non addirittura alla fase di programmazione. La norma proposta oltre a istituzionalizzare il potere di revoca, razionalizza ed ottimizza le risorse pubbliche. Pertanto, stante il carattere evidentemente virtuoso della disposizione, ne deriva che la stessa non produca un'alterazione nel profilo temporale

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della spesa per investimenti della Pubblica amministrazione, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che già nella seduta del 29 aprile l'onorevole Marchi aveva auspicato un maggiore tempo per approfondire i contenuti del provvedimento. Osserva che il testo in esame si presenta particolarmente complesso e che solo adesso la Commissione è chiamata ad entrare nel merito del medesimo. Con riferimento in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6, rileva che dall'esecuzione delle medesime sono stimate nuove entrate per circa 120 milioni di euro nel 2010 e circa 180 nel 2011. Sul punto osserva che il servizio del Bilancio della Camera ha evidenziato come tali stime appaiano incerte. Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali relative all'IVA, ricorda che si chiedevano di esplicitare le risultanze statistiche che hanno indotto all'adozione della richiamata stima da parte del Governo, mentre il sottosegretario non ha fornito una risposta puntuale. Sottolinea come, a fronte di un dossier molto articolato predisposto dagli Uffici della Camera, le risposte del Governo non possano basarsi su mere valutazioni prudenziali, all'uopo rilevando l'assenza di chiarimenti anche in ordine alla esatta quantificazione delle entrate richiamata dall'articolo 2, comma 2-undecies.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che più dettagliate spiegazioni in ordine alle osservazioni formulate dal servizio del Bilancio sono a disposizione della Commissione nelle note predisposte dall'Agenzia dell'entrate che chiede di poter depositare.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, autorizza il deposito agli atti della Commissione della richiamata documentazione (vedi allegato).

Maino MARCHI (PD) rileva che talune risposte fornite dal rappresentante del Governo appaiono necessariamente stringate rispetto ai problemi posti ed auspica pertanto un maggiore approfondimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, ribadisce, con riferimento all'articolo da i commi 2-septies a 2-undecies, che la mancata adesione ai benefici introdotti dalle richiamate disposizioni comporterebbe, ma soltanto a seguito di un lungo, defatigante iter contenzioso, la probabilità che gli interessati versino importi superiori rispetto a quelli previsti dalle medesime. Osserva quindi che da ciò discende un sensibile interesse per i proprietari di ex concessionari per il Servizio nazionale per le riscossioni a definire prontamente il contenzioso in essere e che quindi il grado di certezza circa l'adesione può stimarsi nella misura del cento per cento. Con riferimento ai tempi di emanazione del decreto ministeriale, osserva che il medesimo ha carattere meramente cognitivo e si basa sul calcolo facilmente effettuabile sulla base di una semplice e meccanica estrazione di informazione dalla base dati della Anagrafe tributaria. Rileva quindi che i tempi occorrenti per la sua emanazione sono comunque tali da garantire l'acquisizione del gettito per il 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel far presente che il sovrapporsi di norme dalla natura complessa e la necessità di tener conto delle osservazioni e dei chiarimenti del Governo ha prodotto la valutazione del relatore rappresentata dalla proposta di parere che procederà ad illustrare, con riferimento agli emendamenti presentati è orientato ad esprimere parere contrario, in assenza di chiarimenti in merito alla congruità della relativa quantificazione o copertura sulle proposte emendative: Bernardo 1.301, Di Biagio 1.02, Borghesi 2.305, Barbato 2.37, Pagano 2.36, Di Biagio 2.04, Lo Monte 4.303, Gibiino 4.318 e 4.12, Rubinato 4.319, Gibiino 4.320, Cimadoro 4.22, Zeller 4.16, Vannucci 4.51, Sanga 4.186, Motta 4.214, Narducci 4.301, Cenni 4.028, Vannucci 4.033 e Brugger 4.304. Richiede quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo

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in ordine alle proposte emendative: Del Tenno 1.300, Barbato 1.8, Di Biagio 1.19, Barbato 2.31, Germanà 2.321, Fluvi 2.62, Vignali 2.50, Sposetti 2.308, Froner 2.71, Nannicini 2.67 e 2.70, Strizzolo 2.319, Girlanda 2.314, Fluvi 2.306, Codurelli 2.320, Formisano 3.8, Occhiuto 3.9, Vico 3.30 e 3.33, Messina 3.12, Borghesi 3.19, Strizzolo 3.301 e 3.302, Di Biagio 3.0300, Ruvolo 4.66, Libè 4.312 e 4.28, gli identici Libè 4.37 e Sanga 4.140, Fugatti 4.95 e 4.97, Ruvolo 4.65 e Vignali 4.71, Borghesi 4.20, Vignali 4.70, Marco Carra 4.178, Cenni 4.179, Marchioni 4.167, Armosino 4.125, Sposetti 4.175, Zeller 4.39, Lazzari 4.50, Benamati 4.208 e 4.211, Raisi 4.216, Lulli 4.314, Raisi 4.310, Pelino 4.60, Raisi 4.316 e 4.317, Di Biagio 4.0300, Sanga 4.027, Realacci 4.034, Calvisi 4.030, Ceccuzzi 4.032, Milanato 5.0300 e Cambursano 5-bis.300.
Non rileva invece profili problematici, dal punto di vista finanziario, con riferimento alle ulteriori proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere non ostativo sulle proposte emendative: Barbato 2.31, Borghesi 3.19, Fugatti 4.95 e 4.97, Ruvolo 4.65, Vignali 4.71, Borghesi 4.20 e Sposetti 4.175. Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative richiamate dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
la stima delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 6, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b), risponde a criteri di carattere prudenziale ed è idonea a garantire il gettito necessario ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento in esame;
le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, in materia di contrasto all'elusione fiscale, all'articolo 2, comma 1, recante disposizioni per le notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione, all'articolo 2, comma 2, in materia di concessionari pubblici statali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 1, commi 6-bis e 6-ter, uniforma le procedure di gestione del recupero delle somme erogate indebitamente dall'INPS, nonché dei crediti vantati dallo stesso ente oggetto di cessione, con la normativa vigente per la riscossione coattiva dei crediti previdenziali, allo scopo di accelerare e ottimizzare tempi e risultati connessi ad una più efficiente gestione dell'azione di recupero delle somme dovute all'INPS;
le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, non incidono né sulle dotazioni di organico delle amministrazioni interessate, né sui livelli retributivi del personale coinvolto, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, risultano sufficienti a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal predetto comma 1-ter;
l'articolo 2, comma 2-sexies, non determina perdite di gettito, in quanto dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, sono già derivate le maggiori entrate pari a quelle originariamente stimate e può, quindi, essere differita l'attivazione dei videoterminali ivi prevista;

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la mancata adesione ai benefici previsti dall'articolo 2, commi da 2-septies a 2-decies, comporterebbe, ma solo a seguito di un lungo e oneroso iter contenzioso, la probabilità che gli interessati versino importi superiori rispetto a quelli previsti da tali disposizioni e sussiste, pertanto, un sensibile interesse dei soggetti proprietari degli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione a definire prontamente il contenzioso in essere: il grado di certezza circa l'adesione può, quindi, stimarsi in misura pari al 100 per cento. Inoltre, posto che il decreto ministeriale da adottare nel corso del relativo procedimento è di carattere meramente ricognitivo e si basa su un calcolo facilmente effettuabile, i tempi occorrenti per la relativa emanazione sono estremamente brevi e tali da garantire l'acquisizione del gettito, nella misura indicata dal comma 2-undecies, già nell'anno 2010;
le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, determinano una riduzione dei tempi di riscossione, ma anche un effettivo incremento degli importi riscossi nel medio periodo, che giustifica la previsione delle maggiori entrate stimate;
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), derivano effetti di risparmio connessi alla possibilità di non avvalersi necessariamente della più onerosa modalità di notifica tramite ufficiale giudiziario nonché, in considerazione dell'incremento delle notifiche effettuate, un'accelerazione dei tempi di conclusione dei processi tributari, con effetti deflativi del contenzioso e di accelerazione della riscossione;
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), deriverà un'accelerazione dei processi e un significativo risparmio di risorse umane, che potranno essere impegnate nella gestione del contenzioso concernente i «grandi contribuenti», al fine di migliorare la qualità della difesa e aumentare gli importi decisi a favore dell'amministrazione, assicurando gli incrementi di gettito stimati;
l'utilizzo dei residui di stanziamento con finalità di copertura finanziaria previsto dal comma 1 dell'articolo 4, relativamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, e dal comma 5 del medesimo articolo, con riferimento all'anno 2010, non determina effetti finanziari negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quanto risulta conforme alle previsioni di spesa a legislazione vigente effettuate a valere sui medesimi residui;
la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, nella misura di 50 milioni di euro nell'anno 2010, prevista dal comma 1 dell'articolo 4, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
date le disponibilità residue dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, l'utilizzo del suddetto accantonamento con finalità di copertura finanziaria, previsto dall'articolo 4, comma 5-ter, non pregiudicherà l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente;
dalla parziale estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato in favore del trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma, di cui all'articolo 4, comma 7, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevato che:
appare necessario, con riferimento all'articolo 2, commi 2-quinquies, limitatamente agli anni 2010 e 2011, 2-undecies e 4-octies, individuare l'atto con il quale dovrà procedersi ad accertare e a dare un'autonoma evidenziazione contabile alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni, peraltro prive di una espressa quantificazione;
appare opportuno modificare la formulazione letterale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-sexies, prevedendo esplicitamente che alla copertura

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dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi del comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis;
non risultando adeguate le risorse individuate dall'articolo 2, comma 2-quinquies, l'attuazione delle disposizioni relative alla devoluzione del cinque per mille di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, potrà avere luogo solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie a tale scopo disponibili;
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, non reca le necessarie disponibilità, in quanto le suddette risorse sono preordinate all'attuazione delle disposizioni contenute nell'atto Camera n. 54 all'esame della Commissione bilancio in sede referente, e appare, quindi, necessario prevedere l'utilizzo di una diversa copertura finanziaria;
la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 5-quater, in quanto riferita ad una disposizione formulata in termini di limite massimo di spesa appare, ai sensi della vigente normativa contabile, ultronea e, comunque, non risulta correttamente formulata;
appare opportuno che il Governo fornisca quanto prima un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che tenga conto delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: affluiscono fino a Le medesime maggiori entrate con le seguenti: , accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e;
all'articolo 2, comma 2-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace;
all'articolo 2, comma 2-undecies, primo periodo, dopo le parole: 2-decies aggiungere le seguenti: , accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,;
all'articolo 2, comma 2-undecies, primo periodo, sostituire le parole: a copertura degli oneri residui, con le seguenti: alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri;
Conseguentemente al medesimo articolo 2, sostituire il comma 4-sexies con il seguente: 4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis;
all'articolo 2, comma 4-octies, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,;
all'articolo 2, comma 4-octies, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2010 aggiungere le seguenti: , accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,;

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all'articolo 2, dopo il comma 4-terdecies, aggiungere il seguente:
4-terdecies.1. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quinquies.
all'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace;
all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: versate all'entrata aggiungere le seguenti:del bilancio dello Stato;
all'articolo 4, comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: Presso il Ministero fino a euro con le seguenti: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1-sexies, con il seguente: 1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole da: delle risorse fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità:
all'articolo 4, sopprimere il comma 5-quater;
all'articolo 4, comma 6-bis, sostituire le parole: «Le disponibilità», con le seguenti: «Gli stanziamenti»
all'articolo 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti, con le seguenti: A quota parte degli oneri derivanti;
all'articolo 4, comma 9, secondo periodo, premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.19, 1.300, 1.301, 2.36, 2.37, 2.50, 2.62, 2.67, 2.70, 2.71, 2.305, 2.306, 2.308, 2.314, 2.319, 2.320, 2.321, 3.8, 3.9, 3.12, 3.30, 3.33, 3.301, 3.302, 4.12, 4.16, 4.28, 4.22, 4.37, 4.39, 4.50, 4.60, 4.66, 4.70, 4.125, 4.140, 4.151, 4.167, 4.178, 4.179, 4.186, 4.208, 4.211, 4.214, 4.216, 4.303, 4.304, 4.310, 4.312, 4.314, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 5-bis.300 e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 2.04, 3.0300, 4.027, 4.028, 4.030, 4.032, 4.033, 4.034, 4.0300, 4.0301, 5.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla condizione volta a sopprimere l'articolo 2, comma 5-quater, anche alla luce del parere del Governo circa la sussistenza delle necessarie risorse.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la perplessità che tale soppressione possa essere irrispettosa nei confronti dei lavori delle Commissioni di merito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la condizione è dettata da

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ragioni di carattere esclusivamente tecnico in quanto la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 5-quater, è riferita ad una disposizione formulata in termini di limite massimo di spesa ed appare, ai sensi della vigente normativa contabile, ultronea e, comunque, non risulta correttamente formulata. Rileva inoltre che il parere proposto non incide in ogni caso sulle scelte di merito effettuate dalle Commissioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che malgrado lo sforzo del relatore la Commissione sia costretta a taluni salti logici. Fa quindi presente che permangono tuttavia rilevanti perplessità in ordine alla certezza delle entrate prospettate nel medesimo. Ritiene che un provvedimento di tale complessità avrebbe meritato un maggiore approfondimento, che non è possibile svolgere a ridosso dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea come vi siano state difficoltà oggettive nell'esame del provvedimento, che presenta contenuti complessi anche alla luce delle modifiche apportate dalle Commissioni. Fa presente inoltre la necessità di tener conto della nuova legge di contabilità e che a tal fine il Parlamento dovrebbe essere messo nelle condizioni di accedere a banche dati contenenti le informazioni sulle dinamiche di spesa e di entrata. Ritiene auspicabile che tali dati possono essere messi a disposizioni di ciascun parlamentare di maggioranza e di opposizione, affinché possa efficacemente affrontare la funzione di controllo delineata dalla legge n. 196 del 2009. Osserva che lo spirito della richiamata nuova legge di contabilità può trovare sostanza proprio in tale esigenza di trasparenza. Chiede quindi quale sia l'avviso del Governo in ordine alla proposta di parere formulata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di condividere la proposta di parere del presidente.

Massimo VANNUCCI (PD), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo ricorda che il provvedimento in esame che, prevede l'incentivo ai consumi per 350 milioni di euro, sarà insufficiente rispetto a una caduta dei consumi per oltre 9 miliardi di euro. Rileva inoltre che il metodo degli incentivi diretti al consumo ha l'effetto di «drogare» i mercati e al massimo quello di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino, ma non è una risposta di carattere strutturale. Esprime infine preoccupazione in ordine l'incertezza delle entrate previste a copertura del provvedimento all'uopo richiamando una nota delle Corte dei Conti.

Antonio BORGHESI (IdV), nell'esprimere voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata, osserva con preoccupazione che le coperture proposte hanno un carattere decisamente aleatorio, rispetto alla certezza delle spese previste.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel far presente che sul piano politico l'UDC si riserva di valutare l'atteggiamento da tenere in Assemblea sul provvedimento, anche in considerazione dell'eventuale apposizione della questione di fiducia, esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata per ragioni di carattere tecnico. A tal proposito, rileva una certa leggerezza sotto il profilo dell'accertamento delle entrate e delle stime di spesa. Ritiene che la Commissione bilancio dovrebbe assumere un ruolo maggiore nel controllo sulla spesa pubblica, soprattutto nella fase attuale dell'economia globale. Osserva infatti che se il Governo si sforzi per mantenere un certo rigore il Parlamento dovrebbe fare ancora di più per controllare i conti pubblici. Rileva che la stima delle entrate si basa su calcoli prudenziali ed affermazioni apocalittiche e, che, attesa la mancanza di dati tecnici, il presidente e relatore non può che sottoscrivere le argomentazioni del Governo.

Remigio CERONI (PdL), nell'esprimere il voto favorevole del suo gruppo sottolinea come il provvedimento rechi disposizioni di incentivo per particolari settori produttivi del Paese. Richiama in particolare le

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disposizioni relative al settore delle calzature, di peculiare importanza per la regione Marche, che registra un fatturato di oltre 2.800 milioni di euro. Auspica, inoltre, che in sede di esame in Assemblea possa trovare accoglimento la sua proposta emendativa 4.34.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.50

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione esamina l'emendamento Dis. 1.1, riferito al provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Dis. 1.1 sul quale il Governo ha testé preannunciato di voler porre la questione di fiducia. Fa presente che la proposta emendativa riproduce il testo elaborato dalle Commissioni di merito, integrato con le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta odierna. Rileva che, a corredo della proposta emendativa, il Governo ha presentato una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Osserva come la relazione tecnica consenta di chiarire e di trovare una soluzione adeguata ad alcune questioni sollevate, anche sulla base della documentazione predisposta dagli uffici, nel corso della discussione svoltasi in Commissione bilancio.
Proprio alla luce del contenuto della relazione tecnica allegata alla proposta emendativa, segnala, in particolare, che:
all'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo, appare opportuno, al fine di escludere eventuali contenziosi e di garantire l'invarianza finanziaria della disposizione, che siano soppresse le parole: «secondo le regole vigenti»;
all'articolo 2, comma 1-ter, quarto periodo, appare opportuno, al fine di escludere che l'applicazione della norma renda possibile il superamento delle dotazioni organiche previste a legislazione vigente, con il conseguente insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,aggiungere le seguenti parole: «con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo».
le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 2-undecies, ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2010. Alla luce di tale chiarimento, appare opportuno modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 2-undecies, specificando che dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 2-septies a 2-decies derivano maggiori entrate nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alle valutazioni della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta emendativa Dis. 1.1 relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie

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urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori;
valutata la relazione tecnica relativa alla proposta emendativa in oggetto verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: secondo le regole vigenti;
all'articolo 2, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole anche in soprannumero aggiungere le seguenti: con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo;
all'articolo 2, comma 2-undecies, primo periodo, dopo le parole: 2-decies, aggiungere le seguenti: pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010;
Conseguentemente:
a) al primo periodo sostituire le parole: per l'anno 2010 con le seguenti: nel medesimo anno, e sopprimere le parole: per il 2010;
b) al secondo periodo sopprimere le parole: per l'anno 2010» e dopo le parole: 30 milioni di euro aggiungere le seguenti per l'anno 2010.»

Pier Paolo BARETTA (PD) nel prendere atto che nella proposta di parere emergono solo rilievi di carattere tecnico e ribadendo la propria contrarietà sul provvedimento già espressa in sede di esame del testo approvato dalle Commissioni di merito, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in quanto coerente con il lavoro svolto dalla Commissione medesima.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ribadire la totale contrarietà del suo gruppo rispetto al provvedimento, ne annuncia il voto di astensione sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.