CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 aprile 2010
316.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici.
Atto n. 200.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Erica RIVOLTA (LNP), relatore, ricorda che lo schema di regolamento, che si compone di 9 articoli e un allegato, prevede l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del decreto legislativo. n. 419 del 1999. A questa operazione si era già provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sospeso dal Consiglio di Stato, in sede di accoglimento di istanza cautelare, con ordinanza 14 febbraio 2006, n. 716. La relazione illustrativa dello schema evidenzia

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che, in sede di adozione del decreto del Presidente della Repubblica 255/2005, il Governo non aveva ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito alla nomina ministeriale dei membri della Giunta e degli Istituti - che il supremo organo riteneva non compatibile con i profili di autonomia scientifica e culturale degli organismi - e alla mancata previsione di una disciplina transitoria mediante prorogatio degli organi. Aggiunge che lo schema in esame apporta modifiche relative alle questioni che hanno determinato la sospensione del regolamento del 2005, lasciando pressoché invariato il rimanente contenuto. Le novità, quindi, riguardano essenzialmente gli articoli 2, 4 e 9. Più in particolare, l'articolo 1 concerne le funzioni e l'attività della Giunta centrale per gli studi storici, che assume la nuova denominazione di Giunta storica nazionale. Essa è chiamata a coordinare l'attività e la gestione di 7 Istituti operanti nel campo della ricerca storica, che costituiscono un sistema strutturato a rete. Si tratta dei seguenti: Istituto italiano per la storia antica; Istituto storico italiano per il medioevo; Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; Istituto per la storia del Risorgimento italiano; Istituto italiano di numismatica; Domus Mazziniana; Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi».
Ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001 si era disposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dei primi 5 istituti storici sopra indicati e delle Deputazioni e società di storia patria, da attuarsi con regolamenti di delegificazione. Inoltre, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002 è stato inserito nella rete degli Istituti storici l'Istituto «Domus Mazziniana». Successivamente, il decreto-legge n. 250 del 2005 ha eliminato dall'elenco degli enti unificati le Deputazioni e società di storia patria e ha inserito l'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi» (articoli 5 e 5-ter). Sottolinea che alla Giunta compete adottare decisioni che riguardano questioni di interesse comune degli Istituti della rete. Spetta alla Giunta, in particolare: coordinare l'attività di ricerca degli Istituti storici; redigere la bibliografia storica nazionale; curare i rapporti internazionali, anche designando i delegati che rappresentano l'Italia presso il Comité International des Sciences Historiques, e promuovere, anche d'intesa con gli istituti storici stranieri, ricerche e incontri di studio su problematiche di interesse trasversale e iniziative di approfondimento dei problemi che attengono all'insegnamento della storia; organizzare e coordinare le missioni di ricerca in archivi, musei e collezioni italiani ed esteri dove siano conservati documenti di particolare interesse per la storia d'Italia; curare i rapporti con le Deputazioni e le società di storia patria; predisporre, con cadenza biennale, il piano di razionalizzazione per l'utilizzo degli immobili e per la realizzazione di economie derivanti dalla acquisizione e gestione in comune di servizi, da parte di più enti. L'articolo 2 concerne gli organi della Giunta. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Giunta, sovrintende allo svolgimento della sua attività, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. È nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta. La sua carica è incompatibile con quella di direttore di Istituto. Specifica che ai sensi dell'articolo 4, la nomina del Presidente - come tutte quelle di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle relative al collegio dei revisori dei conti - è effettuata fra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Giunta, dai direttori dei 7 Istituti e da 4 esperti. Elegge nel suo seno un vicepresidente. Gli esperti sono designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica di cui all'allegato 1 (che può

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essere modificato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), a seguito di una consultazione elettorale telematica effettuata dal MIUR e, ai sensi dell'articolo 4, sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Risultano eletti i professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Come il Presidente, gli esperti durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del 75o anno di età.
Sottolinea che il Consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, nonché di deliberazione dei documenti di bilancio della Giunta e di coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti. Provvede al loro inoltro al Ministero dei beni e delle attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto, in entrambi i casi corredandoli della relazione del collegio dei revisori dei conti e di una relazione illustrativa. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la partecipazione non sono previsti compensi. Sottolinea che il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da 3 membri effettivi - a fronte dei 5 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 - e 2 supplenti: un membro effettivo - che assume le funzioni di Presidente del collegio - e un supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri membri sono designati dal Ministro per i beni e le attività culturali Tutti i componenti devono essere scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Ricorda inoltre che il decreto-legislativo n. 39 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/43/CE, ha introdotto la figura del «revisore legale» in sostituzione del precedente «revisore contabile», stabilendo che l'attività può essere svolta dalle persone fisiche e dalle società iscritte nel Registro dei revisori legali, o dai collegi sindacali, quali organi incaricati della revisione legale, nei casi previsti dal codice civile. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Esso provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile, con competenza, per quest'ultimo aspetto, anche nei confronti degli Istituti. La revisione legale deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili. Ai componenti del collegio spetta un compenso determinato con decreto interministeriale, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio del 9 gennaio 2001.
Segnala che l'articolo 3 disciplina gli Istituti della rete scientifica, qualificati come enti di ricerca con personalità giuridica pubblica. Anche in questo caso talune specifiche sono contenute all'articolo 4. In particolare, gli Istituti della rete: predispongono gli statuti e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, che sono approvati con decreto dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze; curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, sulla base di convenzioni fra gli Istituti stessi e il MIUR; in convenzione con le università svolgono attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorato; curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato, che accedono alle scuole ad essi annesse dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli e si dedicano, per un anno, rinnovabile di un altro anno, ad attività di ricerca, invece che ai loro compiti istituzionali; reperiscono, studiano e pubblicano le fonti relative alla storia d'Italia. Gli organi degli Istituti - Direttore e Consiglio direttivo e di consulenza scientifica - sono

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nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Ricorda che il Direttore, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica 6 anni e può essere confermato una sola volta; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; svolge le funzioni di Direttore della scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; è membro del Consiglio di amministrazione della Giunta; presiede il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica e ne nomina un membro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica è costituito, oltre che dal Direttore, da 4 componenti che durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. L'articolo 4 specifica che per la nomina di 2 dei componenti del Consiglio la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Consiglio di amministrazione della Giunta. Direttori e componenti decadono dalla carica al compimento del 75o anno di età. Il Consiglio ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto; delibera i documenti di bilancio e ne dispone la trasmissione alla Giunta storica nazionale. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni valgono i quorum già visti per il Consiglio di amministrazione della Giunta. Anche per la partecipazione alle sedute del Consiglio non sono previsti compensi. Per l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e la Domus mazziniana - in considerazione delle peculiari strutture associative - si dispone che gli statuti e i regolamenti sono predisposti in deroga alle disposizioni recate dallo schema di regolamento quanto alla composizione del Consiglio, alle nomine del Direttore e dei consiglieri, nonché ai requisiti professionali prescritti.
Sottolinea che l'articolo 5 dispone che le risorse finanziarie della Giunta e degli Istituti, la cui gestione finanziaria è sottoposta al controllo della Corte dei conti, sono costituite da finanziamenti pubblici, finanziamenti dell'UE, corrispettivi di contratti e convenzioni, donazioni, atti di liberalità e altri contributi privati. Dal regolamento non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ricorda che il decreto legislativo n. 419 del 99 dispone il finanziamento a carico del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST - ora MIUR - con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti. Attualmente, la «Giunta centrale per gli studi storici e deputazioni di storia patria» risulta inserita nella tabella triennale 2009-2011 delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato (articolo 1, della legge n. 534 del 1996), con un importo pari a 234.605 euro. L'articolo 6 concerne la figura di Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale. Le relative mansioni sono attribuite, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uno dei funzionari in servizio presso gli Istituti della rete, ferma restando l'attuale collocazione nell'area professionale. Il Coordinatore amministrativo redige i documenti di bilancio della Giunta, sovrintende all'amministrazione ed alla contabilità degli Istituti della rete e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione della Giunta e dei consigli degli Istituti. Aggiunge che l'articolo 7 conferma, per il personale della Giunta e degli Istituti, l'applicabilità delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, e del CCNL per i dipendenti degli enti pubblici non economici. Al contempo, vengono confermati i rapporti di lavoro del personale dipendente, nonché le disposizioni relative al personale statale attualmente comandato presso la Giunta e gli Istituti. L'articolo 8 stabilisce che la Giunta e gli Istituti sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro le delibere di rideterminazione degli organici e gli devono essere inviate tutte le delibere e gli atti che egli ritenga necessario acquisire.

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Il successivo articolo 9 detta la disciplina transitoria relativa alla durata in carica degli organi. In particolare, stabilisce che l'elezione degli esperti e la nomina dei nuovi direttori degli istituti avviene entro 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Fino alla nomina dei direttori restano in carica gli attuali membri degli organi della Giunta e degli Istituti . Costituisce eccezione la carica di Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, che, in considerazione dello svolgimento dei programmi celebrativi del 150o anniversario dell'Unità d'Italia, cessa il proprio mandato il 31 dicembre 2011.
Per quel che riguarda la formulazione del testo, ricorda innanzitutto che all'articolo 2, al comma 4, terzo periodo, si dovrebbe fare riferimento ai due Ministri e non ai due Ministeri; al comma 7, quando si cita la relazione del collegio dei revisori dei conti, occorre fare riferimento al comma 9 e non al comma 8. All'articolo 3, al comma 2 è opportuno, inoltre chiarire la differenza fra la lettera d) e la lettera f). Inoltre, alla lettera c), si valuti l'opportunità di utilizzare termini diversi da «mobilità temporanea». Infatti, l'istituto della mobilità temporanea è disciplinato dall'articolo 32 del decreto legislativo. n. 165 del 2001 e prevede la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici diretto esplicitamente allo sviluppo degli scambi internazionali di esperienze amministrative nell'ambito dei Paesi membri dell'UE, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi. Al medesimo articolo, al comma 9, è inoltre presente un refuso: «essere» invece di «essi». Infine, evidenzia che lo schema fa esplicito riferimento all'allegato 1 concernente i settori scientifico-disciplinari di area storica solo nell'articolo 2, comma 4, mentre la locuzione «area storica» è utilizzata anche nell'articolo 4, con riferimento generale alle nomine di competenza del Ministro. Pertanto, occorrerebbe valutare l'opportunità di introdurre un riferimento esplicito all'allegato 1 anche nel testo dell'articolo 4.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul provvedimento in esame, che era stato sospeso dal Consiglio di Stato, rilevando innanzitutto che la Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici custodisce il deposito dell'identità nazionale. Sottolinea che l'Istituto storico italiano per il medioevo, come gli altri istituti oggetto del provvedimento in esame, svolge compiti importanti, come quello della formazione dei giovani storici. Segnala altresì che il finanziamento delle istituzioni in questione è rimesso alla determinazione della Tabella triennale, seppure spesso il finanziamento relativo risulta incerto. Per approfondire tutti i temi indicati, ritiene quindi che sarebbe opportuno dedicare un tempo adeguato all'esame del provvedimento, eventualmente anche oltre il termine attualmente previsto per l'espressione del parere. Ritiene, per esempio, che in un provvedimento riguardante la razionalizzazione della Giunta e degli istituti in essa ricompresi, sia contraddittoria la concomitanza di istituti storici specifici, quali la Domus mazziniana e l'Istituto internazionale di studi Giuseppe Garibaldi; questi ultimi, infatti, ferma restando l'esistenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiana, potrebbero esservi utilmente ricompresi visto che ineriscono lo stesso periodo storico.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di sospendere la seduta e di procedere all'esame in sede legislativa del progetto di legge n. 2064.

Valentina APREA, presidente, concordando con la proposta del collega Barbieri, propone di sospendere brevemente la seduta, per passare all'esame in sede legislativa del progetto di legge n. 2064.

La Commissione concorda.

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Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010.
Atto n. 202.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, ricorda che la legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - ora, Ministero per i beni e le attività culturali -, della «Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», alla quale ha affidato il compito di deliberare: sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso, ex articolo 2, comma 2; sulla costituzione delle edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche, ex articolo 3, comma 2. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali - corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa - possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
Osserva che le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi. Esse devono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Mentre per quanto concerne i comitati nazionali la legge prevede che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle competenti Commissioni parlamentari, in base all'articolo 2, comma 2, tale parere non è previsto per le edizioni nazionali. Tuttavia, il Ministro informa sempre le Commissioni anche delle scelte relative alle edizioni nazionali. Ricorda altresì che la medesima legge n. 420 del 1997 ha quantificato l'onere derivante dall'applicazione delle sue disposizioni in lire 13 miliardi per il 1997, 10 miliardi per il 1998 e 11 miliardi per il 1999. Successivamente, è intervenuta la legge n. 237 del 1999 che, all'articolo 6, comma 1, ha previsto uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (6.713.940 euro) a decorrere dall'anno 2000. A partire dall'esercizio finanziario 2008, sono divenute operative le modalità di presentazione delle domande per i contributi dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006, che ha sostituito la circolare n. 18 del 4 febbraio 2002. Per quanto concerne le domande di istituzione di comitati nazionali, la circolare n. 84/2006 prevede, all'articolo 2, che i richiedenti devono inviare una relazione tecnica recante: obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative previste e indicazione di modalità, tempi e fasi di realizzazione; indicazione delle risorse finanziare necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione; bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica; elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi

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coinvolti nel programma, corredato delle relative adesioni; documentazione bibliografica recente e adeguata sul personaggio o sul tema proposto; proposte di designazione degli organi del comitato nazionale, presidente e segretario tesoriere.
Specifica, inoltre, che saranno tenuti in considerazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. Con riguardo ai tempi, precisa che le domande devono essere presentate l'anno precedente rispetto alla data della ricorrenza e l'inizio delle celebrazioni o manifestazioni da realizzare. Gli eventi devono concludersi entro tre anni dall'istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe - fino ad un massimo di due anni - nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa. Si prevede, infine, che entro il 31 gennaio i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero per i beni e le attività culturali la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, e che per ogni comitato il Ministero nomina un revisore dei conti. Con riferimento alle domande di istituzione di edizioni nazionali, rileva che l'articolo 3 della circolare stabilisce che i richiedenti devono inviare una relazione contenente: piano generale dell'edizione nazionale, con l'indicazione dell'articolazione interna dell'edizione e del numero complessivo di volumi previsto; motivazione scientifica della proposta, in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti; risorse finanziarie complessivamente necessarie; elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, con le relative adesioni; durata della edizione nazionale. Per quanto concerne le domande di contributi, l'articolo 4 della circolare prevede, anzitutto, che sono ammesse al contributo le edizioni nazionali già esistenti alla data della sua emanazione. Stabilisce, inoltre, che le istanze di contributo devono essere corredate, tra l'altro: dal programma annuale dei lavori che si intende svolgere con il contributo richiesto; da una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente; dal bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica; dal conto consuntivo relativo all'anno precedente redatto in forma analitica e dettagliata; dall'elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente; dall'elenco dei volumi in corso di stampa.
Ricorda altresì che lo schema di decreto in esame reca l'elenco dei comitati nazionali - di nuova istituzione e già operanti - e di una nuova edizione nazionale fra i quali, in attuazione della legge n. 420 del 1997, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali ha ripartito i fondi per l'anno 2010, con indicazione, per ciascuno, dei fondi assegnati. Inoltre, il provvedimento dà notizia della somma accantonata per le edizioni nazionali già operanti e dell'importo destinato alle spese di funzionamento della Consulta stessa. Segnala che le somme inizialmente stanziate per il 2010 - allocate sul capitolo 3631, Contributi a istituzioni sociali, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - risultano, tuttavia, - come già avvenuto nel 2009 - di importo inferiore, ammontando a euro 5.084.172. Al netto degli accantonamenti predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2010 , per un totale di euro 49.575, risultano disponibili per il 2010 euro 5.034.597. Tuttavia, a seguito di una ricognizione delle programmazioni del Ministero, il capitolo 3631, piano gestionale 2, ha subito una rimodulazione che ha ridotto l'importo disponibile per i contributi a comitati ed edizioni nazionali a euro 3.029.590, equivalente ai fondi disponibili nel 2009. Segnala, in particolare, che la nota del Ministero per i beni e le attività culturali protocollo n. 2598 del 12 febbraio 2010, ricordando che il capitolo 3631 è oggetto di variazione compensativa, ha fatto presente che, sul relativo piano di gestione 2, le risorse disponibili sono equivalenti a quelle dell'anno 2009, pari a euro 3.029.590. La nota Ministero per i beni e le attività culturali protocollo n. 8849 del 3 marzo 2010 ha evidenziato che, in relazione alle risultanze della ricognizione

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delle programmazioni del Ministero, è emersa l'esigenza di destinare una parte dello stanziamento del capitolo 3631/2, pari ad euro 505.007, per le finalità di cui alle leggi n. 549/1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - e n. 534 del 1996 - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali -, nonché un importo di euro 1.500.000 a parziale integrazione di altre programmazioni del Ministero, al fine di mitigare l'impatto della riduzione degli stanziamenti di bilancio subiti dall'Amministrazione. Evidenzia che nel verbale della riunione della Consulta del 3 marzo 2010 si legge che il Presidente, dopo aver ricordato la conclusione dei lavori avvenuta il 13 gennaio 2010, «prende atto con sorpresa» della nota protocollo n. 8849. Nella stessa sede, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ricordando che la possibilità di effettuare variazioni compensative è prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 279 del 1997, ha osservato che «dalla lettura della nota del Ministero, non risulta chiara l'esatta applicazione della disposizione richiamata, e quindi non si può far altro che prendere atto della riduzione comunicata». In conseguenza di ciò, la Consulta nella stessa seduta ha deliberato all'unanimità di procedere alla rideterminazione dei contributi applicando un taglio lineare del 40 per cento. Per quanto concerne i comitati nazionali, la Consulta nella seduta del 3 dicembre 2009 ha deliberato di assegnare i contributi «visti i programmi presentati, considerati la qualità, il rilevo culturale, la consistenza, l'interesse nazionale, la durata delle iniziative proposte, l'importanza dei personaggi e l'attualità dei temi, il prestigio delle istituzioni proponenti, il livello scientifico degli studiosi coinvolti, l'ampiezza del bacino di utenza, dopo attento esame di merito e tenuto conto dei finanziamenti previsti, bilanci preventivi delle entrate, nonché della capacità di coinvolgere il territorio su progetti condivisi».
Rileva che, così stabiliti i criteri, la Consulta, per le 38 nuove istanze di costituzione di comitati nazionali - si veda elenco nel verbale del 3 dicembre 2009 -, ne ha accolte 16 , per un totale di euro 1.884.000, e non ne ha accolte 19. Per le istanze di rifinanziamento di comitati nazionali già esistenti, nella seduta del 6 novembre 2009 la Consulta ha deliberato l'assegnazione dei contributi «vista l'attività svolta, la qualità dei programmi presentati, esaminati i finanziamenti previsti (bilancio preventivo delle entrate) ed il bilancio consuntivo dei contributi già stanziati». Sulla base di tali criteri, la Consulta, per le 21 istanze presentate, ne ha accolte 12, per un totale di euro 621.600, e non ne ha accolte 917. Complessivamente, quindi, nel 2010 riceveranno un contributo 28 comitati nazionali, per un importo pari ad euro 2.505.600. Ricorda peraltro che per il 2009 la Consulta ha accolto le richieste per la costituzione di 13 nuovi comitati nazionali, per complessivi 1.148.978 euro, ed ha concesso un contributo a 21 comitati già esistenti, per complessivi 1.468.789 euro, per un numero totale, quindi, di 34 comitati ed un importo totale di euro 2.617.66718. Ricorda, altresì, che nel parere espresso l'11 marzo 2009 la VII Commissione aveva sottolineato la necessità di chiarire «i criteri in base ai quali sono state attribuite le risorse ai singoli comitati, motivando adeguatamente i maggiori o minori importi ad essi assegnati, anche attraverso una comparazione tra i comitati destinatari degli stanziamenti, che tenga conto della rilevanza storica, culturale e sociale di ciascuno di essi». Per quanto riguarda le edizioni nazionali, la Consulta nella seduta del 13 ottobre 2009 ha esplicitato i criteri da seguire per una puntuale valutazione delle istanze presentate, ovvero 68 domande di rifinanziamento e 4 nuove domande. Tra questi, la verifica del numero dei volumi pubblicati ad oggi o di quelli che saranno pubblicati entro l'anno; l'attenzione alle richieste di edizioni che prevedono tempi troppo lunghi; l'attenzione alle edizioni che in 10 anni hanno pubblicato poco e che dichiarano di voler pubblicare, in tempi brevi, i volumi mancanti; il grado di compattezza delle commissioni

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scientifiche; il dimensionamento del piano dell'opera e dei contenuti. Su tali basi, essa ha deliberato di accogliere una sola richiesta di nuova istituzione, per un importo di euro 30.000, e di accantonare la somma di euro 485.393 per le edizioni nazionali già operanti. La scelta di limitare l'accoglimento di domande di nuova istituzione - come già avvenne nel 2009 - è stata motivata in considerazione dell'elevato numero di edizioni nazionali già operanti, i cui lavori si protraggono da lungo tempo e la cui conclusione, per la maggior parte dei casi, non è prevista a breve termine. Rileva, in proposito, che, per l'anno 2009, sono state accolte 3 domande per l'istituzione di nuove edizioni nazionali, per complessivi 74.933 euro, e sono stati accantonati 244.804 euro per le edizioni già operanti. La somma di 8.597 euro è stata, infine, accantonata per spese di funzionamento della Consulta, a fronte di 8.348 euro accantonati nel 2009.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.40.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
C. 2064 Grimoldi.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2010.

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.
Avverte che la V Commissione, bilancio, tesoro e programmazione economica, in data odierna ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2, già approvati in linea di principio dalla Commissione nella seduta di ieri. Si procederà quindi, nella seduta odierna, alla votazione in via definitiva dei suddetti emendamenti e quindi a quella degli articoli 1 e 3, come eventualmente modificati.
Dà conto quindi dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.
Approva quindi l'articolo 1, come modificato dall'emendamento del relatore 1.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore.
Approva quindi l'articolo 3, come modificato dagli emendamenti 3.1 e 3.2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Valentina APREA, presidente, ricorda che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

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Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame in sede legislativa.
La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame in sede legislativa (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.