CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, relatore, ricorda che sul provvedimento in esame, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il Comitato per la legislazione aveva espresso il proprio parere nella precedente fase di esame parlamentare, rispettivamente, in prima lettura, nella seduta dell'8 ottobre 2008 e, in seconda lettura, nella seduta del 21 gennaio 2010. Al riguardo, è evidente che le indicazioni contenute nei suddetti pareri, conservano validità laddove si riferiscano a disposizioni normative ancora presenti nel testo del provvedimento.
Segnala inoltre, preliminarmente, come la Presidenza della Repubblica abbia rilevato il carattere fortemente eterogeneo dell'intera disciplina, circostanza che si ripete con una certa frequenza nell'attuale panorama della produzione legislativa.
Tutto ciò premesso, dal momento che l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, ha limitato la discussione alle sole parti oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, anche in questa sede saranno

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presi in considerazione i soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50 investiti dai rilievi del Presidente della Repubblica.
Su di essi la Commissione di merito, anche al fine di dare seguito alle indicazioni del Capo dello Stato, ha già approvato taluni emendamenti. Nessuna modifica, tuttavia, è stata approvata dalla Commissione all'articolo 20, nonostante le stringenti osservazioni del Presidente Napolitano, a suo avviso condivisibili. Pertanto preannuncia l'intenzione di formulare una condizione volta a richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di uniformare la disciplina del citato articolo 20 ai rilievi espressi nel messaggio presidenziale di rinvio.

Antonino LO PRESTI, presidente, ricorda che, proprio in relazione all'articolo 20, il Governo ha già presentato in Commissione di merito un emendamento volto a recepire le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, emendamento che, all'esito della votazione non è risultato tuttavia approvato, essendosi verificata una situazione di parità tra voti favorevoli e contrari. Avendo egli stesso svolto le funzioni di relatore su questo provvedimento presso la Commissione giustizia, chiamata anch'essa a pronunciarsi in sede consultiva, è peraltro in condizione di testimoniare che, anche in quella sede, il rappresentante dell'Esecutivo ha ribadito l'intenzione di modificare il testo durante l'ulteriore esame in Assemblea nel senso indicato dal Presidente Napolitano. D'altra parte, la consapevolezza di dover intervenire sull'articolo 20 discende dalla constatazione che, nella sua attuale formulazione, oltre ad apparire in contrasto con il messaggio del Presidente della Repubblica, esso risulta essere inapplicabile e privo di effetti.
Alla luce di questo formale impegno del Governo, invita quindi il relatore e gli onorevoli colleghi a considerare la problematica anche alla luce di tale evenienza, che sembrerebbe suggerire l'opportunità di formulare i possibili rilievi del Comitato relativi all'articolo 20 in termini di osservazione.

Roberto ZACCARIA ritiene che non vi siano particolari elementi ostativi alla soluzione prospettata dal Presidente, anche in ragione del fatto che non è possibile, in questa fase, verificare l'idoneità della proposta emendativa a venire incontro ai rilievi del Presidente della Repubblica. Resta quindi fermo che, nel caso in cui l'emendamento del Governo non sia riproposto ovvero non risponda alle indicazioni contenute nel messaggio presidenziale, debba essere cura del relatore sviluppare in Assemblea un'apposita iniziativa emendativa.

Lino DUILIO dichiara la propria posizione favorevole - in un contesto di tendenziale condivisione delle scelte quale quello che si riscontra generalmente al Comitato - al suggerimento formulato dal Presidente alla luce delle circostanze concrete ed in un'ottica che non inficii il valore sostanziale del rilievo riguardante l'articolo 20 del provvedimento. Desidera, peraltro, richiamare l'attenzione sull'esigenza, in via generale, di attenersi ai testi trasmessi, indipendentemente dall'ipotetica futura volontà di modificarne i contenuti, rilevando inoltre come i rilievi del Comitato, allorché formulati in termini di condizione, possano costituire un ulteriore elemento a sostegno dell'intendimento di apportare ai testi le modifiche già ritenute necessarie.

Antonino LO PRESTI, presidente, ricorda preliminarmente che sui provvedimenti collegati possono essere presentati in Aula emendamenti volti a recepire le condizioni espresse nei pareri del Comitato per la legislazione solo se esse sono formulate in modo testuale. Nel caso di specie un'eventuale condizione relativa all'articolo 20 - che richiami in termini generali l'esigenza di adeguare il testo alle indicazioni del Presidente Napolitano - non sarebbe comunque formulabile in modo testuale, in quanto non potrebbe dirimere le questioni

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di merito sottese alla problematica. Quindi, nessun effetto concreto discende dalla formulazione del rilievo come osservazione ovvero condizione.

Pino PISICCHIO, relatore, illustra quindi la seguente proposta di parere, come formulata alla luce del dibattito intercorso.
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-D, rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione;
tenuto conto che l'Assemblea ha deliberato, su proposta della Commissione di merito, in data 20 aprile, la limitazione della discussione alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento e che, a seguito della citata delibera, oggetto di esame risultano essere le sole disposizioni individuate nella delibera medesima (articoli 20, 30, 31, 32 e 50) e che la medesima Commissione di merito ha ulteriormente esaminato i predetti articoli approvando emendamenti nella seduta dello scorso mercoledì 21 aprile;
rilevato inoltre che il provvedimento - di cui il messaggio del Presidente della Repubblica mette in evidenza la «configurazione marcatamente eterogenea» e dunque «gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto» - con specifico riguardo alle parti cui si limita la discussione interviene prevalentemente sulla disciplina del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro, cui si affianca una disposizione interpretativa in materia di infortuni e di igiene del lavoro «a bordo del naviglio di Stato» (articolo 20);
richiamati i pareri resi dal Comitato per la legislazione in prima lettura nella seduta dell'8 ottobre 2008 ed in seconda lettura nella seduta del 21 gennaio 2010, con riferimento ai rilievi sull'articolo 30 (articolo 65 dell'A.C. 1441-quater e articolo 32 dell'A.C. 1441-quater-B), sull'articolo 31 (articolo 66 dell'A.C. 1441-quater e articolo 33 dell'A.C. 1441-quater-B), sull'articolo 32 (articolo 67 dell'A.C. 1441-quater e articolo 34 dell'A.C. 1441-quater-B) e sull'articolo 50 (articolo 52 dell'A.C. 1441-quater-B);
fermo restando quanto rilevato nei precedenti pareri sulle parti non ulteriormente modificate, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 20 - che reca una disposizione interpretativa finalizzata ad incidere sull'oggetto della delega legislativa conferita dalla legge n. 51 del 1955, che ha dato origine a decreti legislativi ormai abrogati, allo scopo di limitarne gli effetti prodotti medio tempore sui rapporti di lavoro «a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subìto» - dovrebbero valutarsi le modalità per uniformare la disciplina ai rilievi espressi nel messaggio presidenziale di rinvio, in cui si segnala che «l'articolo 20 in esame non esplicita alcuno dei possibili significati dell'articolo 2, lettera b), della legge n. 51 del 1955 e quindi non interpreta ma apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa. La norma incide, inoltre, su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica attuativo n. 303 del 1956, senza invece intervenire su di esso, risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti.... Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale

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attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori»;
all'articolo 31, comma 9-bis - secondo cui, in caso di mancata stipulazione dell'accordo tra le parti sociali in materia di clausole compromissorie che rinviino all'arbitrato entro termini predeterminati, un decreto del Ministro del lavoro «individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma» - dovrebbe precisarsi l'opportunità di chiarire se la natura sperimentale della disciplina recata dal decreto ministeriale debba intendersi come efficacia limitata nel tempo nonché come eventuale «cedevolezza» nei confronti di successivi accordi tra le parti sociali;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 32, comma 1 - modificato dalla Commissione di merito nel senso di precisare che il termine per l'impugnazione del licenziamento decorre dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta - dovrebbe valutarsi la portata normativa di tale modifica, atteso che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 già prevede la forma scritta sia per il licenziamento che per la comunicazione dei relativi motivi; al riguardo dovrebbe comunque precisarsi che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, anche la comunicazione dei motivi, ove non contestuale, deve avvenire in forma scritta».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile.
Esame C. 1090.

(Parere alla II Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Antonino LO PRESTI, presidente, informa il Comitato che il relatore onorevole Vincenzo Gibiino ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna. Constatato che non vi è alcuna urgenza di concludere l'esame del provvedimento, ove non vi siano obiezioni, dispone il rinvio del presente punto all'ordine del giorno.

Il Comitato prende atto.

Sui lavori del Comitato.

Lino DUILIO invita il Presidente a valutare l'opportunità di organizzare un'audizione del Ministro Calderoli espressamente dedicata all'illustrazione delle recenti iniziative assunte in tema di riduzione dello stock normativo. Al riguardo, osserva che i contenuti ed i numeri di siffatte meritevoli iniziative, che pure hanno ricevuto particolare attenzione da parte degli organi di stampa, non sembrano però del tutto corrispondenti a quelli che egli stesso ha avuto modo di appurare in base a sommarie informazioni. Avrebbe quindi interesse a confrontare tali analisi con il Ministro in una sede parlamentare propria qual è il Comitato per la legislazione.

Antonino LO PRESTI, presidente, ricorda che l'audizione del Ministro Calderoli è già stata programmata e non si è ancora svolta in ragione dell'indisponibilità manifestata dal Ministro a causa di pregressi impegni istituzionali. Confida quindi di poter fissare una data in tempi brevi, riservandosi comunque ogni passaggio formale che si ritenga utile esperire a tale scopo.

La seduta termina alle 14.55.