CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 13.

5-01952 Garagnani: Iniziative di vigilanza sul regolare andamento dell'attività scolastica e relative sanzioni.

Valentina APREA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione in titolo, si intende vi abbia rinunciato.

5-02419 Siragusa: Sulla figura dei supervisori di tirocinio presso i conservatori statali di musica e istituti musicali pareggiati delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, in quanto ritiene che si continuino a ledere i diritti di persone che, in qualità di supervisori, potrebbero ottenere il semiesonero dall'orario di servizio della propria cattedra di appartenenza.

5-02444 Rossa: Sulla situazione degli istituti scolastici della Liguria.
5-02615 Codurelli: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Lecco.

Valentina APREA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, in quanto la risposta fornita dal rappresentante del Governo, contraddicendo altre risposte relative ad analoghi atti di sindacato ispettivo già presentati, evidenzia che i trasferimenti di risorse effettuati nel 2009 sono stati maggiori rispetto a quelli effettuati in passato. Si deve constatare invece, ancora una volta, che presso le scuole della provincia di Lecco non esistono neanche risorse sufficienti a pagare le supplenze e svolgere le ordinarie attività didattiche.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta. Dalla risposta del rappresentante Governo emerge, infatti, un evidente fraintendimento sulle risorse nominalmente presenti nelle casse delle scuole, di gran lunga inferiori a quelle dichiarate dall'Esecutivo. Auspica quindi che il Governo

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intervenga realmente a finanziare le scuole, affinché queste possano svolgere correttamente la propria funzione educativa sul territorio.

5-02467 Pes: Chiarimenti in merito ai congedi per i docenti titolari di assegni di ricerca presso le Università.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che in tempi brevi sia adottata la circolare applicativa.

5-02563 Ghizzoni: Nuove regole ministeriali sull'offerta formativa universitaria.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta nel metodo e soddisfatta del merito della risposta fornita dal rappresentante del Governo. L'Esecutivo dichiara infatti che continua a trovare applicazione il decreto ministeriale n. 544 del 2007, in quanto l'adozione del decreto di modifica risulterebbe incongrua con i tempi operativi per la definizione dell'offerta formativa, ma non chiarisce alcuni aspetti - in particolare i punti 6 e 7 - della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010 che palesemente ipotizzava un recepimento di disposizioni che sarebbero dovute confluire nel citato decreto non ancora approvato. Ribadisce quindi l'esigenza di chiarire il contenuto dei punti 6 e 7 della citata nota, che hanno causato allarme e perplessità in molti Atenei italiani.

5-02601 De Pasquale: Sull'applicazione delle nuove norme sull'organizzazione scolastica da parte dell'istituto G. Carducci di Firenze.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che non chiarisce le richieste dell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea che nel caso in questione, in una classe di quarta elementare si è dovuto cambiare il modulo didattico, per l'avvicendarsi di ben otto docenti. Invita quindi il Governo a ripensare l'adozione di taluni provvedimenti, visti i risultati derivanti dalla loro concreta applicazione nelle scuole.

5-02660 Corsini: Incarico di consulenza, studio e ricerca alla dottoressa Marina Giuseppone presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Paolo CORSINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che considera molto burocratica. Non si chiarisce infatti la contraddizione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo per la quale la persona interessata risulta essere transitata nei ruoli dei beni culturali, ricoprendo un incarico sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti, sul quale sarebbe competente a pronunciarsi il di lei padre, con una situazione di incompatibilità e di evidente conflitto di interessi.

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5-02671 Mariani: Sulla situazione della Soprintendenza per i beni culturali delle province di Lucca e Massa Carrara.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta burocratica del rappresentante del Governo che fa riferimento solo alle necessità derivanti dai tagli alla spesa pubblica. Precisa che la sopraintendenza di Lucca, istituita nel 2004, ha subìto già l'avvicendamento di sei sopraintendenti, non consentendo la continuità amministrativa necessaria per il corretto svolgimento delle delicate funzioni assegnate.

5-02682 Ceccuzzi: Sui tagli di risorse alle scuole e sull'iniziativa dei consigli di istituto e di circolo didattico di Siena e provincia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Franco CECCUZZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che denota la mancanza di adozione di qualsiasi iniziativa da parte dell'Esecutivo che vada nella direzione di rafforzare il diritto allo studio. Ricorda che genitori e insegnanti si sono rivolti ai Ministeri dell'istruzione e dell'economia per denunciare l'insufficienza di materiali didattici necessari a svolgere l'ordinaria attività didattica, senza avere alcuna risposta. Ritiene quindi necessario che i Ministri interessati diano seguito al più presto alle giuste istanze avanzate dalle famiglie.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di: Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), Ordine dei Giornalisti (ODG) e Conferenza Nazionale dei presidi di Scienza della Comunicazione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2393 Pisicchio «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Nuovo testo C. 2451 Governo e abbinate, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Manuela DI CENTA (PdL), relatore, ricorda che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. È stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000. Con la firma della Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino, dove era stata concordata la «filosofia» di tutela delle Alpi. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali.
A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica - come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima. Sottolinea che numerosi sono i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale. Nello stesso tempo gli insediamenti e lo sviluppo economico vanno resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, a tutela della qualità dell'aria, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo e salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici. La tutela del paesaggio comporta la necessità di proteggere gli ecosistemi locali, al fine di mantenere e ripristinare le caratteristiche del paesaggio alpino. Segnala che la Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.
Rileva che il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità. Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti. Segnala che i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui possono divenire Parti solo gli Stati che sono già Parti della Convezione, sono stati aperti alla firma in momenti differenti; i Protocolli sono entrati in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dopo il giorno in cui almeno tre Stati avevano depositato il

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proprio strumento di ratifica. Gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.
Sottolinea quindi che i tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull'agricoltura di montagna sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry (Francia). Il Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, i programmi di pianificazione prevedono l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché delle altre risorse naturali vitali. L'obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio - che contiene anch'esso profili di competenza della VII Commissione -, consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale. Ricorda che ai fini dell'attuazione del Protocollo, le Parti contraenti sono tenute a rispettare alcuni impegni fondamentali che prevedono, in particolare, la cooperazione a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione; la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici; la ricerca scientifica e l'adozione di ogni altra misura finalizzata alla protezione delle specie animali e vegetali selvatiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della tutela dello stato naturale e del paesaggio a livello sia regionale che locale. Spetta poi a ciascuna Parte stabilire, nell'ambito istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione fra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati.
Segnala che il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, l'attività agricola deve essere condotta in modo compatibile dal punto di vista ambientale, se possibile recuperando anche elementi del paesaggio già compromessi, ma in ogni caso assicurando la conservazione di quelli esistenti (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro razionale utilizzazione. Parte integrante dell'attenzione all'ambiente e al paesaggio è costituita dalla conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, continuando a incentivare l'uso di metodi e materiali caratteristici di costruzione. Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo (Slovenia) e non risulta firmato dalla sola Unione europea. Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione. Ricorda quindi che i Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla

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firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea. Precisa che il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive. Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. In particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, è previsto che nelle aree protette occorre definire anche una politica di controllo delle attività sportive all'aperto. Evidenzia che, oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, nell'ottica di creare nuovi posti di lavoro. Allo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento, si raccomanda infine alle Parti contraenti di dar luogo a indirizzi formativi originali che combinino insieme turismo ed ecologia, come ad esempio «animatori ecologici», «responsabili della qualità delle stazioni turistiche», «assistenti turistici per persone disabili».
Rileva ancora che i Protocolli sui trasporti e sulla composizione delle controversie sono stati aperti alla firma il 31 ottobre 2000 nel corso della VI Conferenza delle Alpi di Lucerna. Entrambi i Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea. Aggiunge che il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa.
Ricorda che il disegno di legge governativo, di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi (A.C. 2451), consta di tre articoli. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Al riguardo, ricorda che con un emendamento approvato dalla Commissione III è stata soppressa la lettera i) del comma 1 relativa al «Protocollo nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000». Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 per l'anno 2009 e

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individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge presentato al Senato presenta anche una relazione tecnica, in base alla quale la somma di 380.000 euro è necessaria per la promozione di progetti pilota nell'ambito di programmi tecnologici sostenibili; la somma di 20.000 euro per la creazione di siti di informazione circa le misure di attuazione dei Protocolli; la somma di 45.000 euro, infine, per la creazione di una banca dati.
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Sabina ROSSA (PD) chiede chiarimenti sulla copertura finanziaria prevista dal provvedimento in esame.

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, precisa che la copertura finanziaria è individuata nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, sottolineando l'importanza del provvedimento, sul quale il proprio gruppo aveva espresso un orientamento favorevole anche nella passata legislatura.

Paola GOISIS (LNP), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando che anche nella scorsa legislatura il proprio gruppo aveva espresso una posizione favorevole sul provvedimento in questione. Sottolinea inoltre l'importanza di tenere in debita considerazione le tematiche relative all'ambiente, anche con riferimento alle questioni energetiche.

Maria Letizia DE TORRE (PD) rileva che il provvedimento in esame costituisce un'occasione fondamentale anche per la collaborazione transfrontaliera.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che dal provvedimento è stato stralciato il Protocollo nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. Pur sottolineando negativamente tale aspetto, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in questione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074 Velo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che il comma 1 della proposta di legge in esame introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera a) del comma 1, che riguarda più direttamente le competenze della Commissione, modifica, integrandolo, il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi

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soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La norma in commento fa riferimento a tale decreto, sostituendo l'obsoleto riferimento alla legge n. 1089/1939, abrogata dal d.lgs. n. 490/1999, con il vigente decreto legislativo n. 42 del 2004, che ha sostituito, abrogandolo, il precedente testo unico in materia di beni culturali e paesaggistici recato dal decreto legislativo n. 490 del 1999. Sottolinea che l'estensione del campo di applicazione della legge n. 560 del 1993 prevista dalla lettera in esame viene però limitata dalla necessaria presenza delle seguenti condizioni, richieste dalla norma in commento: che gli alloggi siano destinati ad abitazione civile; che gli stessi siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni. Con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi «vincolati» di essere alienati all'interno dei piani di vendita (di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993.
Segnala che nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi «vincolati». Le novelle di cui alle lettere b) e c), sono finalizzate invece ad agevolare gli enti proprietari nella vendita del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la lettera b) inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-bis della medesima legge. Ricorda che il comma 4-bis prevede l'assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi. Tale disposizione consente l'utilizzo degli immobili nel periodo intercorrente tra la predisposizione del piano e l'effettiva vendita. Rileva altresì che l'articolo 4 della medesima legge prevede che i piani di vendita siano predisposti dalle regioni su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Il nuovo comma 4-ter attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva. La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: previa comunicazione al comune competente per territorio; fatte salve le misure di pubblicità previste dal comma 8. È inoltre previsto che i beneficiari di tale alienazione siano: soggetti assegnatari; o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ricorda che è infine previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della medesima legge.
Aggiunge quindi che la lettera c) provvede a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto «soggetto disagiato», cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di handicap. In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e

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preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti. Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-ter. Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7 secondo cui l'assegnatario rimane comunque tale. Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione. Ricorda inoltre che la finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari. Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio. La lettera d) provvede a novellare il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM - secondo quanto previsto dal testo vigente - ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali. Il successivo comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, riprendendo la disposizione già contenuta nel testo unificato n. 1411 e abbinate esaminato dalla Commissione ambiente nella XIV legislatura.
Ricorda che il citato comma 27 prevede che «è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data». La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954, finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane, da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione. Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Manuela GHIZZONI (PD), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
C. 2064 Grimoldi.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2010.

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Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.
Ricorda, come ha già avuto modo di anticipare per le vie brevi ai colleghi, che il 22 aprile scorso, ha ricevuto una lettera del presidente della V Commissione, con la quale si comunicava che, per un disguido della Commissione bilancio, non è stata trasmessa copia del parere espresso il 16 marzo 2010 da quella Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'atto n. 195, con il quale è stato revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso il 4 febbraio 2010 alla VII Commissione sul progetto di legge n. 2064, in discussione. Rileva che la Commissione cultura, nella seduta di mercoledì 21 aprile, aveva già approvato in sede legislativa l'indicato progetto di legge, proprio tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio il 4 febbraio 2010.
In considerazione della nota inviata dal presidente della Commissione bilancio, ha chiesto pertanto al Presidente della Camera di annullare la votazione finale, nonché le votazioni concernenti gli articoli 1 e 3 del progetto di legge in discussione relativi alla copertura finanziaria, allo scopo di consentire alla Commissione cultura di adeguare conseguentemente il provvedimento alla sopravvenuta comunicazione della Commissione bilancio. Comunica quindi che il Presidente della Camera, concordando con quanto da lei rappresentato, ha convenuto sul fatto che non possono considerarsi valide la votazione finale sul provvedimento, nonché le indicate votazioni concernenti gli articoli 1 e 3. Il Presidente della Camera ha quindi precisato che le suddette deliberazioni, cioè la votazione finale sul provvedimento, nonché le votazioni concernenti gli articoli 1 e 3, dovranno pertanto essere rinnovate, considerato che l'adeguamento al parere della Commissione bilancio è presupposto necessario per il regolare svolgimento del procedimento di esame dei progetti di legge in sede legislativa.
Dà quindi la parola al relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni espresse dalla Presidente Aprea, raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2 (vedi allegato 9) che illustra, riferiti al nuovo testo del progetto di legge in discussione, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta della Commissione del 21 aprile 2010, volti a definire una nuova copertura finanziaria. Evidenzia in particolare che le risorse finanziarie stabilite dagli emendamenti da lui presentati sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal Governo con l'atto n. 195.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 3.1. e 3.2 del relatore.

Maria Letizia DE TORRE (PD) chiede chiarimenti in merito alle effettive risorse messe a disposizione dal provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, fornisce i chiarimenti richiesti, richiamando le precisazioni già esposte.

Intervengono quindi, a più riprese, la presidente Valentina APREA e la deputata Manuela GHIZZONI (PD), in merito ai chiarimenti forniti dal deputato Barbieri.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ribadisce che le risorse a disposizione della Biblioteca sono complessivamente maggiori rispetto a quelle previste in precedenza, dato che alle risorse previste dal Governo si aggiungono quelle disposte con il provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime talune perplessità di metodo e di merito sull'intera vicenda, rilevando in ogni caso che le risorse messe a disposizione dal Governo sono suscettibili di essere modificate.

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Valentina APREA, presidente, concorda con le perplessità della collega Ghizzoni, rinviando in ogni caso alle precisazioni fornite dal collega Barbieri.
Avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, trasmessi alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza. Precisa quindi che, in caso di approvazione delle proposte emendative, non si procederà alla votazione degli articoli 1 e 3, come eventualmente modificati.

La Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2 del relatore.

Valentina APREA, presidente, avverte che gli emendamenti testé approvati in linea di principio saranno trasmessi alla Commissione bilancio ai fini dell'espressione del parere di competenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n.312 del 21 aprile 2010, a pagina 92, seconda colonna, settima riga, sostituire la prima parola con la seguente: «3».