CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che il disegno di legge AC 1441-quater-D, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, è all'esame della Camera dei deputati a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010.
Ricorda che, secondo gli articoli 71 del Regolamento della Camera e 136 del Regolamento del Senato, il riesame a seguito del rinvio presidenziale è soggetto alla seguente disciplina:
l'esame inizia presso la Camera che in precedenza ha approvato per prima il provvedimento;
la Commissione competente riferisce all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio presidenziale.

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Per quanto riguarda il primo profilo, rammenta che la Camera dei deputati ha approvato il provvedimento nel corso della terza lettura parlamentare (AC 1441-quater-B), il 28 gennaio 2010, apportandovi alcune modifiche. Il testo è stato quindi nuovamente trasmesso al Senato che lo ha approvato in via definitiva, senza ulteriori modifiche, il 3 marzo scorso. L'esame del provvedimento rinviato dal Presidente della Repubblica è stato conseguentemente ripreso dalla Camera dei deputati.
Per quanto attiene, invece, al secondo aspetto, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento rinviato dal Capo dello Stato, la XI Commissione (Lavoro), nella seduta del 14 aprile, ha deliberato la proposta di limitazione dell'esame alle sole parti che formano oggetto del messaggio di rinvio, specificando contestualmente tali parti. La proposta è stata successivamente approvata dall'Assemblea nella seduta del 20 aprile 2010.
Per effetto della citata delibera, le parti oggetto di esame sono pertanto le seguenti:
l'articolo 20, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro;
l'articolo 30, in materia di clausole generali e certificazione del contratto di lavoro;
l'articolo 31, concernente conciliazione e arbitrato;
l'articolo 32, in materia di decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato;
l'articolo 50, recante disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Alla luce di tale delimitazione, la Commissione Lavoro ha elaborato un nuovo testo nella seduta del 21 aprile 2010, sul quale la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, è opportuno segnalare preliminarmente che il messaggio presidenziale si è soffermato su due articoli del disegno di legge in esame di cui uno di interesse della IV Commissione. Infatti, il messaggio presidenziale, oltre a richiamare l'articolo 31 del provvedimento, che modifica le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, è incentrato anche sull'articolo 20, relativo alle responsabilità per le infezioni da amianto subíte dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato, che attiene, per l'appunto, alle Competenze della IV Commissione.
Ricorda che tale disposizione reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, che, nel conferire una delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, esclude, tra l'altro, dall'applicazione della disciplina in materia di igiene del lavoro le navi mercantili. In virtù della predetta interpretazione l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.
A questo riguardo il messaggio presidenziale evidenzia la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei lavoratori impiegati sul naviglio di Stato. In altri termini, viene rilevato che, facendosi cessare l'efficacia della norma generatrice di responsabilità, attraverso l'interpretazione autentica della legge n. 51 del 1955, potrebbe risultare impossibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato al risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Rammenta che tale disposizione era stata oggetto di esame in sede consultiva dell'Atto Camera n. 1441-quater, da parte della Commissione Difesa, nella seduta del

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21 gennaio 2010, sia pure in una versione leggermente diversa da quella dianzi richiamata in quanto riformulata successivamente dall'Assemblea che ha espressamente richiamato la salvezza «del diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subíto.
La Commissione Difesa nella citata seduta, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, aveva espresso, su sua proposta, parere favorevole sul provvedimento.
Ricorda altresì che, in quella occasione, aveva segnalato la necessità di tenere distinto il profilo della responsabilità penale dei comandanti delle navi militari - che dovrebbe essere esclusa - da quello dei risarcimenti dei danni da riconoscere ai militari, qualsiasi sia il loro grado. A questo riguardo aveva infatti ricordato che alcuni comandanti, attualmente imputati nei procedimenti penali, hanno anch'essi subìto gravi danni a causa dell'esposizione all'amianto. Inoltre, aveva evidenziato l'esigenza di risolvere l'annoso problema dell'iscrizione in bilancio di adeguate risorse per far fronte alle richieste di risarcimento del danno.
Proprio in questa prospettiva, alla luce dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, ha presentato in Commissione Lavoro, l'emendamento 20.6 che prevede che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, attuative della legge n. 51 del 1955, ancorché abrogate, per il periodo della loro vigenza, pur non determinando responsabilità penale, ai sensi dell'interpretazione autentica fornita dalla norma in esame, costituiscono parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno di cui all'articolo 2043 del codice civile. Conseguentemente, l'emendamento prevede che i soggetti deceduti o divenuti permanentemente invalidi in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente nel naviglio di Stato siano ricompresi tra le vittime del dovere di cui al comma 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e quindi siano destinatari dei relativi benefici, integrando la relativa autorizzazione di spesa e provvedendo alla necessaria copertura finanziaria. Segnala che tale emendamento è stato tecnicamente respinto dalla Commissione Lavoro nella seduta del 21 aprile scorso, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea e che un emendamento del Governo - che per altro non equipara i danneggiati dall'amianto alle vittime del dovere - è stato respinto nella medesima seduta.
In conclusione, ritenendo che le disposizioni contenute nell'emendamento a sua firma consentano di risolvere i profili problematici sollevati dal Capo dello Stato attraverso il riconoscimento dei dovuti risarcimenti alle vittime, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con due condizioni che riproducono sostanzialmente il contenuto dell'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con le osservazioni del relatore, sottolinea come l'emendamento dianzi richiamato a firma del Presidente, da un lato, consenta di superare i rilievi formulati dal Presidente della Repubblica e, dall'altro, preveda un adeguato stanziamento di risorse per il risarcimento dei danni, equiparando i soggetti danneggiati alle vittime del dovere.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che l'emendamento presentato dal Presidente Cirielli in Commissione Lavoro non consenta di superare i rilievi formulati dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio alle Camere. Sottolinea, infatti, come tale emendamento mantenga inalterata l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51 che estende al naviglio di Stato l'inapplicabilità delle norme generali stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, pur tentando in qualche modo - a suo avviso in maniera inefficace - di tutelare il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno. Al riguardo, ritiene che, poiché il predetto emendamento consente di utilizzare in sede civile le disposizioni del predetto decreto, prescindendo dai profili dolosi o colposi della

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condotta personale che sono alla base della risarcibilità del danno di cui all'articolo 2043 del codice civile, si imporrà un ricorso al giudice civile che, oltre ad esporre le vittime a un lungo e oneroso contenzioso, risulterà in definitiva inefficace. Infine, sottolinea come la previsione di ricomprendere nella categoria delle vittime del dovere i dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanenti invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato risulti, da un lato, di difficile realizzazione, in quanto dovrebbe essere dimostrato il nesso di causalità tra il danno subito e la presenza dell'amianto, dall'altro, discriminatoria nei confronti di coloro che sono risultati vittime dell'amianto in circostanze diverse.

Marco BELTRANDI (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Rugghia, definisce quella dell'amianto una «brutta vicenda» che, a suo avviso, andrebbe sanzionata penalmente, analogamente a quanto avviene in ambito privato, anche a prescindere delle questioni legate al risarcimento dei danni.

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Presidente, non condivide la sintesi finale che emerge dalla proposta di parere poc'anzi preannunciata. Ritiene pertanto che su tale argomento sarà necessario un ulteriore dibattito in Assemblea.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ribadisce come non si possa imputare ai comandanti il fatto che negli anni passati le navi siano state costruite utilizzando l'amianto, posto che gli stessi comandanti imputati in alcuni procedimenti penali sono anch'essi rimasti vittime di infezioni da amianto e in alcuni casi hanno addirittura perso la vita. Il problema, a suo avviso, è invece di carattere politico e coinvolge i Governi succedutisi alla guida del Paese nel corso del tempo, che si sono assunti la responsabilità di disporre l'acquisizione del naviglio in questione, anche se tuttavia ritiene si debba comunque considerare il fatto che all'epoca non erano ancora del tutto conosciuti i pericoli legati all'utilizzo dell'amianto. Per rimarcare ulteriormente la delicatezza della questione, ricorda, peraltro, come il particolare status militare non potesse consentire ai comandanti di opporsi fermamente a decisioni assunte dal vertice politico. Ritiene, quindi, che oggi sia responsabilità della politica rimediare alla situazione che si è determinata, riconoscendo ai militari il giusto risarcimento del danno.
Ciò premesso presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RUGGHIA (PD), nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore, presenta una proposta alternativa di parere, che illustra (vedi allegato 2).

Francesco BOSI (UdC) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, in conseguenza dell'approvazione della sua proposta di parere, dichiara preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Rugghia.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

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Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che sono state presentate due proposte emendative riferite al nuovo testo elaborato dalla Commissione adottato come testo base (vedi allegato 3).

Salvatore CICU (PdL) relatore, nel ricordare che l'emendamento Beltrandi 1.1 prevede, tra l'altro, l'istituzione di una nuova solennità civile concernente la «Giornata delle Vittime del Dovere», disponendo le conseguenti modifiche all'intero testo del provvedimento, esprime su di esso parere contrario, in quanto lo ritiene non conforme agli esiti del lavoro svolto dal Comitato ristretto in sede di elaborazione del testo base. In particolare, rammenta che, nel corso dei citati lavori, era emersa l'opportunità di collocare le iniziative collegate alla finalità della proposta di legge nell'ambito della giornata del ricordo dei caduti militari e civili delle missioni internazionali di pace, anziché in un'apposita giornata.
Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Mogherini Rebesani 1.2, in quanto volto a specificare ulteriormente le finalità del provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si rimette alle valutazioni della Commissione su entrambi gli emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Beltrandi 1.1 e approva l'emendamento 1.2 Mogherini Rebesani.

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che il nuovo testo, come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.