CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2010
309.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02701 Ceccuzzi e Fontanelli: Affidamento alla società cooperativa Pisana Recapiti di un contratto di subappalto per la notifica di atti esattoriali per conto di Equitalia Spa.

Franco CECCUZZI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Paolo FONTANELLI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario, dichiara di potersi ritenere soddisfatto limitatamente alla parte della risposta nella quale si fa riferimento all'impegno di Equitalia Spa ad

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effettuare, al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio stesso e di evitare disagi per i cittadini, un'attenta attività di monitoraggio e controllo in relazione alla fase esecutiva dei contratti con i quali le società che fanno capo al gruppo hanno affidato il servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali.
Nel rilevare come la tematica affrontata dall'interrogazione non riguardi solo la vicenda richiamata, ma anche molti altri casi, evidenzia, come, ricorrendo al subappalto di talune attività oggetto del predetto affidamento, i soggetti aggiudicatari delle gare abbiano predisposto condizioni contrattuali che, oltre a non consentire alle imprese subappaltanti di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, obbligandole conseguentemente a procedere a inevitabili riduzioni di personale, riducono la qualità ed il costo dei sevizi offerti, costringendo i cittadini a recarsi presso gli uffici comunali competenti per ritirare gli atti di proprio interesse.
Rileva quindi come tali problemi siano da ricondurre alla sottovalutazione, evidentemente già all'atto della predisposizione del contratto normativo e degli atti di gara da parte di Equitalia Spa e delle società da essa partecipate, di aspetti che, attenendo alla tutela di rilevanti interessi dei lavoratori e delle numerose comunità interessate, avrebbero dovuto costituire oggetto di più attenta considerazione, auspicando che dalla preannunciata attività di monitoraggio e controllo scaturiscano iniziative atte a dare adeguata soluzione agli inconvenienti segnalati.

5-02736 Bragantini: Beni immobili statali per i quali siano state avviate procedure di alienazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Matteo BRAGANTINI (LNP) giudica contraddittorio procedere alla vendita dei beni demaniali proprio nel momento in cui il Governo si accinge ad approvare uno schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, il quale attribuisce a regioni ed enti locali, sulla base del criterio di territorialità, un proprio patrimonio. Paventa, in particolare, il rischio che siano esclusi dal novero dei beni da trasferire ai predetti enti proprio quelli suscettibili di una più proficua utilizzazione e conservazione, quali, ad esempio, gli immobili compresi nel patrimonio della Difesa considerati non più utili per i fini istituzionali dell'Amministrazione.
Auspica inoltre nell'elenco, consultabile sul sito dell'Agenzia del demanio, dei beni non strategici per i quali gli enti locali non hanno esercitato il diritto di opzione all'acquisto, richiamato nella risposta, siano compresi anche i beni per i quali è imminente l'alienazione.
Ritiene quindi che, per evitare la sostanziale vanificazione del cosiddetto federalismo demaniale, le procedure di vendita avviate dall'Agenzia del demanio dovrebbero essere bloccate, in attesa del perfezionamento dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 19 della citata legge n. 42 del 2009.

Gianfranco CONTE, presidente, osserva come, all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di un proprio patrimonio consegua anche una riduzione dei trasferimenti statali ai predetti enti, rilevando peraltro come, in base all'elenco pubblicato nel sito dell'Agenzia del demanio, non sia più molto cospicuo il numero degli beni immobili statali suscettibili di una proficua valorizzazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, integrando la propria risposta, rileva come, alla vigilia del completamento del cosiddetto federalismo demaniale, appaia

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opportuno un ulteriore approfondimento del tema della vendita dei beni demaniali.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 aprile 2010.

Audizione del Presidente della Fondazione per il Sud, Carlo Borgomeo, e del Presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 ed abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 Bellanova (PD), C. 1550 Ceccacci Rubino (PdL), C. 2112 Borghesi (IDV), C. 2654 Delfino (UdC), adottato come testo base dalla Commissione di merito, recante disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 1 reca, a decorrere dal 1o giugno 2011, una serie di misure di carattere assicurativo e previdenziale in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, definiti, ai sensi del comma 21 del medesimo articolo, come lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati.
L'ambito di applicazione di tali previsioni è stabilito dal comma 1, il quale prevede che le norme di cui ai commi da 2 ad 8 si applicano a tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, nel cui ambito sono considerati, ai sensi del comma 6, anche i lavoratori con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata, mentre le norme di cui ai commi da 9 a 13 si applicano ai soli lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. La disposizione specifica inoltre che i commi da 2 a 17 si applicano decorrere dal 1o giugno 2011.
In particolare, i commi da 2 a 4 estendono, per un periodo non superiore a 180 giornate, l'indennità contro la disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo che: all'atto della domanda abbiano versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive; abbiano percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati, stabiliti ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; non abbiano superato quindici

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giornate lavorative in cinque mesi. A tal fine il comma 5 istituisce presso l'INPS un Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per il 2012 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2013.
Il comma 7 estende ai lavoratori dello spettacolo l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il comma 8 prevede, a decorrere dal 1o giugno 2011, la corresponsione di un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, in favore delle lavoratrici rientranti nelle categorie dello spettacolo.
Il comma 9 consente ai lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, i quali non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, di versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero.
Il comma 10 stabilisce che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, ai lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all'ammontare dei contributi versati nel corso dell'anno, a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti reddituali personali e cumulati per il riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; la disposizione precisa che il predetto accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10. Inoltre, il comma 11 consente ai medesimi lavoratori di inserire come giornate di lavoro non retribuite, nei contratti di ingaggio, le giornate di prova per la preparazione degli spettacoli organizzate autonomamente, le quali sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri; tali giornate sono gravate di contributi, computati sul minimo contrattuale, ai fini della previdenza assicurata dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS). Le previsioni del comma 11 riprendono il contenuto del terzo, quarto e quinto periodo del comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 182 del 1997, soppressi dal comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 289 del 2002, che è conseguentemente abrogato dal comma 1.
In connessione con i commi 10 e 11, il comma 12 interviene sulla disciplina relativa alle modalità di calcolo ed ai requisiti d'accesso alla pensione per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo che siano computati a fini pensionistici tutti i contributi versati o accreditati, comprese quelli per prosecuzione volontaria della contribuzione, fermo restando che i contributi relativi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo devono essere pari ad almeno due terzi del totale dei contributi.
Il comma 13 stabilisce che i lavoratori i quali prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, possono cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti, al fine di maturare i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione.
Il comma 14 interviene sulla disciplina dell'età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini già iscritti all'ENPALS alla data del 31 dicembre 1995, riducendo tale età da 52 a 47 anni per gli uomini e da 47 a 45 anni per le donne. La disposizione modifica parallelamente il meccanismo in base al quale i tersicorei ed i ballerini iscritti all'ENPALS dal 1o gennaio 1996 possono aggiungere alcuni anni alla propria età anagrafica ai fini dell'accesso alla pensione: in particolare si prevede che possa essere aggiunto un anno ogni tre anni (e non più ogni quattro) fino ad un massimo di sette anni (invece che di cinque anni).

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Il comma 15 equipara a tutti gli effetti i modelli, i fotomodelli e gli indossatori ai lavoratori del settore dello spettacolo, prescrivendo conseguentemente l'obbligo per tali soggetti di iscriversi all'ENPALS.
Il comma 16 abroga il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, il quale stabilisce in 315.000 lire, rivalutate annualmente, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori iscritti all'ENPALS.
La previsione è esplicitamente finalizzata a ripristinare la coincidenza tra l'ammontare massimo della retribuzione imponibile a fini contributivi e l'ammontare massimo della retribuzione pensionabile, prevista in generale dal comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 67 del 1988, ed estesa ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS dall'articolo 5 del decreto-legge n. 11 del 1993.
Il comma 17 prevede che i contributi versati dal lavoratore all'ENPALS, all'INPS e alle altre gestioni previdenziali, diverse dagli enti e dalle casse previdenziali privatizzati, e dagli enti previdenziali dei soggetti che svolgono attività autonoma libero professionale, possono essere ricongiunti ai sensi della normativa vigente in materia.
Ai sensi del comma 18 l'attuazione dell'articolo è disciplinata con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, in base al comma 19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS e l'ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 20, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emana uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, entro un limite massimo stabilito in termini percentuali al compenso annuale fatturato.
In merito alla formulazione della disposizione rileva, innanzitutto, come non risulti chiara la connessione tra i decreti ministeriali che dovrebbero realizzare la corrispondenza tra imponibile contributivo e imponibile tributario e la deduzione introdotta dalla disposizione stessa.
Inoltre, segnala come l'agevolazione tributaria sia formulata in termini piuttosto generici, ad esempio in quanto non si specifica chi siano i beneficiari della stessa e non si indica l'ammontare massimo della deduzione.
Sottolinea, altresì, come un previsione sostanzialmente analoga sia contenuta nell'articolo 15, comma 3, del Testo unificato delle proposte di legge C. 136 ed abbinate, esaminato in sede referente dalla Commissione Cultura, il quale riconosce la deducibilità dei costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate, nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito dal contratto o

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dal foglio di ingaggio. Al riguardo evidenzia dunque la necessità di assicurare il coordinamento tra le due previsioni, al fine di escludere sovrapposizioni o contraddizioni.
L'articolo 2 reca una specifica disciplina del contratto di lavoro che regola i rapporti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo.
Al riguardo il comma 1 denomina tale figura contrattuale come «foglio d'ingaggio», prevedendo che in esso siano prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova; in tale contesto segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione secondo la quale il contratto deve anche indicare la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
In merito a tale ultima norma sottolinea l'esigenza di chiarirne meglio la portata, atteso che il regime tributario applicabile al rapporto di lavoro non può essere oggetto di disposizione tra le parti, ma è regolata dalla disciplina legislativa vigente in materia.
Il comma 1 prevede altresì che il contratto è individuale, è sottoscritto dalle parti ed è «corrisposto» al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.
Il comma 2 prevede che le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio siano disciplinate con il regolamento interministeriale di attuazione dell'articolo 1 contemplato dal comma 8 del medesimo articolo.
Interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche il comma 3, ai sensi del quale l'ENPALS si avvale della SIAE per migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori.
Anche in questo caso sottolinea l'esigenza di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto le competenze relative alla verifica circa l'ottemperanza degli obblighi tributari non spetta all'ENPALS, ma all'Agenzia delle entrate ed agli altri competenti organismi dell'Amministrazione tributaria.
Il comma 4 prevede che le imprese dello spettacolo espletino le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede, il quale comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.
Il comma 5 stabilisce che le procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, sono effettuate attraverso una procedura telematica istituita presso il portale dell'ENPALS.
L'articolo 3 disciplina l'attività degli agenti degli artisti di spettacolo, i quali sono definiti dal comma 2 come i soggetti che, in forza di un contratto di mandato, rappresentano i lavoratori dello spettacolo, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;
b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;
c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;
d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;
e) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

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Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività professionale di agente con quella di produttore e stabilisce che essa non può in alcun caso essere svolta da un unico soggetto, né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
Il comma 4 interdice l'esercizio dell'attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.
Il comma 5 esclude che agenzie degli artisti di spettacolo siano in alcun modo equiparate alle agenzie per il lavoro che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.
Il comma 6 novella il regolamento di applicazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inserendo anche le agenzie degli artisti dello spettacolo tra le «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» che svolgono attività di intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui.
L'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, l'iscrizione nel quale è peraltro libera e non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle relative attività.
Ai sensi dei commi 2 e 3, l'iscrizione al registro è consentita ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti nel registro coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che deve essere valutata da apposita Commissione.
Il comma 5 stabilisce che per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro, non si applica la parziale esenzione contributiva prevista dal comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza.
Ai sensi del comma 6 le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione al registro, nonché la gestione di quest'ultimo, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Il comma 7 stabilisce che la figura professionale della «maschera», operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (cosiddetti «steward»): conseguentemente, la disposizione esclude l'applicazione a tale figura professionale delle disposizioni in materia contenute nei commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009.
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per il 2012 e a 15 milioni a decorrere dal 2013, ai quali si provvede, quanto all'anno 2011, attraverso le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, e, quanto all'anno 2012, mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente.
Come in precedenza accennato, il comma 2 incrementa sino al 2 per cento,

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per gli iscritti alle gestioni dell'ENPALS, limitatamente al 2011, l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento stabilita dall'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, a carico dei dipendenti pubblici e privati che abbiano aliquote contributive lavoratore inferiori al 10 per cento, nonché a carico di tutti i lavoratori autonomi, sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale introduce per il 2011 un contributo di solidarietà straordinario, stabilito nella misura del tre per cento, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS, applicabile agli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali, personali e cumulati, stabiliti ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.