CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 aprile 2010
308.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 APRILE 2010

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.
C. 3273-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio in quanto reca disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentale prive di profili finanziari. Segnala, poi, che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, il quale non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sulla neutralità finanziaria delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere.

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Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
Testo unificato C. 3007 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra il contenuto del testo risultante dall'unificazione degli atti Camera C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli, che reca disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. In particolare, segnala che il provvedimento dispone che al Presidente della giunta regionale della Toscana, in qualità di Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatosi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009, sia assegnata la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Fa, inoltre, presente che è assegnata l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.
Per quanto attiene agli effetti finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente che le norme non indicano l'esercizio finanziario cui sono imputate le somme stanziate, che peraltro si deve ritenere sia quello relativo all'anno in corso. Rileva, inoltre, che le stesse non consentono di stabilire con esattezza come operi il limite massimo di spesa con riguardo alle due diverse categorie di agevolazioni previste. Osserva, infatti, che in base al disposto del comma 2 dell'articolo 1, il limite di 10 milioni costituisce l'unico parametro di riferimento per le elargizioni dirette ai soggetti colpiti da lesioni gravi e gravissime, mentre, per le somme destinate alle famiglie delle vittime, opererebbe anche il limite minimo di 200.000 euro, da corrispondere ad ogni singola famiglia avente diritto. In mancanza della definizione di un limite massimo di erogazioni da applicare a ciascuna delle predette categorie di benefici, andrebbe quindi verificata la compatibilità della definizione di un importo minimo di 200.000 euro, stabilito dal comma 3 dell'articolo 1, rispetto al tetto complessivo di spesa autorizzato. A tali fini, sarebbe a suo avviso utile disporre anche di indicazioni circa il numero dei potenziali beneficiari, con particolare riguardo ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime. Al riguardo, osserva, comunque, che il numero delle vittime del disastro di Viareggio può ritenersi un dato acquisito. A tale proposito, ricorda che, da ultimo, in un'audizione svoltasi il 2 febbraio 2010 presso la 8a Commissione del Senato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa ha ribadito che le vittime dell'incidente sono trentadue, mentre segnala che non è stato altrettanto immediato il reperimento di dati con riferimento alle vittime di lesioni gravi o gravissime, che comunque, ad oltre nove mesi dal disastro, appaiono agevolmente identificabili. Non ha, invece, osservazioni da formulare riguardo all'esenzione da ogni imposta e tassa per le elargizioni disposte dal comma 1 dell'articolo 1, atteso che le relative entrate non dovrebbero risultare scontate nelle previsioni di bilancio. Sul punto giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento all'assegnazione di 10 milioni di euro al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al disastro ferroviario, osserva che anche qualora le risorse per il completamento degli interventi di ricostruzione dovessero essere assegnate al comune di Viareggio, l'impiego di tali risorse non dovrebbe comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative

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spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Con riferimento alla copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, segnala che tale disposizione prevede che all'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992. Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, ricorda che le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente sono iscritte nel capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo del quale è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, relative al Fondo relativo agli investimenti di pertinenza del Dipartimento della Protezione civile, si ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel segnalare che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, ritiene comunque che il Governo dovrebbe chiarire se l'utilizzo delle suddette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Segnala, inoltre, che, trattandosi di risorse di conto capitale, al fine di evitare una dequalificazione della spesa, appare necessario che tali risorse vengano destinate al completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rappresentare che il Governo non ha ancora potuto completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, si impegna a fornire entro breve termine i chiarimenti richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), nel sottolineare l'opportunità del provvedimento in esame, evidenzia come a distanza di molti mesi dal disastro ferroviario di Viareggio dovrebbe essere estremamente agevole per il Governo effettuare una precisa quantificazione degli indennizzi da riconoscere ai familiari delle vittime e ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. In ogni caso, sottolinea che il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 appare suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra i familiari delle vittime, in quanto si prevede che a ciascuna famiglia sia attribuita una somma non inferiore a 200.000 euro, senza chiarire se questo debba verificarsi anche quando ad un solo nucleo familiare sia riconducibile più di una vittima.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, anche alla luce del recentissimo disastro ferroviario in Alto Adige, invita il rappresentante del Governo a voler verificare se, come ritiene probabile, alle vittime di tali incidenti già spettino altri risarcimenti, eventualmente dovuti in forza di contratti di assicurazione stipulati dai soggetti gestori dei servizi ferroviari. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede consultiva un nuovo testo del disegno di legge C. 2424 e abbinati e che, nella seduta del 29 ottobre scorso, ha deliberato di chiedere al Governo una relazione tecnica. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica non è mai pervenuta e, nel frattempo, la Commissione di merito ha proceduto alla redazione di un ulteriore nuovo testo oggi all'esame della Commissione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 6, concernente agevolazioni per incentivare l'attività di impresa di lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali ribadisce quanto già segnalato sul precedente testo unificato circa la necessità di acquisire la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione allo scopo di verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 78 del 2009 e la relativa proiezione temporale. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, fa presente che, sulla base delle decorrenze disposte dalla norma, gli effetti di onerosità delle disposizioni potrebbero riflettersi anche negli esercizi successivi al 2010, ultimo anno per il quale il decreto-legge n. 78 del 2009 autorizza le risorse finanziarie poste a copertura delle disposizioni in esame. Inoltre, evidenzia che i profili di onerosità appaiono condizionati anche dalla corretta delimitazione dell'ambito applicativo della disciplina proposta: infatti non appare chiaro se detta disciplina trovi applicazione soltanto nei confronti di titolari di trattamenti con decorrenza iniziale non successiva al 1o gennaio 2010 ovvero anche nei confronti di coloro i cui trattamenti potranno avere una decorrenza iniziale successiva a tale data. Sottolinea che, in quest'ultimo caso, la platea dei potenziali beneficiari potrebbe anche non coincidere con quella dei soggetti destinatari delle norme del decreto-legge n. 78 del 2009.
Segnala, inoltre, che la previsione dell'erogazione dell'indennità per la durata massima legale prevista per il trattamento in godimento appare suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli iscritti nei saldi tendenziali. Rileva, infatti, che la disposizione potrebbe indurre i lavoratori a permanere nel trattamento in godimento per ammortizzatori sociali fino all'intera durata legale dello stesso, laddove, in assenza della disposizione, la durata effettiva del trattamento risulterebbe inferiore.
Infine, con riferimento a quanto osservato sul testo precedentemente all'esame della Commissione bilancio, segnala che la modifica volta all'equiparazione del periodo di fruizione dell'indennità a quello massimo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti per ammortizzatori sociali fruiti dai lavoratori potenzialmente interessati dalla disposizione contribuisce a limitare gli effetti di onerosità in precedenza segnalati.
Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, recanti agevolazioni per l'assunzione di lavoratori che percepiscono trattamenti per ammortizzatori sociali, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione appaiono suscettibili di limitare gli effetti di onerosità della disposizione precedentemente segnalati rispetto ai quali si ribadisce l'esigenza di disporre di elementi di quantificazione. Anche con riferimento a tale disposizione, tuttavia, segnala che essa potrebbe comportare una maggiore spesa rispetto a quanto scontato a livello tendenziale a causa della possibile permanenza nel godimento del trattamento per ammortizzatore sociale per il periodo massimo legale, più esteso rispetto alla durata effettiva mediamente osservata.
Con riferimento all'articolo 1, comma 9, in materia di iscrizione alle liste di

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mobilità, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione non appaiono suscettibili di superare i rilievi già espressi sul precedente testo.
Ricorda che, su tale disposizione, nel corso della seduta della V Commissione, a seguito di una richiesta di chiarimenti circa la possibilità che ai lavoratori che acquisiscono il diritto all'iscrizione alle liste di mobilità sia erogata la relativa indennità, il Governo non ha fornito specifici chiarimenti, limitandosi a osservare che la disposizione comporta un rilevante ampliamento della platea dei lavoratori per i quali, in caso di assunzione, sono previsti benefici contributivi.
Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di finanziamenti agevolati, rinvia alle osservazioni svolte sull'articolo 1 circa la possibile onerosità delle disposizioni medesime, anche con riguardo all'ambito applicativo delle agevolazioni in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, ribadisce quanto già rilevato sul precedente testo. In particolare, ritiene opportuno che il Governo confermi che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale antiusura gestito dai Confidi debba intendersi nel senso di prevedere anche per le imprese di cui alla proposta di legge in esame la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle disponibilità dello stesso.
In tal caso, sottolinea l'opportunità che il Governo chiarisca se tale disposizione trova attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, dal momento che l'articolo 3-bis della proposta include anche l'articolo 2 tra quelli da applicare in coerenza, anche sotto il profilo finanziario, con quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Ritiene tale chiarimento opportuno anche in considerazione del fatto che il suddetto Fondo non ha uno stanziamento iniziale di bilancio. Evidenzia che il relativo capitolo, infatti, viene rifinanziato in corso d'anno con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 385 e 386 della legge finanziaria per il 2006.
Con riferimento al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, ricorda che lo stesso è stato istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 con una dotazione limitata agli anni 1996, 1997 e 1998. Successivamente, l'articolo 145, comma 25, della legge n. 388 del 2000 ha disposto che il suddetto Fondo possa essere finanziato, per gli anni 2001 e 2002, a valere le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Rileva, infine,che l'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 272 del 2005 ha previsto che il Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, possa essere finanziato mediante le somme del Fondo unificato di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.
Ricorda che le risorse relative al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999 sono iscritte nel capitolo n. 2341 del Ministero dell'interno che reca, per l'anno 2010, uno stanziamento pari a euro 5.937.940. Osserva che il suddetto stanziamento, tuttavia, viene incrementato in corso d'anno in attuazione di disposizioni previste a legislazione vigente.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di regime fiscale, ritiene, preliminarmente, necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutare gli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame e la relativa distribuzione temporale. Osserva che, pur riconoscendo il carattere incentivante delle disposizioni contenute nei primi due articoli del testo in esame e rilevando che, di conseguenza, il reddito derivante dalle nuove attività imprenditoriali avviate ai

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sensi di tali disposizioni non è scontato nelle relative previsioni di bilancio, tuttavia non possono escludersi effetti di minore entrata con riguardo ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta in esame, pur in assenza degli incentivi previsti dalle norme in esame, avrebbero comunque intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, suscettibile di imposizione fiscale.
In merito alla tipologia delle misure fiscali recate dalle norme, rileva inoltre, che, se è pur vero che i soggetti interessati, in presenza dei requisitivi oggettivi e soggettivi richiesti, avrebbero potuto comunque avvalersi di alcune delle agevolazioni considerate ovvero di interventi di analogo tenore, anche a legislazione vigente, tuttavia, in nessun caso le norme stesse escludono la cumulabilità di alcuni degli sgravi introdotti rispetto a quelli attualmente fruibili, con conseguenti maggiori oneri. Richiama, ad esempio, il caso del credito d'imposta per apparecchiature informatiche, che è attualmente fruibile per le piccole imprese nell'ambito di un massimale di importo inferiore a quello introdotto dalle disposizioni in esame. Su tali aspetti ritiene, pertanto, opportuno acquisire indicazioni dal Governo. Richiede, altresì, che sia chiarita, come già segnalato, la portata innovativa della disposizione che estende alle nuove imprese il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, previsto dall'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Fa presente che l'assegnazione delle risorse stanziate per la concessione di tale credito per gli anni 2008, 2009 e 2010 si è già conclusa ed, attualmente, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, possono rinnovare l'istanza i soggetti precedentemente non ammessi al finanziamento per esaurimento dei fondi, le cui domande saranno ammesse al beneficio nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce ovvero di decadenza per il venir meno di taluni requisiti. Osserva che l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ai soggetti che si avvalgono del regime semplificato, di cui al comma 1, sembra, quindi, doversi intendere come una nuova agevolazione, suscettibile, pertanto, di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la concessione di un credito d'imposta assume il rilievo contabile di una nuova spesa. Rileva inoltre che andrebbero normativamente indicati sia i termini, iniziale e finale, del periodo di riferimento nel quale devono essere effettuate le assunzioni incrementali, sia i periodi di fruizione del credito d'imposta.
Segnala, altresì, che le agevolazioni di cui ai commi da 2 a 5 delle disposizioni in esame appaiono riservate esclusivamente ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1, cioè a quei soggetti che, in possesso dei presupposti oggettivi richiesti, optino per il regime fiscale dei contribuenti minimi. Ricorda che, tra le condizioni richieste per l'accesso a tale regime, è prevista, con riguardo all'anno solare precedente, l'assenza di spese per lavoratori dipendenti, anche assunti secondo modalità riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso. Rileva che, alla luce di tale requisito prescritto, non è chiaro, quindi, come la fruizione delle agevolazioni riguardanti, rispettivamente, il credito d'imposta per le nuove assunzioni, di cui al comma 2, e la deduzione delle spese per la formazione dell'eventuale personale dipendente, di cui al comma 5, possa conciliarsi con l'accesso o la permanenza nel suddetto regime fiscale semplificato.
In merito all'articolo 4, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, segnala che le modifiche introdotte dalla XI Commissione non appaiono superare i rilievi formulati con riferimento al precedente testo. A tale proposito, ricorda che, nella seduta della Commissione bilancio del 29 ottobre 2009, è emersa l'esigenza di un chiarimento sui motivi alla base della limitazione al 31 dicembre 2010, data peraltro non modificata, nonostante l'applicabilità delle disposizioni riguardi anche il 2011, dell'osservanza degli obblighi di sicurezza dei lavoratori autonomi, al fine di escludere

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effetti finanziari dovuti alla disapplicazione delle relative sanzioni per violazione di tali obblighi accertate dopo la predetta data.
Riguardo all'articolo 5, in materia di esonero dal rispetto delle disposizioni del codice ambientale, anche tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ribadisce le osservazioni già formulate riguardo alla necessità di verificare la compatibilità delle disposizioni con l'ordinamento comunitario, nonché i riflessi sulla gestione finanziaria dell'Albo del venir meno dei diritti annuali per i soggetti in questione. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito il riferimento all'esenzione dalla tassa di concessione governativa, tenuto conto che l'articolo 212 del codice ambientale, a tal fine richiamato, non menziona espressamente tale tassa. In ogni caso, ritiene che andrebbe valutato se tale esenzione possa delineare un apprezzabile impatto finanziario.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, recante disposizioni in materia contributiva, come già rilevato con riferimento al precedente testo unificato e confermato dal rappresentante del Governo, osserva che le disposizioni determinano una riduzione delle entrate contributive, rispetto alla quale sarebbero necessari elementi di quantificazione.
Circa gli articoli 7 e 8, comma 2, recanti disposizioni in materia di inquadramento previdenziale dei soci lavoratori, rinvia a quanto già rilevato sul precedente testo unificato e confermato dal rappresentante del Governo in ordine alla riduzione delle entrate contributive e alle maggiori spese a carico dell'INPS derivanti dalla disposizione, a causa sia del diverso inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative sia delle disposizioni che intervengono sul contenzioso, in atto ovvero già definito con sentenza passata in giudicato. Rileva, inoltre, che l'onere per il primo anno comprende, diversamente da quello a regime, anche gli effetti derivanti dalla liquidazione degli arretrati relativi al contenzioso pregresso. Ritiene, infine, opportuno, acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che, nonostante la norma limiti la decorrenza delle disposizioni dal 1o gennaio 2012, possano determinarsi i presupposti, a seguito di pretese avanzate dai soggetti interessati, per il riconoscimento del regime contributivo più favorevole anche per i periodi pregressi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 8 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 3,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto legge n. 78 del 2009. fa presente che, agli oneri derivanti dall'articolo 7, valutati in 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al riguardo, segnala che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 si limita ad indicare l'onere complessivo derivante dagli articoli 1, 2 e 3, anziché prevedere esplicitamente, in conformità alla vigente normativa contabile, la quantificazione degli oneri derivanti dalle singole disposizioni a cui si riferisce.
Ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 dispone infatti che «ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata».
Con riferimento alle coperture finanziarie di cui ai commi 1 e 2, osserva, inoltre, che le stesse sono formulate in termini di previsione di spesa, ma non sono corredate, come previsto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, della relativa clausola di salvaguardia. Al

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riguardo, si ribadisce l'esigenza di un chiarimento in ordine alla natura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, e 7.
Infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura segnala che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono quelle relative all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, osserva, tuttavia, che tali risorse sono riferite al biennio 2009-2010. Pertanto ritiene opportuno che il Governo chiarisca, al fine di garantire l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, se tali risorse possano essere utilizzate, in quanto residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale, anche nell'anno 2011, senza che si producano effetti negativi a carico della finanza pubblica. Infine, rappresenta la necessità che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali finanziamenti non pregiudichi la realizzazione degli interventi già avviati a valere sulle medesime risorse.
Segnala inoltre che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
Anche alla luce degli esposti rilievi, ritiene opportuno che la Commissione, come già avvenuto in occasione dell'esame del precedente nuovo testo della proposta di legge in esame, deliberi di richiedere al Governo un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'opportunità di predisporre una relazione tecnica, impegnandosi, a nome del Governo, a depositarla in tempi rapidi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione concorda con la proposta del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, chiede se il Governo abbia predisposto la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI illustra la relazione tecnica, che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, alla luce della relazione tecnica illustrata dal rappresentante del Governo, chiede di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire i contenuti della medesima. Fa comunque presente, con riferimento all'articolo 2 che, trattandosi di norme in materia previdenziale, la relativa quantificazione, ai sensi della vigente disciplina contabile, dovrebbe essere effettuata su base decennale e non triennale come viene fatto nella relazione tecnica presentata dal Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) fa notare che la Commissione, nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 2010, aveva stabilito, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, come termine per la presentazione della relazione tecnica il 18 marzo 2010.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Sui lavori della Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'esprimere il proprio compiacimento per la tempestiva convocazione dell'audizione informale di rappresentanti dell'UNCEM nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00287, della quale è primo firmatario, ribadisce l'esigenza, già segnalata nella seduta del 30 marzo 2010, di assicurare la presenza alle audizioni di un rappresentante del Governo che partecipi in modo costante alle sedute dedicate alla discussione della risoluzione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che provvederà ad informare il Governo dell'esigenza manifestata dall'onorevole Vannucci.

La seduta termina alle 12.35.