CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2010
306.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

Giovedì 8 aprile 2010. - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. - Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco Mario MILANESE (PdL), relatore per la VI Commissione, rileva come le Commissioni riunite Finanze ed Attività produttive siano chiamate ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 3350, di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.
Per quanto riguarda le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, esse sono contenute principalmente negli articoli 1, 2 e 3.
In premessa, si deve evidenziare che anche questo decreto si pone
Al riguardo, evidenzia preliminarmente come anche il provvedimento in esame si ponga in continuità con i precedenti provvedimenti anticrisi adottati dal Governo nell'ambito della propria politica economico-finanziaria. In particolare, esso può essere considerato una sorta di continuazione al decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, sebbene sia da puntualizzare che è cambiata la filosofia concernente la parte incentivi e che predominante

Pag. 8

è la parte fiscale di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale.
Tale scelta strategica, coniugata a quella del forte potenziamento degli strumenti di sostegno al reddito, attuata dal Governo, si può considerare ora appropriata - così come è stata definita l'intera politica economica della maggioranza, certificata dai vari organismi internazionali a ciò delegati (FMI, Unione Europea, OCSE) - ove si consideri che il tessuto produttivo nazionale ha tenuto e sta tuttora tenendo alle forti pressioni congiunturali di una crisi globale del mercato internazionale.
Osserva, infatti, come le imprese nazionali maggiormente in crisi siano quelle operanti sui mercati internazionali, in una fase di flessione delle esportazioni. Tali imprese stanno soffrendo della minore domanda proveniente da due dei più grandi partner commerciali, la Germania e la Francia, maggiormente esposti alla recessione economica che l'Italia si sta invece lasciando alle spalle, ma i cui effetti si stanno ancora trascinando nel corso di questo anno, con Paesi come Grecia, Portogallo e Spagna che stanno perdendo sempre più competitività.
Rileva quindi come il provvedimento si rivolga soprattutto al settore industriale, senza tuttavia tralasciare le esigenze di altre realtà, come, ad esempio, i consumatori o la portualità nazionale. A tale proposito, segnala la specifica previsione di cui all'articolo 4, comma 8, ai sensi della quale, qualora residuino fondi dagli interventi agevolativi previsti nel decreto-legge, questi dovranno essere utilizzati per alleggerire l'ente locale originario dai vincoli del patto di stabilità interno, nonché il disposto dell'articolo 2, comma 4, che risolve una questione interpretativa riguardante la vigente disciplina in materia di trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione. In particolare, sono salvaguardate le aspettative dei consumatori che avevano confidato nella prassi, a loro favorevole, seguita dalle imprese di assicurazione.
Segnala, altresì, il «piano porti» di cui all'articolo 4, comma 6, che istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali, con una dotazione iniziale di circa 80 milioni, con il quale potranno essere finanziate le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.
Per ciò che concerne gli aspetti fiscali del provvedimento, evidenzia come già nel decreto legge «milleproroghe» fosse stato previsto l'ampliamento dei poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria, raddoppiando i termini per l'accertamento e raggiungendo, inoltre, l'importantissimo risultato consistente nella previsione di una presunzione legale di evasione, con inversione dell'onere della prova. In base a tale previsione, infatti, per il fisco, le attività e i capitali detenuti all'estero sono automaticamente frutto di evasione, salvo che il contribuente non dimostri il contrario. Si tratta di misure che si inseriscono in un'ottica di forte contrasto all'evasione. Al riguardo, ricorda che, sulla base degli ultimi dati diffusi di recente dall'Agenzia delle Entrate, la lotta all'evasione, nel 2009, ha fatto incassare all'erario 9,1 miliardi di euro, superando i risultati dell'anno precedente del 32 per cento, e portando le somme recuperate in due anni al sommerso a 16 miliardi di euro.
Ribadisce quindi come l'attività di contrasto all'evasione continui anche con il provvedimento in esame, che contiene importanti disposizioni in materia di lotta alle frodi internazionali e di riduzione del contenzioso, nonché nuove regole per la notifica di atti ai non residenti.
In particolare, all'articolo 1, si prevede un ulteriore rafforzamento della lotta all'evasione internazionale, realizzata attraverso «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.
Nello specifico, si stabilisce che i soggetti passivi IVA comunichino al Fisco in via telematica tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi

Pag. 9

sede (ma anche residenza o domicilio) nei Paesi compresi nella cosiddetta black list.
La mancata (o parziale o non veritiera) comunicazione fa scattare le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che sono in tal caso raddoppiate. È rimessa poi al Ministero dell'Economia e delle finanze la definizione delle modalità operative per adempiere l'obbligo di comunicazione. Lo stesso Ministero, con un decreto di natura non regolamentare, potrà escludere tale obbligo nei riguardi di Paesi inseriti nella black list ovvero di settori di attività svolti negli stessi. Il predetto provvedimento di natura non regolamentare potrà anche estendere l'obbligo di comunicazione ad altri Paesi non inseriti nella black list, ovvero a specifici settori di attività o a particolari tipologie di soggetti, al fine di prevenire fenomeni a peculiare rischio di frode fiscale.
Sul piano internazionale, la lotta agli illeciti fiscali investe anche le camere di commercio, le quali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 15 di ogni mese, tutti i dati in loro possesso relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese effettuate nel mese precedente, nonché ogni altra notizia riguardante delibere di modificazione di atti costitutivi per il trasferimento all'estero della sede sociale dell'azienda o di semplice costituzione all'estero di società.
Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa non possa essere accordata qualora risultino, dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, carichi pendenti derivanti da atti emessi per la violazione degli obblighi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fatti salvi i casi di prestazione di idonee garanzie, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione fino alla data in cui gli atti stessi si rendano definitivi per effetto del decorso del termine di impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.
Per evitare, infine, fenomeni di utilizzo illegittimo di crediti d'imposta e per recuperare le agevolazioni la cui fruizione sia stata autorizzata da amministrazioni pubbliche, anche territoriali, si prevede che l'Agenzia delle entrate debba trasmettere a tali amministrazioni, ai fini delle attività di recupero, tutti i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute. Le somme recuperate, riversate allo Stato, restano acquisite all'erario.
Sempre per quanto attiene alla materia fiscale, all'articolo 2, sono state introdotte nuove regole sul recupero all'estero di crediti per imposte italiane, in base a quanto disposto dalla direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010.
In particolare, le notifiche ai contribuenti non residenti si considerano valide se effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza estera indicata nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o presso la sede legale estera risultante dal registro delle imprese. In mancanza di tali informazioni, la notifica sarà inviata all'indirizzo indicato in sede di richiesta del codice fiscale o di variazione dei dati.
La notifica è valida anche quando i residenti all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Le comunicazioni, e le successive variazioni, hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della loro ricezione. Le regole sono valide anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
L'articolo 3, al fine di deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e di accelerare la riscossione delle imposte, prevede che il contribuente, nell'ambito della conciliazione giudiziale, dovrà presentare adeguata garanzia per il pagamento delle rate delle somme dovute solo

Pag. 10

quando l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.
Segnala, inoltre, l'introduzione di procedure semplificate per la notifica delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie, nonché l'abrogazione della norma, contenuta nelle disposizioni sul processo tributario (all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992), in base alla quale gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria dovevano chiedere, per proporre appello principale, l'autorizzazione preventiva al responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale. Le norme in materia di pagamento del tributo in seguito a decisione della Commissione tributaria regionale sono altresì estese alle sentenze emesse dalla Commissione tributaria centrale.
In tema di concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, l'articolo 2, comma 2, vieta «ogni pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara». Saranno, inoltre, le amministrazioni statali concedenti, con carte di servizi o accordi ad hoc, ad introdurre limiti o sanzioni patrimoniali (proporzionali e ragionevoli) in caso di violazione delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa.
Osserva quindi come il decreto-legge sia orientato anche a sostenere le aziende operanti nel settore tessile e della moda, a favore delle quali viene prevista un'agevolazione nel limite complessivo di 70 milioni di euro.
In particolare, all'articolo 4, commi da 2 a 4, viene prevista la detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo per la realizzazione di campionari. L'agevolazione - riservata alle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007 - è valida per gli investimenti realizzati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010. Il beneficio è fruito al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti. L'acconto per il periodo d'imposta successivo va calcolato senza tener conto dell'agevolazione.
Altrettanto rilevante è la previsione di cui all'articolo 5, con la quale sono state liberalizzate, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività, attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti.
Si prevedono minori vincoli anche per alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, per le serre mobili stagionali, per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, per i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio e per le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
La norma da ultimo citata fa salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Si stabilisce poi che, al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, sia rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.
Gli interventi previsti dall'articolo 5 possono quindi essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente

Pag. 11

richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.
Auspica, in conclusione, che, in considerazione dell'importanza degli interventi recati dal provvedimento, la discussione e le modifiche che il Parlamento, nel pieno della propria autonomia, si accinge ad approvare, facciano registrare la maggiore condivisione possibile, pur nel rispetto dei diversi ruoli rivestiti da maggioranza ed opposizione.

Giovanni FAVA (LNP), relatore per la X Commissione, ricorda che il provvedimento in esame, che si compone di 6 articoli, si inserisce nell'ambito delle misure che il Governo ha varato a sostegno del sistema produttivo e della ripresa economica che si presenta lenta e intermittente.
Le principali finalità del provvedimento sono il miglioramento dell'eco-sostenibilità ambientale, l'innovazione e la sicurezza sul lavoro; sulla base di tali criteri sono stati quindi individuate le seguenti grandi filiere produttive: la mobilità sostenibile; il sistema casa per le famiglie; la sicurezza del lavoro; l'efficienza energetica.
Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Attività produttive, segnala, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 4, nonché le disposizioni previste all'articolo 5 in materia di attività edilizia libera.
Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
La dotazione del Fondo risulta di 300 milioni di euro per il 2010. Concorrono al suo finanziamento: 200 milioni di euro, ai sensi del successivo comma 9, quale quota parte del maggior gettito fiscale proveniente dalle misure previste dagli articoli da 1 a 3 del decreto; 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge finanziaria 2007, che a tal fine vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate all'istituendo Fondo per il sostegno della domanda; 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2010 relativa al credito d'imposta per investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
Ricorda, in proposito, che il comma 847 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto l'istituzione del Fondo per la finanza d'impresa al quale confluiscono le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge finanziaria per il 2001 (interventi FIT) e dell'articolo 1, comma 222, della legge finanziaria per il 2005 (alienazione di fondi comuni di investimento).
Il citato comma 236 della legge finanziaria per il 2010 ha invece disposto l'incremento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo.
La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e, relativamente agli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, del Ministro dell'ambiente, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
Il decreto, oltre a stabilire un tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di contributi, dovrà prevedere la possibilità di avvalersi - ai fini della loro erogazione - della collaborazione di enti esterni alla pubblica amministrazione ed ogni ulteriore disposizione applicativa.

Pag. 12

Il citato decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 6 aprile e prevede che le risorse del Fondo siano erogate, fatto salvo quanto previsto per i contributi destinati all'acquirente di immobili ad alta efficienza energetica, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita all'atto di acquisto dei beni, nelle percentuali di costo indicate per le singole tipologie di beni. Per l'erogazione dei contributi si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione che abbiano l'esperienza tecnologica ed informatica per assicurare un diffusa operatività sul territorio del servizio richiesto. Le suddette risorse sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico all'organismo esterno che è altresì tenuto a pubblicare su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e l'avviso di esaurimento delle medesime.
Per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica si prevede che la concessione del contributo sia subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica rilasciato da un soggetto accreditato. Infine viene disciplinata anche l'ipotesi di revoca del contributo in caso di assenza dei requisiti previsti ovvero di documentazione irregolare o incompleta.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito che la discussione in Assemblea sul disegno di legge prenderà avvio nella prima settimana del prossimo mese di maggio: alla luce di tale decisione, l'organizzazione dei lavori sul provvedimento sarà definita nel corso della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocata al termine della seduta odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 8 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.