CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2010
303.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.25.

Stefano STEFANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02696 Evangelisti: Sul personale civile delle missioni UE.

Augusto DI STANISLAO (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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Augusto DI STANISLAO (IdV) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, sottolineando l'importanza della formazione del personale civile che partecipa alle missioni internazionali ed il particolare rilievo dei centri di eccellenza presenti a Vicenza e a Pisa. A suo avviso, ancora non è maturato al riguardo una forma adeguata di coordinamento, se non per quanto concerne le forze di polizia. Si aspetta pertanto dal governo ulteriori iniziative che adeguino l'Italia ai livelli già raggiunti da altri Paesi europei.

5-02695 Tempestini: Sulla ripresa del negoziato israelo-palestinese.

Francesco TEMPESTINI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco TEMPESTINI (PD) replicando, sottolinea la problematicità delle attuali relazioni tra Stati Uniti e Israele, che appare interessato alla conservazione dello status quo. Nell'apprezzare l'impegno del Governo, ribadisce la necessità di sostenere in ogni sede internazionale la ripresa del negoziato israelo-palestinese, facendo pressioni su Israele perché abbandoni la posizione che non vi sia alternativa allo status quo. Invita, infine, alla luce dei rischi insiti nell'attuale situazione idi stallo, a tenere nella massima considerazione le recenti dichiarazioni del generale statunitense Petraeus, al fin di aprire uno spiraglio nel processo di pace.

5-02543 Antonione: Sulla riduzione dei fondi a disposizione dell'Ambasciata italiana a Brasilia.

Osvaldo NAPOLI (PdL), intervenendo quale cofirmatario dell'interrogazione in titolo anche a nome del collega Angeli, fa riferimento nell'illustrarla alle denunce dei locali sindacati circa le condizioni critiche, anche sotto il profilo igienico, in cui verserebbe la sede diplomatica di Brasilia, con nocumento dei servizi resi alla comunità italiana nonché dell'immagine del nostro Paese.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Osvaldo NAPOLI (PdL), nel ringraziare in sede di replica il rappresentante del Governo, si augura che non abbiano a proseguire le decurtazioni delle risorse finanziarie e che sia garantita ai connazionali residenti all'estero ogni doverosa assistenza.

Stefano STEFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
C. 3259 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Francesco TEMPESTINI (PD) relatore, osserva che, a partire dalla sentenza cosiddetta «open skies» della Corte di giustizia del Lussemburgo, risalente al novembre 2002, l'Unione europea ha avviato una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell'aviazione, definendo un piano d'azione globale volto non soltanto ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche a un ampliamento dell'accesso al mercato. L'obiettivo finale di tale strategia è quello di creare, entro quest'anno, uno Spazio aereo comune (ECAA), uniforme ed integrato, aperto agli Stati del sud-est europeo e da estendere, in prospettiva, a quelli ricompresi nella Politica europea di vicinato.
L'accordo potrà conoscere ulteriori ampliamenti della sua sfera d'intervento, basati sulla progressiva estensione dell'acquis comunitario a tutti i Paesi coinvolti, nei settori della sicurezza della navigazione aerea e della gestione del traffico, con particolare riferimento ai diritti del consumatore e alla tutela ambientale. Attraverso la realizzazione dell'ECAA sarà possibile ridurre la congestione dei traffici aerei con un adeguato controllo dei flussi, nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza e diritto di stabilimento, interscambio commerciale e tutela dell'utenza.
Ricorda di avere già evidenziato nel luglio scorso, come relatore sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo euro-mediterraneo sul trasporto aereo con il Marocco (reso esecutivo dalla legge n. 158 del 2009), che questa tipologia di accordi segna il definitivo superamento della dimensione bilaterale nel campo dei servizi aerei per aprire la strada ad una regolamentazione multilaterale del settore, che integra alcuni significativi profili dell'acquis comunitario.
Evidenzia come l'ECAA rappresenti inoltre un importante passo in avanti nel processo d'integrazione comunitaria dei Paesi dell'Europa sud-orientale poiché coinvolgerà ben 414 aeroporti operanti nell'area del Sud-est europeo che registra una previsione di crescita annuale di oltre il 6 per cento. È quindi uno strumento concreto di quel «ritorno all'Europa» di tutta quell'area geopolitica, convintamente sostenuto dal nostro Paese e dal nostro Parlamento.
L'attuazione dell'Accordo è articolata in tre fasi ed i tempi di transizione dall'una all'altra differiranno a seconda del periodo impiegato dal singolo Paese firmatario a raggiungere un determinato grado di recepimento o di adeguamento in materia di acquis dell'Unione europea per quanto concerne vari profili identificati come basilari. Spetterà alla Commissione europea, di concerto con gli Stati membri, a stabilire, al termine di verifiche periodiche effettuate Stato per Stato, la possibilità di accedere a ciascuna di queste fasi. Al momento in cui i Paesi firmatari si dimostreranno in possesso dei requisiti necessari per accedere alla prima fase, verrà firmato un protocollo che sarà incluso nell'accordo ECAA.
Rileva che l'Accordo è composto di trentaquattro articoli che definiscono il funzionamento generale dell'ECAA e che costituiscono l'Accordo di base; quattro allegati; nove Protocolli di cui all'articolo 27 dell'Accordo di base, ognuno adeguato alla specifica situazione della Parte associata (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Romania, Kosovo), con l'indicazione delle condizioni da adempiere per consentire la transizione da una fase all'altra.
Particolare rilievo assumono le previsioni di cui all'articolo 6, che attuano il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità e quelle recate agli articoli 7-10 che vietano qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi, con conseguente accesso alle attività non salariate, possibilità di costituzione e gestione di imprese e di società alle condizioni previste dalla legislazione del Paese di stabilimento, nonché di apertura di agenzie. Vengono inoltre abolite le restrizioni quantitative ai trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio

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e altri dispositivi, qualora necessari al vettore aereo ECAA al fine di proseguire la propria attività alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
L'obbligo lascia invece inalterati i divieti e le restrizioni applicati dalle Parti contraenti ad importazione, esportazione e transito per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, sanitari e di protezione della salute umana e animale, nonché di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
Per quanto attiene alla sicurezza aerea, le Parti provvedono affinché gli aeromobili di una Parte che atterrino sul territorio di un'altra Parte contraente rispettino le norme di sicurezza internazionali e siano sottoposti a opportune ispezioni degli equipaggi e delle attrezzature.
Le Parti si impegnano inoltre reciprocamente a proteggere l'aviazione civile da qualsiasi atto di pirateria avente lo scopo di minacciare la sicurezza di passeggeri, equipaggi, aeroporti e impianti adibiti al supporto della navigazione aerea. È altresì previsto un obbligo di cooperazione reciproca nel caso in cui si verifichino atti che possano pregiudicare la sicurezza, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia.
Al fine di agevolare l'applicazione della legislazione relativa al cielo unico europeo in ambito ECAA, le Parti adottano le misure necessarie per allinearvi le strutture istituzionali deputate alla gestione del traffico aereo, soprattutto con la designazione o con la creazione di organismi di controllo nazionale separati dai prestatori di servizi di gestione della navigazione aerea.
L'Unione europea coinvolge le Parti associate nelle iniziative operative connesse al cielo unico europeo, in particolare in merito all'impegno di istituire quanto prima blocchi funzionali per una più razionale ed efficace gestione dello spazio aereo. L'Unione europea dispone, altresì, che le Parti siano pienamente associate all'elaborazione di un piano per la gestione del traffico aereo (ATM) nell'ambito del Programma di attuazione tecnica del cielo unico europeo (SESAR), che permette di coordinare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo (articolo 13).
L'Accordo prevede inoltre la graduale applicazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, di aiuti e monopoli di Stato (richiamati nell'allegato 3) ed istituisce un Comitato misto, formato da rappresentanti delle Parti contraenti, presieduto a turno da un partner ECAA o dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, che si riunisce almeno una volta all'anno per la verifica dello stato di applicazione dell'Accordo, l'adozione di raccomandazione e di tutte le decisioni previste dall'Accordo stesso. Ciascuna Parte ha comunque la facoltà di chiederne la convocazione.
Segnala infine che, come riportato nella relazione illustrativa, dall'applicazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto i rappresentanti italiani che partecipano alle riunioni del Comitato misto (di cui all'articolo 18) provengono dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.
C. 3236 Governo.

(Esame e rinvio).

Osvaldo NAPOLI (PdL) relatore, osserva che l'Accordo in esame mira al potenziamento della collaborazione tra i due Paesi nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine, ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Cile, già in atto per i soli settori della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, ai sensi dell'Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992, ratificato dall'Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 477.
Le Parti si impegnano infatti a prestarsi ampia assistenza nella notificazione degli atti giudiziari, nell'interrogatorio d'indagati e d'imputati, nelle attività d'acquisizione probatoria, nel trasferimento di persone a fini probatori e nello scambio d'informazioni di carattere penale. A quest'ultimo proposito si prevede l'invio annuale delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte e che risiedono nel proprio territorio e delle notizie del casellario giudiziale.
Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato, evidenzia come particolare rilievo assumano l'articolo II, che obbliga le Parti all'assistenza anche quando i fatti non costituiscono reato per la Parte richiesta, mentre in materia di intercettazioni è richiesta la reciprocità normativa, e l'articolo III che disciplina i casi in cui è possibile rifiutare l'assistenza: si tratta delle consuete clausole in materia, quali la contrarietà ai princìpi generali della Parte richiesta, il pregiudizio alla sua sovranità e sicurezza, i reati politici e militari, le discriminazioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali.
Gli articoli IV, V e VI si occupano delle forme dell'assistenza e quindi della sua redazione per iscritto e dell'inoltro per via diplomatica; della lingua da usare, ossia quella della Parte richiedente con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta; dell'esenzione dalla legalizzazione degli atti ufficiali.
L'articolo VII determina il contenuto necessario della domanda d'assistenza: devono essere indicati l'autorità giudiziaria che procede, le generalità dell'indagato, l'oggetto del procedimento, il motivo della domanda, le norme applicabili e ogni altra indicazione utile per il caso concreto.
L'articolo VIII disciplina l'esecuzione delle rogatorie che avviene secondo le regole della Parte richiesta. Se la domanda incontra difficoltà non può restare tout court inevasa, ma dev'essere prontamente informata l'Autorità richiedente.
Un'articolata disciplina è prevista in caso di comparizione di persone, prevedendosi: nel caso di comparizione nella Parte richiesta, la possibilità d'applicare misure coercitive secondo la normativa di questa stessa Parte (articolo XII), nel caso di comparizione nella Parte richiedente, l'impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni (articolo XI): tuttavia, se si tratta di persona già privata della libertà personale, essa è provvisoriamente trasferita se vi acconsente e il trasferimento non prolunga la privazione della libertà. La persona trasferita non può essere assoggettata a misure restrittive.
Gli articoli XV e XVI si occupano dello scambio d'informazioni con l'invio annuale - cui si è già fatto cenno - delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, nonché delle notizie del casellario giudiziale.
Rileva poi che il disegno di legge di ratifica contiene quattro articoli: i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria: l'onere, valutato in 30.890 euro a partire dal 2010, sarà coperto mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della

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legge n. 170 del 1997, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, precisando la natura amministrativa della predetta riduzione.
Conclusivamente, nell'auspicare un veloce iter del provvedimento, coglie l'occasione per rinnovare i sentimenti di solidarietà al popolo cileno per il recente evento sismico, ricordando l'intensa cooperazione esistente anche sul piano interparlamentare, nel cui ambito ha egli stesso avuto modo di rappresentare la Camera a Santiago del Cile.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Fabio PORTA (PD), nel preannunciare il sostegno del suo gruppo alla ratifica in titolo, segnala al Governo che il Cile attende da tempo anche quella dell'accordo in materia di sicurezza sociale, ancor più necessaria alla luce dei danni subiti a causa del recente terremoto

Stefano STEFANI, presidente, nel concordare con l'osservazione del deputato Porta, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.