CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2010
303.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Pareri).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso alla Commissione Giustizia tre emendamenti per l'espressione del parere di competenza.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, rileva come gli emendamenti Zaccaria 1.4 e Razzi 1.2 siano entrambi volti a reintrodurre nell'allegato B del disegno di legge comunitaria, la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, dopo che la stessa era stata stralciata dal predetto allegato nel corso dell'esame presso il Senato. Rileva quindi come la scelta del Senato di non includere nell'allegato B la citata direttiva appaia condivisibile. Osserva infatti come la materia della tutela penale dell'ambiente, per la sua delicatezza e complessità, richieda un autonomo ed approfondito esame parlamentare e come sia quindi auspicabile che la stessa costituisca oggetto di un apposito progetto di legge. Ove alla direttiva 2008/99/CE fosse data attuazione tramite il meccanismo della legge comunitaria, l'esame parlamentare si ridurrebbe infatti alla mera espressione del parere da parte delle Commissioni competenti su uno schema di decreto legislativo predisposto dal Governo. Ricorda peraltro come

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la Commissione giustizia si sia già espressa in tal senso in un precedente parere.
Osserva altresì come l'emendamento 1.5 del relatore sia volto ad inserire il riferimento a talune direttive nell'allegato B e a sopprimere il riferimento ad altre direttive dal medesimo allegato. Per quanto di competenza della Commissione giustizia, segnala la parte consequenziale dell'emendamento, laddove viene soppresso dall'allegato B il riferimento alla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Sottolinea come la soppressione di tale riferimento appaia condivisibile sostanzialmente per le stesse ragioni precedentemente esposte, poiché anche la materia della tutela giuridica dei programmi per elaboratore, per la sua complessità e delicatezza, richiede un approfondito esame parlamentare su un apposito progetto di legge, non potendosi ritenere sufficiente la mera espressione del parere su uno schema di decreto legislativo predisposto dal Governo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.5 del relatore e parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 1.4 e Razzi 1.2 (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 marzo 2010.

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.
C. 3322/A, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 14 e dalle 14.50 alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.
C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.