CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.
C. 2624-B Reguzzoni.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, rileva come il provvedimento in esame istituisca un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
Ricorda come tale provvedimento, che si compone di 4 articoli, torna in seconda lettura alla Camera dopo essere stato approvato con modificazioni dal Senato.
Ricorda altresì come, nel corso dell'esame in prima lettura, questa Commissione abbia avuto modo di evidenziare numerose perplessità sulla formulazione

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dell'unica disposizione rientrante nei propri ambiti di competenza: l'articolo 3, composto originariamente da 4 commi, e recante misure sanzionatorie. Nella seduta del 25 novembre 2009, infatti, la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento parere favorevole, condizionato alla soppressione del citato articolo 3. Pur senza che si sia giunti alla soppressione della disposizione, occorre peraltro osservare che molti dei rilevi contenuti nelle premesse del parere espresso da questa Commissione sono stati accolti dalla Commissione di merito, che ha sostanzialmente riformulato gran parte della disposizione in questione. Il testo trasmesso al Senato risultava, quindi, formulato con maggiore attenzione sotto il profilo della tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie.
Ritiene quindi necessario precisare come l'oggetto del presente esame in sede consultiva sia rappresentato dalle disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, se ed in quanto queste siano state modificate al Senato: non più dall'intero articolo 3, ma solo dalle parti di questo articolo che siano state oggetto di modifica al Senato.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnatamente, è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 3, volto ad introdurre nell'ordinamento un nuovo reato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del provvedimento in esame, omettessero di eseguire i prescritti controlli. La soppressione di tale disposizione non può che essere valutata favorevolmente, posto che già nel parere del 25 novembre scorso, questa Commissione aveva osservato come essa risultasse superflua, potendo trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di omissione di atti di ufficio.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come il dibattito sul tema dell'omofobia e della transfobia sia in corso di svolgimento ormai da molto tempo presso questa Commissione. Si discute, sostanzialmente, sulla configurazione di una nuova circostanza aggravante che sarebbe applicabile ad una serie determinata di delitti non colposi. E ciò dovrebbe fare ritenere datate e superate tutte le obiezioni che sono invece volte a contestare l'introduzione nell'ordinamento di una autonoma fattispecie di reato. Obiezioni che peraltro erano del tutto infondate anche quando il testo all'esame della Commissione prevedeva delle modifiche alla cosiddetta «Legge Mancino», perché non era comunque corretto affermare che da quelle modifiche e dalla configurazione di un'autonoma figura di reato sarebbe derivata una lesione della libertà di manifestazione del pensiero e, in particolare, della libertà di opinione.

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Sottolinea come, indipendentemente dalla soluzione tecnico-giuridica, ci si trovi di fronte ad una scelta di campo, non neutra, ma che comunque non deve diventare una scelta di parte. Si tratta di scegliere se si voglia predisporre un aggravamento della sanzione per comportamenti riprovevoli che, soprattutto nelle cronache degli ultimi anni, stanno acquisendo una consistenza notevole; se si intenda progredire sul piano del riconoscimento dei diritti civili, prendendo atto del mutamento del contesto e della sensibilità sociale.
Ritiene infondate le critiche di chi obietta che una simile scelta di campo sia di tipo ideologico ovvero le censure di chi ritiene che sia inutile introdurre una nuova circostanza aggravante che, nella sostanza, costituirebbe una superflua specificazione dell'aggravante comune relativa ai motivi abbietti o futili. Tali critiche non sono accettabili, anche perché provengono da chi ha introdotto nell'ordinamento, proprio sulla base di una posizione fortemente ideologica, una nuova circostanza aggravante che si fonda sulla condizione di clandestinità del reo. In altre ipotesi, inoltre, non risulta che ci si sia posti alcuno scrupolo nel creare delle superflue specificazioni di istituti già esistenti per ampliare, solo per fare un esempio, i casi di sospensione del processo penale per legittimo impedimento.
Sottolinea, infine, come l'argomento di cui oggi si discute attenga ai diritti fondamentali dell'uomo, alla parità sostanziale di trattamento dell'individuo ed anche al tema dell'identità e del senso di appartenenza ad una comunità. Tema, quest'ultimo, al quale anche i colleghi della Lega Nord Padania dovrebbero essere sensibili.

Federico PALOMBA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.
C. 3322, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento, approvato ieri dal Senato all'unanimità ed appena assegnato alla Commissione Giustizia, è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 30 marzo, per cui i lavori della Commissione dovranno essere organizzati in maniera da rispettare la predetta scadenza. Ritiene che, salvo dovessero emergere particolari esigenze istruttorie, la Commissione possa concludere già oggi l'esame del provvedimento, una volta che, terminato l'esame preliminare, siano esaminati gli emendamenti eventualmente presentati ed acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e della I Commissione già previsti per oggi. Rileva a tale proposito che il testo non è particolarmente complesso e che è stato approvato all'unanimità dal Senato. Prima che i rappresentanti dei gruppi si esprimano in ordine a tale ipotesi di programmazione lavori, ritiene opportuno che il relatore illustri il contenuto del provvedimento.

Enrico COSTA (PdL), relatore, rileva che il decreto-legge, il cui disegno di conversione è stato approvato all'unanimità dal Senato nella seduta del 16 marzo, consta di 4 articoli.

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L'articolo 1, comma 1, novellando l'articolo 5 del codice di procedura penale, interviene in materia di competenza per materia della Corte d'assise e incide, conseguentemente, sulla competenza residuale del tribunale (articolo 6 del codice di procedura penale).
Il testo del comma 1 trasmesso dal Senato prevede la sostituzione integrale della lettera a) e l'inserimento di una lettera d-bis).
Tale testo deriva dall'approvazione al Senato dell'emendamento 1.100 del relatore, elaborato con il contributo dell'opposizione. Si è inteso, come peraltro precisato dal relatore del provvedimento al Senato, assegnare alla corte d'assise tre famiglie di reati. La prima è quella dei delitti contro l'integrità della persona, comprendendo tutto ciò che aggredisce l'integrità della persona fisica e i suoi diritti a tale integrità. La seconda famiglia è quella dei delitti che vanno a colpire la persona nel bene fondamentale della libertà. A tale riguardo, si è inserito nelle competenze della corte d'assise il sequestro di persona a scopo di estorsione. In più, sono state affidate a tale corte altre competenze inizialmente non previste, ossia i reati di recente istituzione, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, vale a dire quelli che attengono alla riduzione in schiavitù e alla tratta degli esseri umani: una famiglia di reati spregevoli che suscitano forte allarme sociale e che ineriscono al bene della libertà e dell'autodeterminazione della persona. Una terza famiglia di reati, peraltro già prevista dall'articolo 5 del codice di procedura penale, è quella dei delitti contro lo Stato, la sicurezza dello Stato, l'unità nazionale, i rapporti di alto lignaggio dello Stato anche con la comunità internazionale, nonché quelli che attengono alle minacce di tipo terroristico allo Stato e alla convivenza civile della comunità nazionale.
Dalla sostituzione della lettera a) deriva: l'esclusione della competenza della Corte d'assise (da cui conseguentemente deriva la competenza del tribunale) per i delitti, comunque aggravati, di associazioni di tipo mafioso anche straniere (anche quindi se dall'applicazione di circostanze aggravanti deriva la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni); la competenza della Corte d'assise per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (punito con la reclusione da 25 a 30 anni).
La nuova lettera d-bis) radica nella competenza della Corte d'assise i seguenti ulteriori delitti consumati o tentati: associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico immigrazione (ipotesi aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) (articolo 416, sesto comma, c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.), Tratta di persone (Art. 601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.); delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
L'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2 dettano due disposizioni transitorie, la prima di portata generale, la seconda specificamente riferita ai procedimenti in corso relativi al delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere.
L'articolo 1, comma 2, prevede in particolare l'applicabilità dei nuovi criteri di ripartizione della competenza tra tribunale e corte d'appello anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero, in base all'articolo 4, al 13 febbraio 2010, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) limitatamente ai casi in cui, alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l'azione penale.
L'articolo 2, derogando a tale regola generale per i procedimenti in corso relativi ai delitti, comunque aggravati, di cui all'articolo 416-bis c.p., prevede la competenza del tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della data di entrata in

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vigore del decreto-legge, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.
La relazione illustrativa giustifica tale ultima disposizione in relazione al rischio concreto dell'annullamento di dibattimenti importanti e complessi incardinati presso i tribunali nonché della scadenza di termini di custodia cautelare a seguito della sentenza n. 4964 dell'8 febbraio 2010.
Con tale sentenza, la Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza fra un tribunale e una corte di assise, ha affermato che l'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005 in relazione al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ha determinato un diverso riparto di competenza tra tribunale e corte d'assise. In particolare, l'aumento di pena per l'ipotesi aggravata di associazione armata nei confronti di promotori, direttori ed organizzatori di cui all'articolo 416-bis, comma quarto, del codice penale, fissata dall'articolo 1 della legge n. 251 del 2005, nella reclusione da dieci a ventiquattro anni, determina la sopravvenuta competenza della corte d'assise, qualora la consumazione del reato associativo, che ha carattere permanente, si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. La Cassazione ha aggiunto che le ipotesi, anche aggravate, di partecipazione all'associazione rimangono di competenza del tribunale, ma sussistendo una connessione tra procedimenti a carico di dei partecipi di rango primario e quelli nei confronti di partecipi di rango secondario, in base all'articolo 15 del codice di procedura penale, viene attratto nella competenza della corte d'assise anche il procedimento per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa necessariamente connesso.
Gli articoli 3 e 4, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.

Donatella FERRANTI (PD) comprende e condivide le finalità generali del provvedimento, che è volto essenzialmente scongiurare il rischio dell'annullamento di dibattimenti importanti e complessi incardinati presso i tribunali nonché della scadenza di termini di custodia cautelare. Esprime inoltre forte apprezzamento per i lavori svolti al Senato, dove il testo è stato notevolmente migliorato ed approvato all'unanimità. Esprime, peraltro, anche forti perplessità sulla ripartizione di competenze tra corte d'assise e tribunale, come concretamente operata dall'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) che, a suo parere, potrebbe determinare ulteriori disfunzioni al corretto funzionamento della giustizia, in quanto i nuovi reati che vengono attribuiti alla corte d'assise non sembrano essere compatibili con tale tipo di organo giudiziario. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al riguardo. Dichiara, a nome del suo gruppo, di condividere la proposta del Presidente, qualora sia comunque data la possibilità di presentare emendamenti.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia sin d'ora il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, del quale condivide sia le finalità sia la formulazione. Condivide, inoltre, a nome del suo gruppo, la prospettazione fatta dal Presidente in ordine alla programmazione dei lavori.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara, a nome del suo gruppo, di non condividere le perplessità manifestate dall'onorevole Ferranti, ritenendo che il provvedimento debba essere approvato senza ulteriori modifiche e nel minor tempo possibile.

Marilena SAMPERI (PD) precisa di essere perfettamente consapevole che con il provvedimento in esame si vuole scongiurare il rischio che vengano annullati importanti dibattimenti incardinati presso i tribunali e, per questo motivo, ritiene che il provvedimento debba essere approvato con la massima rapidità. Sottolinea, tuttavia, come il Governo non si sia limitato

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a vanificare quel rischio, avendo anche ampliato le competenze della corte d'assise e come unicamente sotto questo profilo il gruppo del Partito democratico manifesti perplessità. Ritiene inoltre che debba essere introdotta nel testo una modifica all'articolo 15 del codice di procedura penale volta scongiurare il rischio che possano essere attribuiti alla corte d'assise anche i reati connessi a quei reati che improvvidamente sono fatti rientrare dal decreto nella competenza della corte d'assise.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, all'esito di quanto emerso dal dibattito, ritiene opportuno chiarire la ratio del provvedimento, che non è quella di attribuire i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale ad un giudice tecnico, ma quella di porre rimedio ad un grave errore commesso dalla magistrature nell'interpretazione della legge. Non ritiene inoltre che vi sia alcuna necessità di introdurre deroghe alla disciplina di cui all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di connessione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e prendendo atto delle dichiarazioni dei deputati Ferranti, Ria e Follegot, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18.30 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 20.05

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.
C. 3322, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver dato conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla I Commissione, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato).

Donatella FERRANTI (PD) illustra gli emendamenti da lei presentati diretti a correggere in alcuni punti il testo trasmesso dal Senato, pur essendo convinta che questo rappresenti un forte miglioramento rispetto al testo originario del decreto legge. In particolare l'emendamento 1.1 mira a limitare l'attribuzione di nuovi reati alla competenza della corte d'assise, mentre gli emendamenti 1.3 e 2.1 sono finalizzati ad una migliore riscrittura delle norme transitorie anche alla luce del principio del giudice naturale. L'emendamento 1. 2, invece, interviene sulla disciplina della connessione dei reati, al fine di evitare che questa possa determinare ulteriori attribuzioni di competenza alla corte d'assise a seguito della introduzione della nuova lettera d-bis) nell'articolo 5 del codice di procedura penale.
Tuttavia, considerata la ristrettezza dei tempi e l'esigenza di concludere l'esame in sede referente entro la presente seduta, ritira gli emendamenti presentati preannunziando comunque la loro presentazione in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'onorevole Vietti ha ritirato gli emendamenti presentati, preannunciando la loro presentazione in Assemblea. Considerato che non vi sono ulteriori emendamenti da esaminare, avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore per riferire in Assemblea.

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La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Enrico Costa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.10

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.