CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 marzo 2010
298.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.
C. 3273 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che disciplinano la presentazione e l'ammissione delle liste nelle elezioni regionali. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, prevede che l'articolo 9, primo comma, della predetta legge n. 108 del 1968 si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle lista si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. Sottolinea che il comma 2 prevede che il citato articolo 9,

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terzo comma, si interpreta nel senso che le firme degli elettori apposte su apposito modulo recante il contrassegno di lista si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. Segnala che il comma 3 detta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della legge n. 108 del 1968, relativo al regime di impugnazione amministrativa delle decisioni di eliminazione di liste o candidati, in base alla quale le decisioni di ammissione di liste di candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive; contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse; contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati è ammesso ricorso all'ufficio centrale regionale; avverso la decisione dell'ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo. Riferisce che il comma 4 prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mentre ai sensi del comma 5 avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Rileva che l'articolo 2 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione. Osserva che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Fa notare che la Corte costituzionale ha sancito che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali. Ritiene opportuno che le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge siano applicabili nei soli casi in cui non siano state emanate leggi regionali in materia elettorale ovvero nei casi in cui le normative regionali emanate non regolino le specifiche fattispecie contemplate dalle menzionate disposizioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), dopo aver richiamato i termini del dibattito in corso sul decreto-legge in esame, osserva che la Commissione è tenuta ad attenersi esclusivamente ai profili di propria competenza in ordine ai contenuti del provvedimento. Evidenzia che la materia oggetto del provvedimento rientra pienamente nell'ambito di competenza delle autonomie regionali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. Sostiene quindi che il decreto-legge non debba trovare applicazione nei casi in cui le regioni abbiano già regolato la materia elettorale con proprie leggi.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) auspica che le regioni adottino una legislazione elettorale uniforme al fine di evitare incertezze interpretative.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) fa notare che sussistono leggi regionali in materia elettorale che non recano alcuna specifica disposizione in merito alla disciplina della raccolta delle firme e delle modalità di presentazione delle liste elettorali. Ritiene pertanto pienamente legittimo il decreto-legge in esame, che assume una valenza di interpretazione autentica delle disposizioni legislative statali che regolano i profili non espressamente regolati dalla normativa regionale. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

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Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) sottolinea che il decreto-legge in esame assume un carattere dispositivo piuttosto che di mera interpretazione della legislazione elettorale ed interviene peraltro su profili di dettaglio della legislazione medesima che dovrebbero essere più opportunamente riservati alla competenza legislativa regionale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia-Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Nuovo testo C. 2165 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Osserva che l'entità della spesa per l'intervento sull'Abbazia di Montecassino e sul Monastero di San Benedetto in Subiaco è stabilita in cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Fa notare che in relazione a tale profilo la Commissione si era già espressa con un parere reso in data 4 novembre 2009. Rileva che il testo in esame prevede altresì l'attuazione di un progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Riferisce che per l'attuazione delle finalità della legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo con la dotazione complessiva di trentanove milioni di euro per il quinquennio 2009-2013. Evidenzia che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei beni culturali. Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Sottolinea che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha sancito l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel rilevare che le risorse stanziate a favore del Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino appaiono maggiori rispetto a quelle destinate alla valorizzazione dell'Abbazia di Montecassino e del Monastero di San Benedetto in Subiaco, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
C. 1074.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che la lettera b) inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter, che attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva, mentre la lettera c) provvede a riscrivere il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto soggetto disagiato. Fa notare che la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, novella il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari dal pagamento dell'INVIM e dalla corresponsione di tributi speciali catastali. Riferisce che il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, volta a consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione. Osserva che la proposta di legge riguarda principalmente la materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Rileva che sono inoltre disciplinati nel testo aspetti relativi alla materia urbanistica ed edilizia, che la giurisprudenza costituzionale assegna alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.