CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 marzo 2010
298.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia.
C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3226, approvato dal Senato, recante

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ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.
Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è principalmente volto, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, ad eliminare un'anomalia riguardante la disciplina tributaria del personale dipendente delle ferrovie dei due Paesi in servizio presso le stazioni di Modane e di Ventimiglia, al quale è stato finora applicato di un trattamento differenziato tra Italia e Francia.
In sostanza, mentre i cittadini francesi che prestano lavoro in via continuativa presso la stazione italiana di Ventimiglia e che risiedono in Francia sono tassati, in applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Italia, a condizione che i redditi da loro percepiti siano esenti da imposizione diretta in Francia, i cittadini italiani, per il lavoro svolto nella stazione di Modane, beneficiano dell'esenzione totale da imposizione in Francia, e sono soggetti ad imposizione in Italia per i medesimi redditi secondo le regole dettate per la tassazione dei redditi transfrontalieri (esenzione del reddito fino 8.000 euro).
Alla luce delle modifiche recate dal Protocollo, i redditi dei cittadini francesi derivanti dall'attività svolta nella stazione italiana di Ventimiglia saranno tassati solo nel loro Paese, anche qualora essi risiedano fiscalmente in Italia, mentre i redditi dei cittadini italiani derivanti dall'attività svolta nella stazione francese di Modane saranno tassati solo in Italia, anche qualora essi risiedano dal punto di vista fiscale in Francia.
Tali previsioni non opereranno qualora i lavoratori stranieri stabilissero nell'altro Stato la propria residenza: in tale ipotesi i lavoratori italiani e francesi sarebbero tassati anche nello Stato della fonte dei redditi, ai sensi dei commi terzo e quarto del nuovo articolo 12-bis della Convenzione del 1951, nonché ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, firmata il 5 ottobre 1989.
In dettaglio, l'articolo 1 del Protocollo sopprime il primo comma dell'articolo 12 della Convenzione italo-francese del 29 gennaio 1951, il quale prevede che i cittadini italiani addetti al servizio della stazione ferroviaria di Modane sono esentati, in Francia, da ogni imposta statale o locale, nel limite dei redditi o degli altri elementi imponibili relativi all'esercizio delle loro funzioni.
L'articolo 2 introduce nella Convenzione l'articolo 12-bis, il quale, al comma 1, prevede l'esclusiva l'imponibilità in Francia di salari, stipendi e altre remunerazioni versate dalle ferrovie francesi (Société nationale des chemins de fer) a componenti del proprio personale impiegati nella stazione italiana di Ventimiglia e fiscalmente residenti in Italia.
Il comma 2 prevede invece l'esclusiva imponibilità in Italia di salari, stipendi e altre remunerazioni che le ferrovie italiane (Ferrovie dello Stato) versano a componenti del proprio personale in servizio presso la stazione di Modane e fiscalmente residenti in Francia.
Il comma 3 stabilisce tuttavia l'imponibilità in Italia, in deroga al comma 1, di quanto versato dalle ferrovie francesi, se il beneficiario risieda anagraficamente in Italia. In tal caso l'imposta francese non è deducibile dal reddito imponibile in Italia, ma il beneficiario del reddito ha diritto ad un credito d'imposta sull'imposta italiana, pari all'ammontare dell'imposta corrispondente a tali redditi.
Analogamente, il comma 4, in deroga al comma 2, prevede che quanto corrisposto dalle ferrovie italiane sia imponibile anche in Francia, se il beneficiario ivi risieda anagraficamente. Anche in tal caso l'imposta italiana non è deducibile dal reddito imponibile in Francia, ma il beneficiario del reddito ha diritto ad un credito d'imposta

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sull'imposta francese, pari all'ammontare dell'imposta corrispondente a tali redditi.
Il comma 5 fa salva, per quanto non disposto dal Protocollo, l'applicabilità della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni firmata il 5 ottobre 1989 ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni versate ai propri dipendenti dai due enti ferroviari.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del Protocollo e l'inizio della sua effettiva applicabilità, nonché inoltre la durata del Protocollo, che è pari a quella della Convenzione del 1951.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3227, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.
Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è volto a modificare alcune disposizioni del predetto Accordo tra Italia e Malta, stipulata nel 1981, sostanzialmente al fine di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Stati per realizzare una più efficace lotta all'evasione fiscale, in particolare consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati in materia anche dall'OCSE.
L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1981, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo, al fine di includervi, tra le imposte italiane, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 dell'Accordo il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, in considerazione della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari italiani.
L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 22 dell'Accordo, in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.
In particolare, la nuova formulazione del paragrafo 2 prevede che i soggetti residenti fiscalmente in Italia possano, salvo che non lo escludano altre disposizioni dell'Accordo, calcolare le proprie imposte sul reddito includendo nella relativa base imponibile gli elementi di reddito imponibili a Malta. In questo caso saranno detratte dalle imposte pagate in Italia le imposte sui redditi pagate a Malta corrispondenti alla parte del reddito estero che concorre al reddito complessivo; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.
La disposizione specifica che nessuna detrazione sarà possibile qualora l'elemento di reddito sia tassato in Italia mediante imposizione sostitutiva o con ritenuta a titolo di imposta.

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Tali modifiche all'articolo 22 mirano a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio maltese, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso di Malta nell'Unione europea.
Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, il risultato di questi interventi porterà, tra l'altro, all'inclusione di Malta in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (white list) che si prevede di prossima emanazione.
In tale contesto segnala come il Governo maltese abbia recentemente riformato il proprio sistema fiscale, nella prospettiva di incentivare l'afflusso di capitale straniero. Tali interventi sono diretti in particolare a promuovere lo sviluppo dei settori dei servizi finanziari e delle nuove tecnologie, nonché a dare certezza e chiarezza alla materia della tassazione delle società grazie ad una regolamentazione uniforme, concludendo una serie di accordi bilaterali come quello in esame (ad oggi sono 45 i trattati firmati dal Governo maltese contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). A tal fine, nel 2007 è stata adottata una riforma fiscale allo scopo di abolire le International Trading Companies e le International Holding Companies e di introdurre un sistema generale di tassazione che non discrimini fra azionisti residenti e non residenti.
L'articolo IV sostituisce l'articolo 25 dell'Accordo, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale.
In particolare si prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti dei due Stati contraenti si scambiano le informazioni pertinenti per applicare le disposizioni dell'Accordo, ovvero per l'amministrazione o l'applicazione delle norme tributarie, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
In tale contesto il paragrafo 4 specifica che l'obbligo di dar corso alla richiesta di informazioni sussiste a prescindere dal fatto che tali informazioni siano o meno rilevanti ai fini fiscali interni dello Stato destinatario della richiesta.
Il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni trasmesse sono tenute segrete e comunicate solo alle persone o autorità competenti all'accertamento o alla riscossione delle imposte, alle procedure o procedimenti relativi, o a decidere i ricorsi in materia, che potranno utilizzare le predette informazioni esclusivamente per tali fini.
Il paragrafo 3 precisa che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti di adottare provvedimenti o fornire informazioni in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, ovvero fornire informazioni che violino il segreto commerciale, industriale o professionale, o che possano pregiudicare l'ordine pubblico.
Inoltre si stabilisce, al paragrafo 5, che ciascuno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni all'altro in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.
L'articolo V disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, nonché la sua durata, che è analoga a quella prevista per l'Accordo del 1981.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3228, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.
Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è volto a modificare alcune disposizioni della predetta Convenzione tra Italia e Cipro, stipulata nel 1974, sostanzialmente al fine di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Stati per realizzare una più efficace lotta all'evasione fiscale, in particolare consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati in materia anche dall'OCSE.
L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione del 1974, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo, al fine di includervi, tra le imposte italiane, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
L'articolo II integra le definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, in considerazione della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari italiani.
L'articolo III sostituisce l'articolo 23 della Convenzione, in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.
In particolare, il paragrafo 2 del nuovo articolo 23 prevede che i soggetti residenti fiscalmente in Italia possano, salvo che non lo escludano altre disposizioni dell'Accordo, calcolare le proprie imposte sul reddito includendo nella relativa base imponibile gli elementi di reddito imponibili a Cipro. In questo caso saranno detratte dalle imposte pagate in Italia le imposte sui redditi pagate a Cipro corrispondenti alla parte del reddito estero che concorre al reddito complessivo; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.
La disposizione specifica che nessuna detrazione sarà possibile qualora l'elemento di reddito sia tassato in Italia mediante imposizione sostitutiva o con ritenuta a titolo di imposta.
Il paragrafo 3 stabilisce invece, per quanto riguarda Cipro, che le imposte pagate in Italia saranno imputate a credito sull'imposta cipriota dovuta sugli elementi di reddito provenienti dall'Italia; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di imposta cipriota attribuibile ai predetti elementi di reddito.
La nuova formulazione dell'articolo 23 mira a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio cipriota, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso di Cipro nell'Unione europea.
Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, il risultato di questi interventi porterà, tra l'altro, all'inclusione di Cipro in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (white list) che si prevede di prossima emanazione.
In tale contesto segnala come il Governo cipriota, nell'ultima legge di bilancio, si sia, tra l'altro, impegnato a mantenere un livello di tassazione favorevole, a non introdurre nuove imposte e ad estendere la rete di accordi per contro la doppia imposizione.
L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 della Convenzione, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale.
In particolare si prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti dei due Stati contraenti si scambiano le informazioni pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione, ovvero per l'amministrazione o l'applicazione delle norme tributarie, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
In tale contesto il paragrafo 4 specifica che l'obbligo di dar corso alla richiesta di

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informazioni sussiste a prescindere dal fatto che tali informazioni siano o meno rilevanti ai fini fiscali interni dello Stato destinatario della richiesta.
Il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni trasmesse sono tenute segrete e comunicate solo alle persone o autorità competenti all'accertamento o alla riscossione delle imposte, alle procedure o procedimenti relativi, o a decidere i ricorsi in materia, che potranno utilizzare le predette informazioni esclusivamente per tali fini.
Il paragrafo 3 precisa che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti di adottare provvedimenti o fornire informazioni in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, ovvero fornire informazioni che violino il segreto commerciale, industriale o professionale, o che possano pregiudicare l'ordine pubblico.
Inoltre si stabilisce, al paragrafo 5, che ciascuno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni all'altro in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.
L'articolo V disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, nonché la sua durata, che è analoga a quella prevista per la Convenzione del 1974.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il relatore, nella precedente seduta di esame del provvedimento, aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizioni.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo nel corso della seduta precedente, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato), ribadendo come la proposta di parere risponda all'esigenza di eliminare tutte le incongruenze che il testo presenta sotto il profilo fiscale, al fine di rendere più semplice e spedito il prosieguo dell'iter del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel rilevare come, sulla base delle disposizioni recate dal testo unificato in esame, debba ritenersi che nella nozione di spettacolo dal vivo siano incluse anche le attività circensi, nonché quelle con finalità ricreative svolte nei parchi e presso i villaggi turistici, chiede al relatore di chiarire che la condizione formulata nella lettera i) della proposta di parere è volta ad evitare un'iniqua assimilazione alle piccole e medie imprese di tutti i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, alcuni dei quali dispongono, peraltro, di risorse ragguardevoli.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, osserva come il deputato Fogliardi abbia correttamente individuato la finalità perseguita dalla menzionata lettera i) della proposta di parere, nella quale è chiaramente sottolineato, tra l'altro, come l'automatica assimilazione delle piccole e medie imprese agli organismi dello spettacolo dal vivo sarebbe passibile di censura comunitaria quale aiuto di Stato.

Franco CECCUZZI (PD), esprimendo apprezzamento per il contenuto complessivo del provvedimento, il quale rappresenta il primo intervento legislativo di tipo organico sul settore dello spettacolo dal vivo che si registra dall'Unità d'Italia, ad oltre venti anni dall'istituzione del Fondo

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unico per lo spettacolo, ritiene che la riformulazione della proposta parere, nel quale il relatore ha inserito i rilievi del Governo formalizzati nel corso della precedente seduta, risulti peggiorativa rispetto alla precedente versione della proposta di parere. Giudica, infatti che alcune delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo siano eccessivamente critiche, nonché fuorvianti, in particolare laddove si sostiene che talune agevolazioni di natura fiscale recate dal provvedimento sarebbero indeterminate e per tale ragione in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione.
A titolo di esempio, rileva come la riformulazione del comma 8 dell'articolo 15, richiesta dalla condizione di cui alla lettera v), riduca eccessivamente la misura della detraibilità degli oneri sostenuti per le spese per la frequenza di corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi, depotenziando eccessivamente l'efficacia della misura di sostegno.
Nel sottolineare, quindi, l'opportunità di rendere meno cogente la formulazione del parere, chiede chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata dal Governo circa gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'intervento legislativo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, sottolinea ancora una volta come la proposta di parere, anche nel testo riformulato alla luce delle perplessità manifestate dal Governo, sia volto non ad ostacolare l'iter del provvedimento ma, al contrario, a consentirne una celere approvazione anche da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, nell'osservare come la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della legge per gli anni 2001, 2012 e 2013 sia correlata a misure di cui è prevista la graduale attuazione nel periodo considerato, rileva come eventuali rilievi ed osservazioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento potranno essere adeguatamente esaminati dalla Commissione Bilancio.

Gianfranco CONTE, presidente, sottolinea come le numerose condizioni contenute nel parere siano esclusivamente dirette a consentire la corretta formulazione delle norme di natura tributaria recate dal provvedimento, ferme restando, ovviamente, le valutazioni di competenza della Commissione Bilancio per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla copertura finanziaria.
Rileva, altresì, come il provvedimento potrà costituire oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi alla luce delle modifiche che potranno essere apportate allo stesso in sede referente.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 marzo 2010.

Audizione del professor Alessandro Rosina e del dottor Paolo Balduzzi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.55.