CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 marzo 2010
298.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
C. 3243-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2010, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 10 marzo 2010 e che in quella occasione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione ha espresso parere di nulla osta. Nel segnalare che la Commissione attività produttive, in data 11 marzo 2010, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche rispetto al testo esaminato dalla Commissione bilancio, fa presente che il provvedimento non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Cimadoro 2-bis.2 dispone che le opere facenti parte della rete di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano sottoposte, entro il 31 dicembre 2010, agli appositi controlli e verifiche necessari al rilascio del titolo di autorizzazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla predetta attività di controllo e verifica possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, poi, che gli emendamenti Fava 2-sexies.10 e Di Biagio 2-sexies.15 ampliano l'ambito di applicazione delle tariffe incentivanti, rispettivamente agli impianti fotovoltaici a concentrazione e a tutti i soggetti che investono, sul territorio delle isole maggiori, nella realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per le biomasse. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che l'estensione della platea dei beneficiari possa trovare compensazione nell'ambito dei meccanismi tariffari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi, che l'emendamento Polledri 2-sexies. 2 dispone l'applicazione ai comuni delle misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati nel territorio comunale, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie. Al riguardo, anche considerando che le misure di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 devono essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze per la finanza pubblica derivanti dall'estensione delle incentivazioni previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fugatti 2-sexies.010, che prevede una deroga per le aziende elettriche distributrici con meno di cinquemila punti di prelievo nell'applicazione delle disposizioni al decreto legislativo n. 38 del 2005, concernente l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti in termini di gettito derivanti dalla predetta deroga e alla sua compatibilità con la disciplina comunitaria. Ritiene altresì necessario un chiarimento sui possibili effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Fava 2-sexies.011, ai sensi del quale agli utenti di energia elettrica ubicati in Sicilia e Sardegna non si applica il prezzo nazionale dell'energia elettrica, bensì il prezzo zonale. Segnala, da ultimo, che l'articolo aggiuntivo Fava 2-sexies. 012 reca misure in materia di emissioni di gas serra prevedendo in particolare, l'assegnazione di quote di CO2 a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianti riconosciuti come «nuovi entranti», e sulla base di tale assegnazione, la definizione dei crediti spettanti agli aventi diritto da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Tali crediti, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO2. Al fine di evitare squilibri economici per le imprese, l'Autorità

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può anticipare la liquidazione delle partite economiche attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestioni relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico, senza oneri non recuperabili o aggravi per l'utenza elettrica. Le eventuali anticipazioni sono reintegrate all'ente erogatore esclusivamente tramite i proventi derivanti dalla liquidazione delle quote di CO2 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze per la finanza pubblica. Fa presente, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentano, a suo avviso, profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, dopo aver concordato sull'assenza di profili finanziari problematici nel testo del provvedimento, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento agli effetti finanziari delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 2-sexies. 2, 2-sexies.10, 2-sexies.15, e sugli articoli aggiuntivi 2-sexies.010, 2-sexies.011 e 2-sexies.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Ritiene, invece, che l'emendamento Cimadoro 2-bis.2 non presenti profili finanziari problematici, come anche le restanti proposte emendative non espressamente richiamate dal relatore.

Rocco GIRLANDA (PdL) , relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3243-A di conversione del decreto-legge n. 3 del 2010, recante misure urgenti per la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-sexies. 2, 2-sexies.10, 2-sexies.15, e sugli articoli aggiuntivi 2-sexies.010, 2-sexies.011 e 2-sexies.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la ratifica di otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai rappresentanti dei Governi di Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera. Al riguardo, segnala che le norme del disegno di legge dispongono la ratifica e l'esecuzione di nove Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, riguardanti rispettivamente le foreste montane, la pianificazione

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territoriale e sviluppo sostenibile, la composizione delle controversie, la difesa del suolo, l'energia, la protezione della natura e tutela del paesaggio, l'agricoltura di montagna e il turismo. Osserva, in particolare, che la Commissione affari esteri della Camera, durante l'esame in sede referente, ha soppresso l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo relativo al settore dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, con riferimento agli articoli 1 e 2 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione di otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, osserva che gli oneri indicati dal testo sono riferiti, a differenza di quanto disposto negli analoghi disegni di legge di ratifica esaminati nelle precedenti legislature, ad un'unica annualità, corrispondente, nel testo, all'esercizio 2009. A suo avviso, andrebbe chiarito sulla base di quali elementi si assuma che essi possano essere limitati ad un solo anno. Sul punto, andrebbe a suo avviso anche precisato se si sia tenuto conto delle possibili proiezioni degli oneri negli esercizi successivi in termini di cassa. Ricorda che la relazione tecnica fa riferimento, in particolare, ai seguenti adempimenti non previsti nell'ambito della legislazione vigente: la promozione di progetti pilota per l'attuazione di programmi tecnologici sostenibili nelle materie oggetto della Convenzione; la promozione della ricerca e l'osservazione sistemica in collaborazione con le altri Parti contraenti; la gestione di una banca dati e di un sistema informativo accessibile al pubblico. Ritiene, inoltre, necessario chiarire con quali risorse le amministrazioni competenti potranno provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dai Protocolli a carico delle Parti e non considerati dalla relazione tecnica, atteso che alcuni di essi non sembrano riconducibili ad attività ordinarie. Menziona, a titolo di esempio, i finanziamenti da destinare al settore forestale, le misure economiche e finanziarie di sostegno allo sviluppo, la registrazione cartografica e catastale delle aree minacciate da rischi geologici e idrologici, gli interventi silvicolturali, l'istituzione e la gestione di aree protette, la partecipazione a riunioni negoziali. Osserva che i chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che, pure in presenza di impegni internazionali, l'onere è configurato dal testo come limite massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che per l'attuazione del presente provvedimento, l'articolo 2, comma 1, autorizza la spesa di 445.000 euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, osserva che la norma dispone una spesa con riferimento all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso, e l'utilizzo per finalità di copertura dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno, pur trattandosi di un esercizio finanziario oramai concluso, resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento sia stato presentato alle Camere entro l'anno - nel caso in esame l'esercizio finanziario 2009 -, ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tale fine nell'esercizio successivo, con l'indicazione dei relativi provvedimenti legislativi, sono incluse in un apposito elenco, cosiddetto «elenco degli slittamenti», che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere entro il 25 gennaio. In proposito, segnala che il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti trasmesso al Parlamento dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2010, ai sensi del citato articolo 18,

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comma 3, della legge n. 196 del 2009. In ogni caso, ribadisce che a fronte di una clausola di copertura limitata ad una sola annualità, vale a dire il 2009, l'attuazione dei Protocolli potrebbe comportare oneri a regime, in relazione ai quali appare necessario acquisire una stima del loro ammontare e individuare la modalità di copertura. Su tale aspetto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ritenere meritevoli di approfondimento le considerazioni del relatore in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, chiede di rinviarne il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».
Testo unificato C. 684 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, che reca disposizioni in materia di concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio», «Libero Comune di Pola in esilio. In proposito, segnala che il provvedimento istituisce le medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara che, unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica, sono consegnate alle associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Pola in esilio» e «Libero Comune di Zara in esilio», in rappresentanza alle relative popolazioni. Rileva, poi, che la norma integra, inoltre, l'articolo 3, della legge n. 92 del 2004, prevedendo che, in mancanza dei soggetti diretti interessati, le domande per la consegna degli attestati istituiti in memoria delle vittime delle foibe, possano essere presentate - con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, della legge n. 92 del 2004 - dalle associazioni costituite per conservare la memoria delle suddette vittime.
Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, pur rilevando che la norma finanziaria configura l'onere come limite massimo di spesa, segnala che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione relativa ai commi 1 e 2. Non ha, invece, osservazioni in ordine al comma 4 dell'articolo 1, tenuto conto che non risultano modificati i profili finanziari connessi all'attuazione della legge n. 92 del 2004. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 5 dell'articolo 1 autorizza una spesa di euro 3.000 per l'anno 2011 per l'attuazione dei commi 1 e 2, disponendo che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2011 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento appare corretta, confermando altresì che

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le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria sono disponibili.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio»;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, ricorda che nella seduta di giovedì 11 marzo 2010 la Commissione aveva richiesto al Governo di predisporre una relazione tecnica nel più breve tempo possibile e, comunque, entro giovedì 18 marzo 2010. Chiede, pertanto, al Governo se sia stata predisposta la richiesta relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel segnalare che la relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione, avverte che la Ragioneria generale dello Stato ha elaborato una articolata nota sugli effetti finanziari del provvedimento, che deposita agli atti della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur ritenendo utile l'acquisizione della documentazione elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato, sottolinea come nella seduta dell'11 marzo si fosse evidenziato con chiarezza il significato politico del provvedimento, il cui esame da parte della Commissione dovrebbe concludersi prima della sospensione dei lavori in occasione delle prossime consultazioni elettorali. Ritiene, pertanto, che in tale contesto la Commissione bilancio non possa assumersi la responsabilità di non aver consentito la conclusione nei tempi previsti dell'iter del provvedimento e che, pertanto, appare necessario che il Governo rispetti il termine fissato dalla Commissione per la trasmissione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel dichiararsi disponibile a convocare una seduta della Commissione bilancio nella giornata di giovedì 18 marzo 2010 per verificare l'effettiva trasmissione della relazione tecnica e avviare l'esame dei suoi contenuti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.

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Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.
Atto n. 184
(Rilievi alle Commissioni XIII e XIV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, avverte che lo schema di decreto legislativo non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere con detto parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione del proprio parere fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Stato - Regioni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione dell'articolo 13 della legge comunitaria 2008, che reca norme per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. In proposito, nel segnalare che lo schema dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 217 del 2006, riproponendone in gran parte il contenuto, ricorda che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione a seguito del mancato adempimento - per il decreto legislativo n. 217 del 2006 - degli obblighi di notifica previsti dalla disciplina comunitaria in ordine alle materie tecniche, osservando che, pertanto, il testo in esame si è reso necessario al fine di consentire il superamento di tale procedura d'infrazione. Per quanto attiene ai profili finanziari delle modifiche introdotte dallo schema, con riferimento all'articolo 9, che prevede l'istituzione della commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole, osserva che il testo in esame consente all'organismo di controllo di avvalersi di strutture esterne, come i dipartimenti universitari o gli istituti di ricerca. Poiché l'esercizio di tale facoltà potrebbe determinare effetti onerosi, dovrebbe, a suo avviso, essere acquisito un chiarimento in ordine alle concrete modalità applicative della disposizione, al fine di verificarne la compatibilità rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria stabilito dal successivo articolo 16. Per quanto concerne l'articolo 14, che reca disposizioni in ordine alle tariffe dovute per i controlli, tenuto conto di alcune delle modifiche introdotte, giudica opportuno acquisire una conferma circa l'idoneità della nuova formulazione della norma ad assicurare che i costi per le verifiche prescritte dalla legge siano posti integralmente a carico dei soggetti controllati. Osserva, infatti, che tale specificazione, ancorché desumibile dal meccanismo di finanziamento adottato, non è presente nel testo. In proposito, rileva che l'assunzione di un criterio forfetario per l'individuazione del contributo relativo ai controlli ai sensi dell'articolo 14, comma 3, può determinare di fatto - anche se in via transitoria - una separazione fra il livello delle tariffe e l'effettiva copertura dei costi sostenuti. Infatti, anche qualora la misura indicata dal testo, pari a 3.000 euro per ciascuna verifica, risultasse mediamente congrua per finanziare le analisi tecniche preliminari all'immissione in commercio, tale misura potrebbe comunque dimostrarsi non sufficiente per compensare alcuni dei costi indicati dalla relazione tecnica con riferimento a specifiche tipologie di analisi. Sempre in ordine alla congruità della misura del contributo forfetario indicata dal testo, andrebbe a suo avviso chiarito se l'integrale copertura dei costi effettivamente sostenuti sia possibile anche nel caso in cui il contributo fosse inteso - come indicato dalla relazione tecnica, ma non nel testo - come comprensivo delle spese istruttorie per gli

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approfondimenti bibliografici e per le verifiche analitiche. Riguardo al necessario allineamento temporale fra l'insorgenza dell'onere derivante dalle verifiche e dalle analisi e l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per farvi fronte dei vanti dalle tariffe, andrebbe precisato se i contributi previsti dal testo debbano essere corrisposti all'atto della presentazione della domanda di immissione in commercio e non all'esito conclusivo delle prescritte procedure di controllo Tale interpretazione sembrerebbe, a suo avviso, potersi desumere anche da quanto affermato dalla relazione tecnica, che definisce l'importo forfetario di 3.000 euro come il contributo da corrispondere per ciascuna «istanza». Non ha, invece, osservazioni riguardo alla mancata riproposizione, nel testo dell'articolo 8, relativo all'istituzione dei Registri per la tracciabilità dei fertilizzanti, dell'obbligo di neutralità finanziaria riferito alla gestione e alla conservazione dei Registri presso il Ministero delle politiche agricole. Ricorda, infatti, che, come in precedenza segnalato, il successivo articolo 16 ha introdotto una clausola di neutralità finanziaria di carattere generale, riferita a tutta la disciplina in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore non appena acquisiti i necessari elementi informativi.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Atto n. 195.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alle osservazioni formulate dal presidente nella seduta dell'11 marzo 2010, fa in primo luogo presente che in taluni casi la mancata indicazione delle quote degli stanziamenti destinati a ciascuna autorizzazione di spesa è determinata dalla scelta di finalizzare lo stanziamento complessivo ad un insieme indistinto di norme di analogo contenuto, mentre, in altri casi, la mancanza di indicazioni in ordine alle modalità di riparto tra le amministrazioni interessate dipende, invece, dalla circostanza che le singole quote da attribuire potranno essere quantificate solo quando si saranno definite le esigenze delle amministrazioni medesime. Ritiene, infatti, che la ripartizione tra gli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri interessati non potrà che avvenire in corso di gestione. con uno o più decreti di variazione di bilancio, su puntuale indicazione dei ministeri stessi.
In ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, destinate alla devoluzione della quota del 5 per mille, fa presente che le disposizioni ivi richiamate afferiscono a diverse autorizzazioni di spesa iscritte in bilancio per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010. In proposito, osserva che il richiamo alle autorizzazioni di spesa relative a diversi esercizi finanziari è giustificato da un lato dalle diverse disposizioni

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di proroga intervenute nel passato e dall'altro, dalla circostanza che il decreto-legge n. 194 del 2009 all'articolo 1, comma 23-quaterdecies ha ulteriormente riaperto i termini per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per gli enti che non hanno adempiuto alle previsioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione relativi a tali anni. Segnala, pertanto, che nel corso del 2010 l'Agenzia delle entrate liquiderà gli importi riferiti alle scelte afferenti ai redditi relativi al 2007, stimati in 414 milioni di euro, e quelli relativi all'anno d'imposta redditi 2008, stimati in 422 milioni di euro. Rileva che a tali erogazioni si provvederà, rispettivamente, con le somme conservate ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 194 del 2009 e con somme disponibili in conto residui, mentre per i restanti 422 milioni di euro, si provvederà con risorse relative all'esercizio 2010. Con riferimento a tali ultime risorse, fa presente che 20 milioni di euro sono già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, 400 milioni saranno resi disponibili con lo schema in esame, mentre alla restante quota di 2 milioni di euro si provvederà a valere su residui conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del citato decreto-legge n. 194 del 2009.
In ordine alle osservazioni riguardanti le scuole paritarie, rileva come entrambe le autorizzazioni di spesa citate nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono riferibili al sostegno alle scuole non statali e, pertanto, ritiene corretto mantenere entrambe le autorizzazioni di spesa individuate nello schema in esame. Con riguardo al settore dell'autotrasporto, osserva come con lo stanziamento complessivo di 400 milioni di euro abbia la finalità di finanziare tutte le autorizzazioni di spesa specificatamente indicate nello schema, che non fa che riprodurre quanto indicato nell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010. In ogni caso, per una più compiuta definizione dei singoli stanziamenti, ritiene che si possa prevedere una più puntuale assegnazione delle risorse nei seguenti termini: alla riduzione dei tassi dei premi INAIL dovrebbero essere destinati 91 milioni di euro; contributi per investimenti e formazione professionale dovrebbero essere destinati 30 milioni di euro; contributi per protezione ambientale e sicurezza circolazione dovrebbero essere destinati 60 milioni di euro; credito d'imposta per tassa automobilistica dovrebbero essere destinati 44 milioni di euro; alla compensazione del contributo per il Servizio sanitario nazionale sui premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e alla deduzione delle spese non documentate dovrebbero, infine, essere destinati 175 milioni di euro.
Per quanto concerne le due diverse procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1 comma 250 della legge n. 191 del 2009, rileva come due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri potranno essere adottati all'esito dell'esame parlamentare del provvedimento in discussione, ed in particolare qualora il Governo non intenda conformarsi, quanto all'articolo 1, alle eventuali condizioni che dovessero essere poste dalle Commissioni competenti. In caso contrario, infatti, non sussistono, a suo avviso, motivi per distinguere in due diversi provvedimenti la ripartizione delle risorse di cui all'elenco 1 allegato alla predetta legge finanziaria.
Per quanto concerne l'articolo 2, in via preliminare rileva che la mancata indicazione, nell'ambito del comma 14 della procedura di ripartizione sulla base degli stanziamenti di bilancio dei ministeri interessati, è dovuta al fatto che lo stanziamento, seppure rivolto a finanziare più autorizzazioni di spesa, è comunque riconducibile alla competenza di un'unica amministrazione, il Ministero della giustizia. Osserva, poi, che il comma 16 fa riferimento a due autorizzazioni di spesa riconducibili alle competenze di due diverse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze per il CONI e la Presidenza del Consiglio dei ministri per ciò che riguarda il Comitato paralimpico italiano, e, pertanto, concorda con la Commissione

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circa la opportunità di individuare nello specifico gli stanziamenti da assegnare a ciascuna delle due predette finalità. Analogamente ritiene che si possa procedere per quanto concerne le misure a favore dei non vedenti di cui all'articolo 2 comma 2, ed i finanziamenti destinati alle vittime del terrorismo, agli esuli italiani e alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2, comma 11. In ordine all'osservazione secondo cui la procedura di assegnazione individuata dallo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sarebbe corretta nel presupposto che per alcune autorizzazioni di spesa nel 2010 non sussistono stanziamenti di bilancio, osserva, come l'intendimento del provvedimento sia quello di far riferimento allo stanziamento complessivo del bilancio del ministero interessato e non alla specifica autorizzazione di spesa da rifinanziare, ritenendo, pertanto corretta l'attuale formulazione dello schema. Con riguardo allo stanziamento di 800 mila euro per gli oneri recati dall'esonero del pagamento del contributo unificato, rileva come lo stesso sia stato inserito nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla luce della modifica contenuta nel decreto-legge n. 194 del 2009 il quale prevede una riduzione dello stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia, che appare determinabile solo all'esito della formalizzazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva, pertanto, che la disposizione contenuta nel decreto-legge in materia di proroga di termini è stata interpretata come volontà di aggiungere una nuova ragione di spesa nell'ambito della voce relativa alla funzionalità del sistema giudiziario. Ritiene, pertanto, corretto l'inserimento di tale autorizzazione di spesa nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.
Infine, per quanto riguarda gli effetti ipotizzabili sui saldi di finanza pubblica degli interventi recati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che essi non si discostino da quelli originariamente valutati in occasione della legge finanziaria, atteso che le modifiche intervenute nelle finalità non comportano apprezzabili variazioni sugli effetti già scontati.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, sottolinea in via preliminare l'esigenza che il parere sullo schema in esame imponga al Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente alle condizioni riferite all'articolo 1, di procedere all'adozione di due distinti decreti, riferiti rispettivamente agli interventi di cui all'articolo 1 e a quelli di cui all'articolo 2. Ritiene, poi, assolutamente necessario che, al fine di preservare le prerogative del Parlamento, il decreto non rimetta a successivi atti l'individuazione puntuale delle quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa, ma precisi puntualmente le somme destinate a tali interventi. Nonostante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritiene comunque necessario sopprimere il comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, in quanto esso si riferisce ad una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera dell'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies del decreto-legge n. 194 del 2009. Osserva, poi, che vi è la necessità di garantire che nell'ambito del provvedimento in esame sia assicurato il finanziamento dell'Ente italiano montagna, ancorché tale intervento sia previsto da una disposizione del decreto-legge n. 2 del 2010, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e, pertanto, non ancora entrata in vigore. Avverte, pertanto, che sulla base di tali considerazioni, ha formulato la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (atto n. 195);

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considerata l'opportunità, alla luce delle differenti procedure di esame parlamentare previste all'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di pervenire all'adozione di due distinti schemi di decreto legislativo e, in particolare, di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 2 dello schema in esame, relative all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, e di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1 del suddetto schema, relative alle restanti voci del citato Elenco 1;
ritenuto che, per ciascuna voce di spesa recata dall'Elenco 1, debbano essere specificate le quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa poiché, in caso contrario, risulterebbe rimessa ad un'autonoma scelta del Governo la modifica di una determinazione assunta dal Parlamento;
rilevata l'opportunità di attenersi al criterio di proporzionalità rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio o alle relative spese autorizzate nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 e all'articolo 2, commi 2, 11, 14;
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche riferita ai redditi relativi all'anno 2008;
rilevato che l'utilizzo, disposto ai sensi del comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, nella misura di 800.000 euro per l'anno 2010, delle risorse iscritte nella voce relativa alla «Funzionalità del sistema della giustizia» di cui all'Elenco 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 23-quinquiesdecies del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, non dovrebbe essere previsto dallo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera del predetto articolo 1, comma 23-quinquiesdecies, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui al medesimo comma e, tali risorse, pertanto, non possono risultare oggetto di riparto ad opera del presente decreto;
considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 483, della legge n. 296 del 2006 è stata accantonata e resa indisponibile per il CONI una somma pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2009 e che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010 non sono previsti stanziamenti destinati al Comitato italiano paralimpico negli anni 2011 e 2012;
tenuto conto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato in prima lettura dalla Camera, prevede un finanziamento degli interventi in favore dell'Ente italiano per la montagna di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto;
nel presupposto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, venga approvato in via definitiva nel testo approvato dalla Camera
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
il Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente anche alle condizioni contenute nel presente parere relative all'articolo 1 dello schema di decreto, proceda all'adozione di due distinti decreti, uno riferito agli interventi di cui all'articolo 1 e uno riferito a quelli di cui all'articolo 2, da sottoporre alle rispettive procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009;

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a) all'articolo 1:
al comma 2, sostituire le parole da: alla proroga fino alla fine del comma, con le seguenti: alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 6, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
al comma 7, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nella misura di 91 milioni di euro; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, nella misura di 30 milioni di euro; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura di 60 milioni di euro; articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella misura di 44 milioni di euro; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 175 milioni di euro;
b) all'articolo 2:
al comma 1, sostituire le parole 181 milioni, con le seguenti 180,2 milioni;
sostituire il comma 2, con il seguente: «2. È disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,della somma di 5.000.000 di euro, nella misura di 841.840 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, di 1.349.813 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di 2.808.347 per il loro rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284.»;
assicurare, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del comma 10, il rifinanziamento, nella misura di 1 milione di euro, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006;
al comma 11, sostituire le parole da: per le seguenti finalità fino alla fine del comma, con le seguenti tra le seguenti finalità: articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, nella misura di 1.305.784 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 1.469.007 euro per l'anno 2012; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, nella misura di 3.819.323 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 4.296.739 euro per l'anno 2012; articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, nella misura di 2.546.216 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 2.864.492 euro per l'anno 2012; legge 31 gennaio 2004, n. 93, nella misura di 328.677 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 369.762 per l'anno 2012;
al comma 14, sostituire le parole da: regolamento di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, nella misura di 1.202.498 euro per l'anno 2010 e di 14.315.457 euro per l'anno 2011; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di 2.032.363 euro per l'anno 2010 e di 24.194.798 euro per l'anno 2011; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 629.659 euro per l'anno 2010, e di 7.495.933 euro per l'anno 2011; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura di 335.480 euro per l'anno 2010 e di 3.993.812 euro per l'anno 2011;
sopprimere il comma 15;
sostituire il comma 16 con il seguente: «16. È disposto l'utilizzo di 5

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milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le finalità di cui al decreto legislativo 23 luglio 199, n. 242; nonchédi 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».»

Conseguentemente, si intende revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso in data 4 febbraio 2010 sull'atto Camera 2064.

Massimo VANNUCCI (PD), pur comprendendo l'urgenza di esprimere il parere sullo schema in esame, dovuta anche alla necessità di assicurare celermente l'attribuzione di risorse agli enti locali interessati dal terremoto del 6 aprile 2009, ritiene comunque opportuno un approfondimento dei contenuti del provvedimento in esame. In particolare, ricorda la genesi dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, sottolineando come esso inizialmente fosse configurato in termini estremamente generici e determinasse, pertanto, una sostanziale delega in bianco al Governo per l'individuazione degli interventi da finanziare e per la definizione degli importi da destinare ad ogni singolo intervento. Pur osservando che a seguito dell'esame parlamentare l'Elenco è stato profondamente trasformato e prevede ora il finanziamento di una serie di interventi individuati attraverso il riferimento a specifiche disposizioni di rango legislativo, rileva che permangono tuttavia ancora formulazioni troppo generiche, in quanto in più di un caso lo schema in esame prevede il rifinanziamento in modo indistinto di interventi riconducibili a diverse disposizioni legislative. Al riguardo, nel giudicare comunque apprezzabile lo sforzo compiuto dal presidente, ritiene comunque opportuno svolgere alcune considerazioni sull'utilizzo delle risorse destinate agli interventi contenuti nell'ultima voce dell'Elenco 1, la cui destinazione deve avvenire previo conforme parere delle Commissioni parlamentari. Al riguardo, osserva come ben 80 milioni di euro su un totale di 354 milioni di euro nel triennio 2010-2012 siano destinati a trasferimenti al comune di Roma, sulla base di una disposizione inserita nell'Elenco 1 nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di proroga di termini. Nel rilevare come non siano sufficientemente chiarite le finalità di tale ulteriore trasferimento di risorse al comune di Roma, osserva altresì come le risorse destinate alle diverse situazioni emergenziali considerate nell'ultima voce dell'Elenco 1 non consentano in molti casi di affrontare in modo efficace tali situazioni di emergenza.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'Esecutivo sia intenzionato a recepire la condizione formulata nella proposta di parere del presidente in ordine alla adozione di due distinti decreti riferiti, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 1 e a quelli di cui all'articolo 2 dello schema in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur sottolineando come l'adozione di un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa considerarsi corretta, fa presente che il Governo terrà nella dovuta considerazione le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto dell'esigenza di un maggiore approfondimento dei contenuti del provvedimento evidenziata dal collega Vannucci, sospende momentaneamente la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 14.15.

La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 14.15.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, avverte di aver formulato una nuova proposta di parere (vedi allegato), la quale, accogliendo la richiesta formulata in tal senso dal collega Vannucci, precisa

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che le risorse destinate al comune di Roma sono finalizzate all'attuazione della decisione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato in materia di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario un chiarimento in ordine agli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica ascritti all'incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, evidenzia, infatti, che a tale intervento è ascritto un effetto in termini di saldo netto da finanziare di 400 milioni di euro e di soli 240 milioni di euro in termini di fabbisogno ed indebitamento netto e, pertanto, ritiene necessario che il Governo chiarisca se tale diverso effetto sui diversi saldi sia da addebitare all'indisponibilità in termini di cassa di una quota delle risorse attribuite. Per quanto attiene, invece, all'intervento in favore del comune di Roma, ribadisce l'opportunità di non procedere ad ulteriori trasferimenti straordinari in favore della Capitale fino al momento dell'approvazione dell'assestamento del bilancio di tale ente locale, giudicando assolutamente necessario acquisire in quella sede informazioni anche in ordine al credito che il comune di Roma vanterebbe nei confronti della Regione Lazio e che, da quanto si apprende dagli organi di stampa, ammonterebbe a circa 1,3 miliardi di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) prende atto con soddisfazione delle modifiche apportate alla proposta di parere, che consentono di chiarire che il finanziamento al comune di Roma non avviene senza vincoli di destinazione, ma dovrà essere destinato all'attuazione di una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nei confronti delle imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. Più in generale, ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione della proposta di parere elaborata dal presidente, che ha inteso limitare la discrezionalità dell'Esecutivo nella destinazione delle risorse, prevedendo una più puntuale indicazione delle somme destinate ai diversi interventi. Ritiene, altresì, apprezzabile la previsione di una condizione volta a garantire il finanziamento dell'Ente italiano montagna, ancorché la disposizione che prevede tale finanziamento non sia ancora entrata in vigore. Osserva, tuttavia, che non appare condivisibile il metodo seguito per il finanziamento degli interventi di cui all'Elenco 1 della legge finanziaria 2010, ricordando le criticità emerse nel corso dell'esame di quel provvedimento presso la Camera dei deputati. Sul piano dei contenuti, pur ritenendo condivisibili molte delle finalità degli interventi dei quali si prevede il rifinanziamento, osserva che essi non esauriscono le emergenze del nostro Paese, rilevando altresì che in alcuni casi i finanziamenti previsti non sono assolutamente adeguati a far fronte in modo efficace alle misure da realizzare. Concorda, infine, con le osservazioni del collega Nannicini relative all'opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti in ordine al differente impatto sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, dello schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dagli onorevoli Nannicini e Vannucci, fa presente che correttamente lo schema in esame prevede l'incremento di 400 milioni di euro nell'anno 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università e che il diverso impatto di tale incremento della dotazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto deve attribuirsi esclusivamente alla diversa valutazione di determinate spese ai fini di tali saldi di finanza pubblica. Con riferimento, invece, ai trasferimenti a favore del comune di Roma, manifesta la disponibilità del Governo a fornire quanto prima un quadro aggiornato della situazione.

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea che l'incremento della dotazione finanziaria

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del fondo per il finanziamento ordinario delle università è l'unico intervento, tra quelli contenuti nell'Elenco 1, al quale l'allegato 7 alla legge finanziaria 2010 attribuisce effetti diversi sui saldi di finanza pubblica, chiedendo, pertanto, se tale diversa imputazione sia da attribuirsi ad una scelta politica o a ragioni di carattere tecnico.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva come, in ogni caso, i dati in ordine ai differenti effetti sui saldi di finanza pubblica dell'intervento relativo al fondo per il finanziamento ordinario delle università siano stati elaborati in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2010 e che lo schema di decreto in esame si limita a recepire la destinazione di 400 milioni di euro nel 2010 a tale intervento, in conformità quanto previsto nell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010. Osserva, inoltre, che il minore impatto del finanziamento delle università in termini di fabbisogno ed indebitamento netto appare da attribuirsi alla circostanza che gran parte delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario delle università è destinata a spese di personale e che, pertanto, all'importo da computare ai fini del saldo netto da finanziare devono sottrarsi le somme relative a ritenute fiscali e previdenziali.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), nell'apprezzare la nuova formulazione della proposta di parere, si sofferma sulla osservazione relativa al reintegro dei contributi in favore dell'edilizia privata nel Belice, di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006, sottolineando come il finanziamento previsto dallo schema in esame non consenta di reintegrare completamente le risorse tagliate dal decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, sottolinea come la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 nascesse da un'intesa tra lo Stato, la regione e gli enti territoriali interessati ed intendesse assicurare una chiusura definitiva dell'emergenza nel Belice, evidenziando, pertanto, che la riduzione dei finanziamenti disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008, mette a rischio la prosecuzione della ricostruzione in quell'area. Evidenzia, pertanto, l'assoluta necessità di ulteriori provvedimenti legislativi che restaurino i contributi previsti ai sensi della legge finanziaria per il 2007, in linea peraltro con quanto indicato in numerosi atti di indirizzo accolti dal Governo in questa legislatura.

Massimo BITONCI (LNP) esprime il proprio disappunto per la previsione di un ulteriore finanziamento in favore del comune di Roma, osservando come, pur comprendendo la difficile situazione finanziaria in cui versa tale ente locale, specialmente a causa, vi sia l'assoluta necessità di destinare adeguate risorse anche ad altri enti territoriali, la cui situazione economica e finanziaria è resa particolarmente difficile dalla crisi in atto.

Massimo VANNUCCI (PD), pur apprezzando il ripensamento del collega Bitonci, rileva come questi avrebbe potuto farsi portatore delle istanze degli enti locali in occasione dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, sul quale è stato relatore per la V Commissione. Con riferimento alle considerazioni del collega Marinello, osserva che l'esigenza di ripristinare le risorse oggetto dei tagli realizzati dal decreto-legge n. 112 del 2008 non si pone solo con riferimento agli interventi nel Belice, ma anche numerosi altri accantonamenti, alcuni dei quali, come quelli relativi all'università e alla giustizia, sono oggetto di un parziale rifinanziamento solo nell'ambito del provvedimento in esame. In ogni caso, ritiene che sia eccessivo destinare 80 milioni di euro al comune di Roma, a fronte dei limitati interventi in favore di situazioni assai più gravi, come quelle dei comuni interessati dal terremoto del 2009. Nel segnalare, poi, il proprio dissenso in ordine alla procedura prefigurata dall'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010, preannuncia, a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere come da ultimo riformulata.

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Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il convinto voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere da ultimo riformulata dal presidente. Motiva tale voto contrario, evidenziando critiche tanto al metodo di elaborazione dello schema, che è stato adottato sulla base di una procedura, prefigurata dalla legge finanziaria 2010, che giudica assolutamente insoddisfacente, quanto al contenuto dello schema stesso, con particolare riferimento alla previsione di un nuovo trasferimento di risorse al comune di Roma.

Rolando NANNICINI (PD), pur apprezzando i chiarimenti forniti dal presidente, osserva che un calcolo analogo a quello effettuato con riferimento al fondo per il finanziamento ordinario delle università si sarebbe, a suo avviso, reso necessario anche con riferimento agli interventi in materia di fornitura gratuita dei libri di testo e di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. Nel segnalare, poi, l'esigenza di acquisire dettagliate informazioni sull'andamento del piano di rientro dai debiti pregressi del comune di Roma, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, sottolinea tuttavia come il procedimento individuato dall'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, rappresenti sostanzialmente un esproprio delle funzioni attribuite nel nostro ordinamento al Parlamento.

Remigio CERONI (PdL), pur dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, dichiara di non condividere la scelta di destinare 80 milioni di euro al comune di Roma, che si è contraddistinto in passato per una discutibile gestione delle proprie risorse di bilancio.

Simonetta RUBINATO (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, dichiarando, in primo luogo, di condividere le considerazioni del collega Nannicini in ordine all'inopportunità di deliberare nuovi trasferimenti di risorse in favore del comune di Roma prima di conoscere in modo trasparente le condizioni finanziarie della gestione commissariale. In questo quadro, ricorda il dibattito che si è svolto in questi giorni sul decreto-legge n. 2 del 2010, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, evidenziando come in quella sede avesse già sottolineato l'iniquità delle disposizioni relative alla gestione commissariale del comune di Roma, che rischiano, a suo avviso, di aprire una enorme falla nei conti pubblici. Osserva, altresì, come anche gli interventi volti al sostegno delle scuole non statali previsti dallo schema appaiono largamente insufficienti, in quanto non è previsto lo stanziamento di risorse per gli anni 2011 e 2012, sottolineando come tale mancato finanziamento determini una grave incertezza per gli istituti scolastici non statali, che vedono messa a rischio la loro stessa esistenza.

Lino DUILIO (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente, osservando come lo schema in esame rappresenti il punto di arrivo di una serie di decisioni, che giudica sbagliate, assunte a partire dalla legge finanziaria per il 2010. Con specifico riferimento ai contenuti dello schema, rileva l'assoluta necessità di evitare in futuro di procedere a continui interventi correttivi nelle medesime materie, sottolineando in particolare l'esigenza di chiarire una volta per tutte la questione dei trasferimenti al comune di Roma e della chiusura della gestione commissariale relativa all'indebitamento di tale ente locale. Al riguardo, richiamando considerazioni già svolte in occasione dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, osserva come sempre più spesso il Governo si dimostri forte con i deboli, non dando ascolto alle numerose richieste degli enti locali che affrontano gravi difficoltà in sede di applicazione del patto di stabilità interno, e debole con i forti, individuando specifici interventi in favore

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di specifici enti locali, come il comune di Brescia ed il comune di Roma. Nel sottolineare come tale modo di procedere costringa la Commissione ad affrontare a lungo questioni che interessano solo specifiche realtà territoriali, rileva altresì che la decisione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato in favore delle imprese di servizi pubblici partecipate da pubbliche amministrazioni non trova applicazione solo con riferimento a società detenute dal comune di Roma, ma anche a società partecipate da altri enti territoriali, per i quali, tuttavia, non è previsto alcun trasferimento.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 14.55.