CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 81

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione Cultura il parere sul testo unificato delle proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo.
Fa presente che il provvedimento si propone una complessiva semplificazione e razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo dal vivo, mirando a realizzare in tal modo una ridefinizione di tale materia, anche alla luce del nuovo

Pag. 82

assetto dei rapporti fra Stato e Regioni, determinato dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Rileva che il testo presenta inoltre un approccio fortemente innovativo, laddove, da un lato, pone al centro dell'attività normativa e della iniziativa culturale e promozionale non i singoli operatori culturali, a vario titolo coinvolti, ma l'insieme della collettività, quale destinataria prioritaria dell'intervento pubblico, dall'altro sottolinea il significato dello spettacolo quale risorsa fondamentale per lo sviluppo culturale ed economico del nostro Paese.
Passando ad una breve illustrazione degli articoli, sottolinea che ai sensi dell'articolo 1 la finalità dell'intervento legislativo è la definizione di principi fondamentali che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo; la Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. L'articolo 2 elenca i principi fondamentali ai quali deve ispirarsi l'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni per creare i presupposti di una politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione e l'intervento sussidiario dei privati. L'articolo 3 specifica che lo Stato svolge tali compiti attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali; il comma 2 elenca nello specifico i compiti affidati al Ministero. Evidenzia che la lettera g), in particolare, prevede la promozione di protocolli di intesa con le piattaforme radiotelevisive per destinare adeguati spazi alle produzioni italiane ed europee nel settore degli spettacoli dal vivo. L'articolo 4 definisce le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica in materia di spettacolo dal vivo, individuando i compiti spettanti alla Conferenza unificata. L'articolo 5 stabilisce i compiti delle regioni. Sottolinea che la lettera i) prevede la possibilità di stipulare protocolli di intesa con la RAI per la divulgazione degli spettacoli nel territorio. L'articolo 6 stabilisce i compiti spettanti a province, aree metropolitane e comuni.
L'articolo 7 disciplina la funzione consultiva che l'Osservatorio nazionale dello spettacolo svolge nei confronti della Conferenza unificata. L'articolo 8, in vista di una maggiore semplificazione della materia, prevede agevolazioni per adeguamenti statutari e societari che siano finalizzati a garantire e migliorare l'economicità e l'efficienza dell'autonomia artistica. All'articolo 9 vengono elencati i criteri per l'individuazione delle funzioni attribuite ai diversi soggetti dello spettacolo. L'articolo 10 disciplina le modalità di gestione delle risorse del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 3. L'articolo 11 prevede un incremento della dotazione attribuita al Fondo. L'articolo 12 disciplina agevolazioni sui finanziamenti. L'articolo 13 istituisce un Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 14 istituisce un Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti.
L'articolo 15, per agevolare in materia fiscale gli organismi dello spettacolo dal vivo, li assimila alle piccole e medie imprese. Con riferimento al comma 6 dello stesso articolo 15, ai sensi del quale l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni di limitazione della circolazione stradale fuori dei centri abitati, segnala l'opportunità di proporre alla Commissione competente la soppressione di tale deroga, in relazione ai possibili effetti negativi che potrebbe determinare sulla sicurezza nella circolazione stradale.
Di particolare rilievo sono le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17, che mirano a valorizzare il patrimonio culturale connesso alle attività in esame. L'articolo 16, riconoscendo il valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo, ne promuove l'inserimento tra le attività didattiche delle scuole e delle università. L'articolo 17 prevede attività sia a livello

Pag. 83

regionale che statale per promuovere la formazione professionale di figure legate allo spettacolo dal vivo.
L'articolo 18 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali una banca dati professionale in cui sono iscritti i quadri artistici, tecnici ed organizzativi. L'articolo 19 disciplina la professione di agente per lo spettacolo. L'articolo 20 reca disposizioni di vario tipo riguardanti interventi in materia di tutele assicurative e il collocamento e la tutela previdenziale di alcune figure professionali. L'articolo 21 disciplina l'ambito di attività della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) nel settore dello spettacolo dal vivo. Con gli articoli 22 e 23 viene istituito e disciplinato un Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati: musica, danza, circo e spettacolo dal vivo. Gli articoli da 24 a 27 riguardano le attività settoriali (musicali, teatrali, danza, attività circense e itinerante). L'articolo 28 reca infine la copertura finanziaria.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI, in relazione al provvedimento all'esame della Commissione, esprime il parere negativo del Governo sul comma 6 dell'articolo 15, ai sensi del quale l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle limitazioni previste dal codice della strada fuori dai centri abitati, in quanto prevede una deroga generalizzata, senza alcuna specificazione, relativa ai veicoli che saranno impiegati per gli spettacoli itineranti, e senza alcuna reale giustificazione tecnica; rileva che per assurdo si potrebbe trattare anche di veicoli o di trasporti eccezionali, con le immaginabili conseguenze per la circolazione e sicurezza stradale.
Fa presente che la disposizione, che risulta contraria allo spirito delle norme del vigente codice che non prevede deroghe in bianco per casi consimili, creerebbe un precedente ingiustificato rispetto ad altre categorie di soggetti potenzialmente interessati a godere di analoghe condizioni ed è contraria ai principi di sicurezza stradale, specie quando le limitazioni alla circolazione sono imposte dalle autorità competenti per motivi giustificati da valutazioni tecniche, strutturali ovvero di sicurezza della circolazione.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) ricorda di essere cofirmatario della proposta di legge che disciplina lo spettacolo dal vivo, che ritiene essere un provvedimento assai importante e destinato, una volta approvato, a modificare in senso positivo le condizioni di svolgimento di tale attività, promuovendone la crescita. Rileva peraltro che, ai fini della definizione del provvedimento, risulta essenziale superare le difficoltà connesse al reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Al riguardo auspica che il Ministro dell'economia e delle finanze si attivi in tal senso, anche su impulso dei gruppi parlamentari e dei singoli deputati, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall'attuazione del testo unificato ammontano ad un importo nel complesso limitato e sicuramente sostenibile. Osserva quindi che, come si può evincere dalle esperienze che già si sono avute al riguardo in altri Paesi, l'adozione di misure analoghe a quelle prospettate nel testo unificato determina effetti positivi anche per quanto concerne i conti pubblici, poiché tali misure danno luogo ad uno sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo che si traduce anche in maggiori entrate fiscali a favore dell'erario.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizione presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.25.

Pag. 84

RISOLUZIONI

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato.
(Seguito discussione e rinvio).

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì 23 febbraio il rappresentante del Governo aveva chiesto di poter effettuare un ulteriore approfondimento sui contenuti della risoluzione.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI osserva che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007, è dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile, finanziaria ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fa presente che l'organico dell'Agenzia è stabilito nel limite massimo di 300 unità - a fronte delle 500 unità impiegate da Ferrovie dello Stato SpA per svolgere le funzioni ora trasferite all'Agenzia e delle risorse finanziarie proprie dell'Agenzia. Rileva inoltre che in fase di prima applicazione l'organico non deve superare le 205 unità.
Sottolinea che l'organico dovrà essere costituito con le seguenti modalità: trasferimento del personale proveniente dall'ex Ministero dei trasporti in numero non superiore a 12 unità ; reclutamento delle altre unità tramite procedure selettive pubbliche,alle quali potrà partecipare anche il personale che previene da ferrovie dello Stato SpA, per i quali è prevista una riserva di posti non superiore al 50 per cento.
Evidenzia che, attualmente, l'Agenzia opera con circa cento unità di personale altamente qualificato e specializzato nel settore della sicurezza ferroviaria, in gran parte proveniente da RFI SpA, che già svolgeva compiti normativi, autorizzativi ed ispettivi molto importanti ai fini della sicurezza della circolazione dei treni per Ferrovie dello Stato SpA e ora svolge gli stessi compiti alle dipendenze funzionati dell'Agenzia. Osserva che tale personale è stato individuato con procedure selettive sulla base dell'apposita Convezione stipulata il 21 maggio 2008 dall'Agenzia con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS SpA. Fa presente che con l'ultimo interpello effettuato a tale scopo per la ricerca di esperti e specialisti in segnalamento, energia e trazione, armamento, materiale rotabile, a fronte di oltre cinquecento domande pervenute, hanno superato la selezione svolta dalla preposta Commissione di valutazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata Convenzione, solo trenta unità di personale.
Rileva che l'utilizzo di detto personale da parte dell'Agenzia ha garantito e continua a garantire, senza soluzione di continuità, il mantenimento degli standard, delle procedure e del presidio della sicurezza ferroviaria, anche nella fase di graduale passaggio delle relative competenze da RFI all'Agenzia. Osserva, pertanto, che è di tutta evidenza quanto sia fondamentale che questo personale venga reclutato dall'Agenzia, per l'elevata professionalità in un settore così importante.
Al riguardo, sottolinea che l'articolo 4, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n.162 del 2007, istitutivo dell'Agenzia medesima, prevede che - con specifico regolamento su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - si provveda alla disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane. Rileva che opportunamente, quindi, la risoluzione impegna il Governo affinché il citato regolamento di reclutamento, in fase di predisposizione da parte dei competenti

Pag. 85

uffici di questa amministrazione, individui una procedura che consenta l'immediato transito di detto personale,proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato e già individuato con procedura selettiva, nel molo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Fa presente che proprio tale aspetto è attualmente all'esame dei predetti uffici d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze. In conclusione esprime la condivisione del Governo su quanto segnalato nella risoluzione e dichiara che il Governo si impegna ad individuare la migliore soluzione possibile nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Silvia VELO (PD) prende atto positivamente delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo in ordine alla risoluzione. Rileva tuttavia che non è emersa dall'intervento del sottosegretario una precisa indicazione relativamente ai termini temporali entro i quali il Governo medesimo intende rendere l'Agenzia pienamente operativa e a definire del regolamento che rechi la disciplina di reclutamento del personale dell'Agenzia medesima. Ritiene che prima di procedere all'approvazione della risoluzione sia essenziale che il Governo indichi tale termine, anche al fine di poter verificare l'effettiva attuazione delle misure richieste dall'atto di indirizzo di cui è primo firmatario.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di fornire in una successiva seduta le indicazioni richieste.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 marzo 2010.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.
C. 3007 Bergamini, C. 3171 Velo e C. 3198 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.