CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 45

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.
Atto n. 189.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo (vedi allegato).

Cosimo VENTUCCI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, al fine di approfondire il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.
C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Pag. 46

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione avvii nella seduta ordina l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e della proposta di legge C. 1873 Pagano, recanti disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge C. 2699, che ritiene complessivamente caratterizzata da un'eccessiva e controproducente attenzione per i dettagli, ricorda innanzitutto che essa è stata approvata dal Senato in un testo unificato, nel quale sono rifluiti i contenuti di due proposte di legge: la n. 414, a firma del Senatore Costa (PdL), e la n. 507, a firma del Senatore Barbolini (PD).
L'articolo 1 della proposta di legge istituisce, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) del Ministero dell'economia e delle finanze, a sua volta istituito dalla legge n. 166 del 2005, un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, del furto d'identità e delle frodi, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e delle assicurazioni.
In base al comma 2, tale sistema di prevenzione si basa, analogamente al sistema di prevenzione, delle frodi sulle carte di pagamento previsto dall'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 2005, su un archivio centrale informatizzato e sul gruppo di lavoro istituito dal comma 8 del medesimo articolo 1.
Ai sensi del comma 3 la titolarità dell'archivio è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e di coordinamento in tema di prevenzione delle frodi, attribuisce la responsabilità e conferisce la gestione dell'archivio all'UCAMP, il quale può a sua volta designare anche ulteriori soggetti responsabili, secondo le prescrizioni dell'articolo 29 del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che consente la designazione di ulteriori soggetti responsabili ove necessario per esigenze organizzative.
Anche in questo caso la previsione è analoga a quella della legge n. 166 del 2005, la quale, all'articolo 1, comma 5, affida la titolarità dell'archivio informatizzato previsto nell'ambito del sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, nonché la responsabilità della sua gestione, all'UCAMP.
Il comma 4 precisa le funzioni dell'UCAMP in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, affidando ad esso l'esercizio delle funzioni statali in materia di prevenzione amministrativa delle frodi nei seguenti ambiti: rapporti, strumenti e operazioni attraverso i quali viene erogato il credito al consumo o altra facilitazione finanziaria, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; servizi a pagamento differito erogati dai soggetti aderenti al sistema di prevenzione; richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre amministrazioni pubbliche.
Ai sensi del comma 5, possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato, a titolo gratuito.
Possono inoltre partecipare a detto sistema anche una serie di soggetti, elencati dalla norma e denominati «aderenti»: a) le banche nazionali, comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB; b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (ovvero coloro che forniscono servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica); c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (ovvero i soggetti che forniscono servizi, quali la cosiddetta pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi);

Pag. 47

d) le imprese di assicurazione; e) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a d) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con l'UCAMP; f) le società di mediazione creditizia che abbiano un capitale sociale non inferiore all'ammontare minimo di 120.000 euro, richiesto ai sensi dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di società per azioni.
Il comma 6 disciplina l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi.
In particolare, i soggetti «aderenti» possono inviare all'UCAMP richieste di verifica circa l'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo.
La disposizione specifica che tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità e prevede che gli aderenti trasmettono all'UCAMP le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode nel settore del credito e nel settore delle assicurazioni.
Il comma 7 istituisce nell'ambito del sistema di prevenzione un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere le segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità, allo scopo di monitorare il comparto e fornire informazioni sulle tutele previste dalla legge.
Il comma 8 istituisce un gruppo di lavoro, avente funzioni consultive, al quale è attribuito il compito di elaborare e studiare i dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi. A tale gruppo di lavoro, che è coordinato dal titolare dell'archivio, cioè del Ministero dell'Economia e delle finanze, partecipano un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante della Guardia di Finanza, un rappresentante dell'ISVAP, i rappresentanti delle associazioni di categoria degli aderenti al sistema, come definiti dal comma 5, i rappresentanti degli operatori commerciali, delle associazioni dei consumatori e degli ordini professionali con specifiche competenze in materie economico finanziarie. Al medesimo gruppo di lavoro può inoltre essere invitato a partecipare un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali.
La disposizione prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro dell'Economia presenti una relazione al Parlamento, predisposta sulla base della relazione formulata dal predetto gruppo di lavoro, sui risultati ottenuti nell'attività di prevenzione delle frodi svolta nell'anno precedente. Una sezione della relazione deve dar conto dei risultati dell'attività di rilevazione e verifica svolta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, relativamente alle eventuali traslazioni sulle condizioni economiche praticate ai consumatori dei costi connessi al pagamento del contributo cui sono tenuti gli aderenti al sistema ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della proposta.
Inoltre la disposizione attribuisce all'UCAMP il compito di informare il pubblico sui rischi delle frodi, anche attraverso campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 9 specifica che il sistema di prevenzione si informa ai princìpi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, che l'archivio è composto da tre strumenti informatici: l'interconnessione di rete, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati (contenuti in documenti di identità, partite IVA) detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; il modulo informatico centralizzato che memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di studiare il fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della

Pag. 48

prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti; il modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'UCAMP agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.
Il comma 2 dispone che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP.
Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'Economia è autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi, al fine di rafforzare il dispositivo di prevenzione del furto di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.
Gli articoli 3 e 4 disciplinano la procedura di riscontro di autenticità dei dati, detenuti da soggetti pubblici e privati, con le informazioni date ai soggetti eroganti servizi di finanziamento o assicurativi e aderenti all'archivio.
In particolare, l'articolo 3 prevede, al comma 1, che le informazioni delle persone fisiche o giuridiche richiedenti una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro di autenticità sono quelle relative ai dati contenuti in: a) documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, sebbene smarriti o rubati, insieme a tutti gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalità perseguite dalla proposta in commento; c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; d) informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati, secondo le disposizioni definite dalle norme di attuazione della proposta in esame.
Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito l'UCAMP e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché previa istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità di prevenzione disciplinate dalla proposta di legge.
L'articolo 4 disciplina la procedura di riscontro dell'autenticità dei dati, attribuendo, al comma 1, all'UCAMP il potere di autorizzare, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati.
Ai sensi del comma 2 ciascuna richiesta di verifica comporta, da parte dell'aderente interessato, il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Il contributo è effettuato anche tramite carte prepagate o ricaricabili, per la cui attivazione e gestione è competente l'UCAMP. Con le somme versate dagli aderenti si provvede alle spese di realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati.
Ai sensi del comma 3, i costi economici connessi con il pagamento dei contributi

Pag. 49

dovuti dagli aderenti per la verifica di autenticità dei dati oggetto di riscontro restano a loro carico e non possono essere traslati sulle condizioni economiche praticate ai consumatori finali come corrispettivo per i servizi richiesti.
Al fine di verificare la corretta applicazione della norma, la norma richiama le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 196 a 203 della legge n. 244 del 2007, tra le quali si prevede l'istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, al quale è attribuito il compito di evidenziare le dinamiche e le anomalie dei prezzi dei beni e servizi. La previsione è evidentemente connessa con quella di cui all'articolo 1, comma 8, relative al contenuto della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'Economia sulle tematiche dell'attività di prevenzione delle frodi.
L'articolo 5 disciplina il finanziamento del sistema di prevenzione, prevedendo che le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.
L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, siano determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia.
Ai sensi del comma 2 lo schema del predetto decreto deve essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali, affinché esprimano il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.
Il comma 3 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro istituito dal comma 8 dell'articolo 1, in ordine all'applicazione delle norme recate dal provvedimento.
Il comma 4 modifica l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel senso di estendere anche alle opere, ai servizi e alle forniture destinati ad attività del Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di esecuzione, in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità, delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ove siano richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.
L'articolo 7 prevede l'istituzione di un apposito sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo nel settore assicurativo, nonché sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, demandando, al comma 1, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione di termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione.
Il comma 2 prevede che con il predetto decreto sono definite la misura e le modalità del contributo da versare da parte degli aderenti a tale sistema. Con un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica tale contributo.
Passando al contenuto della proposta di legge C. 1873 Pagano, anch'essa istituisce, al comma 1, presso l'UCAMP un sistema di prevenzione delle frodi sul piano amministrativo, con riferimento al solo settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Tale sistema è anch'esso basato su un archivio centrale

Pag. 50

informatizzato, la cui titolarità dell'archivio e la cui gestione sono affidate, ai sensi del comma 2, all'UCAMP, in quanto ufficio appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 3, fatte salve le competenze attribuite all'UCAMP in materia di frodi sulle carte di pagamento dalla legge n. 166 del 2005, specifica le funzioni dell'UCAMP in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, affidando ad esso l'esercizio di funzioni statali nei settori degli strumenti attraverso i quali è erogato il credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della struttura e del funzionamento dell'archivio, l'individuazione dei soggetti che possono accedervi e le relative modalità.
Il comma 5 prevede che con il medesimo decreto sono stabiliti i dati delle persone fisiche e giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o un'altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.
Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge, quantificati in 25.000 euro per l'anno 2008, 285.000 euro per l'anno 2009 e a 60.000 euro a decorrere dall'anno 2010.
Ritiene quindi opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di valutare in quella sede le eventuali modifiche da apportare al testo approvato dal Senato, verificando anche la possibilità di predisporre un testo unificato delle proposte di legge.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che, nel quadro dell'esame delle proposte di legge, si debba anche tenere presente che, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2009, la Commissione ha approvato un emendamento volto ad integrare la norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine di prevedere l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità.

Cosimo VENTUCCI, presidente, giudica pertinente il rilievo del deputato Fluvi, ritenendo che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani, potrà avviare una riflessione sui temi e sulle proposte emersi nel corso della seduta odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione delle zone franche termali.
C. 2485 Ceccuzzi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco CECCUZZI (PD), relatore, rileva preliminarmente come la propria proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali, nasca dalla necessità di intervenire con urgenza per rivitalizzare il tessuto economico, produttivo e sociale dei predetti territori, in vista anche di una riqualificazione urbanistica degli stabilimenti termali e dei centri nei quali gli stessi sono ubicati.
Richiama quindi i molteplici fattori che, a suo avviso, hanno determinato, segnatamente nel corso degli ultimi due decenni, i gravi squilibri economici e sociali che caratterizzano attualmente le aree del Paese in cui sono presenti gli stabilimenti termali gestiti dall'ex EAGAT.
In particolare, rileva come le norme più restrittive introdotte in materia di congedo

Pag. 51

termale, nonché l'incremento del ticket sulle cure termali disposto dalla legge finanziaria per il 2003, abbiano generato una disaffezione nei confronti delle cure termali classiche, cui ha contribuito anche il mutato atteggiamento culturale della classe medica riguardo alle cure idroponiche.
Sottolinea inoltre come il trasferimento, a titolo gratuito, alle regioni, alle province autonome e ai comuni, delle partecipazioni azionarie, delle attività, dei beni, del personale, dei patrimoni, dei marchi e delle pertinenze delle aziende termali già inquadrate nel soppresso EAGAT, operato dall'articolo 22 della legge n. 59 del 1997, lungi dall'assicurare la corretta gestione degli stabilimenti termali, abbia compromesso ulteriormente la crescita economica e occupazionale dei territori interessati.
Parimenti, evidenzia come il complessivo processo di privatizzazione del sistema termale, avviato fin dal 1993, abbia incontrato grandi difficoltà e, in molti casi, si sia rivelato un vero e proprio fallimento, non avendo realizzato l'obiettivo di migliorare i livelli di efficienza e produttività delle aziende del settore.
In tale contesto segnala come il sistema termale tradizionale abbia registrato una perdita repentina ed elevatissima di quote di mercato ed un progressivo impoverimento del tessuto produttivo del comparto, ai quali ha reagito ricercando mercati alternativi, meno interessanti, tuttavia, sotto il profilo remunerativo, laddove invece la clientela che un tempo si rivolgeva al termalismo che si può definire «sanitario - sociale» sia stata progressivamente attratta da quelle di forme di termalismo maggiormente legate al benessere, che infatti hanno conosciuto una crescita significativa negli ultimi anni.
Rileva pertanto come, in tale contesto, risulti fondamentale per il rilancio del settore dare attuazione ai principi stabiliti dalla legge n. 323 del 2000, la quale, ha, tra l'altro, delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermale, ed adottare tutte le misure di carattere normativo volte a valorizzare la vocazione terapeutica delle acque termali, nonché ad utilizzare al meglio tutte le risorse delle zone termali, tra le quali si annovera un significativo patrimonio edilizio che potrebbe essere in parte riconvertito anche per finalità abitative.
Passando quindi ad una puntuale illustrazione del contenuto della proposta di legge, rileva come l'articolo 1 preveda innanzitutto la possibilità di istituire zone franche termali nei comuni che possiedono specifici requisiti, al fine di attrarre in tali aree nuovi investimenti orientati soprattutto alla riconversione e alla diversificazione dell'economia locale, ancora troppo dipendente dalle attività legate al termalismo.
In particolare, ai sensi del comma 1, le zone franche termali possono essere istituite nei comuni con un numero di abitanti non superiore a 80.000 e nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, ha sede uno stabilimento termale gestito dall'Ente autonomo di gestione delle aziende termali (EAGAT), soppresso dal decreto - legge n. 481 del 1978, nonché in una porzione di tali comuni individuata dal comune interessato e riconosciuta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Al riguardo, ricorda che tali stabilimenti sono ubicati nei comuni di: Acqui Terme (AL), Agnano Terme (Na), Casciana Terme (PI), Castrocaro Terme (FC), Chianciano Terme (SI), Merano (BZ), Montecatini Terme (PT), Recoaro Terme (VI), Salice Terme (PV), Salsomaggiore Terme (PR), Santa Cesarea Terme (LE), Terme Sibarite di Cassano allo Jonio (CS), Terme Stabiane di Castellammare di Stabia (NA).
Il comma 2 individua i soggetti beneficiari e le agevolazioni connesse alla istituzione della zona franca termale. In dettaglio, il beneficio è ammesso per le piccole e micro imprese che avviano, nelle zone interessate, una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013.
Le agevolazioni previste riguardano l'esenzione da alcuni tributi e l'esonero dai versamenti contributivi.

Pag. 52

In particolare, per quanto riguarda le imposte sui redditi, la lettera a) dispone l'esenzione totale per i primi cinque periodi d'imposta e l'esenzione parziale per i periodi d'imposta successivi fino al quattordicesimo, nella misura del 60 per cento dal sesto al decimo anno, del 40 per cento per l'undicesimo e il dodicesimo anno e del 20 per cento per il tredicesimo e il quattordicesimo anno.
L'esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro del reddito realizzato dall'impresa operante nella zona franca termale; qualora l'impresa effettui nuove assunzioni, il predetto importo è aumentato, a decorrere dal 2010, di un ammontare pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato e residente nella zona franca termale.
Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la lettera b) dispone l'esenzione totale per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di un valore di produzione netta pari a 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Per quel che attiene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), la lettera c) prevede l'esenzione, per il periodo 2009-2012, degli immobili siti nelle zone franche termali possedute dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività.
Con riferimento ai profili contributivi, la lettera d) dispone l'esenzione dai contributi dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, relativi a contratti a tempo indeterminato ovvero a contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, a condizione che almeno il 30 percento degli occupati risieda nella zona franca termale, nonché l'esenzione dai contributi per i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca termale.
L'ammontare del beneficio è determinato nei limiti di un massimale di retribuzione da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e spetta in misura totale per i primi cinque anni di attività, e in misura parziale per gli esercizi successivi fino al quattordicesimo (60 per cento dal sesto al decimo, 40 per cento nell'undicesimo e dodicesimo anno e 20 per cento nel tredicesimo e quattordicesimo anno).
In aggiunta a tali benefici la lettera e) estende le cui agevolazioni indicate nelle lettere a), b) e c) anche alle imprese già operanti in una zona franca termale alla data del 1o gennaio 2010, stabilendo un tetto massimo complessivo coincidente con l'ammontare degli aiuti de minimis stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.
Inoltre la lettera f) stabilisce l'esenzione triennale dalla tariffa per la gestione rifiuti urbani, relativamente alle sole imprese che hanno avviato l'attività in una zona franca termale antecedentemente al 1o gennaio 2010, stabilendo che le conseguenti minori entrate per i Comuni siano loro integralmente rimborsate con oneri a carico dello Stato.
Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 2 le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle condizioni, dei limiti e delle modalità applicative dei benefici indicati nel comma 2.
Ai sensi del comma 5 l'efficacia delle predette agevolazioni è subordinata all'autorizzazione comunitaria ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato europeo.
L'articolo 2 prevede la corresponsione di un indennizzo in favore dei titolari delle strutture ricettive, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, e degli esercizi commerciali, presenti nelle zone franche termali, che intendono cessare la propria attività, determinato percentualmente in misura proporzionale al fatturato degli ultimi cinque anni.
Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo accordo con le associazioni

Pag. 53

sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, saranno stabiliti i parametri per la determinazione dell'indennizzo e le altre modalità connesse.
L'articolo 3 prevede modifiche alla disciplina degli studi di settore applicabili alle imprese che hanno sede legale nei territori ricadenti nelle zone franche termali, stabilendo, al comma 1, l'elaborazione di specifici studi di settore, finalizzati a rendere più efficace l'azione accertatrice, i quali saranno applicati nelle zone franche in cui il rapporto tra posti letto e residenti sia pari o superiore a 1,5, e che siano situate in territori che hanno registrato un decremento di presenze termali pari o superiore al 30 per cento, come documentato dai rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale.
I nuovi studi di settore, che saranno basati su campioni significativi dei contribuenti che esercitano attività nei medesimi settori e saranno approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 istituisce una Commissione di esperti, chiamata ad esprime un parere in merito all'idoneità dei singoli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima della loro approvazione e pubblicazione.
I componenti della Commissione, ai quali non sarà attribuito alcun compenso, sono designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
Ai sensi del comma 3 gli studi di settore elaborati ai sensi del comma 1 sono soggetti a revisione almeno triennale, sentito il parere della predetta Commissione di esperti. Tale revisione, ai sensi del comma 4, sarà programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di marzo, e dovrà tenere conto dei dati e delle statistiche ufficiali, al fine di assicurare la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, nonché dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati valutati in 100 milioni di euro annui.
Propone quindi di procedere, al fine di approfondire le tematiche interessate dall'intervento legislativo, all'audizione dei rappresentanti delle regioni interessate, dell'Associazione nazionale comuni termali, della Federterme, della Federalberghi e delle organizzazioni datoriali del settore.

Cosimo VENTUCCI, presidente, anche in considerazione della rilevanza, per il settore termale, dell'intervento legislativo, condivide la proposta del relatore di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, ad una serie di audizioni, le quali saranno precisate dall'ufficio di presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.