CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.
C. 3273 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva come l'articolo 1 del provvedimento rechi interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che disciplinano la presentazione delle liste nelle elezioni regionali.
Ricorda che ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968, «le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente» (ossia presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia) «dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.»
L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede che tale disposizione si interpreti nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle lista si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del tribunale può essere provata con ogni mezzo idoneo.
L'articolo 9, secondo comma della legge n. 108 dispone che le liste devono essere presentate da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni, variabile in base al numero degli abitanti delle circoscrizioni medesime.
Ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, della citata legge «La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati,

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nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.»
L'articolo 1, comma 2, prevede che il citato articolo 9, terzo comma, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta.
In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata.
Per quanto riguarda le parti del provvedimento rientranti specificamente negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 10 della legge n. 108 reca la disciplina sull'esame e l'ammissione delle liste presentate alle elezioni regionali e sui ricorsi avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati.
L'ufficio centrale circoscrizionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste procede alle verifiche dettagliatamente indicate dalla legge (comma primo). Alle 9 del giorno successivo al termine di presentazione, l'ufficio centrale torna a radunarsi circoscrizionale per l'eventuale contraddittorio con i delegati delle liste contestate o modificate e l'eventuale ammissione di nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e delibera seduta stante (commi secondo e terzo). Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (comma quarto).
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale (comma quinto). L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (commi ottavo e nono).
Occorre peraltro considerare che la disciplina della legge 108/1968, che prevedeva un sistema elettorale proporzionale basato su liste circoscrizionali, deve essere integrata con quella della legge n. 43 del 1995, che, introducendo un correttivo in senso maggioritario del predetto sistema, ha previsto l'elezione con sistema maggioritario di un quinto dei consiglieri regionali, sulla base di liste regionali. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 del 1968, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale (articolo 1, comma 11, della legge n. 43 del 1995)
L'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame detta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della predetta legge n. 108, in base alla quale contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.
L'articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si sono trovati nelle condizioni di cui al comma 1 - ossia che abbiano fatto ingresso

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nei locali del tribunale nel termine previsto per la presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione - possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore 8 alle ore 20 del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia di lunedì 8 marzo 2010.
L'articolo 2 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione, anziché entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (come attualmente previsto dall'articolo 11, primo comma, n. 4, L 108/1968).
L'articolo 3, infine, prevede che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta sabato 6 marzo 2010.
Dopo avere sottolineato come le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento si ispirino per lo più a principi consolidati della giurisprudenza, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Carolina LUSSANA, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Strasburgo il 7 novembre 1991.
C. 2451 ed abb, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.
C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.